stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 5 novembre 2021, n. 190

Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162 relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite. Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130. (21G00207)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/12/2021
L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 01/12/2021, n. 286 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/12/2021)
nascondi
Testo in vigore dal: 1-12-2021
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la direttiva (UE) 2019/2162  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  27  novembre   2019,   relativa   all'emissione   di
obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica  delle  obbligazioni
garantite e che modifica  la  direttiva  2009/65/CE  e  la  direttiva
2014/59/UE; 
  Visto il regolamento (UE) 2019/2160 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica il regolamento (UE)  n.
575/2013  per  quanto  riguarda  le  esposizioni   sotto   forma   di
obbligazioni garantite; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione  europea  2019-2020  e  in
particolare l'articolo 26; 
  Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  Vista la legge 30 aprile 1999, n. 130, recante  disposizioni  sulla
cartolarizzazione dei crediti; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  14
dicembre  2006,   n.   310,   recante   regolamento   di   attuazione
dell'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, in materia di
obbligazioni bancarie garantite; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  2
aprile 2015, n. 53, concernente regolamento recante norme in  materia
di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3,
112, comma 3, e 114 del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.
385, nonche' dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30  aprile
1999, n. 130; 
  Visto il decreto  d'urgenza  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, Presidente del Comitato interministeriale per il  credito  e
il risparmio, del 12 aprile 2007, n. 213; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 29 luglio 2021; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 ottobre 2021; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
dello sviluppo economico, della giustizia e  degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
             Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130 
 
  1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1 sono anteposte le seguenti parole: 
      «Titolo I - CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI»; 
    b) dopo l'articolo 7-quater, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
titolo: 
 
                            «Titolo I-bis 
                   OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE 
 
                               Capo I 
                (Disposizioni di carattere generale) 
 
  Art. 7-quinquies (Definizioni). - 1. Ai fini del presente Titolo si
intendono per: 
    a) «obbligazioni bancarie garantite»: le obbligazioni  emesse  da
banche nell'ambito delle operazioni indicate all'articolo 7-sexies; 
    b) «attivi idonei»: gli attivi indicati agli articoli 7-novies  e
7-decies; 
    c)  «attivita'  liquide»:  le  attivita'  indicate   all'articolo
7-duodecies; 
    d)  «banca  emittente»:  la  banca  che  emette  le  obbligazioni
bancarie garantite nell'ambito dell'operazione indicata  all'articolo
7-sexies; 
    e) «societa'  cessionaria»:  la  societa'  indicata  all'articolo
7-septies; 
    f)  «patrimonio   separato»:   il   patrimonio   della   societa'
cessionaria costituito dalle attivita' cedute e dalle altre attivita'
segregate ai sensi all'articolo 7-octies,  comma  2,  nell'ambito  di
un'operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite; 
    g) «programma di emissione»: il programma di  attivita'  relativo
all'emissione di obbligazioni bancarie  garantite  nel  corso  di  un
determinato periodo di  tempo,  anche  pluriennale,  e  le  correlate
operazioni di cessione di attivi idonei, in cui i volumi  previsti  e
le caratteristiche degli strumenti e dei contratti siano  individuati
in misura sufficientemente  determinata  e  autorizzati  dalla  Banca
d'Italia; 
    h) «deflusso netto di liquidita'»: i deflussi per i pagamenti  in
scadenza in un determinato giorno di calendario, inclusi i  pagamenti
per capitale e  interessi  e  i  pagamenti  dovuti  in  relazione  ai
contratti  derivati  del  programma  di  emissione,  al  netto  degli
afflussi per pagamenti in scadenza nello stesso giorno di  calendario
per i diritti di credito connessi alle attivita' di copertura; 
    i) «Stati ammessi»: gli Stati appartenenti allo Spazio  economico
europeo e la Confederazione elvetica. 
  Art. 7-sexies (Ambito di applicazione). - 1.  Le  disposizioni  del
presente Titolo si applicano all'emissione da parte delle  banche  di
obbligazioni bancarie garantite nell'ambito di operazioni  realizzate
mediante: 
    a) la cessione da parte di  banche,  anche  diverse  dalla  banca
emittente, alla societa' cessionaria di attivi idonei  costituiti  in
patrimonio  separato  ai  sensi  e  per  gli  effetti   dell'articolo
7-octies; 
    b) l'erogazione alla societa'  cessionaria  di  un  finanziamento
concesso o garantito dalla  banca  cedente  o  da  altra  banca,  per
l'acquisto degli attivi idonei; 
    c) la prestazione  da  parte  della  societa'  cessionaria  della
garanzia prevista all'articolo 7-quaterdecies in favore dei portatori
delle  obbligazioni  bancarie  garantite,  nei  limiti  del  relativo
patrimonio separato. 
  Art. 7-septies (Societa' cessionaria). - 1. La societa' cessionaria
ha per oggetto esclusivo l'acquisto di attivi idonei e la prestazione
di  garanzie  nell'ambito  delle  operazioni  previste  dall'articolo
7-sexies. 
  2. La societa' cessionaria si costituisce in forma di  societa'  di
capitali. Fermi restando gli obblighi di  segnalazione  previsti  per
finalita' statistiche, la Banca d'Italia, in base alle  deliberazioni
del  CICR,  puo'  imporre  alla  societa'  cessionaria  obblighi   di
segnalazione ulteriori relativi agli attivi idonei al fine di censire
la posizione debitoria dei soggetti cui gli attivi si riferiscono. 
  3. Alla societa' cessionaria si applicano, nei limiti stabiliti dal
Ministro dell'economia e  delle  finanze  con  regolamento  adottato,
sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della
legge 23 agosto 1988,  n.  400,  le  disposizioni  previste  per  gli
intermediari finanziari dal  Titolo  V  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385. 
  Art. 7-octies (Patrimonio separato). - 1. Alle  operazioni  di  cui
all'articolo 7-sexies si applicano le disposizioni  dell'articolo  3,
commi 2, 2-bis e 2-ter, dell'articolo 4 e dell'articolo 6,  comma  2,
salvo quanto specificato nei commi seguenti. 
  2. Gli attivi idonei, unitamente ai  relativi  elementi  accessori,
inclusi nel patrimonio separato della societa' cessionaria e le somme
corrisposte dai relativi debitori, il diritto di credito connesso  ai
contratti  di  assicurazione  contro  il  rischio  danni   ai   sensi
dell'articolo 7-novies, comma  2,  lettera  a),  nonche'  ogni  altro
credito   maturato   dalla   societa'   cessionaria   nel    contesto
dell'operazione  di  cui  all'articolo  7-sexies  sono  destinati  al
soddisfacimento dei diritti, anche ai sensi  dell'articolo  1180  del
codice civile, dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite  e
delle controparti dei contratti derivati con finalita'  di  copertura
dei rischi insiti nelle attivita' incluse  nel  patrimonio  separato,
inclusi  quelli  indicati  all'articolo  7-decies,  e   degli   altri
contratti  accessori,  nonche'  al  pagamento   degli   altri   costi
dell'operazione,  in  via  prioritaria  rispetto  al   rimborso   dei
finanziamenti di cui all'articolo 7-sexies, lettera b). 
  3. Le disposizioni degli articoli 3, commi 2, 2-bis e  2-ter  e  4,
comma 2, si applicano a beneficio dei soggetti indicati  al  comma  2
del presente articolo. 
  4. Alle cessioni di cui all'articolo 7-sexies non si applicano  gli
articoli 69 e 70  del  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.  2440.
Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all'  articolo
2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi dalla  banca  cedente,  e'
dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta  ufficiale  nonche'
comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento
alle pubbliche amministrazioni debitrici. Ai  finanziamenti  concessi
alla societa' cessionaria e alla  garanzia  prestata  dalla  medesima
societa' si applica l'articolo 67, quarto comma, del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, ovvero, dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'articolo 166, comma  4,
del medesimo decreto legislativo. 
 
                               Capo II 
                           (Attivi idonei) 
 
  Art. 7-novies (Attivi idonei). - 1. Nell'ambito delle operazioni di
cui all'articolo 7-sexies sono considerati attivi idonei le  seguenti
categorie di attivita': 
    a) attivita' ammissibili ai sensi dell'articolo 129, paragrafo 1,
del regolamento (UE) n. 575/2013,  come  modificato  dal  regolamento
(UE) n. 2160/2019, a condizione che la banca emittente  rispetti  gli
obblighi previsti all'articolo 129, paragrafi da 1-bis a 3,  di  tale
regolamento; 
    b) attivita' liquide previste all'articolo 7-duodecies. 
  2. Le attivita'  ammissibili  sono  considerate  attivi  idonei  al
ricorrere delle seguenti condizioni: 
    a) nel caso siano assistite da garanzie reali,  i  beni  posti  a
garanzia sono situati in uno Stato ammesso, sono assicurati contro il
rischio danni e, nel caso di immobili residenziali e non residenziali
situati in uno Stato ammesso diverso da uno Stato membro  dell'Unione
europea,  la  garanzia  e'  opponibile  in  tutte  le   giurisdizioni
pertinenti e puo' essere escussa in tempi ragionevoli; 
    b)  nel  caso  di  crediti  garantiti  da  ipoteca  su   immobili
residenziali e non residenziali, la cessione e' successiva al decorso
dei termini per la revocatoria della  costituzione  dell'ipoteca,  ai
sensi dell'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267  e  delle
analoghe disposizioni contenute nelle leggi di altri Stati ammessi; 
    c) nel caso di attivita' ammissibili non  originate  direttamente
dalla banca emittente,  questa  ha  effettuato  una  valutazione  del
merito di credito dei debitori prima della cessione o  ha  verificato
l'idoneita' dei criteri di valutazione del merito di credito adottati
dal soggetto che ha originato le attivita' ammissibili; 
    d) nel caso di contratti  derivati  indicati  dall'articolo  129,
paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013,
ricorrono le condizioni previste dall'articolo 7-decies. 
  3. Le banche emittenti si dotano di processi e metodologie volte ad
assicurare la conformita' delle attivita' cedute  con  le  previsioni
del presente articolo e per la valutazione e  il  monitoraggio  delle
garanzie reali che assistono le  attivita'  ammissibili  indicate  al
comma  1,  lettera  a).  L'inclusione  delle  attivita'  cedute   nel
patrimonio separato e' adeguatamente documentata. 
  4. La Banca d'Italia  emana  disposizioni  attuative  del  presente
articolo, individuando in particolare: i criteri per  la  valutazione
delle garanzie reali al momento  dell'inclusione  dell'attivita'  nel
patrimonio   separato,   tenuto   conto   della    normativa    sulla
determinazione dei requisiti prudenziali delle banche; i requisiti di
idoneita', professionalita' del valutatore indipendente; le procedure
per verificare che le garanzie reali siano  adeguatamente  assicurate
contro il rischio danni; le modalita' di verifica dell'idoneita'  dei
criteri di valutazione del merito di credito  indicati  al  comma  2,
lettera c). 
  Art.  7-decies  (Contratti  derivati).  -  1.   Nell'ambito   delle
operazioni di  cui  all'articolo  7-sexies  contratti  derivati  sono
considerati attivi idonei quando ricorrono le seguenti condizioni: 
    a) sono stipulati in forma scritta; 
    b) sono adeguatamente documentati; 
    c) hanno esclusivamente finalita' di copertura dei rischi  insiti
nelle attivita' incluse nel patrimonio separato, il  loro  volume  e'
adeguato in caso di riduzione dell'entita' del rischio coperto e sono
rimossi quando il rischio coperto cessa di esistere; 
    d) non possono essere risolti nel caso in cui la banca  emittente
sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa o risoluzione  o,
nel caso in cui la banca  emittente  sia  sottoposta  a  liquidazione
coatta amministrativa, sia previsto il  trasferimento  dei  contratti
derivati in capo ad una controparte che rispetti i requisiti previsti
alla lettera e) oppure la sottoscrizione di nuovi contratti  derivati
con una controparte che rispetti i requisiti previsti  dalla  lettera
e); 
    e) sono stipulati con controparti che rispettino  livelli  minimi
di ammissibilita' previsti all'articolo 129, paragrafo 1, lettera  c)
del regolamento (UE) n. 575/2013; 
    f) i margini e le attivita' acquisite dalla societa'  cessionaria
a titolo di garanzia dell'adempimento degli  obblighi  derivanti  dai
contratti derivati sono segregati ai  sensi  dell'articolo  7-octies,
comma 2. 
  2. La Banca  d'Italia  puo'  adottare  disposizioni  attuative  del
presente articolo, in particolare con riferimento alla documentazione
da fornire ai  fini  del  comma  1,  lettera  b),  e  ai  livelli  di
ammissibilita' delle controparti indicate  alla  lettera  e)  secondo
quanto previsto dall'articolo 129, paragrafo 1-bis,  lettera  c)  del
regolamento (UE) n. 575/2013. 
 
                              Capo III 
                (Requisiti di copertura e liquidita') 
 
  Art. 7-undecies (Requisiti di copertura). - 1. La  banca  emittente
assicura in via continuativa, per l'intera durata  del  programma  di
emissione, che: 
    a) il valore nominale complessivo degli attivi idonei inclusi nel
patrimonio  separato  sia  almeno  pari  al  valore  nominale   delle
obbligazioni bancarie garantite in essere; 
    b) il valore attuale netto  delle  attivita'  facenti  parte  del
patrimonio separato,  al  netto  di  tutti  i  costi  dell'operazione
gravanti sulla societa' cessionaria, inclusi i costi attesi  relativi
alla manutenzione  e  alla  gestione  in  caso  di  liquidazione  del
programma di emissione e gli oneri degli eventuali contratti derivati
di  copertura,  sia  almeno  pari  al  valore  attuale  netto   delle
obbligazioni bancarie garantite in essere; 
    c) gli interessi e gli altri proventi  generati  dalle  attivita'
facenti parte del patrimonio  separato,  al  netto  dei  costi  della
societa' cessionaria, siano sufficienti a coprire gli interessi  e  i
costi  dovuti  dalla  banca  emittente  sulle  obbligazioni  bancarie
garantite in essere, tenuto conto degli eventuali contratti  derivati
di copertura. 
  2. Nel calcolo dei rapporti indicati al comma 1, la banca emittente
si attiene ai criteri di seguito indicati: 
    a) i crediti non garantiti, nel caso in cui intervenga un default
ai sensi dell'articolo 178 del  regolamento  (UE)  n.  575/2013,  non
contribuiscono al calcolo dei rapporti di cui al comma 1 del presente
articolo; 
    b) i costi di manutenzione e gestione in caso di liquidazione del
programma di emissione indicati  al  comma  1,  lettera  b),  possono
essere calcolati anche in misura forfettaria; 
    c)  le  attivita'  liquide  di   cui   all'articolo   7-duodecies
contribuiscono al calcolo dei rapporti di cui al comma 1 del presente
articolo  a  condizione  che  soddisfino  le  condizioni  per  essere
qualificate attivita' ammissibili di cui all'articolo 7-novies, comma
1, lettera a); 
    d) il calcolo degli interessi generati  dalle  attivita'  facenti
parte  del  patrimonio  separato  e  di  quelli  dovuti  dalla  banca
emittente sulle obbligazioni bancarie garantite in essere di  cui  al
comma 1, lettera c), e' effettuato  in  base  a  criteri  prudenti  e
coerenti con i principi contabili applicabili; 
    e) i derivati che rispettano i requisiti  previsti  dall'articolo
7-decies: 
      1) sono esclusi dal calcolo del rapporto indicato al  comma  1,
lettera a); 
      2) sono inclusi nel calcolo del valore  netto  delle  attivita'
facenti parte del patrimonio separato indicato al  comma  1,  lettera
b), al costo corrente di sostituzione, tenendo  conto  degli  effetti
dei contratti di novazione e di altri accordi  di  compensazione,  in
conformita' a quanto previsto dalla parte 3, titolo II,  capitolo  6,
del regolamento (UE) n. 575/2013; 
      3) sono inclusi nel calcolo degli interessi ed  altri  proventi
indicati al comma 1, lettera c); 
    f) le metodologie di calcolo del numeratore  e  del  denominatore
dei rapporti indicati al comma 1 sono basate sui criteri coerenti tra
loro. 
  3. La Banca  d'Italia  puo'  adottare  disposizioni  attuative  del
presente articolo, anche con riferimento alle  modalita'  di  calcolo
dei requisiti di copertura e con riferimento  al  livello  minimo  di
eccesso di garanzia ai sensi dell'articolo 129, paragrafo 3 bis,  del
regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal regolamento (UE) n.
2160/2019. 
  Art. 7-duodecies (Requisito per la riserva di liquidita'). - 1.  La
banca emittente assicura in via continuativa, per l'intera durata del
programma di emissione, che le attivita' facenti parte del patrimonio
separato  comprendano  una  riserva  di  liquidita'  pari  almeno  al
deflusso  netto  cumulativo  massimo  di  liquidita'  dei  successivi
centottanta giorni. 
  2. La riserva di liquidita' di cui al comma  1  e'  composta  dalle
seguenti attivita': 
    a) attivita' liquide di elevata qualita' ai sensi del regolamento
delegato  (UE)  2015/61   della   Commissione,   adottato   a   norma
dell'articolo 460 del regolamento (UE) n.  575/2013,  che  non  siano
state emesse dalla banca stessa, dalla sua impresa madre,  salvo  che
quest'ultima sia un organismo del settore  pubblico  diverso  da  una
banca, da una filiazione della banca emittente o da altra  filiazione
dell'impresa  madre  ovvero  da   una   societa'   veicolo   per   la
cartolarizzazione con cui la banca ha stretti legami; 
    b) esposizioni con durata originaria pari o inferiore  a  novanta
giorni verso banche che siano classificate nelle classi di merito  di
credito 1 o 2 oppure depositi a breve termine presso banche che siano
classificate nelle classi di merito di credito 1, 2 o 3, ai sensi  di
quanto previsto dall'articolo  129,  paragrafo  1,  lettera  c),  del
regolamento (UE) n. 575/2013, cosi' come modificato  dal  regolamento
(UE) n. 2160/2019. 
  3. Le attivita' non garantite indicate al comma 2 non sono  incluse
nella riserva di liquidita' nel caso in cui intervenga un default  ai
sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. 
  4. In caso di programmi di  emissione  che  prevedano  l'estensione
della scadenza delle obbligazioni ai sensi dell'articolo 7-terdecies,
il calcolo del deflusso netto cumulativo  massimo  di  liquidita'  e'
basato sulla data ultima di scadenza. 
  Art. 7-terdecies  (Scadenze  estensibili).  -  1.  I  programmi  di
emissione possono prevedere l'estensione  automatica  della  scadenza
delle obbligazioni nei seguenti casi: 
    a) inadempimento, come previsto dalla disciplina contrattuale che
regola il programma o l'emissione, da parte della banca emittente nei
confronti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite, se  la
cessionaria non e' in grado di adempiere al pagamento  nei  confronti
dei portatori delle obbligazioni bancarie  garantite  e  degli  altri
soggetti, incluse le controparti in derivati, che hanno rango pari  o
superiore  a  quello  dei  portatori  delle   obbligazioni   bancarie
garantite; 
    b) attivazione da parte dell'autorita' competente delle misure di
intervento precoce indicate al Titolo IV, Capo  I,  del  testo  unico
bancario nei confronti della banca emittente; 
    c) accertamento dei  presupposti  indicati  all'articolo  17  del
decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, da parte dell'autorita'
competente all'esercizio della  vigilanza  sulla  banca  emittente  o
dell'autorita' di risoluzione. 
  2. L'attivazione di  clausole  di  estensione  della  scadenza  non
incide sulla gerarchia applicabile in  caso  di  liquidazione  coatta
ammnistrativa o risoluzione della banca emittente ne' sull'ordine dei
pagamenti originariamente previsto. Resta fermo quanto previsto  agli
articoli 7-octies, 7-quaterdecies e 7-quinquiesdecies. 
  3. La possibilita' di estensione  e  le  relative  condizioni  sono
formalizzate  per  iscritto  nella  documentazione  contrattuale  che
disciplina l'emissione; essa consente di determinare in ogni  momento
la data di scadenza finale delle obbligazioni bancarie garantite. 
  4. Le informazioni fornite agli investitori sulla  struttura  delle
scadenze  delle  obbligazioni  bancarie   garantite   includono   una
descrizione delle clausole di estensione della scadenza, comprese  le
condizioni di attivazione e le conseguenze in  caso  di  liquidazione
coatta ammnistrativa o risoluzione della banca emittente. 
  5. La banca emittente informa  prontamente  la  Banca  d'Italia  in
ordine all'attivazione di clausole di estensione della scadenza. 
  6. La Banca  d'Italia  puo'  adottare  disposizioni  attuative  del
presente articolo, in particolare con riferimento  alle  modalita'  e
termini per la trasmissione delle informazioni indicate al comma 5. 
 
                               Capo IV 
    (Obblighi della banca emittente e della societa' cessionaria) 
 
  Art. 7-quaterdecies (Garanzia della societa' cessionaria). - 1.  La
garanzia indicata all'articolo 7-sexies, lettera c),  prestata  dalla
societa' cessionaria nei confronti dei portatori  delle  obbligazioni
bancarie  garantite  nei   limiti   del   patrimonio   separato,   e'
irrevocabile, a prima richiesta, incondizionata e  autonoma  rispetto
alle obbligazioni assunte dalla banca emittente. A tale garanzia  non
si applicano le disposizioni degli articoli 1939, 1941, primo  comma,
1944, secondo comma, 1945, 1955, 1956 e 1957 del codice civile. 
  2. In caso di inadempimento da  parte  della  banca  emittente  nei
confronti dei portatori delle  obbligazioni  bancarie  garantite,  la
societa' cessionaria provvede  all'adempimento  nei  termini  e  alle
condizioni  originariamente  convenuti,  nei  limiti  del  patrimonio
separato. Gli effetti in capo alla banca  emittente  della  decadenza
dal beneficio del termine di cui all'articolo 1186 del codice civile,
anche derivanti da eventi contrattualmente previsti, non si estendono
in  capo  alla  societa'  cessionaria  in  relazione  alla   garanzia
rilasciata dalla medesima. 
  3. In caso di liquidazione coatta amministrativa o  di  risoluzione
della banca emittente, la societa' cessionaria  provvede  nei  limiti
del  patrimonio  separato,  all'adempimento  delle  obbligazioni  nei
confronti dei portatori delle  obbligazioni  bancarie  garantite  nei
termini e alle  condizioni  originariamente  convenuti.  La  societa'
cessionaria esercita in via esclusiva i  diritti  dei  portatori  dei
titoli  nei  confronti  della  banca  in  liquidazione   secondo   la
disciplina  applicabile   a   quest'ultima.   Le   somme   rivenienti
dall'esercizio di tali diritti sono comprese nel patrimonio separato.
In caso di sospensione dei pagamenti ai sensi  dell'articolo  74  del
testo unico bancario, la societa' cessionaria  provvede,  nei  limiti
del  patrimonio  separato,  all'adempimento  delle  obbligazioni  nei
confronti  dei  portatori  delle  obbligazioni   bancarie   garantite
limitatamente ai crediti scaduti ed esigibili nel corso  del  periodo
di sospensione. Per le somme pagate la societa' cessionaria  esercita
il regresso nei confronti della banca. 
  4. In  caso  di  liquidazione  coatta  amministrativa  della  banca
emittente,  i  portatori  delle   obbligazioni   bancarie   garantite
concorrono nelle ripartizioni dell'attivo della  stessa,  per  quanto
residua a seguito dell'escussione della garanzia indicata al comma 1,
con i creditori chirografari della banca emittente incluse, nel  caso
previsto all'articolo 7-quinquiesdecies, comma 2, le  controparti  in
derivati. 
  Art.  7-quinquiesdecies  (Garanzia  della   banca   emittente   sui
contratti derivati). -  1.  In  caso  di  incapienza  del  patrimonio
separato della societa' cessionaria, la banca emittente risponde  con
il proprio patrimonio, per quanto ancora dovuto,  delle  obbligazioni
assunte dalla societa' cessionaria nei confronti delle controparti in
derivati previsti dall'articolo 7-decies. 
  2. In  caso  di  liquidazione  coatta  amministrativa  della  banca
emittente, le controparti in derivati indicati all'articolo  7-decies
concorrono,  per  quanto  loro  ancora  dovuto,   con   i   creditori
chirografari  della  banca  emittente  e  con   i   portatori   delle
obbligazioni bancarie garantite nelle ripartizioni dell'attivo  della
stessa. 
  Art.  7-sexiesdecies  (Societa'  di  controllo  dell'aggregato   di
copertura). - 1. La banca emittente incarica  un  soggetto  abilitato
alla revisione legale dei conti del controllo, in  via  continuativa,
sulla regolarita' delle operazioni di cui all'articolo 7-sexies e, in
particolare, sul rispetto degli articoli da 7-octies a 7-terdecies  e
dell'articolo   7-septiesdecies   e   delle   relative   disposizioni
attuative. La banca assicura alla societa' incaricata l'accesso  alle
informazioni necessarie per l'espletamento del proprio incarico. 
  2. La societa' individuata al comma 1 soddisfa i  requisiti,  anche
in termini  di  indipendenza  e  separatezza,  previsti  dalla  Banca
d'Italia. La perdita di tali requisiti costituisce  causa  di  revoca
dell'incarico. 
  3. La societa' individuata al comma 1 comunica  almeno  annualmente
alla Banca d'Italia l'esito  dei  controlli  effettuati.  Si  applica
l'articolo 52 del testo unico bancario. 
  Art. 7-septiesdecies (Informativa  al  pubblico).  -  1.  La  banca
emittente pubblica, almeno  su  base  trimestrale,  informazioni  sui
programmi  di  emissione  tali  da  consentire  agli  investitori  di
procedere ad una valutazione informata delle emissioni e  dei  rischi
ad esse connessi. 
  2. La banca emittente pubblica le informazioni di cui  al  comma  1
sul proprio sito internet. 
  3. La Banca d'Italia  detta  disposizioni  attuative  del  presente
articolo. 
 
                               Capo V 
    (Vigilanza sull'emissione di obbligazioni bancarie garantite) 
 
  Art. 7-octiesdecies (Vigilanza). - 1. La Banca d'Italia vigila  sul
rispetto  delle  disposizioni  del  presente  Titolo,  al   fine   di
assicurare la sana e prudente gestione  delle  banche  emittenti,  la
stabilita' del mercato e la tutela dei portatori  delle  obbligazioni
bancarie garantite. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Banca d'Italia  esercita,
in quanto compatibili, i poteri previsti dal Titolo III, Capi I e II,
del testo unico bancario. 
  3. La vigilanza sull'emissione di obbligazioni  bancarie  garantite
ai sensi del presente articolo e' esercitata  senza  pregiudizio  dei
poteri attribuiti alla Banca d'Italia dal testo unico bancario e alla
Banca d'Italia e alla Consob dal testo unico  delle  disposizioni  in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24  febbraio  1998,  n.  58,  per  le  finalita'  ivi  previste,  con
particolare riguardo ai poteri attribuiti alla Consob in  materia  di
appello al pubblico risparmio. 
  Art. 7-noviesdecies (Autorizzazione del programma di  emissione  di
obbligazioni bancarie garantite). - 1. La Banca d'Italia autorizza il
programma per l'emissione di obbligazioni bancarie garantite da parte
di una banca avente sede legale in Italia quando  risulti  assicurato
il rispetto delle finalita' previste dall'art. 7-octiesdecies. A  tal
fine, la Banca d'Italia verifica il rispetto  almeno  delle  seguenti
condizioni:  (i)  sia  definito  il  programma  di  emissione   delle
obbligazioni bancarie garantite; (ii) le politiche, i processi  e  le
metodologie, incluse quelle relative all'approvazione,  la  modifica,
il rinnovo e il rifinanziamento dei prestiti compresi  nell'aggregato
di copertura, siano adeguate  ad  assicurare  l'ordinato  svolgimento
dell'operazione; (iii) il personale responsabile dell'amministrazione
e dei controlli del  programma  di  obbligazioni  bancarie  garantite
disponga di adeguate qualifiche e competenze; (iv) sia assicurato  il
rispetto delle disposizioni previste  dal  presente  Titolo  e  dalle
relative disposizioni attuative. Successivamente  all'autorizzazione,
la Banca d'Italia  provvede  ad  includere  l'informazione  nell'albo
indicato all'articolo 13 del testo unico bancario. 
  2. La Banca d'Italia revoca l'autorizzazione  rilasciata  ai  sensi
del comma 1 quando: 
    a)   vengono   meno   le   condizioni    cui    e'    subordinata
l'autorizzazione; 
    b) l'autorizzazione e' stata ottenuta  o  rilasciata  presentando
false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare. 
  3. La Banca d'Italia adotta disposizioni di attuazione del presente
articolo, in particolare  con  riferimento  alle  condizioni  per  il
rilascio della autorizzazione prevista al comma 1. 
  Art. 7-vicies (Collaborazione tra autorita'). - 1. Per  l'esercizio
dei poteri previsti dal presente Titolo, fermi restando gli  obblighi
di cui all'articolo 7 del testo unico bancario, la Banca d'Italia, in
qualita' di autorita' di  vigilanza  sull'emissione  di  obbligazioni
bancarie   garantite,   collabora,   anche   mediante   scambio    di
informazioni, con le autorita' degli altri Stati membri designate  ai
sensi delle disposizioni nazionali di recepimento  dell'articolo  18,
paragrafo 2, della direttiva (UE)  2019/2162  e,  ove  previsto,  con
l'amministratore speciale indicato  all'articolo  20  della  medesima
direttiva nei casi ivi specificati. 
  Art. 7-viciessemel (Disciplina e procedura sanzionatoria). - 1. Nei
confronti dei soggetti indicati all'articolo 144, comma 1, del  testo
unico bancario, nonche' della societa' di controllo dell'aggregato di
copertura e della societa' cessionaria, la Banca d'Italia applica  le
sanzioni previste dagli articoli 144, commi 1 e 9, 144-bis,  144-ter,
144-quater,  144-quinquies  del  testo  unico  bancario  in  caso  di
inosservanza  degli  articoli   da   7-septies   a   7-septiesdecies,
dell'articolo 7-octiesdecies, comma 2 e dell'articolo 7-noviesdecies,
comma  1,  o  delle  relative  disposizioni  generali  o  particolari
impartite dalle autorita' creditizie come  definite  all'articolo  1,
comma 1, lettera a), del testo unico bancario. 
  2. Si applicano le disposizioni in materia  di  procedura  previste
dagli articoli  145  e  145-ter.  La  Banca  d'Italia  puo'  adottare
disposizioni attuative in materia di procedura ai sensi dell'articolo
145-quater del testo unico bancario. 
 
                               Capo VI 
                              (Marchio) 
 
  Art. 7-viciesbis (Marchio). - 1. Le obbligazioni bancarie garantite
emesse ai sensi del presente Titolo possono  essere  commercializzate
utilizzando il marchio «obbligazione garantita europea». 
  2. Le obbligazioni bancarie garantite emesse ai sensi del  presente
Titolo che soddisfino anche i requisiti di cui all'articolo  129  del
regolamento (UE) n. 575/2013, cosi' come modificato  dal  regolamento
(UE) n. 2160/2019, possono  essere  commercializzate  utilizzando  il
marchio «obbligazione garantita europea (premium)». 
  3. La lista delle obbligazioni che utilizzano il  marchio  indicato
ai commi 1 e 2 e' pubblicata sul sito internet della Banca d'Italia. 
 
                              Capo VII 
                       (Disposizioni fiscali) 
 
  Art. 7-viciester (Disposizioni fiscali). - 1. Ogni imposta e  tassa
e' dovuta considerando le operazioni  di  cui  all'articolo  7-sexies
come non effettuate e gli attivi idonei che hanno formato oggetto  di
cessione come iscritti nel bilancio della banca cedente,  se  per  le
cessioni  e'  pagato  un  corrispettivo  pari  all'ultimo  valore  di
iscrizione in bilancio degli attivi idonei, e il finanziamento di cui
all'articolo 7-sexies, comma 1, lettera b), e' concesso  o  garantito
dalla medesima banca cedente. 
 
                              Capo VIII 
              (Obbligazioni bancarie collateralizzate) 
 
  Art. 7-viciesquater (Cessione di ulteriori crediti e titoli). -  1.
Le disposizioni  del  presente  Titolo  e  le  relative  disposizioni
attuative si applicano,  in  quanto  compatibili,  alle  obbligazioni
emesse da banche  nell'ambito  di  operazioni  conformi  allo  schema
previsto dall'articolo 7-sexies e in cui siano cedute  alla  societa'
cessionaria  obbligazioni   e   titoli   similari   ovvero   cambiali
finanziarie,  crediti  garantiti  da  ipoteca  navale,  crediti   nei
confronti di piccole e medie imprese, crediti derivanti da  contratti
di leasing o di factoring, nonche' di titoli  emessi  nell'ambito  di
operazioni di  cartolarizzazione  aventi  ad  oggetto  crediti  della
medesima natura. I crediti e i titoli possono essere ceduti anche  da
societa' facenti parte di un gruppo bancario. 
  2. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con  regolamento
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, individua  le  categorie  di
crediti o titoli di cui al comma 1, cui si applicano le  disposizioni
previste al presente articolo, e regola l'emissione di titoli di  cui
al presente articolo differenziandoli  dai  titoli  emessi  ai  sensi
dell'articolo 7-sexies.» 
          N O T E 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.: 
                «Art. 76. - L'esercizio  della  funzione  legislativa
          non  puo'  essere  delegato   al   Governo   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.». 
              -  L'art.  87  Cost.  conferisce,   tra   l'altro,   al
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - La direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all'emissione
          di obbligazioni garantite e alla vigilanza  pubblica  delle
          obbligazioni  garantite  e  che   modifica   la   direttiva
          2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE, e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 18 dicembre 2019, n. L 328. 
              - Il regolamento (UE) 2019/2160 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 27  novembre  2019,  che  modifica  il
          regolamento  (UE)  n.  575/2013  per  quanto  riguarda   le
          esposizioni  sotto  forma  di  obbligazioni  garantite.  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 18 dicembre 2019, n. L 328. 
              - La legge 24 dicembre 2012,  n.  234  (Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione  europea),   e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3. 
              - Il testo dell'articolo 26 della legge 22 aprile 2021,
          n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione  europea -
          Legge di delegazione europea 2019-2020),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2021, n. 97, cosi' recita: 
                «Art.  26.  (Principi   e   criteri   direttivi   per
          l'attuazione  della  direttiva  (UE)  2019/2162,   relativa
          all'emissione di obbligazioni garantite  e  alla  vigilanza
          pubblica delle obbligazioni garantite  e  che  modifica  la
          direttiva 2009/65/CE  e  la  direttiva  2014/59/UE,  e  per
          l'adeguamento della normativa nazionale  alle  disposizioni
          del regolamento (UE) 2019/2160, che modifica il regolamento
          (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le  esposizioni  sotto
          forma di obbligazioni garantite). - 1. Nell'esercizio della
          delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, e
          per   l'adeguamento   della   normativa   nazionale    alle
          disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160 del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019,  il  Governo
          osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali  di
          cui all'articolo 32 della legge n. 234 del  2012,  anche  i
          seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
                  a)  apportare  alla   normativa   vigente   e,   in
          particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria
          e creditizia, di cui al decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385, e alla legge  30  aprile  1999,  n.  130,  le
          modifiche  e  le  integrazioni  necessarie  al  corretto  e
          integrale  recepimento  della  direttiva  (UE)   2019/2162,
          incluso l'eventuale esercizio delle opzioni ivi previste; 
                  b) individuare  nella  Banca  d'Italia  l'autorita'
          competente  a  esercitare  la  vigilanza   pubblica   delle
          obbligazioni garantite  ai  sensi  dell'articolo  18  della
          direttiva (UE) 2019/2162; 
                  c) attribuire alla Banca d'Italia  tutti  i  poteri
          per l'esercizio  delle  funzioni  relative  alla  vigilanza
          pubblica  delle  obbligazioni  garantite   in   conformita'
          all'articolo 22 della direttiva (UE) 2019/2162; 
                  d) prevedere il ricorso alla disciplina  secondaria
          adottata  dalla  Banca  d'Italia  che,  nell'esercizio  dei
          propri poteri regolamentari, tiene conto degli orientamenti
          emanati dalle autorita' di vigilanza europee; 
                  e)  apportare  alla   disciplina   delle   sanzioni
          amministrative previste al  titolo  VIII  del  testo  unico
          delle leggi in materia bancaria e  creditizia,  di  cui  al
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche
          e le integrazioni volte ad assicurare che la Banca d'Italia
          abbia il potere  di  applicare  le  sanzioni  e  le  misure
          amministrative stabilite dall'articolo 23  della  direttiva
          (UE) 2019/2162 per le violazioni ivi indicate, nel rispetto
          dei criteri, dei limiti e delle  procedure  previsti  dalle
          disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio
          del potere sanzionatorio da parte della Banca  d'Italia,  e
          anche tenuto conto del  regime  di  pubblicazione  previsto
          dall'articolo 24 della medesima direttiva,  fatti  salvi  i
          poteri attribuiti alla CONSOB  in  materia  di  offerta  al
          pubblico di sottoscrizione e vendita ai sensi  della  parte
          V, titolo II, del testo unico delle disposizioni in materia
          di  intermediazione  finanziaria,   di   cui   al   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
                  f) con riferimento al requisito per la  riserva  di
          liquidita' dell'aggregato  di  copertura,  avvalersi  delle
          facolta' di cui all'articolo 16, paragrafi  4  e  5,  della
          direttiva (UE) 2019/2162; 
                  g) con riferimento  all'emissione  di  obbligazioni
          garantite  con  strutture   delle   scadenze   estensibili,
          avvalersi della  facolta'  di  cui  all'articolo  17  della
          direttiva (UE) 2019/2162; 
                  h)  attribuire  all'autorita'  competente  per   la
          vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite la facolta'
          di  esercitare  l'opzione,  di  cui  all'articolo   1   del
          regolamento (UE) 2019/2160, di fissare per le  obbligazioni
          garantite  un  livello  minimo  di  eccesso   di   garanzia
          inferiore al livello fissato dal medesimo articolo; 
                  i)  apportare  alla   normativa   vigente   e,   in
          particolare,  alla  legge  30  aprile  1999,  n.  130,   le
          modifiche e le integrazioni necessarie  per  coordinare  le
          disposizioni  in  materia  di  obbligazioni  garantite   da
          crediti nei confronti di piccole e  medie  imprese  con  il
          quadro normativo armonizzato per le obbligazioni  garantite
          europee. 
                2. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.   Le   amministrazioni   interessate   provvedono
          all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio  della
          delega di cui al presente articolo con  le  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente.». 
              - Il decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385
          (Testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30  settembre  1993,
          n. 230, S.O. 
              - La legge 30 aprile 1999, n. 130  (Disposizioni  sulla
          cartolarizzazione dei crediti) e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 14 maggio 1999, n. 111. 
              - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          14  dicembre  2006,  n.  310  (Regolamento  di   attuazione
          dell'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130,  in
          materia di obbligazioni bancarie garantite)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2007, n. 25. 
              - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          2 aprile 2015, n. 53 (Regolamento recante norme in  materia
          di intermediari finanziari  in  attuazione  degli  articoli
          106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del  decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n.  385,  nonche'  dell'articolo  7-ter,
          comma 1-bis,  della  legge  30  aprile  1999,  n.  130)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2015, n. 105. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'articolo 1 della citata legge 30 aprile
          1999, n. 130, cosi' recita: 
                «Art. 1. (Ambito di applicazione e definizioni). - 1.
          La  presente  legge   si   applica   alle   operazioni   di
          cartolarizzazione realizzate  mediante  cessione  a  titolo
          oneroso di crediti pecuniari,  sia  esistenti  sia  futuri,
          individuabili in blocco se si tratta di una  pluralita'  di
          crediti, quando ricorrono i seguenti requisiti: 
                  a)  il  cessionario  sia  una   societa'   prevista
          dall'articolo 3; 
                  b) le somme corrisposte dal debitore o dai debitori
          ceduti o comunque ricevute a  soddisfacimento  dei  crediti
          ceduti siano destinate in  via  esclusiva,  dalla  societa'
          cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei
          titoli  emessi,  dalla  stessa  o  da  altra  societa',   o
          derivanti dai finanziamenti alle medesime concessi da parte
          di soggetti autorizzati  all'attivita'  di  concessione  di
          finanziamenti, per finanziare l'acquisto di  tali  crediti,
          nonche' al pagamento dei costi  dell'operazione.  Nel  caso
          della  concessione   di   finanziamenti,   i   riferimenti,
          contenuti nella presente  legge,  ai  titoli  di  cui  alla
          presente legge devono essere riferiti ai finanziamenti e  i
          riferimenti ai portatori dei titoli devono essere  riferiti
          ai soggetti creditori dei pagamenti  dovuti  da  parte  del
          soggetto finanziato ai sensi di tali finanziamenti. 
                1-bis. La presente legge  si  applica  altresi'  alle
          operazioni  di  cartolarizzazione  realizzate  mediante  la
          sottoscrizione  o  l'acquisto  di  obbligazioni  e   titoli
          similari  ovvero  cambiali  finanziarie,  esclusi  comunque
          titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli  ibridi
          e   convertibili,    da    parte    della    societa'    di
          cartolarizzazione.  Nel  caso  di   operazioni   realizzate
          mediante sottoscrizione o acquisto di titoli, i richiami ai
          debitori  ceduti  si  intendono  riferiti   alla   societa'
          emittente i titoli. Nel caso in cui i titoli  emessi  dalla
          societa' di cartolarizzazione siano destinati a investitori
          qualificati ai sensi dell'articolo 100 del testo  unico  di
          cui al decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  i
          titoli di debito destinati ad essere  sottoscritti  da  una
          societa' di cartolarizzazione possono essere  emessi  anche
          in deroga all'articolo  2483,  secondo  comma,  del  codice
          civile   e   il   requisito   della   quotazione   previsto
          dall'articolo  2412  del  medesimo  codice   si   considera
          soddisfatto rispetto alle obbligazioni  anche  in  caso  di
          quotazione  dei  soli  titoli  emessi  dalla  societa'   di
          cartolarizzazione. 
                1-ter.  Le  societa'  di  cartolarizzazione  di   cui
          all'articolo 3 possono, anche contestualmente e in aggiunta
          alle operazioni realizzate con le modalita' di cui ai commi
          1 e 1-bis del  presente  articolo  ovvero  all'articolo  7,
          comma 1, lettera a), concedere finanziamenti nei  confronti
          di soggetti diversi dalle persone fisiche e  dalle  imprese
          che presentino un totale di bilancio inferiore a 2  milioni
          di euro, direttamente ovvero per il tramite di una banca  o
          di un intermediario finanziario iscritto nell'albo  di  cui
          all'articolo 106 del testo unico  delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, che agisce  in  nome  proprio,  nel
          rispetto delle seguenti condizioni: 
                  a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati
          da una banca o da  un  intermediario  finanziario  iscritto
          nell'albo di cui all'articolo 106 del  decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, e  successive  modificazioni,  i
          quali  possono  svolgere  altresi'   i   compiti   indicati
          all'articolo 2, comma 3, lettera c); 
                  b) i titoli  emessi  dalle  stesse  per  finanziare
          l'erogazione   dei   finanziamenti   siano   destinati   ad
          investitori   qualificati   come    definiti    ai    sensi
          dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
          n. 58; 
                  c) la banca o l'intermediario  finanziario  di  cui
          alla  lettera  a)  trattenga  un  significativo   interesse
          economico nell'operazione,  nel  rispetto  delle  modalita'
          stabilite dalle  disposizioni  di  attuazione  della  Banca
          d'Italia. 
                1-quater. Nel caso in cui il finanziamento di cui  al
          comma 1-ter abbia luogo per il tramite di una banca o di un
          intermediario  finanziario  iscritto   nell'albo   di   cui
          all'articolo 106 del testo unico  delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, ai crediti nascenti  dallo  stesso,
          ai relativi incassi e ai proventi derivanti dall'escussione
          o dal realizzo dei beni e dei diritti che in qualunque modo
          costituiscano la garanzia del rimborso di tali  crediti  si
          applica  altresi'  l'articolo  7,  comma  2-octies,   della
          presente legge. 
              2. Nella presente legge si  intende  per  «testo  unico
          bancario» il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
          e successive modificazioni, recante il  testo  unico  delle
          leggi in materia bancaria e creditizia.». 
              - Il testo dell'articolo 7-quater, della  citata  legge
          30 aprile 1999, n. 130, cosi' recita: 
                «Art. 7-quater.  (Cessione  di  ulteriori  crediti  e
          titoli). - 1. Gli articoli 7-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6  e
          7, e 7-ter, comma 1, e le disposizioni  ivi  richiamate  si
          applicano anche alle operazioni, ivi  disciplinate,  aventi
          ad oggetto obbligazioni e titoli similari  ovvero  cambiali
          finanziarie, crediti garantiti da ipoteca  navale,  crediti
          nei confronti di piccole e medie imprese, crediti derivanti
          da contratti di leasing o di factoring, nonche'  di  titoli
          emessi  nell'ambito  di  operazioni  di   cartolarizzazione
          aventi ad  oggetto  crediti  della  medesima  natura.  Tali
          crediti e titoli possono essere ceduti  anche  da  societa'
          facenti parte di un gruppo bancario (58). 
                2. Il regolamento di cui  al  comma  5  dell'articolo
          7-bis adotta anche disposizioni di attuazione del  presente
          articolo  con   riferimento   ai   medesimi   profili   ivi
          menzionati. Il medesimo regolamento individua le  categorie
          di crediti o titoli di cui al comma 1, cui si applicano  le
          disposizioni  di  cui  al  presente  articolo,   e   regola
          l'emissione  di  titoli  di  cui   al   presente   articolo
          differenziandoli dai titoli emessi ai  sensi  dell'articolo
          7-bis.».