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LEGGE 22 aprile 2021, n. 53

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020. (21G00063)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/05/2021 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2022)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 8-5-2021
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Delega al Governo per il recepimento delle direttive  e  l'attuazione
                degli altri atti dell'Unione europea 
 
  1. Il Governo e'  delegato  ad  adottare,  secondo  i  termini,  le
procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e
32 della legge 24 dicembre  2012,  n.  234,  nonche'  secondo  quelli
specifici  dettati  dalla  presente  legge  e  tenendo  conto   delle
eccezionali conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia
di COVID-19, i decreti legislativi per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione  europea  di  cui
agli articoli da 3 a 29 e all'allegato A. 
  2. Gli schemi dei decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
trasmessi, dopo l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti  dalla
legge,  alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il  parere  dei  competenti  organi
parlamentari. 
  3. Eventuali spese non contemplate  da  leggi  vigenti  e  che  non
riguardano l'attivita'  ordinaria  delle  amministrazioni  statali  o
regionali possono essere previste nei decreti legislativi di  cui  al
comma 1, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli  obblighi
derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui allo  stesso  comma  1.
Alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle minori  entrate
eventualmente derivanti dall'attuazione delle  deleghe,  laddove  non
sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti
amministrazioni, si provvede mediante  riduzione  del  fondo  per  il
recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis  della
citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo
si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali  derivino
nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente  all'entrata
in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano  le  occorrenti
risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma  2,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Delega al Governo per il recepimento delle direttive  e  l'attuazione
                degli altri atti dell'Unione europea 
 
  1. Il Governo e'  delegato  ad  adottare,  secondo  i  termini,  le
procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e
32 della legge 24 dicembre  2012,  n.  234,  nonche'  secondo  quelli
specifici  dettati  dalla  presente  legge  e  tenendo  conto   delle
eccezionali conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia
di COVID-19, i decreti legislativi per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione  europea  di  cui
agli articoli da 3 a 29 e all'allegato A. 
  2. Gli schemi dei decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
trasmessi, dopo l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti  dalla
legge,  alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il  parere  dei  competenti  organi
parlamentari. 
  3. Eventuali spese non contemplate  da  leggi  vigenti  e  che  non
riguardano l'attivita'  ordinaria  delle  amministrazioni  statali  o
regionali possono essere previste nei decreti legislativi di  cui  al
comma 1, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli  obblighi
derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui allo  stesso  comma  1.
Alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle minori  entrate
eventualmente derivanti dall'attuazione delle  deleghe,  laddove  non
sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti
amministrazioni, si provvede mediante  riduzione  del  fondo  per  il
recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis  della
citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo
si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali  derivino
nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente  all'entrata
in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano  le  occorrenti
risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma  2,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.