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DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 187

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1161 che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada. (21G00197)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/12/2021
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 14-12-2021
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante le norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea   e,   in
particolare gli articoli 31 e 32; 
  Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea  2019-2020  e,  in
particolare, l'articolo 1 e l'allegato A; 
  Vista  la  direttiva  2009/33/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla  promozione  di  veicoli
puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada; 
  Vista la direttiva (UE) 2019/1161  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 giugno 2019 che modifica  la  direttiva  2009/33/CE
relativa  alla  promozione  di  veicoli  puliti  e  a  basso  consumo
energetico nel trasporto su strada; 
  Vista la direttiva (UE) 2018/2001  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  dell'11   dicembre   2018   sulla   promozione   dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili; 
  Visto  il  decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  24,   recante
attuazione della direttiva 2009/33/CE  relativa  alla  promozione  di
veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel
trasporto su strada; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante  codice
dei contratti pubblici; 
  Visto il decreto legislativo 16  dicembre  2016,  n.  257,  recante
disciplina di attuazione della direttiva  2014/94/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione  di
una infrastruttura per i combustibili alternativi; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 11 aprile 2008, recante approvazione del  Piano
d'azione nazionale per la sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel
settore della pubblica  amministrazione,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008; 
  Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 17 giugno
2021, recante criteri  ambientali  minimi  per  l'acquisto,  leasing,
locazione, noleggio  di  veicoli  adibiti  al  trasporto  su  strada,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 2 luglio 2021; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2018/858 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 30  maggio  2018,  relativo  all'omologazione  e  alla
vigilanza del mercato dei veicoli  a  motore  e  dei  loro  rimorchi,
nonche'  dei  sistemi,  dei  componenti  e  delle  entita'   tecniche
indipendenti destinati a tali veicoli,  che  modifica  i  regolamenti
(CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE; 
  Visto il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la
sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi,
componenti ed entita' tecniche a essi destinati; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre  2007,  relativo  ai  servizi  pubblici  di
trasporto di passeggeri su strada e  per  ferrovia  e  che  abroga  i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/1829 della Commissione, del
30 ottobre 2019, che modifica la direttiva 2014/25/UE del  Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie  degli  appalti
di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione; 
  Visto il regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 novembre 2002, relativo al  vocabolario  comune  per
gli appalti pubblici (CPV); 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 29 luglio 2021; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 4 novembre 2021; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della transizione ecologica,  di  concerto  con  i  Ministri
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, della  giustizia,
degli   affari   esteri   e   della   cooperazione    internazionale,
dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente decreto  stabilisce  misure  volte  a  promuovere  e
stimolare il mercato dei veicoli a ridotto  impatto  ambientale  e  a
basso consumo energetico, nonche'  a  potenziare  il  contributo  del
settore dei trasporti alle politiche dell'Unione europea  in  materia
di ambiente, di clima e di energia. 
  2. Ai fini del comma 1, le  amministrazioni  aggiudicatrici  e  gli
enti aggiudicatori devono tener  conto,  negli  appalti  pubblici  di
taluni  veicoli  adibiti  al  trasporto   su   strada,   dell'impatto
energetico e dell'impatto ambientale, tra cui il consumo energetico e
le emissioni di diossido di carbonio e di talune sostanze inquinanti,
nell'intero arco di tutta la loro vita. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.: 
                «Art. 76. 
                L'esercizio  della  funzione  legislativa  non   puo'
          essere delegato al Governo se  non  con  determinazione  di
          principi e criteri direttivi e soltanto per tempo  limitato
          e per oggetti definiti.». 
              -  L'art.  87  Cost.  conferisce,   tra   l'altro,   al
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Il testo degli  articoli  31  e  32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla  partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa   e   delle   politiche   dell'Unione   europea),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013,  n.  3,
          cosi' recita: 
                «Art. 31 (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
              3. La legge di delegazione europea indica le  direttive
          in  relazione  alle  quali   sugli   schemi   dei   decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
              6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
          puo' adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  di
          decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1,  al  fine
          di  recepire  atti  delegati  dell'Unione  europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli
          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri
          adeguamenti tecnici. 
              7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
          previste dalla legge di delegazione europea,  adottati,  ai
          sensi dell'articolo 117, quinto comma, della  Costituzione,
          nelle materie di competenza  legislativa  delle  regioni  e
          delle province autonome, si  applicano  alle  condizioni  e
          secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 
              8.   I   decreti   legislativi   adottati   ai    sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere.» 
                «Art. 32 (Principi e criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
                a)  le   amministrazioni   direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                b) ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                c) gli atti di recepimento di  direttive  dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi  richiesti  dalle   direttive   stesse,   ai   sensi
          dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246; 
                d) al di fuori dei casi previsti dalle  norme  penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice  penale
          e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                e) al recepimento di direttive  o  all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                f) nella redazione dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'articolo   31   si   tiene   conto   delle    eventuali
          modificazioni delle direttive dell'Unione europea  comunque
          intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; 
                g)   quando   si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
          recepimento,  vengono  attuate   con   un   unico   decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                i)  e'  assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.». 
              - Il testo dell'articolo  1  e  dell'allegato  A  della
          legge 22 aprile 2021, n.  53  (Delega  al  Governo  per  il
          recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
          atti dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea
          2019-2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  23  aprile
          2021, n. 97, cosi' recita: 
              «Art. 1. (Delega al Governo per  il  recepimento  delle
          direttive  e  l'attuazione  degli  altri  atti  dell'Unione
          europea). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,  secondo
          i termini, le procedure, i principi e i  criteri  direttivi
          di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre  2012,
          n. 234, nonche'  secondo  quelli  specifici  dettati  dalla
          presente  legge   e   tenendo   conto   delle   eccezionali
          conseguenze economiche e sociali derivanti  dalla  pandemia
          di COVID-19, i decreti legislativi per il recepimento delle
          direttive  europee  e   l'attuazione   degli   altri   atti
          dell'Unione europea di cui  agli  articoli  da  3  a  29  e
          all'allegato A. 
              2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
          sono trasmessi,  dopo  l'acquisizione  degli  altri  pareri
          previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al  Senato
          della Repubblica affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il
          parere dei competenti organi parlamentari. 
              3. Eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli  limiti
          occorrenti  per  l'adempimento  degli  obblighi   derivanti
          dall'esercizio delle deleghe di cui allo  stesso  comma  1.
          Alla  relativa  copertura,  nonche'  alla  copertura  delle
          minori  entrate  eventualmente  derivanti   dall'attuazione
          delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i
          fondi gia' assegnati alle  competenti  amministrazioni,  si
          provvede mediante riduzione del fondo  per  il  recepimento
          della normativa europea di cui  all'articolo  41-bis  della
          citata legge n. 234 del  2012.  Qualora  la  dotazione  del
          predetto  fondo  si  rivelasse  insufficiente,  i   decreti
          legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri  sono
          emanati solo  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanziano  le   occorrenti
          risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17,  comma
          2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.» 
              «Allegato A 
              (articolo 1, comma 1) 
                1) direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del  9  marzo  2016,  sul  rafforzamento  di
          alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto
          di presenziare al processo nei procedimenti penali (termine
          di recepimento: 1° aprile 2018); 
                2) direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio,  del  23  ottobre  2018,  sulla  lotta   al
          riciclaggio  mediante  il  diritto   penale   (termine   di
          recepimento: 3 dicembre 2020); 
                3) direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della
          direttiva  2010/13/UE,   relativa   al   coordinamento   di
          determinate  disposizioni  legislative,   regolamentari   e
          amministrative degli Stati membri concernenti la  fornitura
          di servizi di media audiovisivi (direttiva sui  servizi  di
          media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle
          realta' del mercato (termine di recepimento:  19  settembre
          2020); 
                4) direttiva (UE)  2018/1910  del  Consiglio,  del  4
          dicembre 2018, che modifica la  direttiva  2006/112/CE  per
          quanto concerne l'armonizzazione e  la  semplificazione  di
          determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto
          di imposizione degli scambi tra Stati  membri  (termine  di
          recepimento: 31 dicembre 2019); 
                5) direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, dell'11 dicembre  2018,  che  istituisce  il
          codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)
          (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di  recepimento:
          21 dicembre 2020); 
                6) direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  sulla  promozione
          dell'uso  dell'energia  da  fonti  rinnovabili  (rifusione)
          (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di  recepimento:
          30 giugno 2021); 
                7) direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del
          Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  che  conferisce  alle
          autorita' garanti  della  concorrenza  degli  Stati  membri
          poteri di applicazione piu'  efficace  e  che  assicura  il
          corretto funzionamento del mercato interno (Testo rilevante
          ai fini del SEE) (termine di recepimento: 4 febbraio 2021); 
                8) direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento  europeo  e
          del   Consiglio,   del   19   marzo    2019,    concernente
          l'interoperabilita' dei sistemi di telepedaggio stradale  e
          intesa  ad  agevolare  lo   scambio   transfrontaliero   di
          informazioni sul mancato  pagamento  dei  pedaggi  stradali
          nell'Unione (rifusione) (Testo rilevante ai fini  del  SEE)
          (termine di recepimento: 19 ottobre 2021); 
                9) direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia  di  pratiche
          commerciali sleali nei rapporti tra imprese  nella  filiera
          agricola e alimentare (termine di  recepimento:  1°  maggio
          2021); 
                10) direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 17  aprile  2019,  relativa  alla  lotta
          contro le frodi e le falsificazioni di mezzi  di  pagamento
          diversi dai contanti e che sostituisce la decisione  quadro
          2001/413/GAI del  Consiglio  (termine  di  recepimento:  31
          maggio 2021); 
                11) direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa  a  determinati
          aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale  e
          di servizi digitali  (Testo  rilevante  ai  fini  del  SEE)
          (termine di recepimento: 1° luglio 2021); 
                12) direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa  a  determinati
          aspetti dei contratti di vendita di beni, che  modifica  il
          regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che
          abroga la direttiva 1999/44/CE (Testo rilevante ai fini del
          SEE) (termine di recepimento: 1° luglio 2021); 
                13) direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 17 aprile  2019,  che  stabilisce  norme
          relative all'esercizio del diritto d'autore e  dei  diritti
          connessi applicabili a  talune  trasmissioni  online  degli
          organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di
          programmi  televisivi  e  radiofonici  e  che  modifica  la
          direttiva 93/83/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai  fini
          del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021); 
                14) direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto  d'autore  e
          sui diritti connessi  nel  mercato  unico  digitale  e  che
          modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (Testo rilevante
          ai fini del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021); 
                15) direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio,  del  20  maggio  2019,  che  modifica   la
          direttiva  2013/36/UE  per  quanto  riguarda   le   entita'
          esentate, le societa'  di  partecipazione  finanziaria,  le
          societa'   di   partecipazione   finanziaria   mista,    la
          remunerazione, le misure e  i  poteri  di  vigilanza  e  le
          misure di conservazione del capitale  (Testo  rilevante  ai
          fini del SEE) (termine di recepimento: 28 dicembre 2020); 
                16) direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio,  del  20  maggio  2019,  che  modifica   la
          direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda  la  capacita'  di
          assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli  enti
          creditizi e delle imprese di investimento  e  la  direttiva
          98/26/CE (termine di recepimento: 28 dicembre 2020); 
                17) direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio,  del  17  aprile  2019,  sui  requisiti  di
          accessibilita' dei prodotti e dei servizi (Testo  rilevante
          ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 giugno 2022); 
                18) direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa  agli  impianti
          portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti  delle
          navi, che modifica la  direttiva  2010/65/UE  e  abroga  la
          direttiva 2000/59/CE (Testo  rilevante  ai  fini  del  SEE)
          (termine di recepimento: 28 giugno 2021); 
                19) direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio,  del  17  aprile  2019,  che  modifica   la
          decisione quadro  2009/315/GAI  del  Consiglio  per  quanto
          riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di  paesi
          terzi e il sistema europeo di  informazione  sui  casellari
          giudiziali  (ECRIS),  e  che   sostituisce   la   decisione
          2009/316/GAI  del  Consiglio(termine  di  recepimento:   28
          giugno 2022); 
                20) direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio,  del  5  giugno   2019,   sulla   riduzione
          dell'incidenza  di   determinati   prodotti   di   plastica
          sull'ambiente (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di
          recepimento: 3 luglio 2021); 
                21) direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a  norme  comuni
          per  il  mercato  interno  dell'energia  elettrica  e   che
          modifica  la  direttiva   2012/27/UE   (rifusione)   (Testo
          rilevante ai fini del  SEE)  (termini  di  recepimento:  25
          ottobre 2020 per l'articolo 70, punto  4),  e  31  dicembre
          2020 per il resto della direttiva); 
                22) direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri  di
          ristrutturazione   preventiva,   l'esdebitazione    e    le
          interdizioni, e le misure volte  ad  aumentare  l'efficacia
          delle  procedure   di   ristrutturazione,   insolvenza   ed
          esdebitazione, e che modifica la direttiva  (UE)  2017/1132
          (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (Testo
          rilevante ai fini del  SEE)  (termine  di  recepimento:  17
          luglio 2021); 
                23) direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 20 giugno  2019,  relativa  all'apertura
          dei dati e  al  riutilizzo  dell'informazione  del  settore
          pubblico (rifusione) (termine  di  recepimento:  17  luglio
          2021); 
                24) direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante  modifica  della
          direttiva (UE)  2017/1132  per  quanto  concerne  l'uso  di
          strumenti e processi digitali nel diritto societario (Testo
          rilevante ai fini del  SEE)  (termine  di  recepimento:  1°
          agosto 2021); 
                25) direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di
          lavoro  trasparenti  e  prevedibili   nell'Unione   europea
          (termine di recepimento: 1° agosto 2022); 
                26) direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 20 giugno 2019,  che  reca  disposizioni
          per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di  altro
          tipo  a  fini  di  prevenzione,  accertamento,  indagine  o
          perseguimento  di  determinati  reati,  e  che  abroga   la
          decisione   2000/642/GAI   del   Consiglio   (termine    di
          recepimento: 1° agosto 2021); 
                27) direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa  all'equilibrio
          tra attivita' professionale e vita familiare per i genitori
          e i prestatori di assistenza  e  che  abroga  la  direttiva
          2010/18/UE del Consiglio (termine di recepimento: 2  agosto
          2022); 
                28) direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante  modifica  della
          direttiva 2008/106/CE concernente  i  requisiti  minimi  di
          formazione per la gente di mare e che abroga  la  direttiva
          2005/45/CE  riguardante  il  reciproco  riconoscimento  dei
          certificati rilasciati dagli Stati  membri  alla  gente  di
          mare  (Testo  rilevante  ai  fini  del  SEE)  (termine   di
          recepimento: 2 agosto 2021); 
                29) direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e
          del  Consiglio,  del  20  giugno  2019,  che  modifica   le
          direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per  quanto  riguarda  la
          distribuzione   transfrontaliera   degli    organismi    di
          investimento collettivo (Testo rilevante ai fini  del  SEE)
          (termine di recepimento: 2 agosto 2021); 
                30) direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e
          del  Consiglio,  del  20  giugno  2019,  che  modifica   la
          direttiva 2009/33/CE relativa alla  promozione  di  veicoli
          puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada
          (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di  recepimento:
          2 agosto 2021); 
                31) direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento europeo e
          del  Consiglio,  del  23  ottobre  2019,  che  modifica  la
          direttiva 2008/96/CE sulla gestione della  sicurezza  delle
          infrastrutture  stradali  (termine   di   recepimento:   17
          dicembre 2021); 
                32) direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e
          del  Consiglio,  del  23  ottobre  2019,   riguardante   la
          protezione  delle  persone  che  segnalano  violazioni  del
          diritto dell'Unione (termine di  recepimento:  17  dicembre
          2021); 
                33) direttiva (UE) 2019/1995 del  Consiglio,  del  21
          novembre 2019, che modifica la  direttiva  2006/112/CE  del
          Consiglio del 28  novembre  2006  per  quanto  riguarda  le
          disposizioni relative alle vendite a distanza di beni  e  a
          talune cessioni nazionali di beni (termine di  recepimento:
          31 dicembre 2020); 
                34) direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e
          del  Consiglio,  del  27  novembre  2019,   relativa   alla
          vigilanza  prudenziale  sulle  imprese  di  investimento  e
          recante modifica delle  direttive  2002/87/CE,  2009/65/CE,
          2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (termini di
          recepimento: 26 marzo 2020, limitatamente all'articolo  64,
          punto 5, e 26 giugno 2021 per il resto della direttiva); 
                35) direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all'emissione
          di obbligazioni garantite e alla vigilanza  pubblica  delle
          obbligazioni  garantite  e  che   modifica   la   direttiva
          2009/65/CE   e   la   direttiva    2014/59/UE(termine    di
          recepimento: 8 luglio 2021); 
                36) direttiva (UE) 2019/2235 del  Consiglio,  del  16
          dicembre 2019, recante modifica della direttiva 2006/112/CE
          relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto  e
          della direttiva 2008/118/CE  relativa  al  regime  generale
          delle accise per  quanto  riguarda  gli  sforzi  di  difesa
          nell'ambito dell'Unione (termine di recepimento: 30  giugno
          2022); 
                37) direttiva (UE) 2020/262  del  Consiglio,  del  19
          dicembre 2019, che  stabilisce  il  regime  generale  delle
          accise (rifusione) (termine  di  recepimento:  31  dicembre
          2021); 
                38) direttiva (UE) 2020/284  del  Consiglio,  del  18
          febbraio 2020, che modifica la  direttiva  2006/112/CE  per
          quanto riguarda l'introduzione di  taluni  obblighi  per  i
          prestatori di servizi di pagamento (termine di recepimento:
          31 dicembre 2023); 
                39) direttiva (UE) 2020/285  del  Consiglio,  del  18
          febbraio  2020,  che  modifica  la  direttiva   2006/112/CE
          relativa al sistema comune d'imposta  sul  valore  aggiunto
          per quanto riguarda  il  regime  speciale  per  le  piccole
          imprese e  il  regolamento  (UE)  n.  904/2010  per  quanto
          riguarda la cooperazione amministrativa  e  lo  scambio  di
          informazioni  allo  scopo   di   verificare   la   corretta
          applicazione del regime speciale  per  le  piccole  imprese
          (termine di recepimento: 31 dicembre 2024).». 
              - La direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione  di
          veicoli puliti e a basso consumo energetico  nel  trasporto
          su strada e' pubblicata nella G.U.U.E. 15 maggio 2009, n. L
          120. 
              - La direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 20 giugno 2019 che modifica la direttiva
          2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti  e  a
          basso  consumo  energetico  nel  trasporto  su  strada   e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 12 luglio 2019, n. L 188. 
              - La direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio,  dell'11  dicembre  2018  sulla  promozione
          dell'uso dell'energia da fonti  rinnovabili  e'  pubblicata
          nella G.U.U.E. 21 dicembre 2018, n. L 328. 
              -  Il  decreto  legislativo  3  marzo   2011,   n.   24
          (Attuazione  della  direttiva  2009/33/CE   relativa   alla
          promozione di veicoli a  ridotto  impatto  ambientale  e  a
          basso  consumo  energetico  nel  trasporto  su  strada)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2011, n. 68. 
              - Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  (Codice
          dei  contratti  pubblici)  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O. 
              - Il decreto  legislativo  16  dicembre  2016,  n.  257
          (Disciplina di attuazione della  direttiva  2014/94/UE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del  22  ottobre  2014,
          sulla   realizzazione   di   una   infrastruttura   per   i
          combustibili  alternativi)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 gennaio 2017, n. 10, S.O. 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  2018/858  del  Parlamento
          europeo e del  Consiglio,  del  30  maggio  2018,  relativo
          all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a
          motore e  dei  loro  rimorchi,  nonche'  dei  sistemi,  dei
          componenti e delle entita' tecniche indipendenti  destinati
          a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007
          e (CE) n. 595/2009 e  abroga  la  direttiva  2007/46/CE  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 14 giugno 2018, n. L 151. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  661/2009  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui  requisiti
          dell'omologazione per la sicurezza generale dei  veicoli  a
          motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed  entita'
          tecniche a essi destinati e' pubblicato nella  G.U.U.E.  31
          luglio 2009, n. L 200. 
              - Il  regolamento  (CE)  n.  1370/2007  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007,  relativo  ai
          servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per
          ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE)  n.
          1191/69 e (CEE) n. 1107/70 e' pubblicato nella  G.U.U.E.  3
          dicembre 2007, n. L 315. 
              - Il  regolamento  delegato  (UE)  n.  2019/1829  della
          Commissione, del 30 ottobre 2019, che modifica la direttiva
          2014/25/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per
          quanto riguarda  le  soglie  degli  appalti  di  forniture,
          servizi  e  lavori  e  dei  concorsi  di  progettazione  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 31 ottobre 2019, n. L 279. 
              - Il  regolamento  (CE)  n.  2195/2002  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002,  relativo  al
          vocabolario  comune  per  gli  appalti  pubblici  (CPV)  e'
          pubblicato nella G.U.C.E. 16 dicembre 2002, n. L 340.