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DECRETO LEGISLATIVO 5 novembre 2021, n. 201

Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizione della direttiva (UE) 2019/2034, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2033, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014, nonchè modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. (21G00215)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/12/2021
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Testo in vigore dal: 2-12-2021
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020,  e,  in
particolare, i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 27; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea   e,   in
particolare, l'articolo 31; 
  Vista la direttiva (UE) 2019/2034  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza  prudenziale
sulle imprese di investimento  e  recante  modifica  delle  direttive
2002/87/CE,  2009/65/CE,   2011/61/UE,   2013/36/UE,   2014/59/UE   e
2014/65/UE; 
  Visto il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo  ai  requisiti  prudenziali
delle imprese di investimento e che modifica i  regolamenti  (UE)  n.
1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n, 58, recante testo
unico delle disposizioni in materia di  intermediazione  finanziaria,
ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6  febbraio  1996,  n.  52
(TUF); 
  Visto il decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  recante
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB); 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 5 agosto 2021; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione dei Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 ottobre 2021; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
degli  affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  della
giustizia e dello sviluppo economico; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
      Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 
 
  1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  sono  apportate
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 1, comma 1: 
    1) dopo la lettera d-ter), sono inserite le seguenti: 
      «d-ter.1) "Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU)": il sistema  di
vigilanza finanziaria composto dalla Banca Centrale Europea  e  dalle
autorita' nazionali competenti degli Stati membri che vi partecipano; 
      d-ter.2) "Meccanismo di Risoluzione Unico (MRU)": il sistema di
risoluzione  istituito  ai  sensi  del  Regolamento  (UE)   806/2014,
composto  dal  Comitato  di  Risoluzione  Unico  e  dalle   autorita'
nazionali di risoluzione degli Stati membri che vi partecipano;"; 
    2) dopo la lettera e), sono inserite le seguenti: 
      "e-bis) "Sim di classe 1": la  Sim  che  soddisfa  i  requisiti
previsti dall'articolo 4, paragrafo 1,  punto  1),  lettera  b),  del
regolamento (UE) n. 575/2013; 
        e-ter) "Sim  di  classe  1-minus":  la  Sim  che  soddisfa  i
requisiti previsti dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) o b), del
regolamento (UE) 2019/2033, o la Sim destinataria  di  una  decisione
dell'autorita' competente ai sensi dell'articolo 7-undecies, commi  3
o 4;"; 
  b) all'articolo 4: 
    1) al comma 2, le  parole  "comunicazione  nei"  sono  sostituite
dalle seguenti: "comunicazione e di cooperazione nei"; 
    2) al comma 2-bis, le parole "AESFEM per" sono  sostituite  dalle
seguenti: "AESFEM e all'ABE per"; 
    3) al  comma  9,  le  parole  "la  Banca  d'Italia,  sulla"  sono
sostituite dalle seguenti: "la Banca  d'Italia,  nel  rispetto  delle
condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea e sulla"; 
    4) dopo il comma 9, e' introdotto il seguente: 
      "9-bis. La Banca d'Italia, se  nell'esercizio  della  vigilanza
consolidata  verifica  una  situazione  di  emergenza,  inclusa   una
situazione  descritta  all'articolo  18  del  regolamento   (UE)   n.
1093/2010,  o  un'evoluzione  negativa   sui   mercati,   che   possa
compromettere la liquidita' del mercato e la stabilita'  del  sistema
finanziario in uno Stato membro dell'Unione europea in cui  opera  il
gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, informa tempestivamente
l'ABE, il CERS e le  pertinenti  autorita'  competenti,  tra  cui  la
Consob, e comunica tutte le informazioni essenziali allo  svolgimento
dei loro compiti."; 
    5)  al  comma  12,  le  parole  "I  dipendenti  della  CONSOB,  i
consulenti e  gli  esperti  dei  quali  la  stessa  si  avvale"  sono
sostituite dalle seguenti "I dipendenti  e  coloro  che  a  qualunque
titolo lavorano o hanno lavorato per la Consob, nonche' i  consulenti
e gli esperti dei quali la stessa si avvale o si e' avvalsa,"; 
  c) all'articolo 6,  comma  1,  lettera  a),  dopo  le  parole  "gli
obblighi delle Sim" sono aggiunte le seguenti: ",  delle  imprese  di
paesi terzi"; 
  d) l'articolo 7-decies e' sostituito dal seguente: 
    "1. La Banca d'Italia e la Consob vigilano, ciascuna  per  quanto
di competenza, ai sensi della presente parte: 
      a) sul rispetto delle disposizioni dettate dal regolamento (UE)
n. 600/2014, nonche' dagli atti delegati e dalle  norme  tecniche  di
regolamentazione e di attuazione del regolamento n. 600/2014 e  della
direttiva 2014/65/UE; 
      b) sul rispetto delle disposizioni dettate dal regolamento (UE)
2019/2033, nonche' dagli atti delegati  e  dalle  norme  tecniche  di
regolamentazione e di attuazione del regolamento  2019/2033  e  della
direttiva (UE) 2019/2034."; 
  e) dopo l'articolo 7-decies, sono inseriti i seguenti: 
  Art.   7-undecies   (Individuazione   delle   autorita'   nazionali
competenti ai sensi del regolamento (UE) 2019/2033). -  1.  La  Banca
d'Italia e  la  Consob,  secondo  le  rispettive  attribuzioni  e  le
finalita' indicate  dall'articolo  5,  sono  le  autorita'  nazionali
competenti ai sensi del regolamento (UE) 2019/2033. 
  2. La Banca d'Italia, nei limiti e secondo  le  modalita'  indicate
all'articolo  6-bis  del  Testo  Unico   Bancario,   e'   l'autorita'
competente ad adottare, sentita  la  Consob,  la  decisione  prevista
dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), numero iii),  del
regolamento (UE) n. 575/2013. 
  3. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente a decidere,  sentita
la Consob, sull'applicazione alle Sim  delle  norme  del  regolamento
(UE) n. 575/2013 e delle disposizioni nazionali  di  recepimento  dei
titoli VII e VIII della direttiva 2013/36/UE, secondo quanto previsto
dall'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/2033. 
  4. La Banca d'Italia, sentita la Consob, puo' decidere, sulla  base
dei  criteri  individuati   nel   regolamento   adottato   ai   sensi
dell'articolo 6, comma 1, lettera a), di applicare alle Sim le  norme
del regolamento (UE) n.  575/2013  e  le  disposizioni  nazionali  di
recepimento dei titoli VII e VIII della direttiva 2013/36/UE, secondo
quanto  previsto  dall'articolo  1,  paragrafo  2,  lettera  c),  del
regolamento (UE) 2019/2033. 
  5. La Consob e' l'autorita' competente a vigilare sul  rispetto  da
parte delle Sim degli obblighi di comunicazione al pubblico  previsti
dall'articolo 52 del regolamento (UE) 2019/2033. 
  "Art.  7-duodecies  (Disciplina  applicabile  alle  Sim  di  classe
1-minus). - 1. Alle Sim di classe 1-minus si applicano,  in  aggiunta
alle  norme  del  regolamento  (UE)  n.  575/2013,  le   disposizioni
nazionali di recepimento  dei  titoli  VII  e  VIII  della  direttiva
2013/36/UE. Restano fermi i poteri e le  competenze  attribuite  alla
Banca d'Italia e alla Consob dal presente decreto legislativo"; 
  f) all'articolo  11,  comma  1,  lettera  b),  le  parole  "nonche'
attivita' connesse e strumentali o altre attivita' finanziarie,  come
individuate" sono sostituite dalle seguenti "nonche' altre  attivita'
finanziarie o attivita' connesse e strumentali, come  individuate"  e
le parole  "lettera  b)  e  lettera  b-bis)"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "lettera b) e lettera c)"; 
  g) dopo l'articolo 12, e' inserito il seguente: 
  "Art.  12-bis   (Disposizioni   applicabili   alle   societa'   che
controllano una o piu' imprese di investimento UE).  -  1.  La  Banca
d'Italia e la Consob possono chiedere, nell'ambito  delle  rispettive
competenze, la trasmissione, anche periodica, di dati e  informazioni
alla holding di investimento, come definita all'articolo 4, paragrafo
1, punto 23, del regolamento  (UE)  2019/2033,  o  alla  societa'  di
partecipazione  finanziaria  mista,  come  definita  all'articolo  4,
paragrafo 1, punto 40, del medesimo regolamento, con sede  legale  in
Italia  che  non  rientra  tra  i  soggetti  individuati   ai   sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettera b), che controlla, direttamente  o
indirettamente, una o piu' imprese di investimento UE, e che non e' a
sua volta controllata da un'impresa di  investimento  o  da  un'altra
holding di investimento  o  societa'  di  partecipazione  finanziaria
mista. 
  2. La  Banca  d'Italia  e  la  Consob  possono,  nell'ambito  delle
rispettive  competenze,  effettuare  ispezioni  presso  le   societa'
indicate al comma 1. 
  3. La Banca d'Italia e  la  Consob,  nell'ambito  delle  rispettive
competenze, possono, su richiesta delle autorita' competenti di altri
Stati dell'Unione europea, effettuare ispezioni  presso  le  societa'
indicate al comma 1 e ricomprese nella vigilanza su base  consolidata
di competenza delle autorita' richiedenti. La  Banca  d'Italia  e  la
Consob possono  consentire  che  la  verifica  sia  effettuata  dalle
autorita' che hanno fatto la richiesta ovvero da un revisore o da  un
esperto.  L'autorita'  competente  richiedente,  qualora  non  compia
direttamente la verifica, puo', se lo desidera, prendervi parte. 
  4. Agli esponenti delle societa' indicate al  comma  1  si  applica
l'articolo 13. I compiti e i poteri di cui al comma  6  del  medesimo
articolo sono esercitati su richiesta delle autorita'  competenti  di
altri Stati dell'Unione europea. 
  5. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, alle societa'
indicate al comma 1 non si  applicano  le  disposizioni  indicate  al
presente Capo."; 
  h) all'articolo 19, comma 2, le  parole  "gestione,  e  assicurata"
sono sostituite dalle seguenti: "gestione, ne' assicurata"; 
  i) all'articolo 20-bis: 
    1) al comma 2, le  parole  "Sim  quando"  sono  sostituire  dalle
seguenti: "Sim, rilasciata ai sensi dell'articolo 19,  quando";  alla
lettera c), il segno d'interpunzione "." e' sostituito  dal  seguente
";"; dopo la lettera c), e' inserita la seguente: 
      "d) nel caso delle Sim di classe  1,  non  sia  stata  ottenuta
l'autorizzazione prevista dall'articolo 20-bis.1."; 
    2) al comma 4, le parole "comma  2,  e'"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "comma 2, lettere a), b) e c), e'"; 
  j) dopo l'articolo 20-bis, e' inserito il seguente: 
  "Art. 20-bis.1 (Sim di classe 1). - 1. In deroga  all'articolo  19,
per le Sim di classe 1 l'autorizzazione all'esercizio dei  servizi  e
delle attivita' di investimento e'  rilasciata  quando  ricorrono  le
condizioni previste  dall'articolo  14,  comma  1,  del  Testo  Unico
Bancario.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  dalla   Banca   Centrale
Europea, su proposta della Banca d'Italia;  e'  negata,  dalla  Banca
d'Italia o dalla Banca Centrale Europea, quando dalla verifica  delle
condizioni indicate  nell'articolo  14,  comma  1,  del  Testo  Unico
Bancario non risulti  garantita  la  sana  e  prudente  gestione.  La
proposta alla Banca Centrale Europea o la decisione di diniego  della
Banca d'Italia sono formulate sentita la Consob. 
  2. Le Sim autorizzate ai sensi dell'articolo 19 presentano  domanda
di autorizzazione ai sensi del comma 1 al piu' tardi il giorno in cui
si verifica uno dei seguenti eventi:  i)  la  media  delle  attivita'
totali mensili della Sim, calcolata su  un  periodo  di  dodici  mesi
consecutivi, e' pari o superiore a 30 miliardi di euro; ii) la  media
delle attivita' totali mensili della Sim, calcolata su un periodo  di
dodici mesi consecutivi, e' inferiore  a  30  miliardi  di  euro,  ma
questa fa parte di un gruppo, come individuato dalla  Banca  d'Italia
ai sensi del comma 12,  in  cui  il  valore  totale  delle  attivita'
consolidate delle imprese del gruppo  che  detengono  individualmente
attivita' totali inferiori a 30 miliardi di euro  e  svolgono  almeno
uno dei servizi di investimento indicati nell'Allegato I, Sezione  A,
numeri 3) e 6), e' pari o superiore a 30 miliardi di euro; iii) scade
il termine indicato nella decisione assunta a norma dell'articolo  4,
paragrafo 1, punto 1), lettera b), numero iii), del regolamento  (UE)
n. 575/2013. 
  3. Le Sim che hanno presentato domanda di autorizzazione  ai  sensi
del comma 1 possono continuare a svolgere i servizi e le attivita' di
investimento per i quali sono autorizzate ai sensi  dell'articolo  19
fino al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del presente  articolo.
Il  rilascio  dell'autorizzazione  ai  sensi  del  presente  articolo
comporta la decadenza di diritto  dell'autorizzazione  rilasciata  ai
sensi dell'articolo 19 e la conseguente  cancellazione  dall'albo  di
cui all'articolo 20. 
  4. Le Sim autorizzate ai sensi del presente articolo sono  iscritte
in una sezione speciale dell'albo previsto dall'articolo 20. 
  5. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del  comma  1  e'  revocata
quando:  a)  sussiste  una   o   piu'   delle   condizioni   previste
dall'articolo 14, comma 3-bis, lettere  a)  e  b),  del  Testo  Unico
Bancario; o b) la media delle attivita' totali della  Sim,  calcolata
ai sensi dell'articolo 4, paragrafo  1,  punto  1),  lettera  b,  del
Regolamento (UE) 575/2013, e' inferiore a 30 miliardi di euro per  un
periodo di cinque anni consecutivi; o c) e' accertata  l'interruzione
dello svolgimento dei servizi di investimento indicati  nell'Allegato
I, Sezione A, numeri 3) e 6), per un periodo continuativo superiore a
sei mesi. La revoca e' disposta dalla Banca Centrale Europea  sentite
la Banca d'Italia e la Consob, o su proposta  della  Banca  d'Italia,
sentita la Consob. Si  applica  l'articolo  20-bis,  comma  3,  salvo
quanto previsto dal comma 7 del presente articolo. 
  6.  Per  le  Sim  di  classe  1   la   revoca   dell'autorizzazione
all'esercizio dei servizi e delle attivita' d'investimento diversi da
quelli indicati nell'Allegato I,  Sezione  A,  numeri  3)  e  6),  e'
disposta secondo quanto previsto dall'articolo 20-bis, comma 4. 
  7. Per l'esercizio dei servizi e delle attivita' d'investimento, la
Sim, la cui autorizzazione sia revocata ai sensi del comma 5, lettere
b) o c), richiede  l'autorizzazione  prevista  dall'articolo  19.  In
questo caso, la Sim  puo'  continuare  a  svolgere  i  servizi  e  le
attivita' di investimento per i quali e' stata  autorizzata  fino  al
rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 19. 
  8. Alle Sim di classe 1 si applicano, in aggiunta  alle  norme  del
regolamento  (UE)  n.  575/2013,   le   disposizioni   nazionali   di
recepimento della direttiva 2013/36/UE. Conseguentemente, ad esse non
si applicano le disposizioni della Parte II, Titolo I  e  Titolo  II,
Capo  III,  riferite  esclusivamente  alle   Sim.   Ai   fini   delle
disposizioni richiamate ai periodi precedenti, le  Sim  di  classe  1
sono equiparate alle banche. 
  9. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 55-bis, 56 e 60-bis.1
e dalle  disposizioni  ivi  richiamate,  le  Sim  di  classe  1  sono
equiparate alle banche ai  fini  dell'applicazione  delle  norme  dei
regolamenti e delle direttive dell'Unione europea  che  si  applicano
agli enti creditizi come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto
1), del regolamento (UE)  n.  575/2013,  nonche'  delle  disposizioni
nazionali di recepimento di dette direttive. 
  10. Con riguardo alle Sim di classe 1, la Banca d'Italia esercita i
poteri ad essa attribuiti dal Testo  Unico  Bancario  secondo  quanto
previsto dall'articolo 6-bis dello stesso Testo Unico. 
  11. Per le Sim di classe 1 restano fermi i poteri di vigilanza e le
competenze della Consob  in  materia  di  prestazione  di  servizi  e
attivita' di investimento. 
  12. La Banca d'Italia, sentita la Consob, puo' emanare disposizioni
attuative del presente articolo."; 
  k) all'articolo 27, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
    "4-bis.  In  deroga  ai  commi  precedenti,   alle   imprese   di
investimento   dell'UE   che   soddisfano   i   requisiti    previsti
dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b),  del  regolamento
(UE) n. 575/2013 si applica  l'articolo  29-bis.  Tali  imprese  sono
iscritte  in  una  sezione  speciale  dell'elenco  allegato  all'albo
previsto dall'articolo 20."; 
  l) all'articolo 28: 
    1) al comma 4, le parole "ai commi 1 e 6." sono sostituite  dalle
seguenti: "ai commi 1, 6 e 6-bis."; 
    2) al comma 5, infine, e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  "Con
riguardo a queste imprese, la Consob e la Banca d'Italia, secondo  le
rispettive attribuzioni, sono le autorita'  nazionali  competenti  ai
sensi  dell'articolo  46,  paragrafi  6-bis  e  6-ter,  del  medesimo
regolamento."; 
    3) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: 
      "6-bis. Il  comma  6  si  applica  anche  in  presenza  di  una
decisione  della  Commissione  europea  a  norma  dell'articolo   47,
paragrafo 1, del  regolamento  (UE)  n.  600/2014,  limitatamente  ai
servizi e alle attivita' di investimento in essa non inclusi."; 
    4) al comma 7, le parole "del  comma  6"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "dei commi 6 e 6-bis"; 
    5) dopo il comma 7, e' inserito il seguente: 
      "7-bis. In deroga ai commi precedenti, alle  imprese  di  paesi
terzi che soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 4,  paragrafo
1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 si  applica
l'articolo 29-ter. Tali imprese sono iscritte in una sezione speciale
dell'albo previsto dall'articolo 20."; 
  m) all'articolo 29-ter: 
    1) al comma 4, le parole "ai commi 1 e 6." sono sostituite  dalle
seguenti: "ai commi 1, 6 e 6-bis."; 
    2) al comma 5, infine, e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  "Con
riguardo a queste banche, la Consob e la Banca d'Italia,  secondo  le
rispettive attribuzioni, sono le autorita'  nazionali  competenti  ai
sensi  dell'articolo  46,  paragrafi  6-bis  e  6-ter,  del  medesimo
regolamento."; 
    3) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: 
        "6-bis. Il comma 6  si  applica  anche  in  presenza  di  una
decisione  della  Commissione  europea  a  norma  dell'articolo   47,
paragrafo 1, del  regolamento  (UE)  n.  600/2014,  limitatamente  ai
servizi e alle attivita' di investimento in essa non inclusi."; 
    1) al comma 7, le parole "del  comma  6"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "dei commi 6 e 6-bis"; 
  n) all'articolo 55-bis: 
    1) al comma 1: 
      1.1. nell'alinea, le parole "alle Sim  aventi  sede  legale  in
Italia che prestano uno o piu' dei seguenti servizi  o  attivita'  di
investimento:"  sono  sostituite   dalle   seguenti:   "ai   seguenti
soggetti:"; 
      1.2. la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
        "a) le Sim di classe 1;"; 
      1.3. la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
        "b) le Sim aventi sede legale in Italia,  diverse  da  quelle
indicate alla lettera a), che prestano il  servizio  di  negoziazione
per conto proprio o il servizio di assunzione a  fermo  di  strumenti
finanziari e, in aggiunta o alternativa,  collocamento  di  strumenti
finanziari sulla  base  di  un  impegno  irrevocabile  nei  confronti
dell'emittente."; 
      1.4. la lettera c) e' abrogata; 
    2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
      "2-bis. La Banca d'Italia applica le disposizioni del  presente
Capo alle Sim di classe 1 secondo quanto previsto dall'articolo 6-bis
del Testo Unico Bancario e nel rispetto delle  competenze  attribuite
alla Banca Centrale Europea e al Comitato di  Risoluzione  Unico.  Ai
fini dell'applicazione del presente Capo, nel caso di Sim  di  classe
1, le disposizioni riferite al gruppo ai sensi  dell'articolo  11  si
intendono riferite al gruppo ai  sensi  dell'articolo  60  del  Testo
Unico Bancario e le disposizioni  riferite  alla  societa'  posta  al
vertice del gruppo ai sensi dell'articolo 11  si  intendono  riferite
alla capogruppo ai sensi dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario."; 
  o) dopo l'articolo 55-quinquies, e' inserito il seguente: 
  "Art. 55-sexies (Partecipazione al Meccanismo di Vigilanza Unico  e
al Meccanismo di Risoluzione Unico). - 1. La Banca  d'Italia  applica
le disposizioni del presente Capo alle Sim di classe 1 secondo quanto
previsto dall'articolo 6-bis del Testo Unico Bancario e dall'articolo
6-bis del decreto  legislativo  16  novembre  2015,  n.  180,  e  nel
rispetto delle competenze attribuite alla Banca Centrale Europea e al
Comitato di Risoluzione Unico."; 
  p) all'articolo 56, comma 4-bis, le parole "gruppo.  Si  applicano"
sono sostituite dalle seguenti: "gruppo, nonche', nel caso di Sim  di
classe 1, nei confronti della capogruppo ai  sensi  dell'articolo  60
del Testo Unico Bancario e delle  altre  componenti  del  gruppo.  Si
applicano"; le parole "nonche' alla societa'" sono  sostituite  dalle
seguenti: "nonche', nel caso di Sim diverse da quelle  di  classe  1,
alla societa'"; le parole  "Il  riferimento"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Salvo che per le Sim di classe 1, il riferimento"; 
  q) all'articolo 57, comma 6-ter, le parole "delle altre  componenti
del gruppo" sono sostituite dalle seguenti: "delle  altre  componenti
del gruppo, nonche', nel caso di Sim di classe 1, nei confronti della
capogruppo ai sensi dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario e delle
altre componenti del gruppo"; le parole "nonche' alla societa'"  sono
sostituite dalle seguenti: "nonche',  nel  caso  di  Sim  diverse  da
quelle di classe 1, alla societa'"; le parole "Il  riferimento"  sono
sostituite dalle seguenti: "Salvo che per le  Sim  di  classe  1,  il
riferimento"; 
  r) all'articolo 60-bis.1: 
    1) al comma 4, le parole  "alle  Sim  e"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "alle Sim e, salvo che per le Sim di classe 1,"; 
    2) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
      "4-bis. La Banca d'Italia applica le disposizioni del  presente
Capo alle Sim di classe 1 secondo quanto previsto dall'articolo 6-bis
del decreto legislativo 16 novembre 2015,  n.  180,  e  nel  rispetto
delle competenze attribuite alla Banca Centrale Europea e al Comitato
di Risoluzione Unico. Ai fini dell'applicazione  del  presente  Capo,
nel caso di Sim di classe 1, le disposizioni riferite  al  gruppo  ai
sensi dell'articolo 11 si  intendono  riferite  al  gruppo  ai  sensi
dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario e le disposizioni  riferite
alla societa' posta al vertice del gruppo ai sensi  dell'articolo  11
si intendono riferite alla capogruppo ai sensi dell'articolo  60  del
Testo Unico Bancario."; 
  s) all'articolo 60-bis.3, dopo  il  comma  3-bis,  e'  inserito  il
seguente: 
    "3-ter. Ai fini del comma 3-bis, con  riguardo  alle  Sim  aventi
sede legale in Italia diverse dalle Sim  di  classe  1  e  di  classe
1-minus: 
      a) i riferimenti ai requisiti  disciplinati  dall'articolo  92,
paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013,  contenuti
nel decreto legislativo  16  novembre  2015,  n.  180,  si  intendono
effettuati a quelli disciplinati dall'articolo 11, paragrafo  1,  del
regolamento (UE) 2019/2033; 
      b) i riferimenti all'esposizione al rischio calcolata ai  sensi
dell'articolo 92, paragrafo 3,  del  regolamento  (UE)  n.  575/2013,
contenuti nel decreto  legislativo  16  novembre  2015,  n.  180,  si
intendono  effettuati  ai  requisiti   previsti   dall'articolo   11,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, moltiplicati per 12,5; 
      c) i riferimenti al requisito di capitale vincolante di secondo
pilastro  stabilito   in   base   alla   normativa   di   recepimento
dell'articolo  104-bis  della  direttiva  2013/36/UE   si   intendono
effettuati a  quelli  disciplinati  dalla  normativa  di  recepimento
dell'articolo 40 della direttiva (UE) 2019/2034."; 
  t) all'articolo 60-bis.4: 
    1) al comma 1, dopo il primo periodo, e'  inserito  il  seguente:
"Alle Sim di classe 1 si applica altresi' il Titolo  V  del  medesimo
decreto legislativo."; 
    2) al comma 2, le parole "disciplina in materia  di  acquisto  di
partecipazioni   qualificate,   amministrazione    straordinaria    e
liquidazione coatta amministrativa prevista ai sensi del Testo  unico
bancario" sono sostituite dalle seguenti: "disciplina del Testo unico
bancario in materia di  amministrazione  straordinaria,  liquidazione
coatta amministrativa e, salvo che per le Sim di classe  1,  acquisto
di partecipazioni qualificate"; 
  u) all'articolo 190: 
    1) al comma  1,  dopo  le  parole  "nei  confronti  dei  soggetti
abilitati," sono aggiunte le seguenti: "delle holding di investimento
come definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 23, del  regolamento
(UE) 2019/2033, delle societa' di  partecipazione  finanziaria  mista
come definite all'articolo 4, paragrafo 1,  punto  40,  del  medesimo
regolamento,"; 
    2) al comma 1, dopo le parole "9; 12;" sono aggiunte le seguenti:
"12-bis;"; 
    3) dopo il comma 2-quinquies, e' inserito il seguente: 
      "2-sexies. La medesima sanzione prevista al comma 1 si  applica
alle Sim autorizzate ai  sensi  dell'articolo  19  che  soddisfano  i
requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1,  punto  1),  lettera
b), del regolamento (UE) n.  575/2013  e,  fuori  dal  caso  previsto
dall'articolo  20-bis.1,  comma  3,  svolgono  uno  dei  servizi   di
investimento indicati nell'Allegato I, Sezione A, numeri 3) e 6),  in
assenza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 20-bis.1."; 
  v) all'articolo 194-ter: 
    1) nella rubrica, le parole  "575/2013  e  delle  relative  norme
tecniche di regolamentazione e di attuazione" sono  sostituite  dalle
seguenti: "575/2013, dagli atti delegati e dalle  norme  tecniche  di
regolamentazione e di attuazione della  direttiva  2013/36/UE  e  del
regolamento (UE) n. 575/2013"; 
    2) al comma 1, le parole "575/2013, delle relative norme tecniche
di regolamentazione e di attuazione emanate"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "575/2013,  nonche'  degli  atti  delegati  e  delle  norme
tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento
e della direttiva 2013/36/UE emanate"; 
  w) dopo l'articolo 194-ter, e' inserito il seguente: 
  "Art. 194-ter.1 (Sanzioni amministrative pecuniarie  relative  alle
violazioni  delle  disposizioni   previste   dal   regolamento   (UE)
2019/2033,  dagli  atti  delegati   e   dalle   norme   tecniche   di
regolamentazione e di attuazione della direttiva (UE) 2019/2034 e del
regolamento (UE) 2019/2033). - 1. Nelle materie e per le violazioni a
cui si riferiscono le  disposizioni  richiamate  agli  articoli  190,
190.3 e 190-bis, le sanzioni ivi previste si applicano, nella misura,
secondo  la  ripartizione  di  competenze  e  con  le  modalita'  ivi
stabilite,  anche  in  caso  di  inosservanza  del  regolamento  (UE)
2019/2033, nonche' degli atti delegati  e  delle  norme  tecniche  di
regolamentazione e di attuazione del  medesimo  regolamento  e  della
direttiva (UE) 2019/2034, ovvero in caso di inosservanza  degli  atti
dell'ABE o dell'AESFEM direttamente applicabili ai soggetti  vigilati
adottati ai sensi del regolamento UE n. 1093/2010 o  del  regolamento
UE n. 1095/2010. 
  2. Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater."; 
  x) all'articolo 194-quater, comma 1: 
    1) alla lettera  c-septies),  il  segno  d'interpunzione  "."  e'
sostituito dal seguente: ";"; 
    2) dopo la lettera c-septies), sono inserite le seguenti: 
      "c-octies)  delle  norme   del   regolamento   (UE)   2019/2033
richiamate dall'articolo  194-ter.1  e  delle  relative  disposizioni
attuative; 
      c-novies)  delle  norme  del  regolamento  (UE)   n.   575/2013
richiamate  dall'articolo  194-ter  e  delle  relative   disposizioni
attuative."; 
  y) all'articolo 194-septies: 
    1) alla  lettera  e-sexies),  il  segno  d'interpunzione  "."  e'
sostituito dal seguente: ";"; 
    2) dopo la lettera e-sexies), sono inserite le seguenti: 
      "e-septies)  delle  norme  del   regolamento   (UE)   2019/2033
richiamate dall'articolo  194-ter.1  e  delle  relative  disposizioni
attuative; 
      e-octies)  delle  norme  del  regolamento  (UE)   n.   575/2013
richiamate  dall'articolo  194-ter  e  delle  relative   disposizioni
attuative."; 
  z) all'articolo 195-ter, comma 1, le parole  "194-ter,  194-quater"
sono sostituite dalle seguenti: "194-ter, 194-ter.1, 194-quater"». 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020,  e,  in
particolare, i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 27; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea   e,   in
particolare, l'articolo 31; 
  Vista la direttiva (UE) 2019/2034  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza  prudenziale
sulle imprese di investimento  e  recante  modifica  delle  direttive
2002/87/CE,  2009/65/CE,   2011/61/UE,   2013/36/UE,   2014/59/UE   e
2014/65/UE; 
  Visto il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo  ai  requisiti  prudenziali
delle imprese di investimento e che modifica i  regolamenti  (UE)  n.
1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n, 58, recante testo
unico delle disposizioni in materia di  intermediazione  finanziaria,
ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6  febbraio  1996,  n.  52
(TUF); 
  Visto il decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  recante
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB); 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 5 agosto 2021; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione dei Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 ottobre 2021; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
degli  affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  della
giustizia e dello sviluppo economico; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
      Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 
 
  1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  sono  apportate
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 1, comma 1: 
    1) dopo la lettera d-ter), sono inserite le seguenti: 
      «d-ter.1) "Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU)": il sistema  di
vigilanza finanziaria composto dalla Banca Centrale Europea  e  dalle
autorita' nazionali competenti degli Stati membri che vi partecipano; 
      d-ter.2) "Meccanismo di Risoluzione Unico (MRU)": il sistema di
risoluzione  istituito  ai  sensi  del  Regolamento  (UE)   806/2014,
composto  dal  Comitato  di  Risoluzione  Unico  e  dalle   autorita'
nazionali di risoluzione degli Stati membri che vi partecipano;"; 
    2) dopo la lettera e), sono inserite le seguenti: 
      "e-bis) "Sim di classe 1": la  Sim  che  soddisfa  i  requisiti
previsti dall'articolo 4, paragrafo 1,  punto  1),  lettera  b),  del
regolamento (UE) n. 575/2013; 
        e-ter) "Sim  di  classe  1-minus":  la  Sim  che  soddisfa  i
requisiti previsti dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) o b), del
regolamento (UE) 2019/2033, o la Sim destinataria  di  una  decisione
dell'autorita' competente ai sensi dell'articolo 7-undecies, commi  3
o 4;"; 
  b) all'articolo 4: 
    1) al comma 2, le  parole  "comunicazione  nei"  sono  sostituite
dalle seguenti: "comunicazione e di cooperazione nei"; 
    2) al comma 2-bis, le parole "AESFEM per" sono  sostituite  dalle
seguenti: "AESFEM e all'ABE per"; 
    3) al  comma  9,  le  parole  "la  Banca  d'Italia,  sulla"  sono
sostituite dalle seguenti: "la Banca  d'Italia,  nel  rispetto  delle
condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea e sulla"; 
    4) dopo il comma 9, e' introdotto il seguente: 
      "9-bis. La Banca d'Italia, se  nell'esercizio  della  vigilanza
consolidata  verifica  una  situazione  di  emergenza,  inclusa   una
situazione  descritta  all'articolo  18  del  regolamento   (UE)   n.
1093/2010,  o  un'evoluzione  negativa   sui   mercati,   che   possa
compromettere la liquidita' del mercato e la stabilita'  del  sistema
finanziario in uno Stato membro dell'Unione europea in cui  opera  il
gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, informa tempestivamente
l'ABE, il CERS e le  pertinenti  autorita'  competenti,  tra  cui  la
Consob, e comunica tutte le informazioni essenziali allo  svolgimento
dei loro compiti."; 
    5)  al  comma  12,  le  parole  "I  dipendenti  della  CONSOB,  i
consulenti e  gli  esperti  dei  quali  la  stessa  si  avvale"  sono
sostituite dalle seguenti "I dipendenti  e  coloro  che  a  qualunque
titolo lavorano o hanno lavorato per la Consob, nonche' i  consulenti
e gli esperti dei quali la stessa si avvale o si e' avvalsa,"; 
  c) all'articolo 6,  comma  1,  lettera  a),  dopo  le  parole  "gli
obblighi delle Sim" sono aggiunte le seguenti: ",  delle  imprese  di
paesi terzi"; 
  d) l'articolo 7-decies e' sostituito dal seguente: 
    "1. La Banca d'Italia e la Consob vigilano, ciascuna  per  quanto
di competenza, ai sensi della presente parte: 
      a) sul rispetto delle disposizioni dettate dal regolamento (UE)
n. 600/2014, nonche' dagli atti delegati e dalle  norme  tecniche  di
regolamentazione e di attuazione del regolamento n. 600/2014 e  della
direttiva 2014/65/UE; 
      b) sul rispetto delle disposizioni dettate dal regolamento (UE)
2019/2033, nonche' dagli atti delegati  e  dalle  norme  tecniche  di
regolamentazione e di attuazione del regolamento  2019/2033  e  della
direttiva (UE) 2019/2034."; 
  e) dopo l'articolo 7-decies, sono inseriti i seguenti: 
  Art.   7-undecies   (Individuazione   delle   autorita'   nazionali
competenti ai sensi del regolamento (UE) 2019/2033). -  1.  La  Banca
d'Italia e  la  Consob,  secondo  le  rispettive  attribuzioni  e  le
finalita' indicate  dall'articolo  5,  sono  le  autorita'  nazionali
competenti ai sensi del regolamento (UE) 2019/2033. 
  2. La Banca d'Italia, nei limiti e secondo  le  modalita'  indicate
all'articolo  6-bis  del  Testo  Unico   Bancario,   e'   l'autorita'
competente ad adottare, sentita  la  Consob,  la  decisione  prevista
dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), numero iii),  del
regolamento (UE) n. 575/2013. 
  3. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente a decidere,  sentita
la Consob, sull'applicazione alle Sim  delle  norme  del  regolamento
(UE) n. 575/2013 e delle disposizioni nazionali  di  recepimento  dei
titoli VII e VIII della direttiva 2013/36/UE, secondo quanto previsto
dall'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/2033. 
  4. La Banca d'Italia, sentita la Consob, puo' decidere, sulla  base
dei  criteri  individuati   nel   regolamento   adottato   ai   sensi
dell'articolo 6, comma 1, lettera a), di applicare alle Sim le  norme
del regolamento (UE) n.  575/2013  e  le  disposizioni  nazionali  di
recepimento dei titoli VII e VIII della direttiva 2013/36/UE, secondo
quanto  previsto  dall'articolo  1,  paragrafo  2,  lettera  c),  del
regolamento (UE) 2019/2033. 
  5. La Consob e' l'autorita' competente a vigilare sul  rispetto  da
parte delle Sim degli obblighi di comunicazione al pubblico  previsti
dall'articolo 52 del regolamento (UE) 2019/2033. 
  "Art.  7-duodecies  (Disciplina  applicabile  alle  Sim  di  classe
1-minus). - 1. Alle Sim di classe 1-minus si applicano,  in  aggiunta
alle  norme  del  regolamento  (UE)  n.  575/2013,  le   disposizioni
nazionali di recepimento  dei  titoli  VII  e  VIII  della  direttiva
2013/36/UE. Restano fermi i poteri e le  competenze  attribuite  alla
Banca d'Italia e alla Consob dal presente decreto legislativo"; 
  f) all'articolo  11,  comma  1,  lettera  b),  le  parole  "nonche'
attivita' connesse e strumentali o altre attivita' finanziarie,  come
individuate" sono sostituite dalle seguenti "nonche' altre  attivita'
finanziarie o attivita' connesse e strumentali, come  individuate"  e
le parole  "lettera  b)  e  lettera  b-bis)"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "lettera b) e lettera c)"; 
  g) dopo l'articolo 12, e' inserito il seguente: 
  "Art.  12-bis   (Disposizioni   applicabili   alle   societa'   che
controllano una o piu' imprese di investimento UE).  -  1.  La  Banca
d'Italia e la Consob possono chiedere, nell'ambito  delle  rispettive
competenze, la trasmissione, anche periodica, di dati e  informazioni
alla holding di investimento, come definita all'articolo 4, paragrafo
1, punto 23, del regolamento  (UE)  2019/2033,  o  alla  societa'  di
partecipazione  finanziaria  mista,  come  definita  all'articolo  4,
paragrafo 1, punto 40, del medesimo regolamento, con sede  legale  in
Italia  che  non  rientra  tra  i  soggetti  individuati   ai   sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettera b), che controlla, direttamente  o
indirettamente, una o piu' imprese di investimento UE, e che non e' a
sua volta controllata da un'impresa di  investimento  o  da  un'altra
holding di investimento  o  societa'  di  partecipazione  finanziaria
mista. 
  2. La  Banca  d'Italia  e  la  Consob  possono,  nell'ambito  delle
rispettive  competenze,  effettuare  ispezioni  presso  le   societa'
indicate al comma 1. 
  3. La Banca d'Italia e  la  Consob,  nell'ambito  delle  rispettive
competenze, possono, su richiesta delle autorita' competenti di altri
Stati dell'Unione europea, effettuare ispezioni  presso  le  societa'
indicate al comma 1 e ricomprese nella vigilanza su base  consolidata
di competenza delle autorita' richiedenti. La  Banca  d'Italia  e  la
Consob possono  consentire  che  la  verifica  sia  effettuata  dalle
autorita' che hanno fatto la richiesta ovvero da un revisore o da  un
esperto.  L'autorita'  competente  richiedente,  qualora  non  compia
direttamente la verifica, puo', se lo desidera, prendervi parte. 
  4. Agli esponenti delle societa' indicate al  comma  1  si  applica
l'articolo 13. I compiti e i poteri di cui al comma  6  del  medesimo
articolo sono esercitati su richiesta delle autorita'  competenti  di
altri Stati dell'Unione europea. 
  5. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, alle societa'
indicate al comma 1 non si  applicano  le  disposizioni  indicate  al
presente Capo."; 
  h) all'articolo 19, comma 2, le  parole  "gestione,  e  assicurata"
sono sostituite dalle seguenti: "gestione, ne' assicurata"; 
  i) all'articolo 20-bis: 
    1) al comma 2, le  parole  "Sim  quando"  sono  sostituire  dalle
seguenti: "Sim, rilasciata ai sensi dell'articolo 19,  quando";  alla
lettera c), il segno d'interpunzione "." e' sostituito  dal  seguente
";"; dopo la lettera c), e' inserita la seguente: 
      "d) nel caso delle Sim di classe  1,  non  sia  stata  ottenuta
l'autorizzazione prevista dall'articolo 20-bis.1."; 
    2) al comma 4, le parole "comma  2,  e'"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "comma 2, lettere a), b) e c), e'"; 
  j) dopo l'articolo 20-bis, e' inserito il seguente: 
  "Art. 20-bis.1 (Sim di classe 1). - 1. In deroga  all'articolo  19,
per le Sim di classe 1 l'autorizzazione all'esercizio dei  servizi  e
delle attivita' di investimento e'  rilasciata  quando  ricorrono  le
condizioni previste  dall'articolo  14,  comma  1,  del  Testo  Unico
Bancario.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  dalla   Banca   Centrale
Europea, su proposta della Banca d'Italia;  e'  negata,  dalla  Banca
d'Italia o dalla Banca Centrale Europea, quando dalla verifica  delle
condizioni indicate  nell'articolo  14,  comma  1,  del  Testo  Unico
Bancario non risulti  garantita  la  sana  e  prudente  gestione.  La
proposta alla Banca Centrale Europea o la decisione di diniego  della
Banca d'Italia sono formulate sentita la Consob. 
  2. Le Sim autorizzate ai sensi dell'articolo 19 presentano  domanda
di autorizzazione ai sensi del comma 1 al piu' tardi il giorno in cui
si verifica uno dei seguenti eventi:  i)  la  media  delle  attivita'
totali mensili della Sim, calcolata su  un  periodo  di  dodici  mesi
consecutivi, e' pari o superiore a 30 miliardi di euro; ii) la  media
delle attivita' totali mensili della Sim, calcolata su un periodo  di
dodici mesi consecutivi, e' inferiore  a  30  miliardi  di  euro,  ma
questa fa parte di un gruppo, come individuato dalla  Banca  d'Italia
ai sensi del comma 12,  in  cui  il  valore  totale  delle  attivita'
consolidate delle imprese del gruppo  che  detengono  individualmente
attivita' totali inferiori a 30 miliardi di euro  e  svolgono  almeno
uno dei servizi di investimento indicati nell'Allegato I, Sezione  A,
numeri 3) e 6), e' pari o superiore a 30 miliardi di euro; iii) scade
il termine indicato nella decisione assunta a norma dell'articolo  4,
paragrafo 1, punto 1), lettera b), numero iii), del regolamento  (UE)
n. 575/2013. 
  3. Le Sim che hanno presentato domanda di autorizzazione  ai  sensi
del comma 1 possono continuare a svolgere i servizi e le attivita' di
investimento per i quali sono autorizzate ai sensi  dell'articolo  19
fino al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del presente  articolo.
Il  rilascio  dell'autorizzazione  ai  sensi  del  presente  articolo
comporta la decadenza di diritto  dell'autorizzazione  rilasciata  ai
sensi dell'articolo 19 e la conseguente  cancellazione  dall'albo  di
cui all'articolo 20. 
  4. Le Sim autorizzate ai sensi del presente articolo sono  iscritte
in una sezione speciale dell'albo previsto dall'articolo 20. 
  5. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del  comma  1  e'  revocata
quando:  a)  sussiste  una   o   piu'   delle   condizioni   previste
dall'articolo 14, comma 3-bis, lettere  a)  e  b),  del  Testo  Unico
Bancario; o b) la media delle attivita' totali della  Sim,  calcolata
ai sensi dell'articolo 4, paragrafo  1,  punto  1),  lettera  b,  del
Regolamento (UE) 575/2013, e' inferiore a 30 miliardi di euro per  un
periodo di cinque anni consecutivi; o c) e' accertata  l'interruzione
dello svolgimento dei servizi di investimento indicati  nell'Allegato
I, Sezione A, numeri 3) e 6), per un periodo continuativo superiore a
sei mesi. La revoca e' disposta dalla Banca Centrale Europea  sentite
la Banca d'Italia e la Consob, o su proposta  della  Banca  d'Italia,
sentita la Consob. Si  applica  l'articolo  20-bis,  comma  3,  salvo
quanto previsto dal comma 7 del presente articolo. 
  6.  Per  le  Sim  di  classe  1   la   revoca   dell'autorizzazione
all'esercizio dei servizi e delle attivita' d'investimento diversi da
quelli indicati nell'Allegato I,  Sezione  A,  numeri  3)  e  6),  e'
disposta secondo quanto previsto dall'articolo 20-bis, comma 4. 
  7. Per l'esercizio dei servizi e delle attivita' d'investimento, la
Sim, la cui autorizzazione sia revocata ai sensi del comma 5, lettere
b) o c), richiede  l'autorizzazione  prevista  dall'articolo  19.  In
questo caso, la Sim  puo'  continuare  a  svolgere  i  servizi  e  le
attivita' di investimento per i quali e' stata  autorizzata  fino  al
rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 19. 
  8. Alle Sim di classe 1 si applicano, in aggiunta  alle  norme  del
regolamento  (UE)  n.  575/2013,   le   disposizioni   nazionali   di
recepimento della direttiva 2013/36/UE. Conseguentemente, ad esse non
si applicano le disposizioni della Parte II, Titolo I  e  Titolo  II,
Capo  III,  riferite  esclusivamente  alle   Sim.   Ai   fini   delle
disposizioni richiamate ai periodi precedenti, le  Sim  di  classe  1
sono equiparate alle banche. 
  9. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 55-bis, 56 e 60-bis.1
e dalle  disposizioni  ivi  richiamate,  le  Sim  di  classe  1  sono
equiparate alle banche ai  fini  dell'applicazione  delle  norme  dei
regolamenti e delle direttive dell'Unione europea  che  si  applicano
agli enti creditizi come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto
1), del regolamento (UE)  n.  575/2013,  nonche'  delle  disposizioni
nazionali di recepimento di dette direttive. 
  10. Con riguardo alle Sim di classe 1, la Banca d'Italia esercita i
poteri ad essa attribuiti dal Testo  Unico  Bancario  secondo  quanto
previsto dall'articolo 6-bis dello stesso Testo Unico. 
  11. Per le Sim di classe 1 restano fermi i poteri di vigilanza e le
competenze della Consob  in  materia  di  prestazione  di  servizi  e
attivita' di investimento. 
  12. La Banca d'Italia, sentita la Consob, puo' emanare disposizioni
attuative del presente articolo."; 
  k) all'articolo 27, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
    "4-bis.  In  deroga  ai  commi  precedenti,   alle   imprese   di
investimento   dell'UE   che   soddisfano   i   requisiti    previsti
dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b),  del  regolamento
(UE) n. 575/2013 si applica  l'articolo  29-bis.  Tali  imprese  sono
iscritte  in  una  sezione  speciale  dell'elenco  allegato  all'albo
previsto dall'articolo 20."; 
  l) all'articolo 28: 
    1) al comma 4, le parole "ai commi 1 e 6." sono sostituite  dalle
seguenti: "ai commi 1, 6 e 6-bis."; 
    2) al comma 5, infine, e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  "Con
riguardo a queste imprese, la Consob e la Banca d'Italia, secondo  le
rispettive attribuzioni, sono le autorita'  nazionali  competenti  ai
sensi  dell'articolo  46,  paragrafi  6-bis  e  6-ter,  del  medesimo
regolamento."; 
    3) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: 
      "6-bis. Il  comma  6  si  applica  anche  in  presenza  di  una
decisione  della  Commissione  europea  a  norma  dell'articolo   47,
paragrafo 1, del  regolamento  (UE)  n.  600/2014,  limitatamente  ai
servizi e alle attivita' di investimento in essa non inclusi."; 
    4) al comma 7, le parole "del  comma  6"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "dei commi 6 e 6-bis"; 
    5) dopo il comma 7, e' inserito il seguente: 
      "7-bis. In deroga ai commi precedenti, alle  imprese  di  paesi
terzi che soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 4,  paragrafo
1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 si  applica
l'articolo 29-ter. Tali imprese sono iscritte in una sezione speciale
dell'albo previsto dall'articolo 20."; 
  m) all'articolo 29-ter: 
    1) al comma 4, le parole "ai commi 1 e 6." sono sostituite  dalle
seguenti: "ai commi 1, 6 e 6-bis."; 
    2) al comma 5, infine, e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  "Con
riguardo a queste banche, la Consob e la Banca d'Italia,  secondo  le
rispettive attribuzioni, sono le autorita'  nazionali  competenti  ai
sensi  dell'articolo  46,  paragrafi  6-bis  e  6-ter,  del  medesimo
regolamento."; 
    3) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: 
        "6-bis. Il comma 6  si  applica  anche  in  presenza  di  una
decisione  della  Commissione  europea  a  norma  dell'articolo   47,
paragrafo 1, del  regolamento  (UE)  n.  600/2014,  limitatamente  ai
servizi e alle attivita' di investimento in essa non inclusi."; 
    1) al comma 7, le parole "del  comma  6"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "dei commi 6 e 6-bis"; 
  n) all'articolo 55-bis: 
    1) al comma 1: 
      1.1. nell'alinea, le parole "alle Sim  aventi  sede  legale  in
Italia che prestano uno o piu' dei seguenti servizi  o  attivita'  di
investimento:"  sono  sostituite   dalle   seguenti:   "ai   seguenti
soggetti:"; 
      1.2. la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
        "a) le Sim di classe 1;"; 
      1.3. la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
        "b) le Sim aventi sede legale in Italia,  diverse  da  quelle
indicate alla lettera a), che prestano il  servizio  di  negoziazione
per conto proprio o il servizio di assunzione a  fermo  di  strumenti
finanziari e, in aggiunta o alternativa,  collocamento  di  strumenti
finanziari sulla  base  di  un  impegno  irrevocabile  nei  confronti
dell'emittente."; 
      1.4. la lettera c) e' abrogata; 
    2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
      "2-bis. La Banca d'Italia applica le disposizioni del  presente
Capo alle Sim di classe 1 secondo quanto previsto dall'articolo 6-bis
del Testo Unico Bancario e nel rispetto delle  competenze  attribuite
alla Banca Centrale Europea e al Comitato di  Risoluzione  Unico.  Ai
fini dell'applicazione del presente Capo, nel caso di Sim  di  classe
1, le disposizioni riferite al gruppo ai sensi  dell'articolo  11  si
intendono riferite al gruppo ai  sensi  dell'articolo  60  del  Testo
Unico Bancario e le disposizioni  riferite  alla  societa'  posta  al
vertice del gruppo ai sensi dell'articolo 11  si  intendono  riferite
alla capogruppo ai sensi dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario."; 
  o) dopo l'articolo 55-quinquies, e' inserito il seguente: 
  "Art. 55-sexies (Partecipazione al Meccanismo di Vigilanza Unico  e
al Meccanismo di Risoluzione Unico). - 1. La Banca  d'Italia  applica
le disposizioni del presente Capo alle Sim di classe 1 secondo quanto
previsto dall'articolo 6-bis del Testo Unico Bancario e dall'articolo
6-bis del decreto  legislativo  16  novembre  2015,  n.  180,  e  nel
rispetto delle competenze attribuite alla Banca Centrale Europea e al
Comitato di Risoluzione Unico."; 
  p) all'articolo 56, comma 4-bis, le parole "gruppo.  Si  applicano"
sono sostituite dalle seguenti: "gruppo, nonche', nel caso di Sim  di
classe 1, nei confronti della capogruppo ai  sensi  dell'articolo  60
del Testo Unico Bancario e delle  altre  componenti  del  gruppo.  Si
applicano"; le parole "nonche' alla societa'" sono  sostituite  dalle
seguenti: "nonche', nel caso di Sim diverse da quelle  di  classe  1,
alla societa'"; le parole  "Il  riferimento"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Salvo che per le Sim di classe 1, il riferimento"; 
  q) all'articolo 57, comma 6-ter, le parole "delle altre  componenti
del gruppo" sono sostituite dalle seguenti: "delle  altre  componenti
del gruppo, nonche', nel caso di Sim di classe 1, nei confronti della
capogruppo ai sensi dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario e delle
altre componenti del gruppo"; le parole "nonche' alla societa'"  sono
sostituite dalle seguenti: "nonche',  nel  caso  di  Sim  diverse  da
quelle di classe 1, alla societa'"; le parole "Il  riferimento"  sono
sostituite dalle seguenti: "Salvo che per le  Sim  di  classe  1,  il
riferimento"; 
  r) all'articolo 60-bis.1: 
    1) al comma 4, le parole  "alle  Sim  e"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "alle Sim e, salvo che per le Sim di classe 1,"; 
    2) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
      "4-bis. La Banca d'Italia applica le disposizioni del  presente
Capo alle Sim di classe 1 secondo quanto previsto dall'articolo 6-bis
del decreto legislativo 16 novembre 2015,  n.  180,  e  nel  rispetto
delle competenze attribuite alla Banca Centrale Europea e al Comitato
di Risoluzione Unico. Ai fini dell'applicazione  del  presente  Capo,
nel caso di Sim di classe 1, le disposizioni riferite  al  gruppo  ai
sensi dell'articolo 11 si  intendono  riferite  al  gruppo  ai  sensi
dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario e le disposizioni  riferite
alla societa' posta al vertice del gruppo ai sensi  dell'articolo  11
si intendono riferite alla capogruppo ai sensi dell'articolo  60  del
Testo Unico Bancario."; 
  s) all'articolo 60-bis.3, dopo  il  comma  3-bis,  e'  inserito  il
seguente: 
    "3-ter. Ai fini del comma 3-bis, con  riguardo  alle  Sim  aventi
sede legale in Italia diverse dalle Sim  di  classe  1  e  di  classe
1-minus: 
      a) i riferimenti ai requisiti  disciplinati  dall'articolo  92,
paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013,  contenuti
nel decreto legislativo  16  novembre  2015,  n.  180,  si  intendono
effettuati a quelli disciplinati dall'articolo 11, paragrafo  1,  del
regolamento (UE) 2019/2033; 
      b) i riferimenti all'esposizione al rischio calcolata ai  sensi
dell'articolo 92, paragrafo 3,  del  regolamento  (UE)  n.  575/2013,
contenuti nel decreto  legislativo  16  novembre  2015,  n.  180,  si
intendono  effettuati  ai  requisiti   previsti   dall'articolo   11,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, moltiplicati per 12,5; 
      c) i riferimenti al requisito di capitale vincolante di secondo
pilastro  stabilito   in   base   alla   normativa   di   recepimento
dell'articolo  104-bis  della  direttiva  2013/36/UE   si   intendono
effettuati a  quelli  disciplinati  dalla  normativa  di  recepimento
dell'articolo 40 della direttiva (UE) 2019/2034."; 
  t) all'articolo 60-bis.4: 
    1) al comma 1, dopo il primo periodo, e'  inserito  il  seguente:
"Alle Sim di classe 1 si applica altresi' il Titolo  V  del  medesimo
decreto legislativo."; 
    2) al comma 2, le parole "disciplina in materia  di  acquisto  di
partecipazioni   qualificate,   amministrazione    straordinaria    e
liquidazione coatta amministrativa prevista ai sensi del Testo  unico
bancario" sono sostituite dalle seguenti: "disciplina del Testo unico
bancario in materia di  amministrazione  straordinaria,  liquidazione
coatta amministrativa e, salvo che per le Sim di classe  1,  acquisto
di partecipazioni qualificate"; 
  u) all'articolo 190: 
    1) al comma  1,  dopo  le  parole  "nei  confronti  dei  soggetti
abilitati," sono aggiunte le seguenti: "delle holding di investimento
come definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 23, del  regolamento
(UE) 2019/2033, delle societa' di  partecipazione  finanziaria  mista
come definite all'articolo 4, paragrafo 1,  punto  40,  del  medesimo
regolamento,"; 
    2) al comma 1, dopo le parole "9; 12;" sono aggiunte le seguenti:
"12-bis;"; 
    3) dopo il comma 2-quinquies, e' inserito il seguente: 
      "2-sexies. La medesima sanzione prevista al comma 1 si  applica
alle Sim autorizzate ai  sensi  dell'articolo  19  che  soddisfano  i
requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1,  punto  1),  lettera
b), del regolamento (UE) n.  575/2013  e,  fuori  dal  caso  previsto
dall'articolo  20-bis.1,  comma  3,  svolgono  uno  dei  servizi   di
investimento indicati nell'Allegato I, Sezione A, numeri 3) e 6),  in
assenza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 20-bis.1."; 
  v) all'articolo 194-ter: 
    1) nella rubrica, le parole  "575/2013  e  delle  relative  norme
tecniche di regolamentazione e di attuazione" sono  sostituite  dalle
seguenti: "575/2013, dagli atti delegati e dalle  norme  tecniche  di
regolamentazione e di attuazione della  direttiva  2013/36/UE  e  del
regolamento (UE) n. 575/2013"; 
    2) al comma 1, le parole "575/2013, delle relative norme tecniche
di regolamentazione e di attuazione emanate"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "575/2013,  nonche'  degli  atti  delegati  e  delle  norme
tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento
e della direttiva 2013/36/UE emanate"; 
  w) dopo l'articolo 194-ter, e' inserito il seguente: 
  "Art. 194-ter.1 (Sanzioni amministrative pecuniarie  relative  alle
violazioni  delle  disposizioni   previste   dal   regolamento   (UE)
2019/2033,  dagli  atti  delegati   e   dalle   norme   tecniche   di
regolamentazione e di attuazione della direttiva (UE) 2019/2034 e del
regolamento (UE) 2019/2033). - 1. Nelle materie e per le violazioni a
cui si riferiscono le  disposizioni  richiamate  agli  articoli  190,
190.3 e 190-bis, le sanzioni ivi previste si applicano, nella misura,
secondo  la  ripartizione  di  competenze  e  con  le  modalita'  ivi
stabilite,  anche  in  caso  di  inosservanza  del  regolamento  (UE)
2019/2033, nonche' degli atti delegati  e  delle  norme  tecniche  di
regolamentazione e di attuazione del  medesimo  regolamento  e  della
direttiva (UE) 2019/2034, ovvero in caso di inosservanza  degli  atti
dell'ABE o dell'AESFEM direttamente applicabili ai soggetti  vigilati
adottati ai sensi del regolamento UE n. 1093/2010 o  del  regolamento
UE n. 1095/2010. 
  2. Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater."; 
  x) all'articolo 194-quater, comma 1: 
    1) alla lettera  c-septies),  il  segno  d'interpunzione  "."  e'
sostituito dal seguente: ";"; 
    2) dopo la lettera c-septies), sono inserite le seguenti: 
      "c-octies)  delle  norme   del   regolamento   (UE)   2019/2033
richiamate dall'articolo  194-ter.1  e  delle  relative  disposizioni
attuative; 
      c-novies)  delle  norme  del  regolamento  (UE)   n.   575/2013
richiamate  dall'articolo  194-ter  e  delle  relative   disposizioni
attuative."; 
  y) all'articolo 194-septies: 
    1) alla  lettera  e-sexies),  il  segno  d'interpunzione  "."  e'
sostituito dal seguente: ";"; 
    2) dopo la lettera e-sexies), sono inserite le seguenti: 
      "e-septies)  delle  norme  del   regolamento   (UE)   2019/2033
richiamate dall'articolo  194-ter.1  e  delle  relative  disposizioni
attuative; 
      e-octies)  delle  norme  del  regolamento  (UE)   n.   575/2013
richiamate  dall'articolo  194-ter  e  delle  relative   disposizioni
attuative."; 
  z) all'articolo 195-ter, comma 1, le parole  "194-ter,  194-quater"
sono sostituite dalle seguenti: "194-ter, 194-ter.1, 194-quater"».