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DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111

Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. (21G00125)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/08/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 settembre 2021, n. 133 (in G.U. 01/10/2021, n. 235).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/03/2022)
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vigente al 19/08/2021
Testo in vigore dal: 7-8-2021
al: 1-10-2021
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
Visti  gli articoli  32 e 117,   secondo   e   terzo   comma,   della
Costituzione; 
Visto l'articolo 16  della  Costituzione,  che  consente  limitazioni
della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie; 
Visto  il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
Visto  il decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
Visto, in particolare, l'articolo 1,  comma  16-septies,  del  citato
decreto-legge n. 33 del 2020, che definisce alla lettera a)  la  Zona
bianca, alla lettera b) la Zona  gialla,  alla  lettera  c)  la  Zona
arancione e alla lettera d) la Zona rossa; 
Visto  il decreto-legge  1° aprile  2021,  n.  44,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
Visto  il decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19»; 
Visto il decreto-legge  23  luglio  2021,  n.  105,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»; 
Vista la dichiarazione  dell'Organizzazione  mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica; 
Considerato che l'attuale contesto di rischio impone la  prosecuzione
delle iniziative di carattere straordinario e urgente  intraprese  al
fine  di   fronteggiare   adeguatamente   possibili   situazioni   di
pregiudizio per la collettivita'; 
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adeguare il  quadro
delle vigenti misure di contenimento della  diffusione  del  predetto
virus in materia di istruzione scolastica, universita',  trasporti  e
attivita' sociali; 
Considerata la  necessita'  di  disporre  misure  urgenti  a  seguito
dell'attacco informatico subito dai sistemi della Regione  Lazio  tra
il 31 luglio e il 1° agosto 2021; 
Vista la deliberazione del Consiglio  dei  ministri,  adottata  nella
riunione del 5 agosto 2021; 
Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro dell'istruzione, del Ministro delle infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili e del Ministro della salute; 
 
                                EMANA 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                                ART.1 
 
(Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022  e  misure  per
prevenire il contagio da SARS-CoV-2  nelle  istituzioni  del  sistema
            nazionale di istruzione e nelle universita') 
 
1. Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di  assicurare  il  valore
della scuola  come  comunita'  e  di  tutelare  la  sfera  sociale  e
psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero  territorio
nazionale, i servizi educativi per l'infanzia di cui  all'articolo  2
del  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  65,  e  l'attivita'
scolastica e  didattica  della  scuola  dell'infanzia,  della  scuola
primaria e della scuola secondaria di  primo  e  secondo  grado  sono
svolti in presenza.  Le  attivita'  didattiche  e  curriculari  delle
universita' sono svolte prioritariamente in presenza. 
 
2. Per consentire lo svolgimento in  presenza  dei  servizi  e  delle
attivita'  di  cui  al  comma  1  e  per  prevenire   la   diffusione
dell'infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre  2021,  termine  di
cessazione dello stato di  emergenza,  sono  adottate,  in  tutte  le
istituzioni del sistema nazionale di istruzione, e nelle universita',
le seguenti misure minime di sicurezza: 
a) e' fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di  protezione  delle
vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di eta' inferiore  ai
sei anni, per i soggetti con patologie  o  disabilita'  incompatibili
con l'uso  dei  predetti  dispositivi  e  per  lo  svolgimento  delle
attivita' sportive; 
b)  e'  raccomandato  il  rispetto  di  una  distanza  di   sicurezza
interpersonale  di  almeno  un  metro   salvo   che   le   condizioni
strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; 
c) e' fatto divieto di accedere o permanere nei locali  scolastici  e
universitari  ai   soggetti   con   sintomatologia   respiratoria   o
temperatura corporea superiore a 37,5°. 
 
3. In  presenza  di  soggetti  risultati  positivi  all'infezione  da
SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell'ambito scolastico e  dei  servizi
educativi dell'infanzia, si applicano le linee guida e  i  protocolli
adottati ai sensi dell'articolo 1, comma  14,  del  decreto-legge  16
maggio 2020, n. 33, convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  14
luglio 2020,  n.  74,  nonche'  ai  sensi  dell'articolo  10-bis  del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. I  protocolli  e  le  linee  guida
possono disciplinare ogni altro aspetto concernente le condizioni  di
sicurezza relative allo  svolgimento  delle  attivita'  didattiche  e
scolastiche, ivi inclusa la deroga alle disposizioni di cui al  comma
2, lettera a), per le classi composte da studenti che  abbiano  tutti
completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di  guarigione
in  corso  di  validita'.  Le  universita'  possono   derogare   alle
disposizioni di cui al comma 2, lettera a),  qualora  alle  attivita'
didattiche e  curriculari  partecipino  esclusivamente  studenti  che
abbiano completato il ciclo vaccinale o  abbiano  un  certificato  di
guarigione in corso di validita'. 
 
4. Fino al 31 dicembre 2021, termine di  cessazione  dello  stato  di
emergenza, i Presidenti delle regioni e delle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree
del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni  di  cui  al
comma 1 esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze  di
eccezionale  e  straordinaria  necessita'  dovuta  all'insorgenza  di
focolai o al rischio estremamente elevato  di  diffusione  del  virus
SARS-CoV-2  o  di  sue  varianti  nella  popolazione  scolastica.   I
provvedimenti di cui al primo  periodo  sono  motivatamente  adottati
sentite le competenti autorita' sanitarie e nel rispetto dei principi
di adeguatezza e proporzionalita', in particolare con riferimento  al
loro ambito  di  applicazione.  Laddove  siano  adottati  i  predetti
provvedimenti di deroga, resta sempre garantita  la  possibilita'  di
svolgere attivita'  in  presenza  qualora  sia  necessario  l'uso  di
laboratori o per  mantenere  una  relazione  educativa  che  realizzi
l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilita' e  con
bisogni educativi speciali. 
 
5. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, al
personale scolastico e universitario si applica l'articolo 29-bis del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  5  giugno  2020,  n.  40,  quando  sono  rispettate  le
prescrizioni previste dal presente decreto, nonche' dalle linee guida
e dai protocolli di cui al comma 3. 
 
6.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  dopo  l'articolo
9-bis e' inserito il seguente: 
 
                             "ART. 9-ter 
 
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito  scolastico  e
                           universitario) 
 
1. Dal 1° settembre 2021 e fino  al  31  dicembre  2021,  termine  di
cessazione dello stato di emergenza, al fine di  tutelare  la  salute
pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione
in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale
scolastico del  sistema  nazionale  di  istruzione  e  universitario,
nonche' gli studenti universitari, devono possedere e sono  tenuti  a
esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma
2. 
 
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da  parte
del personale scolastico e di  quello  universitario  e'  considerato
assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza  il
rapporto di lavoro e' sospeso e non sono dovuti la  retribuzione  ne'
altro compenso o emolumento, comunque denominato. 
 
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non  si  applicano  ai  soggetti
esenti dalla campagna vaccinale sulla base di  idonea  certificazione
medica rilasciata  secondo  i  criteri  definiti  con  circolare  del
Ministero della salute. 
 
4 I dirigenti scolastici  e  i  responsabili  dei  servizi  educativi
dell'infanzia nonche' delle scuole paritarie e delle universita' sono
tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1.
Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate  con
le modalita' indicate dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.  Con  circolare
del  Ministro  dell'istruzione  possono  essere  stabilite  ulteriori
modalita' di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni
di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le  verifiche
di cui al presente comma sono svolte  a  campione  con  le  modalita'
individuate dalle universita'. 
 
5. La violazione delle  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  4  e'
sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo  2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.
35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo  2,  comma  2-bis,  del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.". 
 
7. Le disposizioni al presente  articolo  si  applicano,  per  quanto
compatibili, anche alle  Istituzioni  di  alta  formazione  artistica
musicale e coreutica, nonche' alle attivita' delle altre  istituzioni
di alta formazione collegate alle universita'. 
 
8. Le amministrazioni interessate provvedono alle  attivita'  di  cui
commi  6  e  7  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
 
9. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il  coordinamento,
delle misure occorrenti per l'anno 2021  per  il  contenimento  e  il
contrasto dell'emergenza COVID-19 predispone  e  attua  un  piano  di
screening della popolazione scolastica. A tal fine e' autorizzata  la
spesa di euro 100 milioni, a valere sulle risorse  disponibili  sulla
contabilita'  speciale  di  cui  all'articolo  122,  comma   9,   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con  modificazioni  in
legge 24 aprile 2020, n. 27 
 
10. Al fine di consentire il tempestivo pagamento delle competenze al
personale  supplente  chiamato  per  la  sostituzione  del  personale
assente ingiustificato, e' autorizzata la spesa  di  358  milioni  di
euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, per il  medesimo
anno, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo
231-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020 n.  34,
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
 
11. Il  Ministero  dell'istruzione  provvede  al  monitoraggio  delle
giornate di assenza ingiustificata del personale scolastico di cui al
comma 6,  capoverso  articolo  9-ter,  comma  2,  e  dei  conseguenti
eventuali risparmi e trasmette gli esiti al Ministero dell'economia e
delle finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al
fine di adottare le opportune variazioni compensative di bilancio per
la  copertura  di   eventuali   ulteriori   oneri   derivanti   dalla
sostituzione  del   personale   ovvero   per   il   reintegro   delle
disponibilita' di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera  b)  del
decreto-legge 19 maggio 2020  n.  34,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
 
12. Ai fini  dell'immediata  attuazione  del  presente  articolo,  il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.