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LEGGE 22 dicembre 2021, n. 227

Delega al Governo in materia di disabilità. (21G00254)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2021 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
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vigente al 16/04/2024
Testo in vigore dal: 28-2-2023
aggiornamenti all'articolo
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e finalita' della delega 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, ((entro il 15 marzo  2024)),
nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo  2,
uno o piu' decreti legislativi per la revisione e il  riordino  delle
disposizioni vigenti in materia di disabilita', in  attuazione  degli
articoli 2, 3, 31 e 38  della  Costituzione  e  in  conformita'  alle
disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti  delle
persone con disabilita' e del relativo Protocollo opzionale, fatta  a
New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo
2009,  n.  18,  alla  Strategia  per  i  diritti  delle  persone  con
disabilita' 2021-2030, di cui alla  comunicazione  della  Commissione
europea COM(2021) 101 final, del 3 marzo 2021, e alla risoluzione del
Parlamento europeo del 7 ottobre 2021, sulla protezione delle persone
con disabilita', al fine di garantire alla persona con disabilita' di
ottenere il riconoscimento della propria condizione, anche attraverso
una valutazione della stessa congruente, trasparente  e  agevole  che
consenta il pieno  esercizio  dei  suoi  diritti  civili  e  sociali,
compresi il diritto alla vita indipendente e  alla  piena  inclusione
sociale e lavorativa, nonche' l'effettivo e pieno accesso al  sistema
dei servizi, delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari previsti
e di ogni altra relativa agevolazione, e  di  promuovere  l'autonomia
della persona con disabilita'  e  il  suo  vivere  su  base  di  pari
opportunita'  con  gli  altri,   nel   rispetto   dei   principi   di
autodeterminazione e di non discriminazione. 
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri o  dell'Autorita'  politica
delegata in materia di disabilita', di concerto con il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, con il Ministro della salute e con gli altri  Ministri
eventualmente competenti nelle materie oggetto di tali  decreti.  Gli
schemi dei decreti legislativi, previa intesa in sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, sono trasmessi al Consiglio di Stato per  l'espressione
del parere, che e' reso nel termine di trenta giorni  dalla  data  di
trasmissione, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere.  I
medesimi schemi sono quindi trasmessi alle Camere, perche' su di essi
sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti  per
materia e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili  di
carattere finanziario, da rendere entro il termine di quaranta giorni
dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere
comunque  adottati.  In  mancanza  dell'intesa  nel  termine  di  cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  il
Consiglio dei ministri delibera, approvando  una  relazione,  che  e'
trasmessa alle Camere, nella quale sono indicati gli specifici motivi
per cui l'intesa non e'  stata  raggiunta.  Qualora  il  termine  per
l'espressione del parere delle  Commissioni  parlamentari  scada  nei
trenta giorni che precedono il termine finale per  l'esercizio  della
delega  o  successivamente,  quest'ultimo  e'  prorogato  di  novanta
giorni. Il Governo, qualora, a seguito  dell'espressione  dei  pareri
parlamentari, non  intenda  conformarsi  all'intesa  raggiunta  nella
Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa  Conferenza
unificata una relazione  nella  quale  sono  indicate  le  specifiche
motivazioni della difformita' dall'intesa.  La  Conferenza  unificata
assume le conseguenti determinazioni entro  il  termine  di  quindici
giorni dalla data di trasmissione della relazione, decorso il quale i
decreti possono essere comunque adottati. Qualora,  anche  a  seguito
delle determinazioni della Conferenza unificata  di  cui  al  periodo
precedente,  il   Governo   non   intenda   conformarsi   ai   pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle  Camere  con  le  sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate  dei  necessari
elementi integrativi di informazione e  motivazione.  Le  Commissioni
parlamentari competenti per materia e per  i  profili  finanziari  si
esprimono entro il termine di dieci giorni  dalla  data  della  nuova
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere
adottati. 
  3. Il Governo, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui
al comma 1, assicura la leale collaborazione con le regioni egli enti
locali e si avvale del  supporto  dell'Osservatorio  nazionale  sulla
condizione delle persone con disabilita'. 
  4. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma  1,  possono  essere
adottati  decreti  legislativi  recanti  disposizioni  integrative  e
correttive, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  previsti
dalla presente legge e con la procedura di cui al comma 2. 
  5.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma   1   intervengono,
progressivamente nei limiti delle risorse disponibili,  ivi  comprese
quelle del Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR),  nei
seguenti ambiti: 
    a) definizione della condizione di disabilita' nonche' revisione,
riordino e semplificazione della normativa di settore; 
    b) accertamento della condizione di disabilita' e  revisione  dei
suoi processi valutativi di base; 
    c) valutazione multidimensionale della disabilita', realizzazione
del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato; 
    d) informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione; 
    e) riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione
e accessibilita'; 
    f) istituzione di un Garante nazionale delle disabilita'; 
    g) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 30 APRILE 2022, N. 36; 
    h) disposizioni finali e transitorie.