stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 185

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno. (21G00193)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/12/2021
nascondi
Testo in vigore dal: 14-12-2021
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la  direttiva  (UE)  2019/1  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'11 dicembre 2018 che conferisce alle autorita' garanti
della concorrenza degli Stati  membri  poteri  di  applicazione  piu'
efficace  e  che  assicura  il  corretto  funzionamento  del  mercato
interno; 
  Vista la legge 10 ottobre 1990 n. 287, recante norme per la  tutela
della concorrenza e del mercato; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n.
217, recante il regolamento in materia di procedure istruttorie e  di
competenza dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea  2019-2020  e,  in
particolare, l'articolo 6 e il n. 7) dell'allegato A; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 29 luglio 2021; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 ottobre 2021; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia e  con
il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
             Modifiche alla legge 10 ottobre 1990 n. 287 
 
  1. All'articolo 10 della  legge  10  ottobre  1990,  n.  287,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3 e' sostituito dai seguenti: 
      «3. I membri dell'Autorita' sono nominati per sette anni e  non
possono essere confermati. Essi non possono  esercitare,  a  pena  di
decadenza,  alcuna  attivita'  professionale  o  di  consulenza,  ne'
possono  essere  amministratori  o  dipendenti  di  enti  pubblici  o
privati, ne' ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi  natura.  I
dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del
mandato.  I  membri  dell'Autorita'  non  possono  essere  rimossi  o
destituiti per motivi  connessi  al  corretto  svolgimento  dei  loro
compiti o al corretto esercizio dei  poteri  nell'applicazione  della
presente legge ovvero degli articoli 101 o 102  del  TFUE.  I  membri
dell'Autorita'  possono  essere  sollevati  dall'incarico   solamente
quando e' applicata la pena accessoria di  cui  all'articolo  28  del
Codice penale con sentenza passata in giudicato;  in  tali  casi,  il
Collegio  dell'Autorita'  informa  i  Presidenti  della  Camera   dei
deputati e  del  Senato  della  Repubblica  per  i  provvedimenti  di
competenza. 
      3-bis. I membri e il personale dell'Autorita' svolgono  i  loro
compiti ed esercitano i loro poteri ai fini  dell'applicazione  della
presente  legge  e  degli  articoli  101  e  102  del  TFUE  in  modo
indipendente da ingerenze politiche e  da  altre  influenze  esterne.
Essi non sollecitano ne' accettano istruzioni dal Governo o da  altri
soggetti pubblici o privati nello  svolgimento  dei  loro  compiti  o
nell'esercizio  dei  loro   poteri.   I   membri   e   il   personale
dell'Autorita'  si  astengono  dall'intraprendere  qualsiasi   azione
incompatibile con lo svolgimento dei loro compiti o  con  l'esercizio
dei loro poteri ai fini dell'applicazione della presente legge ovvero
degli articoli 101 o 102 del TFUE. 
      3-ter. L'Autorita' adotta e pubblica un codice di condotta  per
i propri membri e il proprio personale, che include  disposizioni  in
materia di conflitto di interessi e le relative sanzioni. I membri  e
il  personale  dell'Autorita',  per  i  tre  anni  successivi   dalla
cessazione delle loro  funzioni,  non  possono  essere  coinvolti  in
procedimenti istruttori riguardanti l'applicazione degli articoli 101
o 102 TFUE ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge di cui si
sono occupati durante il loro rapporto di lavoro  o  incarico  presso
l'Autorita'. I  contratti  conclusi  e  gli  incarichi  conferiti  in
violazione di quanto previsto dal precedente periodo sono nulli.»; 
    b) al comma 7, dopo il primo periodo, e'  aggiunto  il  seguente:
«L'Autorita' e' indipendente  nell'utilizzare  la  propria  dotazione
finanziaria.». 
  2. All'articolo 12 della legge n. 287 del 1990, dopo  il  comma  1,
sono inseriti i seguenti: 
    «1-bis.  I  tipi  di  prove  ammissibili  dinanzi   all'Autorita'
comprendono  i  documenti,  le  dichiarazioni   orali,   i   messaggi
elettronici, le registrazioni e tutti gli altri documenti  contenenti
informazioni, indipendentemente dalla loro forma e dal  supporto  sul
quale le informazioni sono conservate. 
    1-ter. L'Autorita' ha il  potere  di  definire  le  priorita'  di
intervento ai fini dell'applicazione della  presente  legge  e  degli
articoli 101 e 102 del TFUE. L'Autorita' puo' non dare  seguito  alle
segnalazioni  che  non  rientrino  tra  le   proprie   priorita'   di
intervento. 
    1-quater. I procedimenti relativi alle infrazioni degli  articoli
101 o 102 del TFUE ovvero degli articoli 2 o 3 della presente  legge,
incluso l'esercizio dei poteri di cui al presente capo  II  da  parte
dell'Autorita',  rispettano   i   principi   generali   del   diritto
dell'Unione europea e la Carta dei diritti  fondamentali  dell'Unione
europea.». 
  3. All'articolo 14 della legge n. 287 del 1990, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. L'Autorita', nei casi di presunta infrazione degli articoli
101 o 102 del TFUE ovvero degli articoli 2 o 3 della presente  legge,
svolge l'istruttoria in tempi ragionevoli e  ne  notifica  l'apertura
alle  imprese  e  agli  enti  interessati.  I   titolari   o   legali
rappresentanti delle imprese ed enti hanno diritto di essere sentiti,
personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine  fissato
contestualmente  alla  notifica  ed  hanno  facolta'  di   presentare
deduzioni e pareri in ogni stadio dell'istruttoria, nonche' di essere
nuovamente sentiti prima della chiusura della stessa.»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dai seguenti: 
      «2.  L'Autorita'  puo'   in   ogni   momento   dell'istruttoria
richiedere a imprese, associazioni di imprese  o  persone  fisiche  e
giuridiche che ne sono in  possesso  di  fornire  informazioni  e  di
esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria,  entro  un  termine
ragionevole  e  indicato   nella   richiesta.   Tali   richieste   di
informazioni sono proporzionate e  non  obbligano  i  destinatari  ad
ammettere un'infrazione degli articoli 101  o  102  del  TFUE  ovvero
degli articoli 2 o 3 della presente legge. L'obbligo di fornire tutte
le informazioni necessarie comprende le informazioni  accessibili  ai
destinatari della richiesta. 
      2-bis.  L'Autorita'  puo'  in  ogni  momento   dell'istruttoria
convocare  in  audizione  ogni  rappresentante  di  un'impresa  o  di
un'associazione  di  imprese,  un  rappresentante  di  altre  persone
giuridiche e ogni  persona  fisica  se  tali  rappresentanti  o  tali
persone fisiche possono essere in possesso di informazioni  rilevanti
ai fini dell'istruttoria. 
      2-ter. L'Autorita' puo' disporre perizie e analisi economiche e
statistiche nonche' la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi
elemento rilevante ai fini dell'istruttoria. 
      2-quater. L'Autorita' puo'  in  ogni  momento  dell'istruttoria
disporre presso imprese e associazioni di imprese tutte le  ispezioni
necessarie all'applicazione della presente legge e degli articoli 101
e 102 del TFUE. I funzionari dell'Autorita' incaricati  di  procedere
alle ispezioni possono: 
        a) accedere a tutti i locali, terreni e  mezzi  di  trasporto
delle imprese e associazioni di imprese; 
        b) controllare i libri e qualsiasi altro  documento  connesso
all'azienda, su qualsiasi forma di supporto, e accedere  a  tutte  le
informazioni  accessibili   all'entita'   oggetto   dell'accertamento
ispettivo; 
        c) fare o acquisire, sotto qualsiasi forma, copie o  estratti
dei  suddetti  libri  o  documenti  e,  se  lo  ritengono  opportuno,
continuare dette ricerche di informazioni e la selezione di  copie  o
estratti  nei  locali  dell'Autorita'  o  in  altri  locali  da  essa
designati; 
        d) apporre sigilli  a  tutti  i  locali,  libri  e  documenti
aziendali per la durata dell'accertamento ispettivo  e  nella  misura
necessaria al suo espletamento; 
        e) chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale
dell'impresa o dell'associazione di imprese spiegazioni sui  fatti  o
documenti  relativi  all'oggetto  e  allo   scopo   dell'accertamento
ispettivo e verbalizzarne le risposte. 
      2-quinquies. Se vi sono motivi ragionevoli  di  sospettare  che
libri  o  altri  documenti   connessi   all'azienda   e   all'oggetto
dell'ispezione,   che   possono   essere   pertinenti   per   provare
un'infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE ovvero degli articoli
2 o 3 della presente legge, siano conservati  in  locali,  terreni  e
mezzi di trasporto diversi da quelli di cui  all'articolo  14,  comma
2-quater, lettera a), della presente legge, compresa l'abitazione  di
dirigenti, amministratori e altri membri del personale delle  imprese
o associazioni di  imprese  interessate,  l'Autorita'  puo'  disporre
ispezioni in tali locali, terreni e mezzi di trasporto. I  funzionari
dell'Autorita' incaricati dell'ispezione dispongono dei poteri di cui
al comma 2-quater, lettere a), b), e c), del presente articolo. 
      2-sexies. L'accertamento ispettivo nei luoghi di cui  al  comma
2-quinquies del presente articolo puo' essere  eseguito  soltanto  se
autorizzato  con  decreto  motivato  emesso  dal  procuratore   della
Repubblica del luogo ove deve  svolgersi  l'accesso.  Il  decreto  e'
notificato all'Autorita' entro dieci giorni dall'emissione. Contro il
decreto di diniego,  l'Autorita'  puo'  proporre  opposizione,  entro
dieci giorni dalla notificazione, con atto presentato alla segreteria
del procuratore della Repubblica che ha emesso il decreto. L'atto  di
opposizione e'  trasmesso,  unitamente  al  decreto  di  diniego,  al
giudice per le indagini preliminari ai sensi  dell'articolo  368  del
codice di procedura penale. 
      2-septies. Nello svolgimento dell'attivita' ispettiva di cui ai
commi 2-quater e 2-quinquies del presente articolo, l'Autorita'  puo'
avvalersi della collaborazione dei militari della Guardia di finanza,
che, ai sensi dell'articolo 54, comma 4, della legge 6 febbraio 1996,
n. 52, agiscono con i poteri e le facolta' previsti dai  decreti  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e  29  settembre
1973, n. 600, e dalle altre disposizioni  tributarie,  nonche'  della
collaborazione di altri organi dello Stato. 
      2-octies. Quando l'Autorita' svolge un'ispezione ai  sensi  dei
commi 2-quater e 2-quinquies del presente articolo o un'audizione  ai
sensi del comma 2-bis del presente articolo, in nome e per  conto  di
altre autorita' nazionali  garanti  della  concorrenza  conformemente
all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del  16
dicembre 2002, i funzionari e le altre persone  che  li  accompagnano
autorizzati  o  nominati  dall'autorita'  nazionale   garante   della
concorrenza   richiedente   possono   assistere    all'ispezione    o
all'audizione svolti dall'Autorita' e parteciparvi attivamente, sotto
il controllo dei funzionari dell'Autorita' medesima.»; 
    c) il comma 5 e' sostituito dai seguenti: 
      «5.  L'Autorita'  dispone  l'applicazione   di   una   sanzione
amministrativa pecuniaria fino all'1 per cento del  fatturato  totale
realizzato a livello  mondiale  durante  l'esercizio  precedente  se,
dolosamente o per colpa: 
        a)  le  imprese  o  le  associazioni  di  imprese  ostacolano
l'ispezione di cui al comma 2-quater, del presente articolo; 
        b) sono stati infranti i sigilli apposti ai sensi  del  comma
2-quater, lettera d),  del  presente  articolo,  ferme  le  ulteriori
sanzioni penali previste per l'autore dell'infrazione; 
        c)  in  risposta  ad  una  domanda  rivolta  nel   corso   di
un'ispezione ai sensi del comma 2-quater, lettera  e),  del  presente
articolo, le imprese e le associazioni di imprese non forniscono  una
risposta completa o forniscono informazioni inesatte o fuorvianti; 
        d) in risposta ad una richiesta di informazioni ai sensi  del
comma 2 del presente  articolo,  le  imprese  e  le  associazioni  di
imprese forniscono informazioni  inesatte,  incomplete  o  fuorvianti
oppure non forniscono le informazioni entro il termine stabilito; 
        e) le imprese o le associazioni di imprese non si  presentano
all'audizione  convocata  ai  sensi  del  comma  2-bis  del  presente
articolo. 
      6. L'Autorita' puo' irrogare alle  imprese  e  associazioni  di
imprese penalita' di mora il cui importo puo' giungere fino al 5  per
cento del fatturato medio giornaliero realizzato a  livello  mondiale
durante l'esercizio sociale precedente per ogni giorno di  ritardo  a
decorrere dalla data fissata nella richiesta o nel provvedimento,  al
fine di costringerle: 
        a) a fornire informazioni complete ed esatte in  risposta  ad
una richiesta di informazioni ai  sensi  del  comma  2  del  presente
articolo; 
        b) a presentarsi all'audizione convocata ai sensi  del  comma
2-bis del presente articolo; 
        c) a sottoporsi all'ispezione di cui al  comma  2-quater  del
presente articolo. 
      7.  Con  provvedimento  dell'Autorita',  sono  sottoposte  alla
sanzione amministrativa pecuniaria da  150  euro  a  25.823  euro  le
persone fisiche che, dolosamente o per colpa: 
        a)  ostacolano  l'accertamento  ispettivo  di  cui  al  comma
2-quinquies del presente articolo; 
        b) in risposta ad una richiesta di informazioni ai sensi  del
comma 2 del  presente  articolo,  forniscono  informazioni  inesatte,
incomplete o fuorvianti oppure non forniscono le  informazioni  entro
il termine stabilito,  salvo  rifiuto  motivato  se  le  informazioni
richieste possono far emergere  la  propria  responsabilita'  per  un
illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo o
per un reato; 
        c) non si presentano all'audizione  convocata  ai  sensi  del
comma 2-bis del presente articolo. 
      8. L'Autorita' puo' irrogare alle persone fisiche penalita'  di
mora da 150 euro a 500 euro per ogni giorno di  ritardo  a  decorrere
dalla data fissata nella richiesta o nel provvedimento,  al  fine  di
costringerle a: 
        a) fornire informazioni complete ed esatte in risposta a  una
richiesta di informazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo,
salvo rifiuto motivato  se  le  informazioni  richieste  possono  far
emergere la propria responsabilita'  per  un  illecito  passibile  di
sanzioni amministrative di carattere punitivo o per un reato; 
        b) presentarsi all'audizione convocata  ai  sensi  del  comma
2-bis del presente articolo; 
        c) sottoporsi all'ispezione di cui al comma  2-quinquies  del
presente articolo.». 
  4. All'articolo 14-bis della legge n. 287 del 1990, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2, e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  Le  decisioni
adottate  ai  sensi  del  comma  1   del   presente   articolo   sono
proporzionate e applicabili fino all'adozione della decisione  finale
oppure per un periodo di tempo specificato che puo', se necessario  e
opportuno, essere prorogato.  L'Autorita'  informa  la  rete  europea
della concorrenza delle misure cautelari  adottate  nel  contesto  di
procedimenti volti all'accertamento di infrazioni degli articoli  101
e 102 del TFUE.»; 
    b) al comma 3,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:
«totale   realizzato   a   livello   mondiale   durante   l'esercizio
precedente». 
  5. All'articolo 14-ter della legge n. 287 del 1990, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: «L'Autorita', valutata l'idoneita'
di tali impegni», sono aggiunte le seguenti: «e previa  consultazione
degli  operatori  del  mercato»  e  le  parole:  «e  chiudere»,  sono
sostituite dalle seguenti: «. Tale decisione puo' essere adottata per
un periodo di tempo determinato e chiude»; 
    b) al comma 2,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:
«totale realizzato a livello mondiale durante l'esercizio precedente.
Al  fine  di  monitorare  l'attuazione  degli  impegni,   l'Autorita'
esercita i poteri di cui all'articolo 14 della presente legge»; 
    c) al comma 3, lettera a), dopo le parole:  «si  modifica»,  sono
aggiunte le seguenti: «in modo determinante». 
  6. All'articolo 15 della legge n. 287 del 1990, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
      «1. Se, a seguito dell'istruttoria di cui all'articolo 14 della
presente legge, l'Autorita' ravvisa un'infrazione degli articoli  101
o 102 del TFUE ovvero degli articoli 2  o  3  della  presente  legge,
fissa alle imprese e associazioni di imprese interessate  il  termine
per l'eliminazione dell'infrazione stessa ovvero, se l'infrazione  e'
gia' cessata, ne vieta la reiterazione. A tal fine  l'Autorita'  puo'
imporre l'adozione di qualsiasi rimedio comportamentale o strutturale
proporzionato all'infrazione commessa  e  necessario  a  far  cessare
effettivamente l'infrazione stessa. Al momento di scegliere  fra  due
rimedi ugualmente efficaci, l'Autorita'  opta  per  il  rimedio  meno
oneroso per l'impresa, in linea con il principio di proporzionalita'. 
      1-bis.   Tenuto   conto   della   gravita'   e   della   durata
dell'infrazione,  dispone  inoltre  l'applicazione  di  una  sanzione
amministrativa  pecuniaria  fino  al  10  per  cento  del   fatturato
realizzato in ciascuna impresa o associazione di imprese  nell'ultimo
esercizio chiuso  anteriormente  alla  notificazione  della  diffida,
determinando i termini entro i  quali  l'impresa  deve  procedere  al
pagamento della sanzione. Se l'infrazione commessa da un'associazione
di imprese riguarda le attivita' dei suoi membri, l'Autorita' dispone
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino  al  10
per cento  della  somma  dei  fatturati  totali  a  livello  mondiale
realizzati   nell'ultimo   esercizio   chiuso   anteriormente    alla
notificazione della diffida di ciascun membro  operante  sul  mercato
interessato dall'infrazione commessa dall'associazione. Tuttavia,  la
responsabilita' finanziaria di ciascuna impresa riguardo al pagamento
della sanzione non puo' superare il 10 per  cento  del  fatturato  da
essa  realizzato  nell'ultimo  esercizio  chiuso  anteriormente  alla
notificazione della diffida. 
      1-ter. Quando a un'associazione  di  imprese  e'  irrogata  una
sanzione tenendo conto del fatturato dei suoi membri ai  sensi  degli
articoli 14, comma 5, e 15, comma  1-bis,  e  l'associazione  non  e'
solvibile, essa e' tenuta a richiedere ai propri membri contributi  a
concorrenza dell'importo della sanzione. Se tali contributi non  sono
stati versati integralmente  all'associazione  di  imprese  entro  il
termine fissato dall'Autorita', l'Autorita' puo' esigere il pagamento
della  sanzione  direttamente   da   qualsivoglia   impresa   i   cui
rappresentanti    erano    membri    degli     organi     decisionali
dell'associazione quando quest'ultima ha assunto la decisione che  ha
costituito l'infrazione. Se necessario  per  garantire  il  pagamento
integrale della sanzione, dopo aver richiesto il  pagamento  a  dette
imprese, l'Autorita' puo' anche  esigere  il  pagamento  dell'importo
della sanzione ancora dovuto da qualsivoglia membro dell'associazione
che operava sul mercato nel  quale  si  e'  verificata  l'infrazione.
Tuttavia, non puo' esigersi il pagamento dalle imprese che dimostrano
che  non  hanno  attuato  la  decisione  dell'associazione   che   ha
costituito l'infrazione e che o non  erano  a  conoscenza  della  sua
esistenza, o si sono attivamente dissociate da essa prima dell'inizio
dell'indagine. 
      1-quater.  Se,  in  base  alle  informazioni  di  cui  dispone,
l'Autorita' ritiene che non sussistono le  condizioni  per  ravvisare
un'infrazione, l'Autorita' puo' assumere una decisione in tal  senso.
Quando,  dopo  aver  informato  la  Commissione  europea   ai   sensi
dell'articolo 11,  paragrafo  3,  del  regolamento  (CE)  n.  1/2003,
l'Autorita' ritiene che sono venuti meno i  motivi  di  intervento  e
chiude  pertanto  il  procedimento   istruttorio,   ne   informa   di
conseguenza la Commissione europea.»; 
    b) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
      «2-bis. L'Autorita' puo' irrogare alle imprese  e  associazioni
di imprese penalita' di mora il cui importo puo' giungere fino  al  5
per cento  del  fatturato  medio  giornaliero  realizzato  a  livello
mondiale durante l'esercizio sociale precedente per  ogni  giorno  di
ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione,  al  fine  di
costringerle a: 
        a) ottemperare alla diffida di cui al comma  1  del  presente
articolo; 
        b)  ottemperare  alle  misure  cautelari  adottate  ai  sensi
dell'articolo 14-bis; 
        c) rispettare gli impegni resi obbligatori mediante decisione
ai sensi dell'articolo 14-ter.». 
  7. Dopo l'articolo 15 della legge n. 287 del 1990, sono inseriti  i
seguenti: 
    «Art. 15-bis (Non applicazione delle sanzioni). - 1. L'Autorita',
in  conformita'  all'ordinamento  dell'Unione  europea,  adotta   con
proprio provvedimento generale un programma di trattamento favorevole
che  definisce  i  casi  in  cui,   in   virtu'   della   qualificata
collaborazione prestata dalle imprese nell'accertamento di infrazioni
delle regole di concorrenza, la  sanzione  amministrativa  pecuniaria
puo' essere non applicata o ridotta per le imprese  che  rivelino  la
loro partecipazione a cartelli segreti. 
    2. Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni,  per  cartello
segreto si intende un accordo o pratica concordata  fra  due  o  piu'
concorrenti, di cui e' celata in tutto o in parte l'esistenza,  volta
a coordinare la loro condotta concorrenziale sul mercato o a influire
sui   pertinenti   parametri   di   concorrenza   mediante   pratiche
consistenti, tra l'altro,  nel  fissare  o  coordinare  i  prezzi  di
acquisto o di vendita o di altre condizioni di transazione, anche  in
relazione ai diritti di proprieta' intellettuale, nell'allocare quote
di produzione o di vendita, nel ripartire i mercati e i clienti,  tra
l'altro mediante manipolazione delle gare d'appalto,  le  restrizioni
delle importazioni o delle esportazioni o  azioni  anticoncorrenziali
dirette contro altre imprese concorrenti. 
    3. L'Autorita' concede l'immunita'  dalle  sanzioni  solo  se  il
richiedente: 
      a) soddisfa le condizioni di cui all'articolo  15-quater  della
presente legge; 
      b) rivela la sua partecipazione a un cartello segreto; e 
      c) fornisce, per primo, elementi probatori che: 
        1)  nel  momento  in  cui  l'Autorita'  riceve  la   domanda,
consentono a quest'ultima di  effettuare  un  accertamento  ispettivo
mirato riguardo al cartello  segreto,  purche'  l'Autorita'  non  sia
ancora in possesso di elementi probatori sufficienti per decidere  di
effettuare tale accertamento ispettivo o non  abbia  gia'  effettuato
detto accertamento ispettivo; o 
        2) a giudizio dell'Autorita', sono sufficienti a quest'ultima
per constatare un'infrazione che ricade nell'ambito del programma  di
trattamento favorevole, a condizione che l'Autorita' non  sia  ancora
in possesso di elementi probatori  sufficienti  per  constatare  tale
infrazione e che a nessuna impresa sia stata accordata l'immunita' ai
sensi del numero 1), in relazione a detto cartello segreto. 
    4. L'immunita' dalle  sanzioni  non  puo'  essere  concessa  alle
imprese che hanno esercitato coercizione  su  altre  imprese  perche'
aderissero al cartello segreto o continuassero a parteciparvi. 
    5. L'Autorita' informa il richiedente se gli e' stata concessa  o
meno l'immunita' condizionale dalle  sanzioni.  Il  richiedente  puo'
chiedere  di  essere  informato  per  iscritto  dall'Autorita'  circa
l'esito della sua domanda. Nei casi in cui  l'Autorita'  respinge  la
domanda di immunita' dalle sanzioni, il richiedente interessato  puo'
chiedere che la  sua  domanda  sia  esaminata  come  una  domanda  di
riduzione delle sanzioni. 
    Art. 15-ter (Riduzione delle sanzioni). - 1. L'Autorita'  concede
la riduzione delle sanzioni solo se il richiedente: 
      a) soddisfa le condizioni di cui all'articolo  15-quater  della
presente legge; 
      b) rivela la sua partecipazione a un cartello segreto; e 
      c) fornisce, elementi probatori del presunto  cartello  segreto
che costituiscono un valore aggiunto significativo al fine di provare
un'infrazione che ricade nell'ambito  del  programma  di  trattamento
favorevole  rispetto  agli  elementi  probatori  gia'   in   possesso
dell'Autorita' al momento della presentazione della domanda. 
    2. Se il richiedente fornisce elementi  probatori  inconfutabili,
che  l'Autorita'  utilizza  per  provare  ulteriori  circostanze  che
determinano l'aumento delle sanzioni rispetto a quelle che  sarebbero
altrimenti  state  imposte  ai  partecipanti  al  cartello   segreto,
l'Autorita' non tiene conto di tali ulteriori circostanze al  momento
di determinare la sanzione da irrogare al suddetto richiedente che ha
fornito tali elementi probatori. 
    Art.  15-quater  (Condizioni  generali  per  l'applicazione   del
trattamento favorevole). - 1. Per poter beneficiare  del  trattamento
favorevole per la partecipazione a cartelli segreti,  il  richiedente
deve soddisfare le seguenti condizioni: 
      a) aver posto fine alla sua partecipazione al presunto cartello
segreto al piu' tardi immediatamente dopo aver presentato la  domanda
legata a un programma di trattamento favorevole, tranne per quanto, a
giudizio   dell'Autorita',   sia   ragionevolmente   necessario   per
preservare l'integrita' della sua indagine; 
      b)  cooperare  in  modo   genuino,   integralmente,   su   base
continuativa e sollecitamente con  l'Autorita'  dal  momento  in  cui
presenta la domanda fino  a  quando  l'Autorita'  non  ha  chiuso  il
procedimento istruttorio nei confronti  di  tutte  le  parti  oggetto
dell'indagine adottando una  decisione  o  ha  altrimenti  chiuso  il
procedimento istruttorio; tale cooperazione comporta quanto segue: 
        1) fornire  prontamente  all'Autorita'  tutte  le  pertinenti
informazioni ed elementi probatori riguardanti il  presunto  cartello
segreto di cui il  richiedente  venga  in  possesso  o  a  cui  possa
accedere, in particolare: 
          1.1. la denominazione e l'indirizzo del richiedente; 
          1.2.  la  denominazione  di  tutte  le  altre  imprese  che
partecipano o hanno partecipato al presunto cartello segreto; 
          1.3. una  descrizione  dettagliata  del  presunto  cartello
segreto, inclusi  i  prodotti  che  ne  formano  l'oggetto,  l'ambito
geografico, la  durata  e  la  natura  della  condotta  del  presunto
cartello segreto; 
          1.4. informazioni  su  precedenti  domande  di  trattamento
favorevole presentate  a  qualsiasi  altra  autorita'  garante  della
concorrenza  in  relazione  al  presunto  cartello  segreto,   ovvero
informazioni su possibili domande future; 
        2) restare a disposizione  dell'Autorita'  per  rispondere  a
qualsiasi richiesta che possa contribuire a stabilire i fatti; 
        3)  mettere  a   disposizione   per   audizioni   di   fronte
all'Autorita' i direttori, gli amministratori e gli altri membri  del
personale e compiere ragionevoli sforzi per fare altrettanto con  gli
ex direttori, amministratori e altri membri del personale; 
        4) non  distruggere,  falsificare  o  celare  informazioni  o
elementi probatori pertinenti; e 
        5) non rivelare di aver presentato la domanda di  trattamento
favorevole ne' rendere nota alcuna parte del suo contenuto prima  che
nel   procedimento   istruttorio   l'Autorita'   abbia   inviato   la
comunicazione delle risultanze istruttorie, a meno che non sia  stato
convenuto altrimenti; e 
      c) nel periodo in cui prevede  di  presentare  una  domanda  di
trattamento favorevole all'Autorita', non deve: 
        1) aver distrutto, falsificato o  celato  elementi  probatori
pertinenti riguardanti il presunto cartello segreto; o 
        2) aver rivelato di voler presentare la domanda ne' aver reso
nota nessuna parte del suo contenuto, a eccezione di altre  autorita'
garanti della concorrenza dell'Unione europea e di Paesi terzi. 
    Art.  15-quinquies  (Forma  delle  dichiarazioni  legate   a   un
programma di trattamento favorevole). - 1. Le dichiarazioni legate  a
un programma di trattamento favorevole relative a domande complete  o
semplificate  ai  sensi  dell'articolo  15-septies   possono   essere
presentate per iscritto o in forma orale. Con il provvedimento di cui
all'articolo 15-bis, comma  1,  l'Autorita'  puo'  individuare  altri
mezzi che consentono ai richiedenti di non acquisire il possesso,  la
custodia o il controllo delle dichiarazioni presentate. 
    2. Su istanza del richiedente, l'Autorita' conferma per  iscritto
la ricezione delle domande complete o  semplificate,  indicandone  la
data e l'ora. 
    3.  Le  dichiarazioni  legate  a  un  programma  di   trattamento
favorevole relative a domande complete o semplificate, incluse quelle
presentate ai  sensi  dell'articolo  15-sexies,  sono  presentate  in
lingua italiana. L'Autorita' puo' concordare  bilateralmente  con  il
richiedente che la domanda sia presentata in altra lingua. 
     Art.  15-sexies  (Numero  d'ordine  per  le   domande   di   non
applicazione delle sanzioni). - 1. Le imprese che intendono  chiedere
la non applicazione delle sanzioni possono ricevere  inizialmente  un
posto  nell'elenco  relativo  al  trattamento   favorevole,   se   lo
richiedono,  per  un  periodo   determinato   di   volta   in   volta
dall'Autorita', in modo che il richiedente raccolga le informazioni e
gli elementi probatori necessari per raggiungere la soglia probatoria
pertinente  ai  fini  dell'immunita'  dalle   sanzioni.   La   scelta
dell'Autorita' in ordine all'accoglimento della domanda e' pienamente
discrezionale. 
    2. L'impresa che presenti la richiesta di cui al comma 1 fornisce
all'Autorita', ove disponibili, le seguenti informazioni: 
      a) la denominazione e l'indirizzo del richiedente; 
      b) gli  elementi  alla  base  delle  preoccupazioni  che  hanno
portato alla richiesta; 
      c) i nomi di tutte le altre imprese  che  partecipano  o  hanno
partecipato al presunto cartello segreto; 
      d) i prodotti e i territori interessati; 
      e) la durata e la natura della condotta del  presunto  cartello
segreto; 
      f) informazioni su precedenti domande di trattamento favorevole
presentate  alle  altre  autorita'  garanti  della   concorrenza   in
relazione  al  presunto  cartello  segreto  ovvero  informazioni   su
possibili domande future. 
    3.  Le  informazioni  e  gli  elementi  di  prova   forniti   dal
richiedente nel  periodo  determinato  ai  sensi  del  comma  1  sono
considerati come presentati alla data della richiesta iniziale. 
    Art. 15-septies (Domande semplificate). -  1.  L'impresa  che  ha
richiesto alla  Commissione  europea  il  trattamento  favorevole  in
relazione  a  un  cartello  segreto   che   ricade   nell'ambito   di
applicazione dell'articolo 101  del  TFUE,  presentando  una  domanda
completa  o  richiedendo  un   numero   d'ordine,   puo'   presentare
all'Autorita' una domanda  in  forma  semplificata  in  relazione  al
medesimo cartello, a condizione che la domanda riguardi piu'  di  tre
Paesi membri come territori interessati. 
    2. La domanda semplificata consta di  una  breve  descrizione  di
ciascuno dei seguenti elementi: 
      a) la denominazione e l'indirizzo del richiedente; 
      b) la denominazione delle altre  parti  del  presunto  cartello
segreto; 
      c) il prodotto o i prodotti che ne formano oggetto e gli ambiti
geografici; 
      d) la durata e la natura della condotta del  presunto  cartello
segreto; 
      e) lo Stato membro o gli Stati membri  dove  verosimilmente  si
trovano gli elementi probatori del presunto cartello segreto; e 
      f)  le  informazioni  relative  alle  domande  di   trattamento
favorevole  gia'  presentate  alle  altre  autorita'  garanti   della
concorrenza dell'Unione europea e di  Paesi  terzi  in  relazione  al
presunto cartello segreto, ovvero informazioni su  possibili  domande
future. 
    3. Se la  Commissione  europea  riceve  una  domanda  completa  e
l'Autorita' riceve una domanda semplificata in relazione allo  stesso
presunto cartello,  l'Autorita'  considera  la  Commissione  come  il
principale interlocutore del richiedente in particolare  nel  fornire
le istruzioni al richiedente sullo svolgimento di qualsiasi ulteriore
indagine  interna,  finche'  non  e'  precisato  se  la   Commissione
perseguira', integralmente o parzialmente, il caso. In  tale  periodo
l'Autorita' puo' chiedere all'impresa che ha presentato  una  domanda
semplificata di fornire chiarimenti specifici  solo  in  merito  agli
elementi di cui al comma 2, prima di chiedere la presentazione di una
domanda completa a norma del comma 5. 
    4. Quando riceve una domanda semplificata,  l'Autorita'  verifica
se ha gia' ricevuto una domanda  semplificata  o  completa  da  altri
richiedenti in relazione allo stesso presunto  cartello  segreto.  Se
l'Autorita' non ha ricevuto altre domande di  trattamento  favorevole
da altri richiedenti e ritiene che la domanda semplificata soddisfa i
requisiti  di  cui  al  comma  2,  ne  informa  di   conseguenza   il
richiedente. 
    5. Quando la Commissione europea informa l'Autorita' di non voler
perseguire, integralmente o parzialmente, il caso,  l'Autorita'  puo'
sollecitare i richiedenti a presentare ad essa una domanda  completa.
L'Autorita' puo' esigere  che  il  richiedente  presenti  la  domanda
completa prima che la Commissione abbia informato l'Autorita' che non
intende perseguire, integralmente o parzialmente, il  caso,  solo  in
circostanze  eccezionali,  qualora  cio'   si   riveli   strettamente
necessario per  la  definizione  o  l'allocazione  del  caso.  Quando
l'Autorita' richiede la presentazione di una domanda completa, indica
al richiedente un termine ragionevole per la  presentazione  di  tale
domanda,  nonche'  delle  informazioni  e  degli  elementi  probatori
corrispondenti. In ogni caso, resta  impregiudicato  il  diritto  del
richiedente  di  presentare  volontariamente  una  domanda   completa
all'Autorita' in una fase anteriore. 
    6. Se il richiedente presenta la domanda  completa  conformemente
al comma 5 entro il periodo specificato  dall'Autorita',  la  domanda
completa  e'  considerata  come  presentata  all'ora  della   domanda
semplificata, a condizione che la domanda  semplificata  riguardi  lo
stesso  o  gli  stessi  prodotti  e  il  territorio  o  i   territori
interessati e abbia la stessa durata del presunto cartello segreto di
cui  alla  domanda  di   trattamento   favorevole   presentata   alla
Commissione europea, eventualmente aggiornata.». 
    8. Al Titolo II, dopo il Capo II e' aggiunto il seguente capo: 
      «Capo II-bis. Assistenza investigativa nell'ambito  della  rete
europea della concorrenza. 
    Art. 15-octies (Cooperazione investigativa).  -  1.  Fatto  salvo
l'articolo 14, comma 2-octies, l'Autorita' puo' esercitare  i  poteri
di indagine di cui all'articolo 14 in  nome  e  per  conto  di  altre
autorita' nazionali garanti della concorrenza dei  Paesi  dell'Unione
europea che ne fanno richiesta, al  fine  di  accertare  un'eventuale
inottemperanza, da parte di imprese o associazioni di  imprese,  alle
richieste  di  informazioni,  agli   accertamenti   ispettivi,   alle
convocazioni in audizione, alle diffide, alle misure cautelari e alle
decisioni  con  impegni  adottate   dall'autorita'   richiedente   in
relazione all'applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE. 
    2. L'Autorita' puo' richiedere  alle  altre  autorita'  nazionali
garanti della concorrenza dei Paesi dell'Unione europea di esercitare
i poteri di indagine ad esse conferiti dal diritto nazionale al  fine
di accertare un'eventuale  inottemperanza,  da  parte  di  imprese  o
associazioni  di  imprese,  alle  richieste  di  informazioni,   agli
accertamenti ispettivi, alle convocazioni in audizione, alle diffide,
alle  misure  cautelari  e  alle  decisioni  con   impegni   adottate
dall'Autorita' in relazione all'applicazione degli articoli 101 e 102
del TFUE. 
    3.   L'Autorita'   trasmette   all'autorita'    richiedente    le
informazioni raccolte ai sensi del comma 1 e utilizza come  mezzo  di
prova le informazioni ad essa trasmesse da altre autorita'  ai  sensi
del comma 2, fatte salve le  garanzie  di  cui  all'articolo  12  del
regolamento (CE) n. 1/2003. 
    Art. 15-nonies (Richieste di  notifica).  -  1.  L'Autorita',  su
richiesta di altre autorita' nazionali garanti della concorrenza  dei
Paesi dell'Unione europea  formulata  in  relazione  all'applicazione
degli articoli 101 o  102  del  TFUE,  notifica  ai  destinatari  sul
territorio nazionale: 
      a) le comunicazioni delle  risultanze  istruttorie  riguardanti
una presunta infrazione degli articoli  101  o  102  del  TFUE  e  le
decisioni  che  applicano  tali  articoli   adottate   dall'autorita'
richiedente; 
      b) qualsiasi altro atto procedimentale adottato nell'ambito del
procedimento istruttorio che debba  essere  notificato  a  norma  del
diritto nazionale dell'autorita' richiedente; 
      c)   qualsiasi   altra   documentazione   pertinente   relativa
all'applicazione degli articoli  101  e  102  del  TFUE,  inclusa  la
documentazione relativa all'esecuzione delle decisioni che  applicano
sanzioni o penalita' di mora. 
    2. L'Autorita', quando applica gli articoli 101 o 102  del  TFUE,
puo'  richiedere  alle  altre  autorita'  nazionali   garanti   della
concorrenza  dei  Paesi  dell'Unione   europea   di   notificare   ai
destinatari sul territorio nazionale dell'autorita' adita: 
      a) le comunicazioni delle  risultanze  istruttorie  riguardanti
una presunta infrazione degli articoli  101  o  102  del  TFUE  e  le
decisioni che applicano tali articoli; 
      b) qualsiasi altro atto procedimentale adottato nell'ambito del
procedimento istruttorio che debba  essere  notificato  a  norma  del
diritto nazionale; 
      c)   qualsiasi   altra   documentazione   pertinente   relativa
all'applicazione degli articoli  101  e  102  del  TFUE,  inclusa  la
documentazione relativa all'esecuzione delle decisioni che  applicano
sanzioni o penalita' di mora. 
    Art. 15-decies  (Richieste  di  esecuzione  delle  decisioni  che
impongono sanzioni  o  penalita'  di  mora).  -  1.  L'Autorita',  su
richiesta di altre autorita' nazionali garanti della concorrenza  dei
Paesi dell'Unione europea,  adotta  in  raccordo  con  le  competenti
amministrazioni le misure necessarie ad assicurare l'esecuzione delle
decisioni definitive che  impongono  sanzioni  o  penalita'  di  mora
adottate dall'autorita'  richiedente  in  relazione  all'applicazione
degli articoli 101 e 102 del TFUE, se l'autorita'  richiedente,  dopo
aver compiuto ragionevoli sforzi nel proprio territorio, ha accertato
che l'impresa o  l'associazione  di  imprese  nei  cui  confronti  la
sanzione o la penalita' di mora e'  esecutiva  non  dispone  di  beni
sufficienti  nello  Stato  membro  dell'autorita'   richiedente   per
consentire il recupero di detta sanzione o penalita' di mora. 
    2. Nei casi che non ricadono nel comma 1, in  particolare  quando
l'impresa o l'associazione di imprese, nei cui confronti la  sanzione
o la penalita' di mora e'  esecutiva,  e'  stabilita  in  Italia,  su
istanza dell'autorita' richiedente l'Autorita' puo' comunque prestare
assistenza  per  dare  esecuzione  alle  decisioni   definitive   che
impongono  sanzioni  o  penalita'  di  mora  adottate  dall'autorita'
richiedente in relazione all'applicazione degli articoli  101  e  102
del TFUE. 
    3. L'Autorita' puo' richiedere alle autorita' competenti all'uopo
designate  dagli  altri  Paesi  dell'Unione  europea  di   assicurare
l'esecuzione delle decisioni  definitive  che  impongono  sanzioni  o
penalita'   di   mora   adottate    dall'Autorita'    in    relazione
all'applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE. 
    4.  Le  questioni  relative  ai  termini  di   prescrizione   per
l'esecuzione di sanzioni e penalita' di mora  sono  disciplinate  dal
diritto nazionale dello Stato membro dell'autorita' richiedente. 
    5.  Ai  fini  del  presente  articolo  si  considerano  decisioni
definitive quelle non piu' suscettibili di essere impugnate con mezzi
ordinari. 
    Art. 15-undecies (Procedura di cooperazione).  -  1.  L'Autorita'
da' esecuzione alle richieste di cui agli articoli  15-nonies,  comma
1, e 15-decies, commi 1 e 2, senza indebito ritardo, sulla scorta  di
uno strumento uniforme corredato di una copia dell'atto da notificare
o a cui dare esecuzione. 
    2. Tale strumento uniforme indica i seguenti elementi: 
      a) la denominazione, l'indirizzo conosciuto del destinatario  e
altre informazioni utili alla sua identificazione; 
      b) un riassunto dei fatti e delle circostanze pertinenti; 
      c) un riassunto della copia acclusa dell'atto da notificare o a
cui dare esecuzione; 
      d) la denominazione,  l'indirizzo  e  altri  dati  di  contatto
dell'autorita' adita; 
      e) il termine entro cui si dovrebbe effettuare  la  notifica  o
l'esecuzione, quali i termini decadenziali previsti dalla legge  o  i
termini di prescrizione. 
    3. Per le richieste  di  cui  all'articolo  15-decies,  oltre  ai
requisiti di cui al comma 2, lo strumento  uniforme  contiene  quanto
segue: 
      a)  le  informazioni  relative  alla  decisione  che   consente
l'esecuzione nello Stato membro dell'autorita' richiedente; 
      b) la data in cui la decisione e' diventata definitiva; 
      c) l'importo della sanzione o penalita' di mora; 
      d)  le  informazioni  che  attestano  gli  sforzi   ragionevoli
compiuti  dall'autorita'  richiedente  per   dare   esecuzione   alla
decisione nel proprio territorio. Il requisito di cui  alla  presente
lettera  non  si  applica   alle   richieste   formulate   ai   sensi
dell'articolo 15-decies, comma 2. 
    4. Lo strumento uniforme e'  trasmesso  all'Autorita'  in  lingua
italiana. Tuttavia, l'Autorita' puo'  concordare  bilateralmente  con
l'autorita' richiedente, caso per caso,  che  lo  strumento  uniforme
possa essere trasmesso in una lingua diversa. L'atto da notificare  o
la  decisione  che  consente  l'esecuzione  della  sanzione  o  della
penalita' di mora devono essere corredati da una traduzione in lingua
italiana. Tuttavia, l'Autorita' puo'  concordare  bilateralmente  con
l'autorita' richiedente, caso per caso,  che  tale  traduzione  possa
essere fornita in una lingua diversa. 
    5. Lo strumento uniforme di cui al comma 1 del presente  articolo
costituisce  l'unica  base  delle  misure  di   esecuzione   adottate
dall'Autorita'. Esso non e' oggetto di alcun atto di  riconoscimento,
completamento o sostituzione. 
    6. L'Autorita' non e' tenuta a dare esecuzione a una richiesta di
cui agli articoli 15-nonies e 15-decies solo se: 
      a) la richiesta non e' conforme alle disposizioni del  presente
articolo; ovvero 
      b)  l'Autorita'  adduce  validi  motivi  che  dimostrino   come
l'esecuzione  della  richiesta   sarebbe   manifestamente   contraria
all'ordine pubblico. Se l'Autorita' intende rifiutare  una  richiesta
di assistenza di  cui  agli  articoli  15-nonies  e  15-decies  della
presente legge o chiede ulteriori informazioni, contatta  l'autorita'
richiedente. 
    7.  L'Autorita'  puo'  richiedere  che  l'autorita'   richiedente
sostenga tutti i costi aggiuntivi ragionevoli, compresi  i  costi  di
traduzione, retributivi e amministrativi, in  relazione  alle  misure
adottate a norma degli articoli 15-octies e 15-nonies. 
    8.  L'Autorita'  puo'  recuperare  l'importo  totale  dei   costi
sostenuti in relazione alle azioni  intraprese  di  cui  all'articolo
15-decies dalle sanzioni o  penalita'  di  mora  riscosse  per  conto
dell'autorita'  richiedente,  compresi   i   costi   di   traduzione,
retributivi e amministrativi. Se l'Autorita' non riesce a  riscuotere
le  sanzioni  o  penalita'  di  mora,  puo'  chiedere   all'autorita'
richiedente di farsi carico dei  costi  sostenuti.  L'Autorita'  puo'
altresi' recuperare i costi sostenuti in relazione all'esecuzione  di
siffatte decisioni dall'impresa nei cui confronti la  sanzione  o  la
penalita' di mora e' esecutiva. 
    9. L'Autorita' recupera tali importi dovuti in euro,  secondo  le
disposizioni  applicabili  nel  diritto  nazionale.  Se   necessario,
l'Autorita' converte in euro, in conformita' del  diritto  nazionale,
l'importo delle sanzioni o penalita' di mora, applicando il tasso  di
cambio in vigore alla data in cui le sanzioni  o  penalita'  di  mora
sono state imposte. 
    10. L'Autorita' puo'  convenire,  su  base  di  reciprocita',  la
rinuncia al recupero dei costi di cui ai commi 7 e  8  nei  confronti
delle altre autorita' nazionali di concorrenza dei Paesi  dell'Unione
europea. 
     Art. 15-duodecies (Competenza e legislazione applicabile). -  1.
Le controversie rientrano nella competenza  degli  organi  competenti
dello Stato membro dell'autorita' richiedente e sono disciplinate dal
diritto di tale Stato membro, se riguardano: 
      a)  la  legittimita'  di  un  atto  da  notificare   ai   sensi
dell'articolo 15-nonies o di una decisione  cui  dare  esecuzione  ai
sensi dell'articolo 15-decies; e 
      b)  la  legittimita'  dello  strumento  uniforme  che  consente
l'esecuzione nello Stato membro dell'autorita' adita. 
    2. Le controversie riguardanti le misure di  esecuzione  adottate
nello Stato  membro  dell'autorita'  adita  o  la  validita'  di  una
notifica effettuata dall'autorita' adita rientrano  nella  competenza
degli organi competenti dello Stato  membro  dell'autorita'  adita  e
sono disciplinate dal diritto di tale Stato membro.». 
    9. All'articolo 23 della legge n. 287 del 1990, dopo il comma  1,
e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. La relazione  annuale  include  informazioni  circa  la
nomina e la rimozione  dei  membri  dell'Autorita',  l'importo  della
dotazione finanziaria di cui  all'articolo  10,  comma  7-ter,  della
presente legge per l'anno  in  questione  e  la  variazione  di  tale
importo rispetto agli anni precedenti. La relazione annuale  e'  resa
disponibile al pubblico sul sito internet dell'Autorita'.». 
    10. Dopo l'articolo 31 della legge n. 287 del 1990, sono inseriti
i seguenti: 
      «Art. 31-bis (Termini di  prescrizione).  -  1.  I  termini  di
prescrizione per l'irrogazione di sanzioni o di penalita' di mora  da
parte dell'Autorita' a norma della presente legge sono interrotti per
la  durata  dei  procedimenti  istruttori  dinanzi   alle   autorita'
nazionali garanti della concorrenza di  altri  Stati  membri  o  alla
Commissione per  un'infrazione  riguardante  lo  stesso  accordo,  la
stessa decisione di un'associazione di imprese, pratica concordata  o
altra  condotta  vietata  dagli  articoli  101  o   102   del   TFUE.
L'interruzione del termine di  prescrizione  decorre  dalla  notifica
della prima misura formale di indagine ad almeno una impresa  oggetto
del procedimento istruttorio e  si  applica  a  tutte  le  imprese  o
associazioni di imprese che hanno partecipato all'infrazione. 
      2.  L'interruzione  termina  alla  data  in   cui   l'autorita'
nazionale garante della concorrenza in  questione  o  la  Commissione
chiude  il  procedimento  istruttorio  adottando  una  decisione  che
accerta l'infrazione e ne ordina la cessazione, impone  una  sanzione
ovvero rende obbligatori gli impegni  proposti  dalle  parti,  oppure
conclude che non vi sono motivi per ulteriori azioni. 
      3. Per effetto dell'interruzione si inizia un nuovo periodo  di
prescrizione. La prescrizione  opera  tuttavia  al  piu'  tardi  allo
spirare del doppio del termine previsto dall'articolo  28,  comma  1,
della legge 24 novembre 1981, n. 689, se l'Autorita' non ha  irrogato
una sanzione o una penalita' di mora entro tale termine. 
      4. Il termine di prescrizione  applicabile  all'irrogazione  di
sanzioni o di  penalita'  di  mora  da  parte  dell'Autorita'  rimane
sospeso fino a quando la decisione da essa adottata forma oggetto  di
un procedimento pendente dinanzi al giudice amministrativo, ai  sensi
dell'articolo 33. 
       Art.  31-ter  (Accesso  al  fascicolo).  -  1.   L'accesso   a
dichiarazioni legate al programma di trattamento  favorevole  di  cui
all'articolo 15-bis o alle proposte di transazione, ove previste,  e'
concesso solo  alle  parti  oggetto  del  pertinente  procedimento  e
unicamente ai fini dell'esercizio dei loro diritti di difesa. Ai fini
della presente legge, per  proposta  di  transazione  si  intende  la
dichiarazione volontaria  da  parte  o  per  conto  di  un'impresa  a
un'autorita' garante della concorrenza dell'Unione  europea,  in  cui
l'impresa riconosce, o rinuncia a contestare, la sua partecipazione a
un'infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE  ovvero  del  diritto
nazionale della concorrenza e  la  propria  responsabilita'  in  tale
infrazione, predisposta specificamente per  consentire  all'autorita'
garante della concorrenza di applicare una procedura  semplificata  o
accelerata. 
      2.  La  parte  che  ha  ottenuto  l'accesso  al  fascicolo  del
procedimento  istruttorio  avviato  dall'Autorita'  puo'   utilizzare
informazioni desunte  dalle  dichiarazioni  legate  al  programma  di
trattamento favorevole o dalle proposte di transazione, ove previste,
solo in quanto necessario per l'esercizio dei diritti di  difesa  nei
procedimenti dinanzi all'autorita'  giudiziaria  nei  casi  che  sono
direttamente collegati  al  caso  per  il  quale  e'  stato  concesso
l'accesso e solo se tali procedimenti riguardano: 
        a) la ripartizione  tra  i  partecipanti  al  cartello  della
sanzione imposta loro in solido dall'Autorita'; ovvero 
        b) il riesame di una decisione mediante la quale  l'Autorita'
ha constatato un'infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE  ovvero
degli articoli 2 o 3 della presente legge. 
      3.  Le   parti   di   un   procedimento   istruttorio   dinanzi
all'Autorita',  fino  a  quando  l'Autorita'   non   ha   chiuso   il
procedimento istruttorio nei confronti  di  tutte  le  parti  oggetto
dell'indagine adottando una decisione che accerta l'infrazione o  che
rende  obbligatori  gli  impegni  proposti  dalle  parti  o  non   ha
altrimenti concluso  il  procedimento,  non  possono  utilizzare,  in
procedimenti   dinanzi   all'autorita'   giudiziaria,   le   seguenti
informazioni acquisite nel corso del procedimento istruttorio dinanzi
alla medesima Autorita': 
        a) le informazioni  preparate  da  altre  persone  fisiche  o
giuridiche  specificamente  ai  fini  del  procedimento   istruttorio
avviato dall'Autorita'; 
        b) le informazioni che l'Autorita' ha  redatto  e  comunicato
alle parti nel corso del suo procedimento istruttorio; e 
        c) ove previste, le proposte di transazione ritirate. 
      4. Le  dichiarazioni  legate  a  un  programma  di  trattamento
favorevole  possono  essere  scambiate  tra  le  autorita'  nazionali
garanti della concorrenza a norma dell'articolo  12  del  regolamento
(CE) n. 1/2003 unicamente: 
        a) con il consenso del richiedente; ovvero 
        b) se anche l'autorita' nazionale garante  della  concorrenza
che riceve la dichiarazione legata  a  un  programma  di  trattamento
favorevole ha ricevuto  una  domanda  di  trattamento  favorevole  in
merito  alla  medesima  infrazione   e   dal   medesimo   richiedente
dell'autorita' nazionale garante della concorrenza che trasmette tale
dichiarazione, a condizione che al momento in  cui  la  dichiarazione
legata a un programma di  trattamento  favorevole  e'  trasmessa,  il
richiedente non abbia la possibilita' di ritirare le informazioni che
ha fornito alla autorita' nazionale  garante  della  concorrenza  che
riceve tale dichiarazione. 
      5. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si  applicano
indipendentemente dalla forma in cui sono presentate le dichiarazioni
legate a un programma di trattamento favorevole. 
       Art. 31-quater (Interazione tra le domande di non applicazione
delle sanzioni e le sanzioni imposte alle persone fisiche). - 1.  Non
sono punibili gli attuali ed ex  direttori,  amministratori  e  altri
membri  del  personale  delle  imprese,   che   in   relazione   alla
partecipazione a un cartello segreto hanno commesso taluno dei  fatti
previsti dagli articoli 353, 353-bis, 354 e 501  del  Codice  penale,
se: 
        a) tali imprese hanno  presentato  all'Autorita'  o,  per  le
fattispecie che ricadono nell'ambito  di  applicazione  dell'articolo
101 del TFUE, alla Commissione europea o ad altra autorita' nazionale
di concorrenza di un Paese dell'Unione europea  una  domanda  di  non
applicazione delle  sanzioni  ai  sensi  dell'articolo  15-bis  della
presente legge in relazione  al  medesimo  cartello  segreto  e  tale
domanda soddisfa i requisiti di cui  all'articolo  15-bis,  comma  3,
lettere b) e c), della presente legge; 
        b) gli attuali ed ex  direttori,  gli  amministratori  e  gli
altri membri del personale in  questione  collaborano  attivamente  a
tale riguardo con l'autorita' della concorrenza che persegue il caso; 
        c) tale domanda e' stata presentata in un momento anteriore a
quello in cui gli attuali ed ex direttori, gli amministratori  e  gli
altri membri del personale in questione hanno avuto notizia  che  nei
loro confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti; 
        d) gli attuali ed ex  direttori,  gli  amministratori  e  gli
altri membri del personale in  questione  collaborano  attivamente  a
tale riguardo con il pubblico ministero, fornendo indicazioni utili e
concrete per assicurare la prova del reato e  individuare  gli  altri
responsabili. 
      2. Se la domanda di non applicazione delle  sanzioni  e'  stata
presentata alla Commissione europea o ad altra autorita' nazionale di
concorrenza di un Paese dell'Unione europea ai  sensi  del  comma  1,
lettera a),  l'Autorita'  assicura  il  raccordo  necessario  tra  il
pubblico ministero e l'autorita' che ha ricevuto la domanda. 
      3. E' fatto salvo il diritto delle vittime che hanno subito  un
danno a causa dell'infrazione della legislazione sulla concorrenza di
chiedere il pieno risarcimento di tale danno, ai sensi  dell'articolo
33, comma 2, della  presente  legge  e  del  decreto  legislativo  19
gennaio 2017, n. 3.». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
              Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.: 
                «Art. 76. 
                L'esercizio  della  funzione  legislativa  non   puo'
          essere delegato al Governo se  non  con  determinazione  di
          principi e criteri direttivi e soltanto per tempo  limitato
          e per oggetti definiti.» 
                L'art.  87  Cost.   conferisce,   tra   l'altro,   al
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
                La direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del
          Consiglio  dell'11  dicembre  2018  che   conferisce   alle
          autorita' garanti  della  concorrenza  degli  Stati  membri
          poteri di applicazione piu'  efficace  e  che  assicura  il
          corretto funzionamento del mercato  interno  e'  pubblicata
          nella G.U.U.E. 14 gennaio 2019, n. L 11. 
                La legge 10 ottobre 1990 n. 287 (Norme per la  tutela
          della  concorrenza  e  del  mercato)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1990, n. 240. 
                Il decreto del Presidente della Repubblica 30  aprile
          1998,  n.  217  (Regolamento  in   materia   di   procedure
          istruttorie e di competenza  dell'Autorita'  garante  della
          concorrenza e del mercato)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 luglio 1998, n. 158. 
                La legge 24 dicembre 2012,  n.  234  (Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          4 gennaio 2013, n. 3. 
                Il testo dell'articolo  6  e  dell'allegato  A  della
          legge 22 aprile 2021, n.  53  (Delega  al  Governo  per  il
          recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
          atti dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea
          2019-2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  23  aprile
          2021, n. 97, cosi' recita: 
                «Art.  6.   (Principi   e   criteri   direttivi   per
          l'attuazione della direttiva (UE)  2019/1,  che  conferisce
          alle autorita' garanti della concorrenza degli Stati membri
          poteri di applicazione piu'  efficace  e  che  assicura  il
          corretto  funzionamento  del   mercato   interno).   -   1.
          Nell'esercizio  della   delega   per   l'attuazione   della
          direttiva  (UE)  2019/1  del  Parlamento  europeo   e   del
          Consiglio, dell'11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre
          ai  principi  e   criteri   direttivi   generali   di   cui
          all'articolo 32 della  legge  n.  234  del  2012,  anche  i
          seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
                  a) apportare alla normativa vigente le modifiche  e
          le integrazioni necessarie al  coordinamento  ordinamentale
          e, in particolare, alla disciplina nazionale in materia  di
          tutela della concorrenza e del mercato di cui alla legge 10
          ottobre 1990, n. 287; 
                  b) stabilire che i poteri investigativi e  decisori
          di cui ai capi IV, V e VI della direttiva (UE) 2019/1 siano
          esercitati dall'Autorita' garante della concorrenza  e  del
          mercato anche in relazione alle  fattispecie  di  esclusivo
          rilievo nazionale, cui si applicano  gli  articoli  2  e  3
          della legge n. 287 del 1990; 
                  c)  apportare  alla  legge  n.  287  del  1990   le
          modifiche necessarie  a  consentire  all'Autorita'  garante
          della concorrenza e del  mercato  di  irrogare  sanzioni  e
          penalita' di mora efficaci, proporzionate e deterrenti alle
          imprese che non ottemperino alle decisioni dell'Autorita' o
          non si conformino all'esercizio dei suoi poteri istruttori,
          in linea con le sanzioni  irrogate  dalla  Commissione  per
          analoghe infrazioni ai sensi degli articoli  23  e  24  del
          regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del  16  dicembre
          2002; 
                  d)  prevedere   che   l'Autorita'   garante   della
          concorrenza  e  del  mercato  possa  irrogare,  nei  limiti
          edittali fissati dall'articolo 32 della legge  n.  234  del
          2012, sanzioni e penalita' di mora efficaci,  proporzionate
          e deterrenti alle persone fisiche che  non  adempiano  alle
          richieste di informazioni e alla convocazione in  audizione
          da  parte  dell'Autorita'  ovvero   si   sottraggano   alle
          ispezioni domiciliari o le ostacolino; 
                  e) disporre che  il  termine  di  prescrizione  per
          l'irrogazione della sanzione da  parte  dell'Autorita'  sia
          interrotto dagli eventi di cui all'articolo  29,  paragrafo
          1, della direttiva (UE)  2019/1  e  che,  in  analogia  con
          quanto  previsto  dal  regolamento  (CE)  n.   1/2003,   la
          prescrizione  operi  comunque  alla  scadenza  del  termine
          doppio di quello originariamente previsto, fatte  salve  le
          cause di  sospensione  di  cui  al  medesimo  articolo  29,
          paragrafo 2; 
                  f)  prevedere   che   l'Autorita'   garante   della
          concorrenza e del mercato disponga di personale  e  risorse
          adeguate per lo svolgimento dei maggiori compiti previsti. 
                2. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
          Stato e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
          provvede    all'adempimento    dei    compiti     derivanti
          dall'esercizio della delega di cui al presente articolo nei
          limiti delle proprie disponibilita' finanziarie.» 
              «Allegato A 
              (articolo 1, comma 1) 
              1) direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 9 marzo 2016, sul  rafforzamento  di  alcuni
          aspetti della presunzione di innocenza  e  del  diritto  di
          presenziare al processo nei procedimenti penali (termine di
          recepimento: 1° aprile 2018); 
              2) direttiva (UE) 2018/1673 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  23  ottobre  2018,  sulla  lotta   al
          riciclaggio  mediante  il  diritto   penale   (termine   di
          recepimento: 3 dicembre 2020); 
              3) direttiva (UE) 2018/1808 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della
          direttiva  2010/13/UE,   relativa   al   coordinamento   di
          determinate  disposizioni  legislative,   regolamentari   e
          amministrative degli Stati membri concernenti la  fornitura
          di servizi di media audiovisivi (direttiva sui  servizi  di
          media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle
          realta' del mercato (termine di recepimento:  19  settembre
          2020); 
              4)  direttiva  (UE)  2018/1910  del  Consiglio,  del  4
          dicembre 2018, che modifica la  direttiva  2006/112/CE  per
          quanto concerne l'armonizzazione e  la  semplificazione  di
          determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto
          di imposizione degli scambi tra Stati  membri  (termine  di
          recepimento: 31 dicembre 2019); 
              5) direttiva (UE) 2018/1972 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, dell'11 dicembre  2018,  che  istituisce  il
          codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)
          (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di  recepimento:
          21 dicembre 2020); 
              6) direttiva (UE) 2018/2001 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  sulla  promozione
          dell'uso  dell'energia  da  fonti  rinnovabili  (rifusione)
          (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di  recepimento:
          30 giugno 2021); 
              7) direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  che  conferisce  alle
          autorita' garanti  della  concorrenza  degli  Stati  membri
          poteri di applicazione piu'  efficace  e  che  assicura  il
          corretto funzionamento del mercato interno (Testo rilevante
          ai fini del SEE) (termine di recepimento: 4 febbraio 2021); 
              8) direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del
          Consiglio,    del    19     marzo     2019,     concernente
          l'interoperabilita' dei sistemi di telepedaggio stradale  e
          intesa  ad  agevolare  lo   scambio   transfrontaliero   di
          informazioni sul mancato  pagamento  dei  pedaggi  stradali
          nell'Unione (rifusione) (Testo rilevante ai fini  del  SEE)
          (termine di recepimento: 19 ottobre 2021); 
              9) direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 17  aprile  2019,  in  materia  di  pratiche
          commerciali sleali nei rapporti tra imprese  nella  filiera
          agricola e alimentare (termine di  recepimento:  1°  maggio
          2021); 
              10) direttiva (UE) 2019/713 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 17  aprile  2019,  relativa  alla  lotta
          contro le frodi e le falsificazioni di mezzi  di  pagamento
          diversi dai contanti e che sostituisce la decisione  quadro
          2001/413/GAI del  Consiglio  (termine  di  recepimento:  31
          maggio 2021); 
              11) direttiva (UE) 2019/770 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa  a  determinati
          aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale  e
          di servizi digitali  (Testo  rilevante  ai  fini  del  SEE)
          (termine di recepimento: 1° luglio 2021); 
              12) direttiva (UE) 2019/771 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa  a  determinati
          aspetti dei contratti di vendita di beni, che  modifica  il
          regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che
          abroga la direttiva 1999/44/CE (Testo rilevante ai fini del
          SEE) (termine di recepimento: 1° luglio 2021); 
              13) direttiva (UE) 2019/789 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 17 aprile  2019,  che  stabilisce  norme
          relative all'esercizio del diritto d'autore e  dei  diritti
          connessi applicabili a  talune  trasmissioni  online  degli
          organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di
          programmi  televisivi  e  radiofonici  e  che  modifica  la
          direttiva 93/83/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai  fini
          del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021); 
              14) direttiva (UE) 2019/790 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto  d'autore  e
          sui diritti connessi  nel  mercato  unico  digitale  e  che
          modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (Testo rilevante
          ai fini del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021); 
              15) direttiva (UE) 2019/878 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  20  maggio  2019,  che  modifica   la
          direttiva  2013/36/UE  per  quanto  riguarda   le   entita'
          esentate, le societa'  di  partecipazione  finanziaria,  le
          societa'   di   partecipazione   finanziaria   mista,    la
          remunerazione, le misure e  i  poteri  di  vigilanza  e  le
          misure di conservazione del capitale  (Testo  rilevante  ai
          fini del SEE) (termine di recepimento: 28 dicembre 2020); 
              16) direttiva (UE) 2019/879 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  20  maggio  2019,  che  modifica   la
          direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda  la  capacita'  di
          assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli  enti
          creditizi e delle imprese di investimento  e  la  direttiva
          98/26/CE (termine di recepimento: 28 dicembre 2020); 
              17) direttiva (UE) 2019/882 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  17  aprile  2019,  sui  requisiti  di
          accessibilita' dei prodotti e dei servizi (Testo  rilevante
          ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 giugno 2022); 
              18) direttiva (UE) 2019/883 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa  agli  impianti
          portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti  delle
          navi, che modifica la  direttiva  2010/65/UE  e  abroga  la
          direttiva 2000/59/CE (Testo  rilevante  ai  fini  del  SEE)
          (termine di recepimento: 28 giugno 2021); 
              19) direttiva (UE) 2019/884 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  17  aprile  2019,  che  modifica   la
          decisione quadro  2009/315/GAI  del  Consiglio  per  quanto
          riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di  paesi
          terzi e il sistema europeo di  informazione  sui  casellari
          giudiziali  (ECRIS),  e  che   sostituisce   la   decisione
          2009/316/GAI del  Consiglio  (termine  di  recepimento:  28
          giugno 2022); 
              20) direttiva (UE) 2019/904 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  5  giugno   2019,   sulla   riduzione
          dell'incidenza  di   determinati   prodotti   di   plastica
          sull'ambiente (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di
          recepimento: 3 luglio 2021); 
              21) direttiva (UE) 2019/944 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a  norme  comuni
          per  il  mercato  interno  dell'energia  elettrica  e   che
          modifica  la  direttiva   2012/27/UE   (rifusione)   (Testo
          rilevante ai fini del  SEE)  (termini  di  recepimento:  25
          ottobre 2020 per l'articolo 70, punto  4),  e  31  dicembre
          2020 per il resto della direttiva); 
              22) direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri  di
          ristrutturazione   preventiva,   l'esdebitazione    e    le
          interdizioni, e le misure volte  ad  aumentare  l'efficacia
          delle  procedure   di   ristrutturazione,   insolvenza   ed
          esdebitazione, e che modifica la direttiva  (UE)  2017/1132
          (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (Testo
          rilevante ai fini del  SEE)  (termine  di  recepimento:  17
          luglio 2021); 
              23) direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 20 giugno  2019,  relativa  all'apertura
          dei dati e  al  riutilizzo  dell'informazione  del  settore
          pubblico (rifusione) (termine  di  recepimento:  17  luglio
          2021); 
              24) direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante  modifica  della
          direttiva (UE)  2017/1132  per  quanto  concerne  l'uso  di
          strumenti e processi digitali nel diritto societario (Testo
          rilevante ai fini del  SEE)  (termine  di  recepimento:  1°
          agosto 2021); 
              25) direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di
          lavoro  trasparenti  e  prevedibili   nell'Unione   europea
          (termine di recepimento: 1° agosto 2022); 
              26) direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 20 giugno 2019,  che  reca  disposizioni
          per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di  altro
          tipo  a  fini  di  prevenzione,  accertamento,  indagine  o
          perseguimento  di  determinati  reati,  e  che  abroga   la
          decisione   2000/642/GAI   del   Consiglio   (termine    di
          recepimento: 1° agosto 2021); 
              27) direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa  all'equilibrio
          tra attivita' professionale e vita familiare per i genitori
          e i prestatori di assistenza  e  che  abroga  la  direttiva
          2010/18/UE del Consiglio (termine di recepimento: 2  agosto
          2022); 
              28) direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante  modifica  della
          direttiva 2008/106/CE concernente  i  requisiti  minimi  di
          formazione per la gente di mare e che abroga  la  direttiva
          2005/45/CE  riguardante  il  reciproco  riconoscimento  dei
          certificati rilasciati dagli Stati  membri  alla  gente  di
          mare  (Testo  rilevante  ai  fini  del  SEE)  (termine   di
          recepimento: 2 agosto 2021); 
              29) direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  20  giugno  2019,  che  modifica   le
          direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per  quanto  riguarda  la
          distribuzione   transfrontaliera   degli    organismi    di
          investimento collettivo (Testo rilevante ai fini  del  SEE)
          (termine di recepimento: 2 agosto 2021); 
              30) direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  20  giugno  2019,  che  modifica   la
          direttiva 2009/33/CE relativa alla  promozione  di  veicoli
          puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada
          (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di  recepimento:
          2 agosto 2021); 
              31) direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  23  ottobre  2019,  che  modifica  la
          direttiva 2008/96/CE sulla gestione della  sicurezza  delle
          infrastrutture  stradali  (termine   di   recepimento:   17
          dicembre 2021); 
              32) direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  23  ottobre  2019,   riguardante   la
          protezione  delle  persone  che  segnalano  violazioni  del
          diritto dell'Unione (termine di  recepimento:  17  dicembre
          2021); 
              33) direttiva (UE)  2019/1995  del  Consiglio,  del  21
          novembre 2019, che modifica la  direttiva  2006/112/CE  del
          Consiglio del 28  novembre  2006  per  quanto  riguarda  le
          disposizioni relative alle vendite a distanza di beni  e  a
          talune cessioni nazionali di beni (termine di  recepimento:
          31 dicembre 2020); 
              34) direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  27  novembre  2019,   relativa   alla
          vigilanza  prudenziale  sulle  imprese  di  investimento  e
          recante modifica delle  direttive  2002/87/CE,  2009/65/CE,
          2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (termini di
          recepimento: 26 marzo 2020, limitatamente all'articolo  64,
          punto 5, e 26 giugno 2021 per il resto della direttiva); 
              35) direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all'emissione
          di obbligazioni garantite e alla vigilanza  pubblica  delle
          obbligazioni  garantite  e  che   modifica   la   direttiva
          2009/65/CE  e   la   direttiva   2014/59/UE   (termine   di
          recepimento: 8 luglio 2021); 
              36) direttiva (UE)  2019/2235  del  Consiglio,  del  16
          dicembre 2019, recante modifica della direttiva 2006/112/CE
          relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto  e
          della direttiva 2008/118/CE  relativa  al  regime  generale
          delle accise per  quanto  riguarda  gli  sforzi  di  difesa
          nell'ambito dell'Unione (termine di recepimento: 30  giugno
          2022); 
              37) direttiva  (UE)  2020/262  del  Consiglio,  del  19
          dicembre 2019, che  stabilisce  il  regime  generale  delle
          accise (rifusione) (termine  di  recepimento:  31  dicembre
          2021); 
              38) direttiva  (UE)  2020/284  del  Consiglio,  del  18
          febbraio 2020, che modifica la  direttiva  2006/112/CE  per
          quanto riguarda l'introduzione di  taluni  obblighi  per  i
          prestatori di servizi di pagamento (termine di recepimento:
          31 dicembre 2023); 
              39) direttiva  (UE)  2020/285  del  Consiglio,  del  18
          febbraio  2020,  che  modifica  la  direttiva   2006/112/CE
          relativa al sistema comune d'imposta  sul  valore  aggiunto
          per quanto riguarda  il  regime  speciale  per  le  piccole
          imprese e  il  regolamento  (UE)  n.  904/2010  per  quanto
          riguarda la cooperazione amministrativa  e  lo  scambio  di
          informazioni  allo  scopo   di   verificare   la   corretta
          applicazione del regime speciale  per  le  piccole  imprese
          (termine di recepimento: 31 dicembre 2024).». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo  dell'articolo  10  della  citata  legge  10
          ottobre 1990, n. 287, come modificato dal presente decreto,
          cosi' recita: 
                «Art. 10 (Autorita' garante della concorrenza  e  del
          mercato). -  1.  E'  istituita  l'Autorita'  garante  della
          concorrenza  e  del  mercato,  denominata  ai  fini   della
          presente legge Autorita', con sede in Roma. 
                2.  L'Autorita'  opera  in  piena  autonomia  e   con
          indipendenza di giudizio e  di  valutazione  ed  e'  organo
          collegiale costituito dal presidente e da  quattro  membri,
          nominati   con   determinazione   adottata   d'intesa   dai
          Presidenti della Camera dei deputati  e  del  Senato  della
          Repubblica. Il presidente e' scelto tra persone di  notoria
          indipendenza che abbiano ricoperto incarichi  istituzionali
          di grande responsabilita' e rilievo. I quattro membri  sono
          scelti tra persone di notoria indipendenza da  individuarsi
          tra magistrati del Consiglio  di  Stato,  della  Corte  dei
          conti o della Corte di cassazione, professori  universitari
          ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalita'
          provenienti  da  settori  economici  dotate   di   alta   e
          riconosciuta professionalita'. 
                3. I membri dell'Autorita' sono  nominati  per  sette
          anni e non possono  essere  confermati.  Essi  non  possono
          esercitare,  a  pena   di   decadenza,   alcuna   attivita'
          professionale  o  di   consulenza,   ne'   possono   essere
          amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ne'
          ricoprire altri uffici  pubblici  di  qualsiasi  natura.  I
          dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per  l'intera
          durata del mandato. I  membri  dell'Autorita'  non  possono
          essere rimossi o destituiti per motivi connessi al corretto
          svolgimento dei loro compiti o al  corretto  esercizio  dei
          poteri nell'applicazione della presente legge ovvero  degli
          articoli 101  o  102  del  TFUE.  I  membri  dell'Autorita'
          possono essere sollevati dall'incarico solamente quando  e'
          applicata la pena accessoria di  cui  all'articolo  28  del
          Codice penale con sentenza passata in  giudicato;  in  tali
          casi, il Collegio dell'Autorita' informa i Presidenti della
          Camera dei deputati e del Senato  della  Repubblica  per  i
          provvedimenti di competenza. 
                3-bis.  I  membri  e  il   personale   dell'Autorita'
          svolgono i loro compiti ed esercitano i loro poteri ai fini
          dell'applicazione della presente legge e degli articoli 101
          e 102 del TFUE in modo indipendente da ingerenze  politiche
          e da altre influenze  esterne.  Essi  non  sollecitano  ne'
          accettano  istruzioni  dal  Governo  o  da  altri  soggetti
          pubblici o privati nello svolgimento  dei  loro  compiti  o
          nell'esercizio dei loro poteri. I  membri  e  il  personale
          dell'Autorita' si  astengono  dall'intraprendere  qualsiasi
          azione incompatibile con lo svolgimento dei loro compiti  o
          con l'esercizio dei loro poteri ai  fini  dell'applicazione
          della presente legge ovvero degli articoli 101  o  102  del
          TFUE. 
                3-ter. L'Autorita' adotta e  pubblica  un  codice  di
          condotta per i propri membri e il  proprio  personale,  che
          include disposizioni in materia di conflitto di interessi e
          le   relative   sanzioni.   I   membri   e   il   personale
          dell'Autorita', per i tre anni successivi dalla  cessazione
          delle  loro  funzioni,  non  possono  essere  coinvolti  in
          procedimenti istruttori  riguardanti  l'applicazione  degli
          articoli 101 o 102 TFUE ovvero degli articoli 2 o  3  della
          presente legge di cui si  sono  occupati  durante  il  loro
          rapporto  di  lavoro  o  incarico  presso  l'Autorita'.   I
          contratti conclusi e gli incarichi conferiti in  violazione
          di quanto previsto dal precedente periodo sono nulli. 
                4. L'Autorita' ha diritto di corrispondere con  tutte
          le pubbliche amministrazioni e  con  gli  enti  di  diritto
          pubblico, e  di  chiedere  ad  essi,  oltre  a  notizie  ed
          informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue
          funzioni.  L'Autorita',  in  quanto   autorita'   nazionale
          competente per la tutela della concorrenza e  del  mercato,
          intrattiene  con  gli  organi  delle  Comunita'  europee  i
          rapporti previsti dalla normativa comunitaria in materia. 
                5. Entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge,  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, su proposta del Ministro  dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato, sentito il  Ministro  del
          tesoro, previa deliberazione del  Consiglio  dei  ministri,
          sono stabilite procedure istruttorie che garantiscono  agli
          interessati la piena conoscenza degli atti  istruttori,  il
          contraddittorio e la verbalizzazione. 
                6.  L'Autorita'  delibera  le  norme  concernenti  la
          propria organizzazione e il proprio  funzionamento,  quelle
          concernenti  il  trattamento  giuridico  ed  economico  del
          personale e l'ordinamento delle  carriere,  nonche'  quelle
          dirette a disciplinare la gestione delle spese  nei  limiti
          previsti  dalla  presente  legge,  anche  in  deroga   alle
          disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato. 
                7. L'Autorita' provvede all'autonoma  gestione  delle
          spese  per  il  proprio  funzionamento   nei   limiti   del
          contributo  di  cui  al   comma   7-ter.   L'Autorita'   e'
          indipendente   nell'utilizzare   la    propria    dotazione
          finanziaria. La gestione finanziaria si svolge in  base  al
          bilancio di previsione approvato dall'Autorita' entro il 31
          dicembre dell'anno precedente a quello cui il  bilancio  si
          riferisce. Il contenuto e  la  struttura  del  bilancio  di
          previsione, il  quale  deve  comunque  contenere  le  spese
          indicate  entro  i  limiti  delle  entrate  previste,  sono
          stabiliti dal regolamento di cui al comma 6, che disciplina
          anche  le  modalita'  per  le  eventuali   variazioni.   Il
          rendiconto della gestione finanziaria, approvato  entro  il
          30 aprile dell'anno successivo, e'  soggetto  al  controllo
          della  Corte  dei  conti.  Il  bilancio  preventivo  e   il
          rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
                7-bis. 
                7-ter.   All'onere   derivante   dal    funzionamento
          dell'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato  si
          provvede mediante un contributo di importo pari  allo  0,08
          per mille del  fatturato  risultante  dall'ultimo  bilancio
          approvato dalle societa' di  capitale,  con  ricavi  totali
          superiori a 50 milioni di euro, fermi  restando  i  criteri
          stabiliti dal  comma  2  dell'articolo  16  della  presente
          legge. La soglia  massima  di  contribuzione  a  carico  di
          ciascuna impresa non puo' essere superiore a cento volte la
          misura minima. 
                7-quater. Ferme restando, per l'anno 2012,  tutte  le
          attuali forme di finanziamento, ivi compresa l'applicazione
          dell'articolo 2, comma 241, della legge 23  dicembre  2009,
          n. 191, in sede di prima applicazione, per l'anno 2013,  il
          contributo di cui al comma 7-ter  e'  versato  direttamente
          all'Autorita' con le modalita'  determinate  dall'Autorita'
          medesima con propria deliberazione,  entro  il  30  ottobre
          2012. Per gli anni successivi, a decorrere dall'anno  2014,
          il contributo e' versato, entro il 31 luglio di ogni  anno,
          direttamente all'Autorita'  con  le  modalita'  determinate
          dall'Autorita'   medesima   con   propria    deliberazione.
          Eventuali variazioni della  misura  e  delle  modalita'  di
          contribuzione  possono   essere   adottate   dall'Autorita'
          medesima con  propria  deliberazione,  nel  limite  massimo
          dello 0,5 per mille del fatturato risultante  dal  bilancio
          approvato  precedentemente  all'adozione  della   delibera,
          ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al
          comma 7-ter. 
                8. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro  del
          tesoro,  sono  determinate  le  indennita'   spettanti   al
          presidente e ai membri dell'Autorita'.». 
              - Il testo  dell'articolo  12  della  citata  legge  10
          ottobre 1990, n. 287, come modificato dal presente decreto,
          cosi' recita: 
                «Art. 12 (Poteri  di  indagine).  -  1.  L'Autorita',
          valutati gli elementi comunque in  suo  possesso  e  quelli
          portati a sua conoscenza da pubbliche amministrazioni o  da
          chiunque vi abbia interesse, ivi comprese  le  associazioni
          rappresentative dei consumatori, procede ad istruttoria per
          verificare l'esistenza di infrazioni ai  divieti  stabiliti
          negli articoli 2 e 3. 
                1-bis.  I   tipi   di   prove   ammissibili   dinanzi
          all'Autorita' comprendono  i  documenti,  le  dichiarazioni
          orali, i messaggi elettronici, le registrazioni e tutti gli
          altri documenti contenenti informazioni,  indipendentemente
          dalla loro forma e dal supporto sul quale  le  informazioni
          sono conservate. 
                1-ter.  L'Autorita'  ha  il  potere  di  definire  le
          priorita' di intervento  ai  fini  dell'applicazione  della
          presente legge  e  degli  articoli  101  e  102  del  TFUE.
          L'Autorita' puo' non dare seguito alle segnalazioni che non
          rientrino tra le proprie priorita' di intervento. 
                1-quater. I  procedimenti  relativi  alle  infrazioni
          degli articoli 101 o 102 del TFUE ovvero degli articoli 2 o
          3 della presente legge, incluso l'esercizio dei  poteri  di
          cui al presente capo II da parte dell'Autorita', rispettano
          i principi generali del diritto dell'Unione  europea  e  la
          Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. 
                2. L'Autorita' puo', inoltre, procedere, d'ufficio  o
          su richiesta del Ministro dell'industria, del  commercio  e
          dell'artigianato  o  del  Ministro   delle   partecipazioni
          statali, ad indagini conoscitive  di  natura  generale  nei
          settori economici nei quali l'evoluzione degli  scambi,  il
          comportamento dei  prezzi,  o  altre  circostanze  facciano
          presumere che la  concorrenza  sia  impedita,  ristretta  o
          falsata.». 
              - Il testo  dell'articolo  14  della  citata  legge  10
          ottobre 1990, n. 287, come modificato dal presente decreto,
          cosi' recita: 
                «Art. 14 (Istruttoria). - 1. L'Autorita', nei casi di
          presunta infrazione degli  articoli  101  o  102  del  TFUE
          ovvero degli articoli 2 o 3 della  presente  legge,  svolge
          l'istruttoria in tempi ragionevoli e ne notifica l'apertura
          alle imprese e agli enti interessati. I titolari  o  legali
          rappresentanti delle  imprese  ed  enti  hanno  diritto  di
          essere sentiti, personalmente  o  a  mezzo  di  procuratore
          speciale, nel termine fissato contestualmente alla notifica
          ed hanno facolta' di presentare deduzioni e pareri in  ogni
          stadio  dell'istruttoria,  nonche'  di  essere   nuovamente
          sentiti prima della chiusura della stessa. 
                2. L'Autorita' puo' in ogni momento  dell'istruttoria
          richiedere a imprese, associazioni  di  imprese  o  persone
          fisiche e giuridiche che ne sono  in  possesso  di  fornire
          informazioni  e  di  esibire  documenti   utili   ai   fini
          dell'istruttoria, entro un termine ragionevole  e  indicato
          nella  richiesta.  Tali  richieste  di  informazioni   sono
          proporzionate e non obbligano i  destinatari  ad  ammettere
          un'infrazione degli articoli 101  o  102  del  TFUE  ovvero
          degli articoli 2 o 3 della  presente  legge.  L'obbligo  di
          fornire  tutte  le  informazioni  necessarie  comprende  le
          informazioni accessibili ai destinatari della richiesta. 
                2-bis.   L'Autorita'    puo'    in    ogni    momento
          dell'istruttoria convocare in audizione ogni rappresentante
          di  un'impresa  o  di  un'associazione   di   imprese,   un
          rappresentante di altre persone giuridiche e  ogni  persona
          fisica  se  tali  rappresentanti  o  tali  persone  fisiche
          possono essere in possesso  di  informazioni  rilevanti  ai
          fini dell'istruttoria. 
                2-ter. L'Autorita' puo' disporre  perizie  e  analisi
          economiche  e  statistiche  nonche'  la  consultazione   di
          esperti in ordine a qualsiasi elemento  rilevante  ai  fini
          dell'istruttoria. 
                2-quater.   L'Autorita'   puo'   in   ogni    momento
          dell'istruttoria disporre presso imprese e associazioni  di
          imprese  tutte  le  ispezioni  necessarie  all'applicazione
          della presente legge e degli articoli 101 e 102 del TFUE. I
          funzionari  dell'Autorita'  incaricati  di  procedere  alle
          ispezioni possono: 
                  a) accedere a tutti i locali, terreni  e  mezzi  di
          trasporto delle imprese e associazioni di imprese; 
                  b) controllare i libri e qualsiasi altro  documento
          connesso all'azienda, su qualsiasi  forma  di  supporto,  e
          accedere a tutte le  informazioni  accessibili  all'entita'
          oggetto dell'accertamento ispettivo; 
                  c) fare o acquisire, sotto qualsiasi forma, copie o
          estratti dei suddetti libri o documenti e, se lo  ritengono
          opportuno, continuare dette ricerche di informazioni  e  la
          selezione di copie o estratti nei locali  dell'Autorita'  o
          in altri locali da essa designati; 
                  d) apporre  sigilli  a  tutti  i  locali,  libri  e
          documenti  aziendali  per   la   durata   dell'accertamento
          ispettivo e nella misura necessaria al suo espletamento; 
                  e) chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del
          personale  dell'impresa  o  dell'associazione  di   imprese
          spiegazioni sui fatti o documenti  relativi  all'oggetto  e
          allo scopo dell'accertamento ispettivo e  verbalizzarne  le
          risposte. 
                2-quinquies.  Se  vi  sono  motivi   ragionevoli   di
          sospettare che libri o altri documenti connessi all'azienda
          e all'oggetto dell'ispezione, che possono essere pertinenti
          per provare un'infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE
          ovvero degli articoli 2 o 3  della  presente  legge,  siano
          conservati in locali, terreni e mezzi di trasporto  diversi
          da quelli di cui all'articolo 14, comma  2-quater,  lettera
          a),  della  presente  legge,   compresa   l'abitazione   di
          dirigenti, amministratori  e  altri  membri  del  personale
          delle  imprese  o  associazioni  di  imprese   interessate,
          l'Autorita' puo' disporre ispezioni in tali locali, terreni
          e  mezzi  di   trasporto.   I   funzionari   dell'Autorita'
          incaricati dell'ispezione dispongono dei poteri di  cui  al
          comma  2-quater,  lettere  a),  b),  e  c),  del   presente
          articolo. 
                2-sexies. L'accertamento ispettivo nei luoghi di  cui
          al comma 2-quinquies  del  presente  articolo  puo'  essere
          eseguito  soltanto  se  autorizzato  con  decreto  motivato
          emesso dal procuratore della Repubblica del luogo ove  deve
          svolgersi l'accesso. Il decreto e' notificato all'Autorita'
          entro dieci giorni dall'emissione.  Contro  il  decreto  di
          diniego, l'Autorita' puo' proporre opposizione, entro dieci
          giorni  dalla  notificazione,  con  atto  presentato   alla
          segreteria del procuratore della Repubblica che  ha  emesso
          il decreto. L'atto di opposizione e' trasmesso,  unitamente
          al  decreto  di  diniego,  al  giudice  per   le   indagini
          preliminari  ai  sensi  dell'articolo  368  del  codice  di
          procedura penale. 
                2-septies. Nello svolgimento dell'attivita' ispettiva
          di  cui  ai  commi  2-quater  e  2-quinquies  del  presente
          articolo, l'Autorita' puo' avvalersi  della  collaborazione
          dei militari  della  Guardia  di  finanza,  che,  ai  sensi
          dell'articolo 54, comma 4, della legge 6 febbraio 1996,  n.
          52, agiscono con  i  poteri  e  le  facolta'  previsti  dai
          decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633,  e  29  settembre  1973,  n.  600,   e   dalle   altre
          disposizioni tributarie, nonche'  della  collaborazione  di
          altri organi dello Stato. 
                2-octies. Quando l'Autorita' svolge  un'ispezione  ai
          sensi  dei  commi  2-quater  e  2-quinquies  del   presente
          articolo o  un'audizione  ai  sensi  del  comma  2-bis  del
          presente articolo, in nome e per conto di  altre  autorita'
          nazionali   garanti   della    concorrenza    conformemente
          all'articolo  22  del  regolamento  (CE)  n.   1/2003   del
          Consiglio, del 16 dicembre 2002, i funzionari  e  le  altre
          persone  che  li  accompagnano   autorizzati   o   nominati
          dall'autorita'   nazionale   garante   della    concorrenza
          richiedente possono assistere all'ispezione o all'audizione
          svolti dall'Autorita' e parteciparvi attivamente, sotto  il
          controllo dei funzionari dell'Autorita' medesima. 
                3.  Tutte  le  notizie,  le  informazioni  o  i  dati
          riguardanti le imprese  oggetto  di  istruttoria  da  parte
          dell'Autorita' sono tutelati dal  segreto  d'ufficio  anche
          nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. 
                4. I funzionari dell'Autorita'  nell'esercizio  delle
          loro funzioni sono pubblici ufficiali. Essi sono  vincolati
          dal segreto d'ufficio. 
                5. L'Autorita' dispone l'applicazione di una sanzione
          amministrativa  pecuniaria  fino  all'1   per   cento   del
          fatturato totale  realizzato  a  livello  mondiale  durante
          l'esercizio precedente se, dolosamente o per colpa: 
                  a)  le  imprese  o  le  associazioni   di   imprese
          ostacolano  l'ispezione  di  cui  al  comma  2-quater,  del
          presente articolo; 
                  b) sono stati infranti i sigilli apposti  ai  sensi
          del comma 2-quater,  lettera  d),  del  presente  articolo,
          ferme le ulteriori sanzioni penali  previste  per  l'autore
          dell'infrazione; 
                  c) in risposta ad una domanda rivolta nel corso  di
          un'ispezione ai sensi del comma 2-quater, lettera  e),  del
          presente articolo, le imprese e le associazioni di  imprese
          non  forniscono  una   risposta   completa   o   forniscono
          informazioni inesatte o fuorvianti; 
                  d) in risposta ad una richiesta di informazioni  ai
          sensi del comma 2 del presente articolo, le  imprese  e  le
          associazioni di imprese forniscono  informazioni  inesatte,
          incomplete  o   fuorvianti   oppure   non   forniscono   le
          informazioni entro il termine stabilito; 
                  e) le imprese o le associazioni di imprese  non  si
          presentano all'audizione convocata ai sensi del comma 2-bis
          del presente articolo. 
                6.  L'Autorita'  puo'   irrogare   alle   imprese   e
          associazioni di imprese penalita' di mora  il  cui  importo
          puo' giungere fino al  5  per  cento  del  fatturato  medio
          giornaliero   realizzato   a   livello   mondiale   durante
          l'esercizio sociale precedente per ogni giorno di ritardo a
          decorrere  dalla  data  fissata  nella  richiesta   o   nel
          provvedimento, al fine di costringerle: 
                  a) a fornire informazioni  complete  ed  esatte  in
          risposta ad una richiesta  di  informazioni  ai  sensi  del
          comma 2 del presente articolo; 
                  b) a presentarsi all'audizione convocata  ai  sensi
          del comma 2-bis del presente articolo; 
                  c) a  sottoporsi  all'ispezione  di  cui  al  comma
          2-quater del presente articolo. 
                7. Con provvedimento dell'Autorita', sono  sottoposte
          alla sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  150  euro  a
          25.823 euro le  persone  fisiche  che,  dolosamente  o  per
          colpa: 
                  a) ostacolano l'accertamento ispettivo  di  cui  al
          comma 2-quinquies del presente articolo; 
                  b) in risposta ad una richiesta di informazioni  ai
          sensi  del  comma  2  del  presente  articolo,   forniscono
          informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti  oppure  non
          forniscono le  informazioni  entro  il  termine  stabilito,
          salvo rifiuto motivato se le informazioni richieste possono
          far emergere la propria  responsabilita'  per  un  illecito
          passibile di sanzioni amministrative di carattere  punitivo
          o per un reato; 
                  c) non si  presentano  all'audizione  convocata  ai
          sensi del comma 2-bis del presente articolo. 
                8. L'Autorita' puo'  irrogare  alle  persone  fisiche
          penalita' di mora da 150 euro a 500 euro per ogni giorno di
          ritardo a decorrere dalla data fissata  nella  richiesta  o
          nel provvedimento, al fine di costringerle a: 
                  a)  fornire  informazioni  complete  ed  esatte  in
          risposta a una richiesta di informazioni ai sensi del comma
          2 del presente  articolo,  salvo  rifiuto  motivato  se  le
          informazioni richieste  possono  far  emergere  la  propria
          responsabilita'  per  un  illecito  passibile  di  sanzioni
          amministrative di carattere punitivo o per un reato; 
                  b) presentarsi all'audizione convocata ai sensi del
          comma 2-bis del presente articolo; 
                  c)  sottoporsi  all'ispezione  di  cui   al   comma
          2-quinquies del presente articolo.». 
              - Il testo dell'articolo 14-bis della citata  legge  10
          ottobre 1990, n. 287, come modificato dal presente decreto,
          cosi' recita: 
                «Art. 14-bis (Misure cautelari). -  1.  Nei  casi  di
          urgenza dovuta al rischio di un danno grave e  irreparabile
          per  la  concorrenza,  l'Autorita'  puo',  d'ufficio,   ove
          constati  ad  un   sommario   esame   la   sussistenza   di
          un'infrazione, deliberare l'adozione di misure cautelari. 
                2. Le decisioni adottate ai sensi  del  comma  1  del
          presente articolo sono  proporzionate  e  applicabili  fino
          all'adozione della decisione finale oppure per  un  periodo
          di tempo specificato che puo', se necessario  e  opportuno,
          essere prorogato. L'Autorita' informa la rete europea della
          concorrenza delle misure cautelari adottate nel contesto di
          procedimenti volti  all'accertamento  di  infrazioni  degli
          articoli 101 e 102 del TFUE. 
                3. L'Autorita', quando le imprese non adempiano a una
          decisione che dispone  misure  cautelari,  puo'  infliggere
          sanzioni amministrative pecuniarie fino al 3 per cento  del
          fatturato totale  realizzato  a  livello  mondiale  durante
          l'esercizio precedente. 
              - Il testo dell'articolo 14-ter della citata  legge  10
          ottobre 1990, n. 287, come modificato dal presente decreto,
          cosi' recita: 
                «Art. 14-ter (Impegni). - 1.  Entro  tre  mesi  dalla
          notifica dell'apertura di un'istruttoria per l'accertamento
          della violazione degli articoli 2 o 3 della presente  legge
          o degli articoli 81  o  82  del  Trattato  CE,  le  imprese
          possono presentare  impegni  tali  da  far  venire  meno  i
          profili   anticoncorrenziali   oggetto    dell'istruttoria.
          L'Autorita', valutata l'idoneita' di tali impegni e  previa
          consultazione degli operatori del mercato, puo', nei limiti
          previsti dall'ordinamento comunitario, renderli obbligatori
          per le imprese. Tale decisione puo' essere adottata per  un
          periodo di tempo determinato e chiude il procedimento senza
          accertare l'infrazione. 
                2. L'Autorita' in  caso  di  mancato  rispetto  degli
          impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1 puo' irrogare
          una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento
          del fatturato totale realizzato a livello mondiale  durante
          l'esercizio precedente. Al fine di monitorare  l'attuazione
          degli  impegni,  l'Autorita'  esercita  i  poteri  di   cui
          all'articolo 14 della presente legge. 
                3.   L'Autorita'   puo'   d'ufficio    riaprire    il
          procedimento se: 
                  a) si modifica in modo determinante  la  situazione
          di fatto rispetto  ad  un  elemento  su  cui  si  fonda  la
          decisione; 
                  b)  le  imprese  interessate  contravvengono   agli
          impegni assunti; 
                  c) la decisione si fonda su informazioni  trasmesse
          dalle parti che sono incomplete inesatte o fuorvianti.». 
              - Il testo  dell'articolo  15  della  citata  legge  10
          ottobre 1990, n. 287, come modificato dal presente decreto,
          cosi' recita: 
                «Art. 15 (Diffide e sanzioni). -  1.  Se,  a  seguito
          dell'istruttoria di  cui  all'articolo  14  della  presente
          legge, l'Autorita' ravvisa un'infrazione degli articoli 101
          o 102 del TFUE ovvero degli articoli 2 o 3  della  presente
          legge,  fissa  alle  imprese  e  associazioni  di   imprese
          interessate il termine per  l'eliminazione  dell'infrazione
          stessa ovvero, se l'infrazione e' gia' cessata, ne vieta la
          reiterazione.  A  tal   fine   l'Autorita'   puo'   imporre
          l'adozione   di   qualsiasi   rimedio   comportamentale   o
          strutturale   proporzionato   all'infrazione   commessa   e
          necessario  a  far  cessare   effettivamente   l'infrazione
          stessa. Al momento di scegliere fra due  rimedi  ugualmente
          efficaci, l'Autorita' opta per il rimedio meno oneroso  per
          l'impresa, in linea con il principio di proporzionalita'. 
                1-bis. Tenuto conto della  gravita'  e  della  durata
          dell'infrazione,  dispone  inoltre  l'applicazione  di  una
          sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del
          fatturato realizzato in ciascuna impresa o associazione  di
          imprese nell'ultimo  esercizio  chiuso  anteriormente  alla
          notificazione della diffida, determinando i termini entro i
          quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione.
          Se l'infrazione  commessa  da  un'associazione  di  imprese
          riguarda le attivita' dei suoi membri, l'Autorita'  dispone
          l'applicazione di una  sanzione  amministrativa  pecuniaria
          fino al 10 per cento della somma  dei  fatturati  totali  a
          livello mondiale realizzati  nell'ultimo  esercizio  chiuso
          anteriormente alla notificazione della diffida  di  ciascun
          membro operante  sul  mercato  interessato  dall'infrazione
          commessa dall'associazione.  Tuttavia,  la  responsabilita'
          finanziaria di ciascuna impresa riguardo al pagamento della
          sanzione non puo' superare il 10 per cento del fatturato da
          essa realizzato nell'ultimo esercizio chiuso  anteriormente
          alla notificazione della diffida. 
                1-ter.  Quando  a  un'associazione  di   imprese   e'
          irrogata una sanzione tenendo conto del fatturato dei  suoi
          membri ai sensi degli articoli 14, comma  5,  e  15,  comma
          1-bis, e l'associazione non e' solvibile, essa e' tenuta  a
          richiedere  ai  propri  membri  contributi  a   concorrenza
          dell'importo della sanzione. Se tali  contributi  non  sono
          stati versati  integralmente  all'associazione  di  imprese
          entro il termine fissato dall'Autorita',  l'Autorita'  puo'
          esigere  il  pagamento  della  sanzione   direttamente   da
          qualsivoglia impresa  i  cui  rappresentanti  erano  membri
          degli   organi   decisionali    dell'associazione    quando
          quest'ultima ha assunto  la  decisione  che  ha  costituito
          l'infrazione. Se  necessario  per  garantire  il  pagamento
          integrale della sanzione, dopo aver richiesto il  pagamento
          a  dette  imprese,  l'Autorita'  puo'  anche   esigere   il
          pagamento dell'importo  della  sanzione  ancora  dovuto  da
          qualsivoglia  membro  dell'associazione  che  operava   sul
          mercato nel quale si e' verificata l'infrazione.  Tuttavia,
          non puo' esigersi il pagamento dalle imprese che dimostrano
          che non hanno attuato la decisione dell'associazione che ha
          costituito l'infrazione e che  o  non  erano  a  conoscenza
          della sua esistenza, o si sono  attivamente  dissociate  da
          essa prima dell'inizio dell'indagine. 
                1-quater.  Se,  in  base  alle  informazioni  di  cui
          dispone,  l'Autorita'  ritiene  che   non   sussistono   le
          condizioni per ravvisare  un'infrazione,  l'Autorita'  puo'
          assumere una decisione in  tal  senso.  Quando,  dopo  aver
          informato la Commissione europea ai sensi dell'articolo 11,
          paragrafo 3, del regolamento (CE)  n.  1/2003,  l'Autorita'
          ritiene che sono venuti  meno  i  motivi  di  intervento  e
          chiude pertanto il procedimento istruttorio, ne informa  di
          conseguenza la Commissione europea. 
                2. In caso di inottemperanza alla diffida di  cui  al
          comma 1, l'Autorita'  applica  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria fino al dieci per cento  del  fatturato  ovvero,
          nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di  cui  al
          comma 1, di importo minimo non inferiore  al  doppio  della
          sanzione gia' applicata con un limite massimo del dieci per
          cento  del  fatturato  come   individuato   al   comma   1,
          determinando  altresi'  il  termine  entro  il   quale   il
          pagamento della sanzione deve essere effettuato.  Nei  casi
          di reiterata inottemperanza l'Autorita'  puo'  disporre  la
          sospensione dell'attivita' d'impresa fino a trenta giorni. 
                2-bis.  L'Autorita'  puo'  irrogare  alle  imprese  e
          associazioni di imprese penalita' di mora  il  cui  importo
          puo' giungere fino al  5  per  cento  del  fatturato  medio
          giornaliero   realizzato   a   livello   mondiale   durante
          l'esercizio sociale precedente per ogni giorno di ritardo a
          decorrere dalla data fissata nella decisione,  al  fine  di
          costringerle a: 
                  a) ottemperare alla diffida di cui al comma  1  del
          presente articolo; 
                  b) ottemperare alle misure  cautelari  adottate  ai
          sensi dell'articolo 14-bis; 
                  c) rispettare gli impegni resi obbligatori mediante
          decisione ai sensi dell'articolo 14-ter.». 
              - Il Capo II del  Titolo  II,  della  citata  legge  10
          ottobre 1990, n. 287 reca: 
                «POTERI   DELL'AUTORITA'   IN   MATERIA   DI   INTESE
          RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' DI CONCORRENZA  E  DI  ABUSO  DI
          POSIZIONE DOMINANTE». 
              - Il testo  dell'articolo  23  della  citata  legge  10
          ottobre 1990, n. 287, come modificato dal presente decreto,
          cosi' recita: 
                «Art.  23  (Relazione  annuale).  -  1.   L'Autorita'
          presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il
          31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attivita'  svolta
          nell'anno  precedente.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri trasmette entro  trenta  giorni  la  relazione  al
          Parlamento. 
                1-bis.  La  relazione  annuale  include  informazioni
          circa la nomina e la rimozione dei  membri  dell'Autorita',
          l'importo della dotazione finanziaria di  cui  all'articolo
          10,  comma  7-ter,  della  presente  legge  per  l'anno  in
          questione e la variazione di  tale  importo  rispetto  agli
          anni precedenti. La relazione annuale e'  resa  disponibile
          al pubblico sul sito internet dell'Autorita'.». 
              - Il testo  dell'articolo  31  della  citata  legge  10
          ottobre 1990, n. 287, cosi' recita: 
                «Art.  31  (Sanzioni).   -   1.   Per   le   sanzioni
          amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione della
          presente legge si  osservano,  in  quanto  applicabili,  le
          disposizioni contenute nel capo I, sezioni I  e  II,  della
          legge 24 novembre 1981, n. 689.».