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DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 40

Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali. (21G00047)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/04/2021 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/09/2023)
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Testo in vigore dal: 3-4-2021
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al  Governo  e
altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni
sportive nonche' di semplificazione e, in particolare, l'articolo  9,
comma 1, lettere a), b), c), recante i principi e i criteri direttivi
di esercizio della delega in materia di  sicurezza  nelle  discipline
sportive invernali; 
  Visto  l'articolo  1  della  legge  24  aprile  2020,  n.  27,   di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, e in particolare il comma 3,  il  quale  dispone  che  i
termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il  10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di
entrata in vigore della stessa legge, sono  prorogati  di  tre  mesi,
decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi; 
  Vista la legge 21 marzo 2001, n. 74, e, in particolare,  l'articolo
4, comma 5-bis; 
  Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 363; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, e, in particolare, l'articolo 379; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 24 novembre 2020; 
  Acquisita  l'intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata   di   cui
all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
espressa nella seduta del 25 gennaio 2021; 
  Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica non hanno espresso i pareri nei termini
prescritti, ad eccezione della V Camera e 5ª Senato; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 26 febbraio 2021; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,   delle
infrastrutture e dei trasporti, per le disabilita' e per  gli  affari
regionali e le autonomie; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1.  Il  presente  decreto,  in  attuazione  della  delega  di   cui
all'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, e in conformita' dei
relativi principi e criteri direttivi, revisiona e adegua le norme in
materia  di  sicurezza  nella  pratica  nelle   discipline   sportive
invernali, al fine di garantire livelli di sicurezza piu'  elevati  e
la piu' ampia partecipazione da parte delle persone con disabilita'. 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al  Governo  e
altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni
sportive nonche' di semplificazione e, in particolare, l'articolo  9,
comma 1, lettere a), b), c), recante i principi e i criteri direttivi
di esercizio della delega in materia di  sicurezza  nelle  discipline
sportive invernali; 
  Visto  l'articolo  1  della  legge  24  aprile  2020,  n.  27,   di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, e in particolare il comma 3,  il  quale  dispone  che  i
termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il  10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di
entrata in vigore della stessa legge, sono  prorogati  di  tre  mesi,
decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi; 
  Vista la legge 21 marzo 2001, n. 74, e, in particolare,  l'articolo
4, comma 5-bis; 
  Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 363; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, e, in particolare, l'articolo 379; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 24 novembre 2020; 
  Acquisita  l'intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata   di   cui
all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
espressa nella seduta del 25 gennaio 2021; 
  Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica non hanno espresso i pareri nei termini
prescritti, ad eccezione della V Camera e 5ª Senato; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 26 febbraio 2021; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,   delle
infrastrutture e dei trasporti, per le disabilita' e per  gli  affari
regionali e le autonomie; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1.  Il  presente  decreto,  in  attuazione  della  delega  di   cui
all'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, e in conformita' dei
relativi principi e criteri direttivi, revisiona e adegua le norme in
materia  di  sicurezza  nella  pratica  nelle   discipline   sportive
invernali, al fine di garantire livelli di sicurezza piu'  elevati  e
la piu' ampia partecipazione da parte delle persone con disabilita'.