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DECRETO-LEGGE 28 febbraio 2022, n. 16

Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina. (22G00025)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/02/2022 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/04/2022)
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Testo in vigore dal: 28-2-2022
al: 13-4-2022
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visti  gli  articoli  3  e  4  del  Trattato  del   Nord-Atlantico,
ratificato con legge 1° agosto 1949, n. 465; 
  Visto  il  decreto-legge  25  febbraio   2022,   n.   14,   recante
disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza, connessa alla grave
crisi internazionale in atto in Ucraina, di emanare  disposizioni  in
deroga alla legge 9 luglio 1990, n. 185 e agli articoli 310 e 311 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e alle connesse disposizioni
attuative per sostenere le autorita' governative ucraine, mediante la
cessione   di   mezzi,   materiali   ed   equipaggiamenti   militari,
semplificando le procedure vigenti, in coerenza con  le  esigenze  di
prontezza operativa che la crisi internazionale in atto richiede; 
  Considerata la necessita' e l'urgenza di fronteggiare la situazione
di eccezionale instabilita' del funzionamento del  sistema  nazionale
di gas naturale derivante dal conflitto russo ucraino, avuto riguardo
altresi' all'esigenza di garantire il soddisfacimento  della  domanda
di gas naturale riferita all'anno termico 2022-2023; 
  Considerata la necessita'  e  l'urgenza  di  introdurre  specifiche
disposizioni per  fare  fronte  alle  eccezionali  esigenze  connesse
all'accoglienza dei cittadini ucraini  che  arrivano  sul  territorio
nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di assicurare misure
di sostegno a beneficio degli studenti e della comunita'  scientifica
ucraini presenti sul territorio nazionale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 febbraio 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,
della difesa, dell'interno e dell'universita'  e  della  ricerca,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
      Cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari 
 
  1. Fino al 31 dicembre 2022, previo atto di indirizzo delle Camere,
e' autorizzata la cessione di  mezzi,  materiali  ed  equipaggiamenti
militari in  favore  delle  autorita'  governative  dell'Ucraina,  in
deroga alle disposizioni di cui alla legge 9 luglio 1990,  n.  185  e
agli articoli 310 e 311 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66
e alle connesse disposizioni attuative. 
  2. Con uno o piu' decreti del Ministro della  difesa,  di  concerto
con  i  Ministri   degli   affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale  e  dell'economia  e  delle  finanze,  sono   definiti
l'elenco dei mezzi, materiali  ed  equipaggiamenti  militari  oggetto
della  cessione  di  cui  al  comma  1  nonche'   le   modalita'   di
realizzazione della stessa, anche ai fini dello scarico contabile.