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DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111

Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. (21G00125)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/08/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 settembre 2021, n. 133 (in G.U. 01/10/2021, n. 235).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/03/2022)
Testo in vigore dal: 25-3-2022
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
Visti  gli articoli  32 e 117,   secondo   e   terzo   comma,   della
Costituzione; 
Visto l'articolo 16  della  Costituzione,  che  consente  limitazioni
della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie; 
Visto  il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
Visto  il decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
Visto, in particolare, l'articolo 1,  comma  16-septies,  del  citato
decreto-legge n. 33 del 2020, che definisce alla lettera a)  la  Zona
bianca, alla lettera b) la Zona  gialla,  alla  lettera  c)  la  Zona
arancione e alla lettera d) la Zona rossa; 
Visto  il decreto-legge  1° aprile  2021,  n.  44,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
Visto  il decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19»; 
Visto il decreto-legge  23  luglio  2021,  n.  105,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»; 
Vista la dichiarazione  dell'Organizzazione  mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica; 
Considerato che l'attuale contesto di rischio impone la  prosecuzione
delle iniziative di carattere straordinario e urgente  intraprese  al
fine  di   fronteggiare   adeguatamente   possibili   situazioni   di
pregiudizio per la collettivita'; 
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adeguare il  quadro
delle vigenti misure di contenimento della  diffusione  del  predetto
virus in materia di istruzione scolastica, universita',  trasporti  e
attivita' sociali; 
Considerata la  necessita'  di  disporre  misure  urgenti  a  seguito
dell'attacco informatico subito dai sistemi della Regione  Lazio  tra
il 31 luglio e il 1° agosto 2021; 
Vista la deliberazione del Consiglio  dei  ministri,  adottata  nella
riunione del 5 agosto 2021; 
Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro dell'istruzione, del Ministro delle infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili e del Ministro della salute; 
 
                                EMANA 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                                ART.1 
 
(Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022  e  misure  per
prevenire il contagio  da  SARS-CoV-2  nelle  istituzioni  educative,
                    scolastiche e universitarie ) 
 
1. Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di  assicurare  il  valore
della scuola  come  comunita'  e  di  tutelare  la  sfera  sociale  e
psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero  territorio
nazionale, i servizi educativi per l'infanzia di cui  all'articolo  2
del  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  65,  e  l'attivita'
scolastica e  didattica  della  scuola  dell'infanzia,  della  scuola
primaria e della scuola secondaria di  primo  e  secondo  grado  sono
svolti in presenza.  Nell'anno  accademico  2021-2022,  le  attivita'
didattiche   e   curriculari   delle    universita'    sono    svolte
prioritariamente  in  presenza.  Sono  svolte   prioritariamente   in
presenza,  altresi',  le  attivita'  formative  e  di  tirocinio  dei
percorsi formativi degli istituti tecnici superiori. 
 
2. Per consentire lo svolgimento in  presenza  dei  servizi  e  delle
attivita'  di  cui  al  comma  1  e  per  prevenire   la   diffusione
dell'infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre  2021,  termine  di
cessazione dello stato di  emergenza,  sono  adottate,  in  tutte  le
istituzioni  educative,  scolastiche  e  universitarie,  le  seguenti
misure minime di sicurezza: 
a) e' fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di  protezione  delle
vie respiratorie, fatta eccezione per i  bambini  che  frequentano  i
servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo  2  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e la scuola dell'infanzia,  per  i
soggetti con patologie o  disabilita'  incompatibili  con  l'uso  dei
predetti  dispositivi  e   per   lo   svolgimento   delle   attivita'
sportive;((10)) 
a-bis) sulla  base  della  valutazione  del  rischio  e  al  fine  di
prevenire la diffusione dell'infezione da  SARS-CoV-2,  al  personale
preposto  alle  attivita'  scolastiche  e  didattiche   nei   servizi
educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e  nelle  scuole
di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati
dall'obbligo di utilizzo dei  dispositivi  di  protezione  delle  vie
respiratorie, e' assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o
FFP3,  in  ottemperanza  a  quanto  disposto  dai  commi  4  e  4-bis
dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 
b)  e'  raccomandato  il  rispetto  di  una  distanza  di   sicurezza
interpersonale  di  almeno  un  metro   salvo   che   le   condizioni
strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; ((10)) 
c) e' fatto divieto di accedere o permanere nei locali  scolastici  e
universitari  ai   soggetti   con   sintomatologia   respiratoria   o
temperatura corporea superiore a 37,5°. (5) ((10)) 
 
3. In  presenza  di  soggetti  risultati  positivi  all'infezione  da
SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nei servizi educativi  per  l'infanzia
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  65,
e nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e  formazione
nonche' nelle universita', si applicano le linee guida e i protocolli
adottati ai sensi dell'articolo 1, comma  14,  del  decreto-legge  16
maggio 2020, n. 33, convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  14
luglio 2020,  n.  74,  nonche'  ai  sensi  dell'articolo  10-bis  del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. I  protocolli  e  le  linee  guida
possono disciplinare ogni altro aspetto concernente le condizioni  di
sicurezza relative allo  svolgimento  delle  attivita'  didattiche  e
scolastiche, ivi inclusa la deroga alle disposizioni di cui al  comma
2, lettera a), per le classi composte da studenti che  abbiano  tutti
completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di  guarigione
in corso di validita', nonche' per le classi formate  da  alunni  che
per  ragioni  anagrafiche  sono  esclusi  dalla  campagna  vaccinale.
PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 24 SETTEMBRE 2021, N. 133. 
 
4. Fino al 31 dicembre 2021, termine di  cessazione  dello  stato  di
emergenza, i Presidenti delle regioni e delle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree
del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni  di  cui  al
comma 1 esclusivamente in zona rossa e in circostanze di  eccezionale
e straordinaria necessita' dovuta  all'insorgenza  di  focolai  o  al
rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o  di
sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di cui  al
primo periodo  sono  motivatamente  adottati  sentite  le  competenti
autorita' sanitarie e nel rispetto  dei  principi  di  adeguatezza  e
proporzionalita', in particolare con riferimento al  loro  ambito  di
applicazione. Laddove siano  adottati  i  predetti  provvedimenti  di
deroga, resta sempre garantita la possibilita' di svolgere  attivita'
in  presenza  qualora  sia  necessario  l'uso  di  laboratori  o  per
mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione
scolastica degli alunni  con  disabilita'  e  con  bisogni  educativi
speciali. (5) 
 
5. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, al
personale scolastico e universitario si applica l'articolo 29-bis del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  5  giugno  2020,  n.  40,  quando  sono  rispettate  le
prescrizioni previste dal presente decreto, nonche' dalle linee guida
e dai protocolli di cui al comma 3. 
 
6.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  dopo  l'articolo
9-bis sono inseriti i seguenti: 
 
                             "ART. 9-ter 
 
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito  scolastico  e
                           universitario) 
 
1. Dal 1° settembre 2021 e fino  al  31  dicembre  2021,  termine  di
cessazione dello stato di emergenza, al fine di  tutelare  la  salute
pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione
in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale
scolastico del sistema nazionale di istruzione  e  delle  scuole  non
paritarie e quello universitario, nonche' gli studenti  universitari,
devono possedere e sono tenuti  a  esibire  la  certificazione  verde
COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. 
 
1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano  anche  al  personale
dei servizi educativi  per  l'infanzia  di  cui  all'articolo  2  del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per
l'istruzione degli adulti, dei  sistemi  regionali  di  istruzione  e
formazione professionale, dei  sistemi  regionali  che  realizzano  i
percorsi  di  istruzione  e  formazione  tecnica  superiore  e  degli
istituti tecnici superiori. Le verifiche  di  cui  al  comma  4  sono
effettuate  dai  dirigenti  scolastici  e  dai   responsabili   delle
istituzioni  di  cui  al  primo  periodo  del  presente   comma.   Le
disposizioni del presente comma si applicano dalla data di entrata in
vigore del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111. 
 
1-ter. Nei casi in  cui  la  certificazione  verde  COVID-19  di  cui
all'articolo 9 non sia stata generata  e  non  sia  stata  rilasciata
all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di
cui al comma 1 del presente articolo si intendono comunque rispettate
a  seguito  della  presentazione  da  parte  dell'interessato  di  un
certificato   rilasciato    dalla    struttura    sanitaria    ovvero
dall'esercente  la  professione  sanitaria  che  ha   effettuato   la
vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato,  che
attesta che il soggetto soddisfa  una  delle  condizioni  di  cui  al
citato articolo 9, comma 2. 
 
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da  parte
del personale delle  istituzioni  di  cui  ai  commi  1  e  1-bis  e'
considerato  assenza  ingiustificata  e  non  sono   corrisposti   la
retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominato.  A
decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto  di
lavoro e' sospeso. La sospensione del rapporto di lavoro e'  disposta
dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di  cui
ai commi 1 e 1-bis e mantiene efficacia fino al  conseguimento  della
condizione di cui al comma 1 e alla scadenza del contratto attribuito
per la sostituzione che non supera i quindici giorni. 
 
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e  1-bis  non  si  applicano  ai
soggetti  esenti  dalla  campagna  vaccinale  sulla  base  di  idonea
certificazione medica  rilasciata  secondo  i  criteri  definiti  con
circolare del Ministero della salute. 
 
4  I  dirigenti  scolastici,  o  altro   personale   dell'istituzione
scolastica da questi a  tal  fine  delegato,  e  i  responsabili  dei
servizi educativi dell'infanzia e delle altre istituzioni di  cui  al
comma 1-bis nonche' delle scuole paritarie e non  paritarie  e  delle
universita' sono tenuti a verificare il rispetto  delle  prescrizioni
di cui ai commi 1 e 1-bis. Le verifiche  delle  certificazioni  verdi
COVID-19 sono effettuate con le modalita' indicate  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo
9, comma 10.  Con  circolare  del  Ministro  dell'istruzione  possono
essere stabilite ulteriori modalita' di verifica. Con riferimento  al
rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti
universitari, le verifiche di cui al presente  comma  sono  svolte  a
campione  con  le  modalita'  individuate  dalle  universita'  e   si
applicano le sanzioni di cui al  comma  5,  primo,  secondo  e  terzo
periodo. 
 
5. La violazione delle disposizioni del comma 4 del presente articolo
e'  sanzionata  ai  sensi  dell'articolo  4,  commi  1   e   5,   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35.  Resta  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
La sanzione e' irrogata dal prefetto e si applicano, per  quanto  non
stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni  I  e  II
del  capo  I  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  in  quanto
compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di  cui  al
comma 4 da parte dei dirigenti scolastici e  dei  responsabili  delle
scuole  paritarie  spetta  ai  direttori  degli   uffici   scolastici
regionali   territorialmente   competenti.    L'accertamento    della
violazione dell'obbligo di cui al comma 4 da parte  dei  responsabili
delle altre istituzioni di cui al comma 1-bis spetta  alle  autorita'
degli enti locali e regionali territorialmente competenti. 
 
5-bis. Per le finalita' di cui al presente articolo, le universita' e
le istituzioni di alta formazione  artistica,  musicale  e  coreutica
possono verificare il rispetto delle disposizioni di cui al  comma  1
attraverso modalita' di controllo delle certificazioni verdi COVID-19
che non consentono la visibilita' delle  informazioni  che  ne  hanno
determinato l'emissione, compreso l'utilizzo dell'applicazione mobile
prevista dall'articolo 13 del decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
143 del 17 giugno 2021. Per le medesime finalita', le  universita'  e
le istituzioni di alta formazione  artistica,  musicale  e  coreutica
sono  autorizzate  alla  raccolta  e  alla  conservazione  dei   dati
strettamente  necessari  per   la   verifica   del   rispetto   delle
disposizioni di cui al comma 1. 
 
                            Art. 9-ter.1 
 
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in  ambito
                 scolastico, educativo e formativo). 
 
1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di  cessazione  dello  stato  di
emergenza, al fine di tutelare la salute  pubblica,  chiunque  accede
alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative  e  formative
di cui all'articolo 9-ter, commi 1 e  1-bis,  deve  possedere  ed  e'
tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo
9, comma 2. Le disposizioni del primo periodo  non  si  applicano  ai
bambini, agli alunni e agli studenti nonche' a coloro che frequentano
i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono
parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e  degli
istituti di istruzione e formazione tecnica superiore. 
 
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano  ai  soggetti  esenti
dalla campagna vaccinale sulla base di idonea  certificazione  medica
rilasciata secondo i criteri definiti  con  circolare  del  Ministero
della salute. 
 
3.  I  dirigenti  scolastici  e  i  responsabili  delle   istituzioni
scolastiche, educative e formative di cui al comma 1 o loro  delegati
sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni del  medesimo
comma 1. Nel caso in cui l'accesso alle  strutture  sia  motivato  da
ragioni di servizio o di  lavoro,  la  verifica  del  rispetto  delle
disposizioni del comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di  cui
al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai
rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati. Le  verifiche  delle
certificazioni  verdi  COVID-19  sono  effettuate  con  le  modalita'
indicate dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
adottato ai sensi  dell'articolo  9,  comma  10.  Con  circolare  del
Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalita'
di verifica. 
 
4. La violazione delle disposizioni dei commi  1  e  3  del  presente
articolo e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi  1  e  5,  del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35.  Resta  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
La sanzione e' irrogata dal prefetto e si applicano, per  quanto  non
stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni  I  e  II
del  capo  I  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  in  quanto
compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di  cui  al
comma 1 e dell'obbligo di cui al comma 3, con  esclusivo  riferimento
al datore di lavoro, spetta ai dirigenti scolastici e ai responsabili
delle istituzioni  scolastiche,  educative  e  formative  di  cui  al
medesimo comma 1. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui
al comma 3 da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle
scuole  paritarie  spetta  ai  direttori  degli   uffici   scolastici
regionali   territorialmente   competenti.    L'accertamento    della
violazione dell'obbligo di cui al comma 3 da parte  dei  responsabili
delle altre istituzioni di cui al comma 1 spetta alle autorita' degli
enti locali e regionali territorialmente competenti. 
 
                            Art. 9-ter.2 
 
(Impiego delle  certificazioni  verdi  COVID-19  per  l'accesso  alle
               strutture della formazione superiore). 
 
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  9-ter,  fino  al  31
dicembre 2021, termine di cessazione dello  stato  di  emergenza,  al
fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede  alle  strutture
appartenenti alle istituzioni  universitarie  e  di  alta  formazione
artistica, musicale e coreutica, nonche' alle  altre  istituzioni  di
alta formazione collegate alle  universita',  deve  possedere  ed  e'
tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo
9, comma 2. 
 
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano  ai  soggetti  esenti
dalla campagna vaccinale sulla base di idonea  certificazione  medica
rilasciata secondo i criteri definiti  con  circolare  del  Ministero
della salute. 
 
3. I responsabili delle istituzioni di cui al comma 1 sono  tenuti  a
verificare il rispetto  delle  disposizioni  del  medesimo  comma  1,
secondo modalita' a campione individuate  dalle  istituzioni  stesse.
Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da  ragioni  di
servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni del
comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo  periodo
del presente comma,  deve  essere  effettuata  anche  dai  rispettivi
datori  di  lavoro  o  dai  loro   delegati.   Le   verifiche   delle
certificazioni  verdi  COVID-19  sono  effettuate  con  le  modalita'
indicate dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. 
 
4. La violazione delle disposizioni dei commi  1  e  3  del  presente
articolo e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi  1  e  5,  del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35.  Resta  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
La sanzione e' irrogata dal prefetto e si applicano, per  quanto  non
stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni  I  e  II
del  capo  I  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  in  quanto
compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di  cui  al
comma 1 e dell'obbligo di cui al comma 3, con  esclusivo  riferimento
al datore di lavoro, spetta ai responsabili delle istituzioni di  cui
al medesimo comma 1.". 
 
7. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si  applicano,  per
quanto compatibili,  anche  ai  sistemi  regionali  di  istruzione  e
formazione professionale,  ai  sistemi  regionali  che  realizzano  i
percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, agli  istituti
tecnici superiori, alle Istituzioni  di  alta  formazione  artistica,
musicale e coreutica, nonche' alle attivita' delle altre  istituzioni
di alta formazione collegate alle universita'. 
 
8. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' di cui ai
commi  6  e  7  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
 
9. Il Commissario straordinario per l'attuazione e  il  coordinamento
delle   misure   di   contenimento   e    contrasto    dell'emergenza
epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della  campagna  vaccinale
nazionale predispone e attua un piano di screening della  popolazione
scolastica. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 100 milioni, a
valere sulle risorse disponibili sulla contabilita' speciale  di  cui
all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 
 
10. Al fine di consentire il tempestivo pagamento delle competenze al
personale  supplente  chiamato  per  la  sostituzione  del  personale
assente ingiustificato, e' autorizzata la spesa di 70 milioni di euro
per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo anno,
mediante utilizzo  delle  risorse  disponibili  di  cui  all'articolo
231-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020 n.  34,
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
 
10-bis. Al fine di consentire il pagamento tempestivo  dei  supplenti
brevi  e  saltuari  e  dei  docenti  temporanei   delle   istituzioni
scolastiche statali, e' autorizzata la spesa di 288 milioni  di  euro
per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo anno,
mediante utilizzo  delle  risorse  disponibili  di  cui  all'articolo
231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19  maggio  2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
 
11. Il  Ministero  dell'istruzione  provvede  al  monitoraggio  delle
giornate di assenza ingiustificata del personale scolastico di cui al
comma 6,  capoverso  articolo  9-ter,  comma  2,  e  dei  conseguenti
eventuali risparmi e trasmette gli esiti al Ministero dell'economia e
delle finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al
fine di adottare le opportune variazioni compensative di bilancio per
la  copertura  di   eventuali   ulteriori   oneri   derivanti   dalla
sostituzione  del   personale   ovvero   per   il   reintegro   delle
disponibilita' di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera  b)  del
decreto-legge 19 maggio 2020  n.  34,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
 
11-bis. Le somme versate dalle regioni,  comprese  quelle  a  statuto
speciale, all'entrata del bilancio dello Stato per il cofinanziamento
di contratti di supplenza sia breve e saltuaria sia fino  al  termine
delle attivita' didattiche, stipulati dalle  istituzioni  scolastiche
statali del territorio regionale per  assumere  personale  scolastico
aggiuntivo rispetto all'organico  assegnato  dall'ufficio  scolastico
regionale, sono riassegnate ai pertinenti  capitoli  di  spesa  dello
stato  di  previsione  del  Ministero   dell'istruzione   in   quanto
necessarie al pagamento dei contratti medesimi. 
 
12. Ai fini  dell'immediata  attuazione  del  presente  articolo,  il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 ha disposto (con l'art. 16,  comma
1) che i termini previsti dai commi 2 e 4 del presente articolo  sono
prorogati fino al 31 marzo 2022. 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24 ha disposto (con l'art. 10,  comma  3)
che "Fino al 30 aprile 2022 continuano ad applicarsi alle istituzioni
universitarie,  alle  Istituzioni  di  alta   formazione   artistica,
musicale e coreutica, nonche' alle attivita' delle altre  istituzioni
di alta formazione collegate alle universita', le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e  c),  del  decreto-legge  6
agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24
settembre 2021, n. 133".