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LEGGE 9 marzo 2022, n. 22

Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale. (22G00030)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/03/2022
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Testo in vigore dal: 23-3-2022
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                     Modifiche al codice penale 
 
  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 240-bis, primo comma, le parole: « e 517-quater »
sono  sostituite   dalle   seguenti:   «,   517-quater,   518-quater,
518-quinquies, 518-sexies e 518-septies »; 
    b) dopo il titolo VIII del libro secondo e' inserito il seguente: 
 
                          «TITOLO VIII-bis 
                         DEI DELITTI CONTRO 
                       IL PATRIMONIO CULTURALE 
 
  Art. 518-bis (Furto di beni culturali). - Chiunque si impossessa di
un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi  lo  detiene,  al
fine di trarne profitto, per se' o per altri, o si impossessa di beni
culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo
o nei fondali marini, e' punito con la reclusione da due a sei anni e
con la multa da euro 927 a euro 1.500. 
  La pena e' della reclusione da quattro a dieci anni e  della  multa
da euro 927 a euro 2.000 se il reato e' aggravato da una o piu' delle
circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il  furto
di beni culturali appartenenti allo Stato, in  quanto  rinvenuti  nel
sottosuolo o nei fondali marini, e' commesso da chi abbia ottenuto la
concessione di ricerca prevista dalla legge. 
  Art.  518-ter  (Appropriazione  indebita  di  beni  culturali).  - 
Chiunque, per procurare a se' o ad altri  un  ingiusto  profitto,  si
appropria di un bene culturale  altrui  di  cui  abbia,  a  qualsiasi
titolo, il possesso e' punito con la reclusione da uno a quattro anni
e con la multa da euro 516 a euro 1.500. 
  Se il fatto e' commesso su cose  possedute  a  titolo  di  deposito
necessario, la pena e' aumentata. 
  Art. 518-quater (Ricettazione di beni culturali). - Fuori dei  casi
di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a se' o ad altri  un
profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali  provenienti  da
un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli  acquistare,
ricevere od occultare, e' punito con la reclusione da quattro a dieci
anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000. 
  La pena e'  aumentata  quando  il  fatto  riguarda  beni  culturali
provenienti dai delitti di rapina aggravata  ai  sensi  dell'articolo
628, terzo comma, e di estorsione aggravata  ai  sensi  dell'articolo
629, secondo comma. 
  Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  anche  quando
l'autore del delitto da  cui  i  beni  culturali  provengono  non  e'
imputabile o non e' punibile ovvero quando manca  una  condizione  di
procedibilita' riferita a tale delitto. 
  Art.  518-quinquies  (Impiego  di  beni  culturali  provenienti  da
delitto).  - Chiunque, fuori dei casi di concorso  nel  reato  e  dei
casi previsti dagli articoli  518-quater  e  518-sexies,  impiega  in
attivita' economiche o  finanziarie  beni  culturali  provenienti  da
delitto e' punito con la reclusione da cinque a tredici anni e con la
multa da euro 6.000 a euro 30.000. 
  Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  anche  quando
l'autore del delitto da  cui  i  beni  culturali  provengono  non  e'
imputabile o non e' punibile ovvero quando manca  una  condizione  di
procedibilita' riferita a tale delitto. 
  Art. 518-sexies  (Riciclaggio di beni  culturali).   -   Fuori  dei
casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o  trasferisce  beni
culturali provenienti  da  delitto  non  colposo,  ovvero  compie  in
relazione  ad  essi  altre  operazioni,   in   modo   da   ostacolare
l'identificazione della loro provenienza delittuosa, e' punito con la
reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro  6.000
a euro 30.000. 
  La pena e' diminuita se i beni culturali provengono da delitto  per
il quale e' stabilita la pena della reclusione inferiore nel  massimo
a cinque anni. 
  Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  anche  quando
l'autore del delitto da  cui  i  beni  culturali  provengono  non  e'
imputabile o non e' punibile ovvero quando manca  una  condizione  di
procedibilita' riferita a tale delitto. 
  Art. 518-septies  (Autoriciclaggio di beni culturali). -  Chiunque,
avendo commesso o concorso  a  commettere  un  delitto  non  colposo,
impiega,   sostituisce,   trasferisce,   in   attivita'   economiche,
finanziarie,   imprenditoriali   o   speculative,   beni    culturali
provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da  ostacolare
concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa, e'
punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa  da  euro
6.000 a euro 30.000. 
  Se i beni culturali provengono dalla commissione di un delitto  non
colposo, punito con la reclusione  inferiore  nel  massimo  a  cinque
anni, si applicano la reclusione da due a cinque anni e la  multa  da
euro 3.000 a euro 15.000. 
  Fuori dei casi di cui ai commi primo e secondo, non  sono  punibili
le condotte per cui i beni vengono destinati alla mera  utilizzazione
o al godimento personale. 
  Si applica il terzo comma dell'articolo 518-quater. 
  Art. 518-octies  (Falsificazione in scrittura  privata  relativa  a
beni  culturali).  -  Chiunque  forma,  in  tutto  o  in  parte,  una
scrittura privata falsa o, in tutto o in  parte,  altera,  distrugge,
sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione  a  beni
culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, e'
punito con la reclusione da uno a quattro anni. 
  Chiunque fa uso della scrittura privata  di  cui  al  primo  comma,
senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, e' punito con
la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi. 
  Art. 518-novies  (Violazioni in  materia  di  alienazione  di  beni
culturali). - E' punito con la reclusione da sei mesi a  due  anni  e
con la multa da euro 2.000 a euro 80.000: 
    1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette
sul mercato beni culturali; 
    2) chiunque, essendovi  tenuto,  non  presenta,  nel  termine  di
trenta  giorni,  la  denuncia  degli  atti  di  trasferimento   della
proprieta' o della detenzione di beni culturali; 
    3) l'alienante di un bene culturale  soggetto  a  prelazione  che
effettua la consegna della cosa in pendenza del termine  di  sessanta
giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento. 
  Art. 518-decies   (Importazione  illecita  di  beni  culturali).  -
Chiunque, fuori  dei  casi  di  concorso  nei  reati  previsti  dagli
articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa
beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a  seguito  di
ricerche svolte senza autorizzazione, ove  prevista  dall'ordinamento
dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo,  ovvero  esportati
da un altro Stato in violazione della legge in materia di  protezione
del patrimonio culturale di quello Stato, e' punito con la reclusione
da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165. 
  Art.  518-undecies (Uscita  o   esportazione   illecite   di   beni
culturali).  - Chiunque trasferisce all'estero beni  culturali,  cose
di interesse  artistico,  storico,  archeologico,  etnoantropologico,
bibliografico, documentale o archivistico o  altre  cose  oggetto  di
specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa  sui  beni
culturali, senza  attestato  di  libera  circolazione  o  licenza  di
esportazione, e' punito con la reclusione da due a otto anni e con la
multa fino a euro 80.000. 
  La pena prevista al primo comma si applica altresi'  nei  confronti
di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla  scadenza
del termine, beni culturali, cose di  interesse  artistico,  storico,
archeologico,   etnoantropologico,   bibliografico,   documentale   o
archivistico o altre  cose  oggetto  di  specifiche  disposizioni  di
tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano
state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee,  nonche'  nei
confronti  di  chiunque  rende  dichiarazioni  mendaci  al  fine   di
comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di  legge,
la  non  assoggettabilita'  di  cose  di   interesse   culturale   ad
autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale. 
  Art.  518-duodecies  (Distruzione,   dispersione,   deterioramento,
deturpamento, imbrattamento  e  uso  illecito  di  beni  culturali  o
paesaggistici).  - Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in
tutto o  in  parte  inservibili  o  non  fruibili  beni  culturali  o
paesaggistici propri o altrui e' punito con la reclusione  da  due  a
cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000. 
  Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o  imbratta
beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero  destina  beni
culturali a un uso incompatibile con  il  loro  carattere  storico  o
artistico  ovvero  pregiudizievole  per  la  loro   conservazione   o
integrita', e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e  con
la multa da euro 1.500 a euro 10.000. 
  La sospensione condizionale della pena e' subordinata al ripristino
dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o
pericolose  del  reato  ovvero  alla  prestazione  di  attivita'  non
retribuita a favore della collettivita'  per  un  tempo  determinato,
comunque non superiore alla durata della  pena  sospesa,  secondo  le
modalita' indicate dal giudice nella sentenza di condanna. 
  Art. 518-terdecies  (Devastazione e saccheggio di beni culturali  e
paesaggistici). - Chiunque, fuori  dei  casi  previsti  dall'articolo
285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto
beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura
e' punito con la reclusione da dieci a sedici anni. 
  Art. 518-quaterdecies (Contraffazione di opere d'arte). - E' punito
con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a
euro 10.000: 
    1) chiunque, al fine di trarne  profitto,  contraffa',  altera  o
riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero  un  oggetto
di antichita' o di interesse storico o archeologico; 
    2) chiunque, anche  senza  aver  concorso  nella  contraffazione,
alterazione o riproduzione, pone  in  commercio,  detiene  per  farne
commercio, introduce a questo  fine  nel  territorio  dello  Stato  o
comunque   pone   in   circolazione,   come   autentici,    esemplari
contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura,  scultura  o
grafica, di oggetti di antichita' o di oggetti di interesse storico o
archeologico; 
    3) chiunque, conoscendone la falsita', autentica opere od oggetti
indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti; 
    4)   chiunque,    mediante    altre    dichiarazioni,    perizie,
pubblicazioni, apposizione di timbri  o  etichette  o  con  qualsiasi
altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la
falsita', come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e  2)
contraffatti, alterati o riprodotti. 
  E'  sempre  ordinata  la  confisca  degli  esemplari  contraffatti,
alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel  primo
comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al
reato. Delle cose confiscate e' vietata, senza limiti  di  tempo,  la
vendita nelle aste dei corpi di reato. 
  Art.  518-quinquiesdecies   (Casi   di   non   punibilita').   - Le
disposizioni dell'articolo 518-quaterdecies non si  applicano  a  chi
riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti  diffonde  copie  di
opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie o imitazioni
di oggetti di antichita'  o  di  interesse  storico  o  archeologico,
dichiarate espressamente non autentiche, mediante annotazione scritta
sull'opera o sull'oggetto o, quando cio' non  sia  possibile  per  la
natura o  le  dimensioni  della  copia  o  dell'imitazione,  mediante
dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o  della  vendita.
Non si applicano del pari  ai  restauri  artistici  che  non  abbiano
ricostruito in modo determinante l'opera originale. 
  Art.  518-sexiesdecies  (Circostanze  aggravanti).  -  La  pena  e'
aumentata da un  terzo  alla  meta'  quando  un  reato  previsto  dal
presente titolo: 
    1) cagiona un danno di rilevante gravita'; 
    2) e'  commesso  nell'esercizio  di  un'attivita'  professionale,
commerciale, bancaria o finanziaria; 
    3) e' commesso da un pubblico ufficiale o  da  un  incaricato  di
pubblico servizio, preposto alla conservazione o alla tutela di  beni
culturali mobili o immobili; 
    4) e' commesso nell'ambito dell'associazione  per  delinquere  di
cui all'articolo 416. 
  Se  i  reati   previsti   dal   presente   titolo   sono   commessi
nell'esercizio  di  un'attivita'  professionale  o  commerciale,   si
applicano  la  pena  accessoria  di  cui   all'articolo   30   e   la
pubblicazione  della   sentenza   penale   di   condanna   ai   sensi
dell'articolo 36. 
  Art.  518-septiesdecies  (Circostanze  attenuanti).  - La  pena  e'
diminuita di un terzo quando un reato previsto  dal  presente  titolo
cagioni un danno di speciale tenuita' ovvero  comporti  un  lucro  di
speciale tenuita' quando anche l'evento dannoso o pericoloso  sia  di
speciale tenuita'. 
  La pena e' diminuita da un terzo a due terzi nei confronti  di  chi
abbia consentito l'individuazione dei correi o abbia fatto assicurare
le prove del reato o si sia efficacemente adoperato per  evitare  che
l'attivita' delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o  abbia
recuperato o fatto recuperare i beni culturali oggetto del delitto. 
  Art. 518-duodevicies (Confisca). - Il giudice dispone in ogni  caso
la confisca delle cose indicate all'articolo 518-undecies, che  hanno
costituito l'oggetto del  reato,  salvo  che  queste  appartengano  a
persona estranea al reato.  In  caso  di  estinzione  del  reato,  il
giudice procede a norma dell'articolo 666  del  codice  di  procedura
penale. La confisca ha luogo in conformita' alle  norme  della  legge
doganale relative alle cose oggetto di contrabbando. 
  Nel caso di condanna o di  applicazione  della  pena  su  richiesta
delle parti, a  norma  dell'articolo  444  del  codice  di  procedura
penale, per uno dei delitti previsti dal presente titolo,  e'  sempre
ordinata la confisca delle cose che servirono o  furono  destinate  a
commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prodotto, il
profitto o il prezzo, salvo che appartengano a  persone  estranee  al
reato. 
  Quando non e' possibile procedere alla confisca di cui  al  secondo
comma, il giudice ordina la confisca del denaro,  dei  beni  o  delle
altre utilita' delle quali il reo ha  la  disponibilita',  anche  per
interposta persona, per un valore corrispondente  al  profitto  o  al
prodotto del reato. 
  Le  navi,  le  imbarcazioni,  i  natanti  e  gli   aeromobili,   le
autovetture e i motocicli sequestrati  nel  corso  di  operazioni  di
polizia  giudiziaria  a  tutela  dei  beni  culturali  sono  affidati
dall'autorita' giudiziaria in  custodia  giudiziale  agli  organi  di
polizia che ne facciano  richiesta  per  l'impiego  in  attivita'  di
tutela dei beni medesimi. 
  Art. 518-undevicies (Fatto commesso all'estero). - Le  disposizioni
del presente titolo si applicano altresi' quando il fatto e' commesso
all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale»; 
    c) dopo l'articolo 707 e' inserito il seguente: 
      «Art. 707-bis (Possesso  ingiustificato  di  strumenti  per  il
sondaggio del terreno o di apparecchiature  per  la  rilevazione  dei
metalli). - E' punito con l'arresto fino a due anni e  con  l'ammenda
da euro 500 a euro 2.000 chi e' colto in possesso di strumenti per il
sondaggio del terreno o di apparecchiature  per  la  rilevazione  dei
metalli,  dei   quali   non   giustifichi   l'attuale   destinazione,
all'interno di aree e  parchi  archeologici,  di  zone  di  interesse
archeologico, se delimitate con  apposito  atto  dell'amministrazione
competente, o di aree nelle quali sono  in  corso  lavori  sottoposti
alle procedure di  verifica  preventiva  dell'interesse  archeologico
secondo quanto previsto dalla legge ». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  240-bis  del  codice
          penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 240-bis (Confisca in  casi  particolari).  -  Nei
          casi di condanna o di applicazione della pena su  richiesta
          a norma dell'articolo 444 del codice di  procedura  penale,
          per taluno dei delitti  previsti  dall'articolo  51,  comma
          3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli  314,
          316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter,  319-quater,
          320, 322, 322-bis,  325,  416,  realizzato  allo  scopo  di
          commettere delitti previsti dagli articoli 453,  454,  455,
          460, 461, 517-ter , 517-quater, 518-quater,  518-quinquies,
          518-sexies  e  518-septies   ,   nonche'   dagli   articoli
          452-quater,  452-octies,  primo  comma,  493-ter,  512-bis,
          600-bis, primo  comma,  600-ter,  primo  e  secondo  comma,
          600-quater.1, relativamente alla condotta di  produzione  o
          commercio   di   materiale   pornografico,   600-quinquies,
          603-bis, 629, 640, secondo comma, n.  1,  con  l'esclusione
          dell'ipotesi in cui il fatto e' commesso  col  pretesto  di
          far esonerare taluno dal servizio militare,  640-bis,  640,
          secondo comma, n. 1, con l'esclusione dell'ipotesi  in  cui
          il fatto e' commesso col pretesto di far  esonerare  taluno
          dal  servizio  militare,  640-bis,  644,  648,  esclusa  la
          fattispecie di cui al  quarto  comma,  648-bis,  648-ter  e
          648-ter.1, dall'articolo 2635  del  codice  civile,  o  per
          taluno dei delitti commessi per  finalita'  di  terrorismo,
          anche   internazionale,   o   di   eversione    dell'ordine
          costituzionale, e' sempre disposta la confisca del  denaro,
          dei beni o delle altre utilita' di cui  il  condannato  non
          puo' giustificare  la  provenienza  e  di  cui,  anche  per
          interposta  persona  fisica  o  giuridica,  risulta  essere
          titolare o avere la disponibilita' a  qualsiasi  titolo  in
          valore sproporzionato al  proprio  reddito,  dichiarato  ai
          fini delle imposte sul reddito, o  alla  propria  attivita'
          economica. In ogni caso il condannato non puo' giustificare
          la legittima provenienza dei beni sul  presupposto  che  il
          denaro utilizzato per acquistarli sia provento o  reimpiego
          dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione  tributaria
          sia stata  estinta  mediante  adempimento  nelle  forme  di
          legge.  La  confisca  ai  sensi  delle   disposizioni   che
          precedono e' ordinata in caso di condanna o di applicazione
          della pena su richiesta per i reati di  cui  agli  articoli
          617-quinquies, 617-sexies,  635-bis,  635-ter,  635-quater,
          635-quinquies quando le condotte ivi  descritte  riguardano
          tre o piu' sistemi. 
              Nei casi  previsti  dal  primo  comma,  quando  non  e'
          possibile procedere alla confisca del denaro,  dei  beni  e
          delle altre utilita' di cui allo stesso comma,  il  giudice
          ordina la confisca di altre somme  di  denaro,  di  beni  e
          altre utilita'  di  legittima  provenienza  per  un  valore
          equivalente, delle quali il reo ha la disponibilita', anche
          per interposta persona.».