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LEGGE 10 novembre 2021, n. 175

Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani. (21G00189)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/12/2021
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Testo in vigore dal: 12-12-2021
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. La presente legge ha la finalita' di tutelare  il  diritto  alla
salute delle persone affette  da  malattie  rare,  attraverso  misure
volte a garantire: 
    a) l'uniformita' dell'erogazione nel territorio  nazionale  delle
prestazioni e dei medicinali, compresi quelli orfani; 
    b) il  coordinamento  e  l'aggiornamento  periodico  dei  livelli
essenziali di assistenza (LEA) e dell'elenco delle malattie rare; 
    c) il coordinamento, il riordino e il  potenziamento  della  Rete
nazionale per la prevenzione,  la  sorveglianza,  la  diagnosi  e  la
terapia  delle  malattie  rare,   istituita   dall'articolo   2   del
regolamento di cui al decreto del Ministro della  sanita'  18  maggio
2001, n. 279, di seguito denominata «Rete nazionale per  le  malattie
rare»,  comprendente  i  centri  che  fanno  parte  delle   Reti   di
riferimento europee «ERN», per la prevenzione,  la  sorveglianza,  la
diagnosi e la terapia delle malattie rare; 
    d) il sostegno della ricerca. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza:  
                Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  in  materia,   ai   sensi
          dell'art. 10 comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2 decreto del  Ministro
          della sanita'  18  maggio  2001,  n.  279  (Regolamento  di
          istituzione della rete nazionale delle malattie rare  e  di
          esenzione dalla  partecipazione  al  costo  delle  relative
          prestazioni sanitarie,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  1,
          lettera b), del decreto  legislativo  29  aprile  1998,  n.
          124), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  12  luglio
          2001, n. 160, S.O.: 
              «Art.  2.  (Rete  nazionale  per  la  prevenzione,   la
          sorveglianza  la  diagnosi  e  la  terapia  delle  malattie
          rare). - 1. Al  fine  di  assicurare  specifiche  forme  di
          tutela ai soggetti affetti da malattie rare e' istituita la
          Rete nazionale per  la  prevenzione,  la  sorveglianza,  la
          diagnosi e la terapia  delle  malattie  rare.  La  Rete  e'
          costituita   da    presidi    accreditati,    appositamente
          individuati dalle regioni.  Nell'ambito  di  tali  presidi,
          preferibilmente ospedalieri, con decreto del Ministro della
          sanita', su proposta della  regione  interessata,  d'intesa
          con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di  Trento  e  Bolzano  e
          sulla base di criteri di individuazione e di  aggiornamento
          concertati con la medesima Conferenza, sono  individuati  i
          Centri interregionali di riferimento per le malattie  rare.
          Le regioni provvedono  all'individuazione  dei  presidi  ed
          alla formulazione  delle  proposte,  per  la  prima  volta,
          rispettivamente  entro  quarantacinque  e  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore del  presente  regolamento.
          Nei successivi novanta giorni  il  Ministro  della  sanita'
          provvede all'individuazione dei  Centri  interregionali  di
          riferimento. 
              2. I presidi della Rete sono individuati tra quelli  in
          possesso di documentata esperienza in attivita' diagnostica
          o terapeutica specifica per le malattie o per i  gruppi  di
          malattie rare, nonche' di idonea dotazione di strutture  di
          supporto e di servizi complementari, ivi  inclusi,  per  le
          malattie che lo richiedono, servizi per l'emergenza  e  per
          la diagnostica biochimica e genetico-molecolare. 
              3. I Centri interregionali di  riferimento  assicurano,
          ciascuno per  il  bacino  territoriale  di  competenza,  lo
          svolgimento delle seguenti funzioni: 
                a) la  gestione  del  Registro  interregionale  delle
          malattie rare, coordinata con i registri territoriali ed il
          Registro nazionale di cui all'art. 3; 
                b)   lo   scambio   delle   informazioni   e    della
          documentazione sulle malattie rare  con  gli  altri  Centri
          interregionali   e   con   gli   organismi   internazionali
          competenti; 
                c) il coordinamento dei presidi della Rete,  al  fine
          di  garantire  la  tempestiva  diagnosi   e   l'appropriata
          terapia, qualora esistente, anche  mediante  l'adozione  di
          specifici protocolli concordati; 
                d)  la  consulenza  ed  il  supporto  ai  medici  del
          Servizio sanitario nazionale in ordine alle  malattie  rare
          ed alla disponibilita' dei farmaci appropriati per il  loro
          trattamento; 
                e) la collaborazione alle attivita'  formative  degli
          operatori sanitari e del volontariato  ed  alle  iniziative
          preventive; 
                f) l'informazione ai cittadini ed  alle  associazioni
          dei malati e dei loro familiari  in  ordine  alle  malattie
          rare ed alla disponibilita' dei farmaci. 
              4.  I  presidi  inclusi  nella  Rete  operano   secondo
          protocolli clinici concordati con i  Centri  interregionali
          di riferimento e collaborano con i servizi territoriali e i
          medici di famiglia  ai  fini  dell'individuazione  e  della
          gestione del trattamento. 
              5.  Il  Ministro  della  sanita'  cura  la   diffusione
          dell'elenco nazionale dei presidi  sanitari  inclusi  nella
          Rete e riferisce sulla relativa attivita' nell'ambito della
          relazione sullo stato sanitario del Paese di  cui  all'art.
          1, comma 6, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.
          502, e successive modificazioni.»