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DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 39

Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi. (21G00046)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/04/2021 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/09/2023)
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Testo in vigore dal: 3-4-2021
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al  Governo  e
altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni
sportive nonche' di semplificazione e, in particolare, i commi 1 e 2,
lettere a), b), c), d), e), recante i principi e i criteri  direttivi
di esercizio della delega relativa  al  riordino  delle  disposizioni
legislative relative agli adempimenti e agli oneri  amministrativi  e
di natura contabile a carico delle  Federazioni  sportive  nazionali,
delle  Discipline  sportive  associate,  degli  Enti  di   promozione
sportiva,  delle  Associazioni  benemerite  e  delle  loro  affiliate
riconosciuti dal CONI; 
  Visto  l'articolo  1  della  legge  24  aprile  2020,  n.  27,   di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, e in particolare il comma 3,  il  quale  dispone  che  i
termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il  10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di
entrata in vigore della stessa legge, sono  prorogati  di  tre  mesi,
decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, e, in particolare, gli articoli 99 e 100; 
  Vista la legge 11 marzo 1972, n. 118, e in particolare gli articoli
17 e 18; 
  Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 
  Visto il decreto-legge 28 maggio  2004,  n.  136,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e  in  particolare
l'articolo 7; 
  Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198; 
  Vista  la  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  e  in  particolare
l'articolo 1, comma 630; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio  2000,
n. 361; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 24 novembre 2020; 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, espressa nella seduta del 25 gennaio 2021; 
  Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica non hanno espresso i pareri nei termini
prescritti, ad eccezione della V Camera e 5ª Senato; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 26 febbraio 2021; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,  per  la
pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1.  Il  presente  decreto,  in  attuazione  delle  deleghe  di  cui
all'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86 e in conformita'  dei
relativi principi e criteri direttivi,  detta  norme  in  materia  di
semplificazione degli oneri amministrativi a carico  degli  organismi
sportivi,  nonche'  in  materia  di  contrasto  e  prevenzione  della
violenza di genere. 
  2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti  del  presente  provvedimento
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea. (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non come determinazione di  principi
          e criteri direttivi e soltanto per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - L'art. 117 della  Costituzione  stabilisce  che  allo
          Stato sono riservate in  via  esclusiva  alcune  competenze
          puntualmente  enumerate  nell'art.  117,  da  svolgere  nel
          rispetto  dei   limiti   generali   posti   alla   funzione
          legislativa  dall'art.   117,   primo   comma   (competenza
          esclusiva dello Stato). Alle regioni  sono  attribuite  una
          serie di competenze, da svolgere nel rispetto dei  principi
          fondamentali stabiliti dalle leggi  dello  Stato,  indicate
          nell'art.   117,   terzo   comma   (competenza    regionale
          concorrente).  Quindi   nelle   materie   di   legislazione
          concorrente spetta alle Regioni  la  potesta'  legislativa,
          salvo che per la determinazione dei principi  fondamentali,
          riservata  alla  legislazione  dello  Stato.  Spetta   alle
          Regioni la potesta'  legislativa  in  riferimento  ad  ogni
          materia non espressamente riservata alla legislazione dello
          Stato. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, lettera
          a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), della legge
          8 agosto 2019, n. 86, recante «Deleghe al Governo  e  altre
          disposizioni  in  materia  di  ordinamento   sportivo,   di
          professioni  sportive  nonche'   di   semplificazione»   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2019, n. 191: 
                «Art. 5 (Delega al  Governo  per  il  riordino  e  la
          riforma delle disposizioni  in  materia  di  enti  sportivi
          professionistici e dilettantistici nonche' del rapporto  di
          lavoro sportivo). - 1. Allo scopo di garantire l'osservanza
          dei  principi  di  parita'  di   trattamento   e   di   non
          discriminazione  nel  lavoro  sportivo,  sia  nel   settore
          dilettantistico sia  nel  settore  professionistico,  e  di
          assicurare la stabilita' e la  sostenibilita'  del  sistema
          dello sport, il Governo  e'  delegato  ad  adottare,  entro
          dodici mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
          legge, uno o piu' decreti  legislativi  di  riordino  e  di
          riforma delle disposizioni  in  materia  di  enti  sportivi
          professionistici e dilettantistici  nonche'  di  disciplina
          del  rapporto  di  lavoro  sportivo,  secondo  i   seguenti
          principi e criteri direttivi: 
                  a)   riconoscimento   del   carattere   sociale   e
          preventivo-sanitario   dell'attivita'    sportiva,    quale
          strumento di miglioramento  della  qualita'  della  vita  e
          della salute,  nonche'  quale  mezzo  di  educazione  e  di
          sviluppo sociale; 
                  b) riconoscimento del principio della  specificita'
          dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito
          a livello nazionale  e  dell'Unione  europea,  nonche'  del
          principio delle pari opportunita', anche per le persone con
          disabilita',  nella  pratica  sportiva  e  nell'accesso  al
          lavoro sportivo sia nel  settore  dilettantistico  sia  nel
          settore professionistico; 
                  c) individuazione, senza nuovi o maggiori oneri per
          la finanza pubblica e fermo restando  quanto  previsto  dal
          comma 4, nell'ambito della specificita' di cui alla lettera
          b)  del  presente  comma,  della  figura   del   lavoratore
          sportivo, ivi compresa la figura  del  direttore  di  gara,
          senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla
          natura dilettantistica  o  professionistica  dell'attivita'
          sportiva svolta, e definizione della relativa disciplina in
          materia  assicurativa,  previdenziale  e  fiscale  e  delle
          regole di gestione del relativo fondo di previdenza; 
                  d) tutela della salute e della sicurezza dei minori
          che svolgono  attivita'  sportiva,  con  la  previsione  di
          specifici adempimenti e obblighi informativi da parte delle
          societa' e delle  associazioni  sportive  con  le  quali  i
          medesimi svolgono attivita'; 
                  e) valorizzazione della formazione  dei  lavoratori
          sportivi, in particolare dei giovani  atleti,  al  fine  di
          garantire loro una crescita non  solo  sportiva,  ma  anche
          culturale   ed   educativa   nonche'    una    preparazione
          professionale   che   favorisca   l'accesso   all'attivita'
          lavorativa anche alla fine della carriera sportiva; 
                  f) disciplina dei  rapporti  di  collaborazione  di
          carattere   amministrativo   gestionale   di   natura   non
          professionale per  le  prestazioni  rese  in  favore  delle
          societa' e associazioni sportive dilettantistiche,  tenendo
          conto delle peculiarita' di queste ultime e del  loro  fine
          non lucrativo; 
                  g) riordino e coordinamento formale  e  sostanziale
          delle disposizioni di legge, compresa  la  legge  23  marzo
          1981, n. 91, apportando  le  modifiche  e  le  integrazioni
          necessarie per garantirne la coerenza giuridica,  logica  e
          sistematica,  nel   rispetto   delle   norme   di   diritto
          internazionale  e  della  normativa  dell'Unione   europea,
          nonche' per adeguarle ai principi riconosciuti del  diritto
          sportivo    e    ai    consolidati    orientamenti    della
          giurisprudenza; 
                  h) riordino della disciplina della mutualita' nello
          sport professionistico; 
                  i)  riconoscimento  giuridico  della   figura   del
          laureato in scienze  motorie  e  dei  soggetti  forniti  di
          titoli equipollenti di cui al decreto legislativo 8  maggio
          1998, n. 178; 
                  l) revisione  e  trasferimento  delle  funzioni  di
          vigilanza e  covigilanza  esercitate  dal  Ministero  della
          difesa su enti sportivi e federazioni  sportive  nazionali,
          in coerenza con la  disciplina  relativa  agli  altri  enti
          sportivi   e   federazioni   sportive,   previa    puntuale
          individuazione   delle   risorse   umane,   strumentali   e
          finanziarie da trasferire; 
                  m)   trasferimento    delle    funzioni    connesse
          all'agibilita' dei campi e degli impianti di tiro  a  segno
          esercitate dal Ministero della difesa  all'Unione  italiana
          tiro  a  segno,  anche  con  la  previsione  di  forme   di
          collaborazione della  stessa  con  il  predetto  Ministero,
          previa  puntuale  individuazione   delle   risorse   umane,
          strumentali e finanziarie da trasferire; 
                  n)  riordino  della  normativa   applicabile   alle
          discipline sportive che  prevedono  l'impiego  di  animali,
          avendo riguardo, in particolare, agli aspetti sanitari,  al
          trasporto,  alla  tutela  e  al  benessere  degli   animali
          impiegati in attivita' sportive. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  3,  della
          legge  24  aprile  2020,  n.   27,   recante   «Misure   di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.  Proroga
          dei  termini  per  l'adozione  di   decreti   legislativi»,
          pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29 aprile  2020,  n.  110,
          S.O. n. 16: 
                «Art. 1. - (Omissis). 
                3. In considerazione dello  stato  di  emergenza  sul
          territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
          all'insorgenza di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
          trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei
          ministri del 31 gennaio  2020,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n.  26  del  1°  febbraio  2020,  i  termini  per
          l'adozione di decreti legislativi con scadenza  tra  il  10
          febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che  non  siano  scaduti
          alla data di entrata in vigore della presente  legge,  sono
          prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di
          ciascuno di essi. I decreti legislativi  di  cui  al  primo
          periodo, il cui termine di adozione sia scaduto  alla  data
          di entrata in vigore della presente legge,  possono  essere
          adottati entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, nel rispetto dei principi  e  criteri
          direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi
          di delega. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  99  e  100  del
          decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,  n.
          670, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre  1972,
          n. 301, recante «Approvazione del testo unico  delle  leggi
          costituzionali  concernenti  lo  statuto  speciale  per  il
          Trentino-Alto Adige»: 
                «Art. 99.  -  Nella  regione  la  lingua  tedesca  e'
          parificata a quella italiana che  e'  la  lingua  ufficiale
          dello Stato. La lingua italiana fa testo negli atti  aventi
          carattere legislativo e nei casi  nei  quali  dal  presente
          statuto e' prevista la redazione bilingue.» 
                «Art. 100. - I  cittadini  di  lingua  tedesca  della
          provincia di Bolzano hanno facolta' di usare la loro lingua
          nei rapporti cogli uffici giudiziari e  con  gli  organi  e
          uffici  della  pubblica   amministrazione   situati   nella
          provincia o aventi  competenza  regionale,  nonche'  con  i
          concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella
          provincia stessa. Nelle adunanze  degli  organi  collegiali
          della regione, della Provincia  di  Bolzano  e  degli  enti
          locali in  tale  provincia  puo'  essere  usata  la  lingua
          italiana o la lingua tedesca. Gli uffici, gli  organi  e  i
          concessionari  di  cui   al   primo   comma   usano   nella
          corrispondenza  e  nei  rapporti  orali   la   lingua   del
          richiedente e rispondono nella lingua in cui gli atti  sono
          stati avviati da altro organo o ufficio;  ove  sia  avviata
          d'ufficio,  la  corrispondenza  si  svolge   nella   lingua
          presunta del cittadino  cui  e'  destinata.  Salvo  i  casi
          previsti espressamente - e  la  regolazione  con  norme  di
          attuazione dei casi di uso congiunto delle due lingue negli
          atti destinati alla generalita' dei cittadini,  negli  atti
          individuali  destinati  ad  uso  pubblico  e   negli   atti
          destinati a pluralita' di uffici -  e'  riconosciuto  negli
          altri casi l'uso disgiunto dell'una o dell'altra delle  due
          lingue. Rimane  salvo  l'uso  della  sola  lingua  italiana
          all'interno degli ordinamenti di tipo militare.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  17  e  18  della
          legge 11 marzo 1972,  n.  118,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 11 aprile 1972, n. 95, recante  «Provvedimenti  a
          favore delle popolazioni alto-atesine»: 
                «Art. 17. - Spetta alle province autonome di Trento e
          di Bolzano, per le materie di loro competenza, il potere di
          riconoscere  le  persone   giuridiche   private,   operanti
          nell'ambito provinciale.» 
                «Art. 18. - I presidenti delle giunte provinciali  di
          Trento  e  di  Bolzano  sono  delegati  a   provvedere   al
          riconoscimento giuridico degli  enti  di  cui  all'articolo
          precedente, che esercitano la loro attivita' in settori non
          compresi  nelle  materie  di  competenza   delle   province
          medesime. Nell'esercizio del predetto potere  i  presidenti
          delle  giunte  provinciali  si  attengono  alle   direttive
          generali che possono essere emanate dal Governo.». 
              - Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante
          «Disciplina  della  responsabilita'  amministrativa   delle
          persone giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni
          anche   prive   di   personalita'   giuridica,   a    norma
          dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300», e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140. 
              - L'articolo 7 del decreto-legge  28  maggio  2004,  n.
          136, convertito, con modificazioni, dalla legge  27  luglio
          2004,  n.  186,  recante   «Conversione   in   legge,   con
          modificazioni, del decreto-legge 28 maggio  2004,  n.  136,
          recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalita'
          di   taluni   settori   della   pubblica   amministrazione.
          Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative
          e altre disposizioni connesse», pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 28 luglio 2004, n. 175 - S.O.  n.  131,  abrogato
          dall'articolo   17   del    presente    decreto,    recava:
          «Disposizioni   in   materia    di    attivita'    sportiva
          dilettantistica». 
              - Il  decreto  legislativo  11  aprile  2006,  n.  198,
          recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a
          norma dell'articolo 6 della  legge  28  novembre  2005,  n.
          246», e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  31  maggio
          2006, n. 125 - S. O. n. 133. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 630, della
          legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2016, n. 302: 
                «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          (Omissis). 
                630.  A  decorrere  dall'anno  2019,  il  livello  di
          finanziamento  del  Comitato  olimpico  nazionale  italiano
          (CONI) e della Sport e salute Spa e' stabilito nella misura
          annua  del  32  per  cento  delle  entrate   effettivamente
          incassate dal bilancio dello  Stato,  registrate  nell'anno
          precedente,   e   comunque   in   misura   non    inferiore
          complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal
          versamento delle imposte ai fini IRES, IVA,  IRAP  e  IRPEF
          nei seguenti settori di  attivita':  gestione  di  impianti
          sportivi, attivita' di  club  sportivi,  palestre  e  altre
          attivita' sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono
          destinate al CONI, nella  misura  di  45  milioni  di  euro
          annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio
          funzionamento  e  alle  proprie  attivita'   istituzionali,
          nonche'  per  la  copertura  degli  oneri   relativi   alla
          preparazione  olimpica  e  al  supporto  alla   delegazione
          italiana; per una quota non inferiore a 363 milioni di euro
          annui, alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro, alla
          copertura degli oneri di cui ai commi  da  634  a  639.  Al
          finanziamento delle federazioni sportive  nazionali,  delle
          discipline sportive associate,  degli  enti  di  promozione
          sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei  corpi  civili
          dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in
          misura inizialmente non inferiore a  280  milioni  di  euro
          annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e
          salute Spa. Per l'anno 2019  restano  confermati  nel  loro
          ammontare gli importi comunicati dal CONI  ai  soggetti  di
          cui al terzo periodo  ai  fini  della  predisposizione  del
          relativo bilancio di previsione. 
                (Omissis).». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   10
          febbraio 2000, n. 361, recante «Regolamento  recante  norme
          per la semplificazione dei procedimenti  di  riconoscimento
          di persone  giuridiche  private  e  di  approvazione  delle
          modifiche dell'atto costitutivo  e  dello  statuto  (n.  17
          dell'allegato 1 della legge 15  marzo  1997,  n.  59)»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  7  dicembre  2000,  n.
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