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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 aprile 2021, n. 81

Regolamento in materia di notifiche degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e di misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza. (21G00089)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/06/2021
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vigente al 18/08/2022
  • Allegati
Testo in vigore dal: 26-6-2021
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  133,   recante
disposizioni urgenti in materia di perimetro di  sicurezza  nazionale
cibernetica e di  disciplina  dei  poteri  speciali  nei  settori  di
rilevanza strategica e, in particolare, l'articolo 1, comma 3; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
riforma dell'organizzazione del Governo,  a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice
delle comunicazioni elettroniche; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante  codice
dell'amministrazione digitale e, in particolare, l'articolo 29; 
  Visto il decreto-legge 27 luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,  n.  155,  recante  misure
urgenti per il contrasto del terrorismo e, in particolare, l'articolo
7-bis; 
  Vista  la  legge  3  agosto  2007,  n.  124,  recante  Sistema   di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del
segreto; 
  Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65,  di  attuazione
della  direttiva  (UE)  2016/1148  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per  un  livello  comune
elevato  di  sicurezza  delle  reti   e   dei   sistemi   informativi
nell'Unione; 
  Visto il  regolamento  adottato  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 3 aprile 2020, n. 2, recante  l'ordinamento  e
l'organizzazione del DIS; 
  Visto il  regolamento  adottato  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131, ai sensi dell'articolo
1, comma 2,  del  decreto-legge  n.  105  del  2019,  in  materia  di
perimetro di sicurezza nazionale cibernetica; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
febbraio  2017,  recante  direttiva  concernente  indirizzi  per   la
protezione  cibernetica  e  la   sicurezza   informatica   nazionali,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  87
del 13 aprile 2017; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto
2019, recante disposizioni sull'organizzazione e il funzionamento del
Computer security incident response team - CSIRT italiano, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  262  dell'8
novembre 2019; 
  Visto il «Framework  nazionale  per  la  cybersecurity  e  la  data
protection», edizione  2019  (Framework  nazionale),  realizzato  dal
Centro di ricerca di  cyber  intelligence  and  information  security
(CIS) dell'Universita' Sapienza di Roma e dal Cybersecurity  national
lab del  Consorzio  interuniversitario  nazionale  per  l'informatica
(CINI), con il supporto dell'Autorita' garante per la protezione  dei
dati personali e del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza
(DIS), quale strumento di supporto per le organizzazioni pubbliche  e
private in materia di strategie e processi volti alla protezione  dei
dati personali, con specifico riferimento alla sicurezza degli stessi
a fronte di possibili attacchi informatici, e alla  sicurezza  cyber,
nonche' per il loro continuo monitoraggio; 
  Considerato di dover tenere conto degli standard definiti a livello
internazionale e dell'Unione europea e di  assumere,  quale  base  di
riferimento per l'individuazione  delle  misure  corrispondenti  agli
ambiti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del  decreto-legge
n. 105 del 2019, il Framework nazionale, adeguandolo  allo  specifico
contesto operativo delineato dal  perimetro  di  sicurezza  nazionale
cibernetica  e,  pertanto,  di  richiamare,   per   ciascuna   misura
individuata, il codice  alfanumerico  identificativo  della  relativa
sottocategoria del Framework nazionale; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1° dicembre 2020; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni I e IX riunite, IV e  V  della
Camera dei deputati e delle Commissioni 1ª, 4ª e 5ª del Senato  della
Repubblica; 
  Sulla proposta del  Comitato  interministeriale  per  la  sicurezza
della Repubblica; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) decreto-legge, il decreto-legge 21  settembre  2019,  n.  105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133; 
    b) perimetro, il perimetro  di  sicurezza  nazionale  cibernetica
istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge; 
    c) soggetti inclusi nel perimetro, i soggetti di cui all'articolo
1, comma 2-bis, del decreto-legge; 
    d) CISR, il Comitato interministeriale  per  la  sicurezza  della
Repubblica di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 124; 
    e) rete, sistema informativo: 
      1) una rete di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo
1, comma 1, lettera dd), del decreto legislativo 1° agosto  2003,  n.
259; 
      2) qualsiasi dispositivo o gruppo di dispositivi  interconnessi
o collegati, uno o piu' dei quali eseguono, in base ad un  programma,
un trattamento automatico di dati digitali, ivi inclusi i sistemi  di
controllo industriale; 
      3) i dati digitali conservati, trattati, estratti  o  trasmessi
per mezzo di reti o dispositivi di cui ai numeri 1) e 2), per il loro
funzionamento, uso, protezione e manutenzione, compresi  i  programmi
di cui al numero 2); 
    f) servizio informatico, un servizio  consistente  interamente  o
prevalentemente nel trattamento di informazioni, per mezzo della rete
e dei sistemi informativi, ivi incluso quello di cloud  computing  di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo  n.
65 del 2018; 
    g)  bene  ICT  (information  and  communication  technology),  un
insieme di reti, sistemi informativi e servizi informatici,  o  parti
di essi, incluso nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2,  lettera
b), del decreto-legge; 
    h) incidente, ogni evento di natura  accidentale  o  intenzionale
che determina il malfunzionamento,  l'interruzione,  anche  parziali,
ovvero l'utilizzo improprio delle reti, dei sistemi informativi o dei
servizi informatici; 
    i) impatto sul bene ICT, limitazione della operativita' del  bene
ICT,  ovvero  compromissione  della  disponibilita',  integrita',   o
riservatezza dei dati e delle informazioni da esso trattati, ai  fini
dello svolgimento della funzione o del servizio essenziali; 
    l) DIS, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della
Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui  all'articolo  4  della
legge n. 124 del 2007; 
    m) CISR tecnico, l'organismo tecnico di supporto al CISR, di  cui
all'articolo 4, comma 5, del regolamento  adottato  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  ministri  3  aprile  2020,  n.  2,  che
definisce l'ordinamento e l'organizzazione del DIS; 
    n) CSIRT italiano, il Computer security  incident  response  team
istituito  presso  il  DIS  ai  sensi  dell'articolo  8  del  decreto
legislativo n. 65 del 2018; 
    o)  indicatori  di  compromissione  (IOC),   indicatori   tecnici
impiegati per la rilevazione di una minaccia o compromissione nota  e
generalmente riconducibili a indirizzi IP, elementi identificativi  e
moduli software afferenti agli strumenti tecnici impiegati da  attori
malevoli. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma   3   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              -  La  legge  23  agosto  1988,  n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri), e' pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. n. 86. 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo  1  del
          decreto-legge  21  settembre  2019,  n.  105  (Disposizioni
          urgenti in materia  di  perimetro  di  sicurezza  nazionale
          cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori
          di  rilevanza  strategica),   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 21 settembre  2019,  n.  222,  convertito  ,  con
          modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  133,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20  novembre  2019,  n.
          272: 
              «Art.   1.   (Perimetro    di    sicurezza    nazionale
          cibernetica). - 1. - 2. (Omissis). 
              3. Entro dieci mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  con
          decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  che
          disciplina  altresi'  i  relativi   termini   e   modalita'
          attuative, adottato su proposta del CISR: 
                a) sono definite le procedure secondo cui i  soggetti
          di cui al  comma  2-bis  notificano  gli  incidenti  aventi
          impatto su reti, sistemi informativi e servizi  informatici
          di cui al comma 2, lettera b), al Gruppo di intervento  per
          la sicurezza  informatica  in  caso  di  incidente  (CSIRT)
          italiano, che inoltra tali notifiche,  tempestivamente,  al
          Dipartimento delle informazioni per la sicurezza anche  per
          le  attivita'  demandate  al  Nucleo   per   la   sicurezza
          cibernetica; il  Dipartimento  delle  informazioni  per  la
          sicurezza assicura la trasmissione  delle  notifiche  cosi'
          ricevute  all'organo  del  Ministero  dell'interno  per  la
          sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione
          di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005,
          n. 144,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  31
          luglio 2005, n. 155, nonche' alla Presidenza del  Consiglio
          dei ministri, se provenienti da un soggetto pubblico  o  da
          un soggetto di cui all'articolo 29 del decreto  legislativo
          7 marzo 2005, n. 82, ovvero  al  Ministero  dello  sviluppo
          economico, se effettuate da un soggetto privato; 
                b) sono stabilite misure volte  a  garantire  elevati
          livelli di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi  e
          dei servizi informatici di cui  al  comma  2,  lettera  b),
          tenendo   conto   degli   standard   definiti   a   livello
          internazionale e dell'Unione europea relative: 
                  1)  alla  struttura  organizzativa  preposta   alla
          gestione della sicurezza; 
                  1-bis) alle politiche di sicurezza e alla  gestione
          del rischio; 
                  2) alla mitigazione e gestione  degli  incidenti  e
          alla  loro  prevenzione,  anche  attraverso  interventi  su
          apparati o prodotti che risultino gravemente inadeguati sul
          piano della sicurezza; 
                  3) alla protezione fisica e logica e dei dati; 
                  4)  all'integrita'  delle  reti   e   dei   sistemi
          informativi; 
                  5)  alla  gestione  operativa,  ivi   compresa   la
          continuita' del servizio; 
                  6) al monitoraggio, test e controllo; 
                  7) alla formazione e consapevolezza; 
                  8) all'affidamento di forniture di beni, sistemi  e
          servizi di information and communication technology  (ICT),
          anche mediante definizione di caratteristiche  e  requisiti
          di carattere generale, di standard e di eventuali limiti. 
              4. - 19-ter. (Omissis).». 
              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300
          (Riforma   dell'organizzazione   del   Governo,   a   norma
          dell'articolo 11 della legge 15  marzo  1997,  n.  59),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
          S.O. n. 163. 
              - Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice
          delle  comunicazioni  elettroniche),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214, S.O. n. 150. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  29  del  decreto
          legislativo    7    marzo    2005,    n.     82     (Codice
          dell'amministrazione digitale), pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. n. 93: 
              «Art. 29. (Qualificazione dei fornitori di servizi).  -
          1. I  soggetti  che  intendono  fornire  servizi  fiduciari
          qualificati o svolgere  l'attivita'  di  gestore  di  posta
          elettronica  certificata  presentano  all'AgID  domanda  di
          qualificazione, secondo le modalita'  fissate  dalle  Linee
          guida. 
              2. Ai fini della qualificazione, i soggetti di  cui  al
          comma 1 devono possedere i requisiti di cui all'articolo 24
          del regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910/2014,  disporre
          di requisiti di onorabilita', affidabilita', tecnologici  e
          organizzativi  compatibili  con  la   disciplina   europea,
          nonche'  di   garanzie   assicurative   adeguate   rispetto
          all'attivita'  svolta.  Con  decreto  del  Presidente   del
          Consiglio  dei  ministri,  o  del  Ministro  delegato   per
          l'innovazione tecnologica e  la  digitalizzazione,  sentita
          l'AgID,  nel  rispetto  della  disciplina   europea,   sono
          definiti i predetti requisiti in relazione  alla  specifica
          attivita' che i  soggetti  di  cui  al  comma  1  intendono
          svolgere. Il predetto decreto determina altresi' i  criteri
          per la fissazione delle  tariffe  dovute  all'AgID  per  lo
          svolgimento delle predette attivita', nonche' i requisiti e
          le condizioni per lo svolgimento delle attivita' di cui  al
          comma 1 da parte di amministrazioni pubbliche. 
              3. 
              4. La domanda di qualificazione  si  considera  accolta
          qualora   non   venga   comunicato    all'interessato    il
          provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di
          presentazione della stessa. 
              5. Il termine di cui al comma 4,  puo'  essere  sospeso
          una  sola  volta  entro  trenta  giorni   dalla   data   di
          presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata
          richiesta  di  documenti  che  integrino  o  completino  la
          documentazione  presentata  e  che  non  siano  gia'  nella
          disponibilita' di AgID o che  questo  non  possa  acquisire
          autonomamente.  In  tale  caso,  il  termine   riprende   a
          decorrere dalla  data  di  ricezione  della  documentazione
          integrativa. 
              6. A  seguito  dell'accoglimento  della  domanda,  AgID
          dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito  elenco
          di fiducia pubblico, tenuto da AgID stesso  e  consultabile
          anche in via telematica, ai  fini  dell'applicazione  della
          disciplina in questione. 
              7. - 8. 
              9. Alle attivita' previste dal presente articolo si  fa
          fronte nell'ambito delle risorse di  AgID,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica.». 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   7-bis   del
          decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il
          contrasto del terrorismo internazionale), pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2005, n. 173, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  luglio  2005,   n.   155,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° agosto 2005, n. 177: 
              «Art.  7-bis.  (Sicurezza  telematica).  -   1.   Ferme
          restando  le  competenze  dei  Servizi  informativi  e   di
          sicurezza, di cui agli  articoli  4  e  6  della  legge  24
          ottobre 1977, n. 801, l'organo del  Ministero  dell'interno
          per la sicurezza  e  per  la  regolarita'  dei  servizi  di
          telecomunicazione  assicura   i   servizi   di   protezione
          informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di
          interesse nazionale individuate con  decreto  del  Ministro
          dell'interno,  operando  mediante  collegamenti  telematici
          definiti con apposite convenzioni con i responsabili  delle
          strutture interessate. 
              2. Per le  finalita'  di  cui  al  comma  1  e  per  la
          prevenzione e repressione delle attivita'  terroristiche  o
          di  agevolazione  del  terrorismo  condotte  con  i   mezzi
          informatici,   gli   ufficiali   di   polizia   giudiziaria
          appartenenti all'organo di cui al comma 1 possono  svolgere
          le attivita' di cui  all'articolo  4,  commi  1  e  2,  del
          decreto-legge 18 ottobre  2001,  n.  374,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2001,  n.  438,  e
          quelle di cui all' articolo 226 delle norme di  attuazione,
          di coordinamento e  transitorie  del  codice  di  procedura
          penale, di cui al decreto legislativo 28  luglio  1989,  n.
          271, anche a richiesta o in collaborazione con  gli  organi
          di polizia giudiziaria ivi indicati.». 
              -  La  legge  3  agosto  2007,  n.  124   (Sistema   di
          informazione per la  sicurezza  della  Repubblica  e  nuova
          disciplina  del  segreto),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 agosto 2007, n.187. 
              -  Il  decreto  legislativo  18  maggio  2018,  n.   65
          (Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante  misure
          per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei
          sistemi  informativi  nell'Unione),  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2018, n.132. 
              - Il comunicato relativo all'adozione del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 3 aprile 2020,  n.  2
          (Regolamento che definisce l'ordinamento e l'organizzazione
          del  Dipartimento  delle  informazioni  per  la   sicurezza
          (DIS)), e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  10  aprile
          2020, n. 96. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          30 luglio 2020, n. 131 (Regolamento in materia di perimetro
          di sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi  dell'articolo
          1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.  105,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18  novembre
          2019, n.133), e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  21
          ottobre 2020, n. 261. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          17  febbraio  2017  (Direttiva  recante  indirizzi  per  la
          protezione   cibernetica   e   la   sicurezza   informatica
          nazionali),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  13
          aprile 2017, n. 87. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          8  agosto  2019  (Disposizioni  sull'organizzazione  e   il
          funzionamento del Computer securty incident response team -
          CSIRT italiano), e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  8
          novembre 2019 n. 262. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dei commi 1 e 2-bis dell'articolo
          1, del citato decreto-legge  21  settembre  2019,  n.  105,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18  novembre
          2019, n. 133: 
              «Art.   1.   (Perimetro    di    sicurezza    nazionale
          cibernetica). - 1. Al fine di assicurare un livello elevato
          di sicurezza delle reti,  dei  sistemi  informativi  e  dei
          servizi informatici delle amministrazioni pubbliche,  degli
          enti e degli operatori pubblici e privati aventi  una  sede
          nel territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una
          funzione essenziale dello Stato, ovvero la  prestazione  di
          un servizio essenziale per  il  mantenimento  di  attivita'
          civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi
          dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche
          parziali, ovvero  utilizzo  improprio,  possa  derivare  un
          pregiudizio per la sicurezza  nazionale,  e'  istituito  il
          perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. 
              2. (Omissis). 
              2-bis. L'elencazione dei soggetti individuati ai  sensi
          del  comma  2,  lettera  a),  e'  contenuta  in   un   atto
          amministrativo, adottato dal Presidente del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del CISR, entro trenta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore del decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri di cui al comma 2. Il predetto  atto
          amministrativo, per il  quale  e'  escluso  il  diritto  di
          accesso, non e' soggetto a  pubblicazione,  fermo  restando
          che   a   ciascun   soggetto   e'   data,    separatamente,
          comunicazione  senza   ritardo   dell'avvenuta   iscrizione
          nell'elenco.    L'aggiornamento    del    predetto     atto
          amministrativo e' effettuato con le medesime  modalita'  di
          cui al presente comma. 
              3. - 19-ter. (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  5  della  citata
          legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la
          sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto): 
              «Art. 5. (Comitato interministeriale per  la  sicurezza
          della Repubblica). - 1. Presso la Presidenza del  Consiglio
          dei ministri e' istituito il Comitato interministeriale per
          la  sicurezza  della  Repubblica  (CISR)  con  funzioni  di
          consulenza, proposta  e  deliberazione  sugli  indirizzi  e
          sulle finalita' generali della  politica  dell'informazione
          per la sicurezza. 
              2.Il Comitato elabora  gli  indirizzi  generali  e  gli
          obiettivi  fondamentali  da  perseguire  nel  quadro  della
          politica dell'informazione per la sicurezza, delibera sulla
          ripartizione delle risorse  finanziarie  tra  il  DIS  e  i
          servizi di informazione per la  sicurezza  e  sui  relativi
          bilanci preventivi e consuntivi. 
              3.  Il  Comitato  e'  presieduto  dal  Presidente   del
          Consiglio  dei  ministri  ed  e'  composto   dall'Autorita'
          delegata, ove istituita, dal Ministro degli affari  esteri,
          dal Ministro dell'interno, dal Ministro della  difesa,  dal
          Ministro della  giustizia,  dal  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico e  dal
          Ministro della transizione ecologica. 
              4. Il direttore generale del DIS svolge le funzioni  di
          segretario del Comitato. 
              5.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  puo'
          chiamare a partecipare alle sedute del  Comitato,  anche  a
          seguito di loro richiesta, senza  diritto  di  voto,  altri
          componenti  del  Consiglio  dei   ministri,   i   direttori
          dell'AISE e dell'AISI, nonche'  altre  autorita'  civili  e
          militari di cui di volta in volta sia  ritenuta  necessaria
          la presenza in relazione alle questioni da trattare.». 
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma  1,  lettera  dd)
          dell'articolo 1 del citato decreto  legislativo  1°  agosto
          2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche): 
              «Art. 1. (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          Codice si intende per: 
                a). - cc). (Omissis); 
                dd) reti di comunicazione elettronica: i  sistemi  di
          trasmissione  e,  se  del  caso,  le   apparecchiature   di
          commutazione o di instradamento e  altre  risorse,  inclusi
          gli  elementi  di  rete  non  attivi,  che  consentono   di
          trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo  di  fibre
          ottiche o con altri  mezzi  elettromagnetici,  comprese  le
          reti satellitari, le  reti  terrestri  mobili  e  fisse  (a
          commutazione di circuito e  a  commutazione  di  pacchetto,
          compresa Internet), le reti utilizzate  per  la  diffusione
          circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi  per
          il trasporto della corrente elettrica, nella misura in  cui
          siano  utilizzati  per  trasmettere  i  segnali,  le   reti
          televisive  via  cavo,  indipendentemente   dal   tipo   di
          informazione trasportato; 
                ee). - qq-quater). (Omissis).». 
              - Si  riporta  il  testo  del  comma  1,  lettera  aa),
          dell'articolo 3 del citato decreto  legislativo  18  maggio
          2018, n. 65: 
              «Art. 3. (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
                a). - zz). (Omissis); 
                aa) servizio di cloud computing, un servizio digitale
          che consente l'accesso a un insieme scalabile  ed  elastico
          di risorse informatiche condivisibili.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, lettera
          b) del citato decreto-legge  21  settembre  2019,  n.  105,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18  novembre
          2019, n. 133: 
              «Art.   1.   (Perimetro    di    sicurezza    nazionale
          cibernetica). - 2. Entro quattro mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          adottato su proposta del Comitato interministeriale per  la
          sicurezza della Repubblica (CISR): 
                a). (Omissis); 
                b)  sono  definiti,  sulla  base  di  un'analisi  del
          rischio e di un criterio di  gradualita'  che  tenga  conto
          delle specificita' dei  diversi  settori  di  attivita',  i
          criteri con i quali  i  soggetti  di  cui  al  comma  2-bis
          predispongono e aggiornano con cadenza  almeno  annuale  un
          elenco delle reti, dei sistemi informativi  e  dei  servizi
          informatici di cui al comma 1,  di  rispettiva  pertinenza,
          comprensivo della relativa architettura e  componentistica,
          fermo restando che, per le reti, i sistemi informativi e  i
          servizi   informatici   attinenti   alla   gestione   delle
          informazioni classificate, si applica quanto  previsto  dal
          regolamento adottato ai sensi  dell'articolo  4,  comma  3,
          lettera  l),  della  legge   3   agosto   2007,   n.   124;
          all'elaborazione  di  tali  criteri   provvede,   adottando
          opportuni  moduli  organizzativi,  l'organismo  tecnico  di
          supporto al CISR, integrato  con  un  rappresentante  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri; entro sei mesi dalla
          data della  comunicazione,  prevista  dal  comma  2-bis,  a
          ciascuno  dei  soggetti  iscritti  nell'elenco  di  cui  al
          medesimo  comma,  i  soggetti  pubblici  e  quelli  di  cui
          all'articolo 29 del codice  dell'amministrazione  digitale,
          di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  nonche'
          quelli privati, di cui  al  comma  2-bis  trasmettono  tali
          elenchi, rispettivamente, alla Presidenza del Consiglio dei
          ministri  e  al  Ministero  dello  sviluppo  economico;  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero  dello
          sviluppo economico  inoltrano  gli  elenchi  di  rispettiva
          pertinenza  al  Dipartimento  delle  informazioni  per   la
          sicurezza,  anche  per   le   attivita'   di   prevenzione,
          preparazione e gestione di crisi cibernetiche  affidate  al
          Nucleo per la sicurezza cibernetica, nonche' all'organo del
          Ministero dell'interno per la sicurezza  e  la  regolarita'
          dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo  7-bis
          del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  4,  della  citata
          legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la
          sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto): 
              «Art.  4.  (Dipartimento  delle  informazioni  per   la
          sicurezza). - 1. Per lo svolgimento dei compiti di  cui  al
          comma 3 e' istituito, presso la  Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri, il Dipartimento  delle  informazioni  per  la
          sicurezza (DIS). 
              2.  Il  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   e
          l'Autorita' delegata, ove istituita, si avvalgono  del  DIS
          per  l'esercizio  delle  loro  competenze,   al   fine   di
          assicurare piena  unitarieta'  nella  programmazione  della
          ricerca informativa del  Sistema  di  informazione  per  la
          sicurezza,  nonche'  nelle  analisi   e   nelle   attivita'
          operative dei servizi di informazione per la sicurezza. 
              3. Il DIS svolge i seguenti compiti: 
                a) coordina l'intera attivita' di informazione per la
          sicurezza, verificando altresi' i risultati delle attivita'
          svolte dall'AISE e dall'AISI, ferma restando la  competenza
          dei  predetti  servizi  relativamente  alle  attivita'   di
          ricerca informativa e di collaborazione con  i  servizi  di
          sicurezza degli Stati esteri; 
                b) e' costantemente  informato  delle  operazioni  di
          competenza dei servizi di informazione per la  sicurezza  e
          trasmette al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  le
          informative  e  le  analisi   prodotte   dal   Sistema   di
          informazione per la sicurezza; 
                c) raccoglie le informazioni, le analisi e i rapporti
          provenienti dai servizi di informazione per  la  sicurezza,
          dalle Forze armate  e  di  polizia,  dalle  amministrazioni
          dello Stato e da  enti  di  ricerca  anche  privati;  ferma
          l'esclusiva   competenza   dell'AISE   e   dell'AISI    per
          l'elaborazione dei rispettivi piani di  ricerca  operativa,
          elabora  analisi  strategiche  o  relative  a   particolari
          situazioni; formula valutazioni e previsioni, sulla  scorta
          dei contributi analitici settoriali dell'AISE e dell'AISI; 
                d) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei
          rapporti  di  cui  alla  lettera  c),  analisi  globali  da
          sottoporre   al   CISR,   nonche'   progetti   di   ricerca
          informativa, sui quali decide il Presidente  del  Consiglio
          dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR; 
                d-bis) sulla base delle direttive di cui all'articolo
          1, comma 3-bis, nonche' delle informazioni e  dei  rapporti
          di cui alla lettera c)  del  presente  comma,  coordina  le
          attivita' di ricerca informativa finalizzate  a  rafforzare
          la  protezione  cibernetica  e  la  sicurezza   informatica
          nazionali; 
                e) promuove e garantisce, anche  attraverso  riunioni
          periodiche, lo scambio informativo tra l'AISE, l'AISI e  le
          Forze di polizia; comunica al Presidente del Consiglio  dei
          ministri  le   acquisizioni   provenienti   dallo   scambio
          informativo e i risultati delle riunioni periodiche; 
                f) trasmette,  su  disposizione  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, sentito  il  CISR,  informazioni  e
          analisi ad  amministrazioni  pubbliche  o  enti,  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  interessati   all'acquisizione   di
          informazioni per la sicurezza; 
                g) elabora, d'intesa con l'AISE e l'AISI, il piano di
          acquisizione delle risorse umane  e  materiali  e  di  ogni
          altra  risorsa  comunque  strumentale   all'attivita'   dei
          servizi di informazione per  la  sicurezza,  da  sottoporre
          all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri; 
                h) sentite  l'AISE  e  l'AISI,  elabora  e  sottopone
          all'approvazione del Presidente del Consiglio dei  ministri
          lo schema del regolamento di cui all'articolo 21, comma 1; 
                i)  esercita  il  controllo  sull'AISE  e  sull'AISI,
          verificando la conformita' delle attivita' di  informazione
          per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonche'  alle
          direttive e alle disposizioni del Presidente del  Consiglio
          dei  ministri.  Per  tale  finalita',  presso  il  DIS   e'
          istituito  un  ufficio  ispettivo  le  cui   modalita'   di
          organizzazione e di  funzionamento  sono  definite  con  il
          regolamento di cui al comma 7. Con le modalita' previste da
          tale regolamento e' approvato  annualmente,  previo  parere
          del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, il  piano
          annuale delle attivita' dell'ufficio  ispettivo.  L'ufficio
          ispettivo, nell'ambito delle  competenze  definite  con  il
          predetto regolamento, puo' svolgere, anche a richiesta  del
          direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente  del
          Consiglio dei  ministri,  inchieste  interne  su  specifici
          episodi  e  comportamenti  verificatisi   nell'ambito   dei
          servizi di informazione per la sicurezza; 
                l) assicura l'attuazione delle disposizioni impartite
          dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri  con  apposito
          regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2,  ai
          fini della tutela amministrativa del  segreto  di  Stato  e
          delle classifiche di segretezza, vigilando  altresi'  sulla
          loro corretta applicazione; 
                m) cura le attivita' di promozione e diffusione della
          cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale; 
                n) impartisce gli indirizzi per la gestione  unitaria
          del personale di cui all'articolo 21, secondo le  modalita'
          definite dal regolamento di cui al  comma  1  del  medesimo
          articolo; 
                n-bis)  gestisce  unitariamente,  ferme  restando  le
          competenze   operative   dell'AISE   e    dell'AISI,    gli
          approvvigionamenti e i servizi logistici comuni. 
              4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 118-bis
          del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 14
          della presente legge,  qualora  le  informazioni  richieste
          alle Forze di polizia, ai sensi delle lettere c) ed e)  del
          comma 3 del presente articolo, siano relative a indagini di
          polizia giudiziaria, le stesse, se coperte dal  segreto  di
          cui  all'articolo  329  del  codice  di  procedura  penale,
          possono essere  acquisite  solo  previo  nulla  osta  della
          autorita' giudiziaria competente.  L'autorita'  giudiziaria
          puo' trasmettere  gli  atti  e  le  informazioni  anche  di
          propria iniziativa. 
              5. La direzione generale del  DIS  e'  affidata  ad  un
          dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione
          dello Stato,  la  cui  nomina  e  revoca  spettano  in  via
          esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito
          il CISR.  L'incarico  ha  comunque  la  durata  massima  di
          quattro anni ed e' rinnovabile con successivi provvedimenti
          per una durata complessiva  massima  di  ulteriori  quattro
          anni.  Per  quanto  previsto  dalla  presente   legge,   il
          direttore del DIS e' il diretto  referente  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri e dell'Autorita'  delegata,  ove
          istituita, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma  5,
          e  dall'articolo  7,  comma  5,  ed  e'  gerarchicamente  e
          funzionalmente sovraordinato al personale del DIS  e  degli
          uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento. 
              6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il
          direttore  generale  del  DIS,  nomina  uno  o  piu'   vice
          direttori generali; il direttore generale affida gli  altri
          incarichi nell'ambito del dipartimento, ad eccezione  degli
          incarichi il cui  conferimento  spetta  al  Presidente  del
          Consiglio dei ministri. 
              7. L'ordinamento e l'organizzazione  del  DIS  e  degli
          uffici istituiti nell'ambito del medesimo dipartimento sono
          disciplinati con apposito regolamento. 
              8. Il regolamento previsto dal  comma  7  definisce  le
          modalita' di organizzazione e di funzionamento dell'ufficio
          ispettivo di cui al comma 3, lettera i), secondo i seguenti
          criteri: 
                a) agli ispettori  e'  garantita  piena  autonomia  e
          indipendenza di giudizio nell'esercizio delle  funzioni  di
          controllo; 
                b) salva specifica autorizzazione del Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri  o  dell'Autorita'  delegata,  ove
          istituita,  i  controlli  non  devono  interferire  con  le
          operazioni in corso; 
                c) sono previste per gli ispettori  specifiche  prove
          selettive e un'adeguata formazione; 
                d)  non  e'  consentito  il  passaggio  di  personale
          dall'ufficio ispettivo ai servizi di  informazione  per  la
          sicurezza; 
                e)   gli   ispettori,   previa   autorizzazione   del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  o  dell'Autorita'
          delegata, ove istituita, possono accedere a tutti gli  atti
          conservati  presso  i  servizi  di  informazione   per   la
          sicurezza e presso  il  DIS;  possono  altresi'  acquisire,
          tramite il direttore generale del DIS,  altre  informazioni
          da enti pubblici e privati.». 
              - Per il comunicato relativo all'adozione  del  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 3 aprile 2020, n.
          2    (Regolamento    che    definisce    l'ordinamento    e
          l'organizzazione del Dipartimento delle informazioni per la
          sicurezza (DIS)), si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  8,  del  citato
          decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65: 
              «Art.  8.  (Gruppi  di  intervento  per  la   sicurezza
          informatica  in  caso  di  incidente  -  CSIRT).  -  1.  E'
          istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri
          - Dipartimento delle  informazioni  per  la  sicurezza,  il
          CSIRT italiano, che svolge i  compiti  e  le  funzioni  del
          Computer emergency response team (CERT) nazionale,  di  cui
          all'articolo 16-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003,
          n. 259, e del CERT-PA, gia' operante presso  l'Agenzia  per
          l'Italia digitale ai sensi  dell'articolo  51  del  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
              2.  L'organizzazione  e  il  funzionamento  del   CSIRT
          italiano sono disciplinati con decreto del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 7 del decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 303, da adottare entro il  9
          novembre 2018. 
              3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma
          2, le funzioni di  CSIRT  italiano  sono  svolte  dal  CERT
          nazionale unitamente al CERT-PA in collaborazione tra loro. 
              4.  Il  CSIRT  italiano  assicura  la  conformita'   ai
          requisiti di cui all'allegato I, punto 1, svolge i  compiti
          di cui all'allegato I, punto 2, si occupa  dei  settori  di
          cui all'allegato II e dei servizi di cui all'allegato III e
          dispone   di   un'infrastruttura    di    informazione    e
          comunicazione appropriata, sicura e  resiliente  a  livello
          nazionale. 
              5. Il CSIRT italiano  definisce  le  procedure  per  la
          prevenzione e la gestione degli incidenti informatici. 
              6.  Il  CSIRT  italiano  garantisce  la  collaborazione
          effettiva, efficiente e sicura, nella rete di CSIRT di  cui
          all'articolo 11. 
              7. La Presidenza del Consiglio  dei  ministri  comunica
          alla Commissione europea il mandato del CSIRT italiano e le
          modalita' di trattamento degli incidenti a questo affidati. 
              8. Il CSIRT italiano, per lo svolgimento delle  proprie
          funzioni, puo' avvalersi anche  dell'Agenzia  per  l'Italia
          digitale. 
              9. Le funzioni  svolte  dal  Ministero  dello  sviluppo
          economico  in  qualita'  di   CERT   nazionale   ai   sensi
          dell'articolo 16-bis, del  decreto  legislativo  1°  agosto
          2003, n. 259, nonche' quelle svolte da Agenzia per l'Italia
          digitale in qualita' di CERT-PA, ai sensi dell'articolo  51
          del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.   82,   sono
          trasferite al CSIRT italiano a far data  dalla  entrata  in
          vigore del decreto di cui al comma 2. 
              10. Per le spese relative al  funzionamento  del  CSIRT
          italiano e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro annui
          a decorrere dall'anno 2020. A tali  oneri  si  provvede  ai
          sensi dell'articolo 22.».