stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 38

Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi. (21G00045)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/04/2021 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/09/2023)
nascondi
vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal: 3-4-2021
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al  Governo  e
altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni
sportive nonche' di semplificazione e, in particolare, l'articolo  7,
comma 2, lettera a), b), c), d), e), f), g), h), recante i principi e
i criteri direttivi di esercizio della delega relativa al riordino  e
alla  riforma  delle  norme  di  sicurezza  per  la   costruzione   e
l'esercizio  degli  impianti  sportivi  nonche'  della  normativa  in
materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi; 
  Visto  l'articolo  1  della  legge  24  aprile  2020,  n.  27,   di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, e in particolare il comma 3,  il  quale  dispone  che  i
termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il  10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di
entrata in vigore della stessa legge, sono  prorogati  di  tre  mesi,
decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, e, in particolare, l'articolo 9; 
  Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e,  in  particolare,
l'articolo 80; 
  Visto il regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302; 
  Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966; 
  Vista la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva  dell'Istituto
per il Credito Sportivo (ICS); 
  Visto il decreto-legge  3  gennaio  1987,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65; 
  Visto il decreto-legge 2 febbraio  1988,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e, in particolare, l'articolo
14; 
  Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.
380; 
  Vista la legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  e,  in  particolare,
l'articolo 90, commi 24, 25 e 26; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  8  novembre  2013,  n.   128,   e,   in
particolare, l'articolo 4, comma 5-bis; 
  Vista la legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  e,  in  particolare,
l'articolo 1, commi 304 e 305; 
  Visto il decreto-legge 25 novembre 2015, n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, e, in  particolare,
l'articolo 15, commi 6 e 7; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
  Visto il decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e, in  particolare,
l'articolo 62; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, e, in particolare, l'articolo 14; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151, relativo alla prevenzione degli incendi; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 24 novembre 2020; 
  Acquisita  l'intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata   di   cui
all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
espressa nella seduta del 25 gennaio 2021; 
  Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica non hanno espresso i pareri nei termini
prescritti, ad eccezione della V Camera e 5ª Senato; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 26 febbraio 2021; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  il  Ministro
per  la  pubblica  amministrazione,  il  Ministro  dell'interno,   il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i beni
e le attivita' culturali ed il Ministro degli affari regionali  e  le
autonomie; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1.  Il  presente  decreto,  in  attuazione  delle  deleghe  di  cui
all'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, e in conformita' dei
relativi principi e criteri direttivi,  detta  norme  in  materia  di
costruzione, ristrutturazione, gestione e  sicurezza  degli  impianti
sportivi, compresi quelli scolastici. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non come determinazione di  principi
          e criteri direttivi e soltanto per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - L'art. 117 della  Costituzione  stabilisce  che  allo
          Stato sono riservate in  via  esclusiva  alcune  competenze
          puntualmente  enumerate  nell'art.  117,  da  svolgere  nel
          rispetto  dei   limiti   generali   posti   alla   funzione
          legislativa  dall'art.   117,   primo   comma   (competenza
          esclusiva dello Stato). Alle regioni  sono  attribuite  una
          serie di competenze, da svolgere nel rispetto dei  principi
          fondamentali stabiliti dalle leggi  dello  Stato,  indicate
          nell'art.   117,   terzo   comma   (competenza    regionale
          concorrente).  Quindi   nelle   materie   di   legislazione
          concorrente spetta alle Regioni  la  potesta'  legislativa,
          salvo che per la determinazione dei principi  fondamentali,
          riservata  alla  legislazione  dello  Stato.  Spetta   alle
          Regioni la potesta'  legislativa  in  riferimento  ad  ogni
          materia non espressamente riservata alla legislazione dello
          Stato. 
              - La legge 8 agosto 2019, n. 86,  recante  «Deleghe  al
          Governo e altre  disposizioni  in  materia  di  ordinamento
          sportivo,    di    professioni    sportive    nonche'    di
          semplificazione», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  16
          agosto 2019, n. 191, reca, in particolare all'art. 5, comma
          1, lettera a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m),  n),
          i principi e i criteri direttivi di esercizio della  delega
          relativa al riordino e alla riforma delle  disposizioni  in
          materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici
          nonche' del rapporto di lavoro sportivo. 
              - La  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  pubblicata  in
          Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2020,  n.  110,  S.O.  n.  16,
          converte con modificazioni, il decreto-legge 17 marzo 2020,
          n. 18, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 17 marzo  2020,  n.
          70. In particolare il comma 3, dispone che  i  termini  per
          l'adozione di decreti legislativi con scadenza  tra  il  10
          febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che  non  siano  scaduti
          alla data di entrata in vigore della legge, siano prorogati
          di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di  ciascuno
          di essi. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  9  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  31  agosto  1972,  n.   670,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20  novembre  1972,  n.
          301, recante «Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi
          costituzionali  concernenti  lo  statuto  speciale  per  il
          Trentino-Alto Adige»: 
                «Art. 9. -  Le  province  emanano  norme  legislative
          nelle seguenti materie nei limiti indicati dall'art. 5: 
                  1) polizia locale urbana e rurale; 
                  2)  istruzione  elementare  e  secondaria   (media,
          classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e
          artistica); 
                  3) commercio; 
                  4) apprendistato; libretti di lavoro;  categorie  e
          qualifiche dei lavoratori; 
                  5)  costituzione  e  funzionamento  di  commissioni
          comunali e provinciali di controllo sul collocamento; 
                  6) spettacoli  pubblici  per  quanto  attiene  alla
          pubblica sicurezza; 
                  7) esercizi pubblici, fermi  restando  i  requisiti
          soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato  per  ottenere
          le licenze, i poteri di  vigilanza  dello  Stato,  ai  fini
          della  pubblica  sicurezza,  la  facolta'   del   Ministero
          dell'interno  di  annullare  d'ufficio,  ai   sensi   della
          legislazione  statale,  i  provvedimenti   adottati   nella
          materia, anche se definitivi.  La  disciplina  dei  ricorsi
          ordinari  avverso  i  provvedimenti   stessi   e'   attuata
          nell'ambito dell'autonomia provinciale; 
                  8) incremento della produzione industriale; 
                  9) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse  le
          grandi derivazioni a scopo idroelettrico; 
                  10) igiene e  sanita',  ivi  compresa  l'assistenza
          sanitaria ospedaliera; 
                  11) attivita' sportive e ricreative con i  relativi
          impianti ed attrezzature.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 80 del Regio decreto 18
          giugno 1931, n. 773, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26
          giugno 1931, n. 146 - S.O. 146, recante  «Approvazione  del
          testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»: 
                «Art. 80 (Art.  78  T.  U.  1926)  -  L'autorita'  di
          pubblica  sicurezza  non  puo'  concedere  la  licenza  per
          l'apertura  di  un  teatro  o  di  un  luogo  di   pubblico
          spettacolo,  prima  di  aver  fatto   verificare   da   una
          commissione   tecnica   la   solidita'   e   la   sicurezza
          dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente  adatte  a
          sgombrarlo prontamente nel caso di incendio. 
              Le spese dell'ispezione  e  quelle  per  i  servizi  di
          prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda
          la licenza.». 
              - Il Regio  decreto-legge  2  febbraio  1939,  n.  302,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1939, n.  131,
          reca «Modificazioni alla legge 21 giugno 1928-VI, n.  1580,
          che disciplina la costruzione dei campi sportivi». 
              - La legge 23 novembre 1939, n. 1966, pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 1949, n. 7, reca  «Disciplina
          delle societa' fiduciarie e di revisione». 
              - La legge 24 dicembre 1957, n. 1295, pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale   13   gennaio   1958,   n.   9,   reca
          «Costituzione di un Istituto per il  credito  sportivo  con
          sede  in  Roma»,  ente  di  diritto  pubblico,  che  svolge
          attivita' bancaria nel settore del credito per lo  sport  e
          per le attivita' culturali. 
              - Il decreto-legge 2 febbraio 1988, n.  22,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1988, n. 27, coordinato
          con  la  legge  di  conversione  21  marzo  1988,  n.   92,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 1988,  n.  71,
          reca:  «Conversione  in  legge,  con   modificazioni,   del
          decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, recante modifiche  ed
          integrazioni  al  decreto-legge  3  gennaio  1987,  n.   2,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n.
          65,  concernente  misure  urgenti  per  la  costruzione   o
          l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione
          o  completamento  di  strutture  sportive  di  base  e  per
          l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle
          attivita' di interesse turistico». 
              - La legge 7 agosto  1990,  n.  241,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto  1991,  n.  192,  reca  «Nuove
          norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
          diritto  di  accesso  ai  documenti   amministrativi».   In
          particolare, l'art. 14 disciplina le conferenze di servizi. 
              - Il decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre  1993,  n.
          230, reca «Testo unico delle leggi in  materia  bancaria  e
          creditizia». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  8  giugno
          2001, n. 327, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto
          2001,  n.  189,  reca  "Testo  unico   delle   disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  espropriazione
          per pubblica utilita'». 
              - Si riporta il testo dell'art. 90, commi 24, 25 e  26,
          della legge 27 dicembre  2002,  n.  289,  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  31  dicembre  2002,  n.  305,  recante
          «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato»: 
                «Art.  90  (Disposizioni  per  l'attivita'   sportiva
          dilettantistica). - (Omissis). 
              24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte
          degli  enti  locali  territoriali  e'  aperto  a  tutti   i
          cittadini e deve essere garantito, sulla  base  di  criteri
          obiettivi, a tutte le societa' e associazioni sportive. 
              25. Ai fini del conseguimento degli  obiettivi  di  cui
          all'articolo 29 della  presente  legge,  nei  casi  in  cui
          l'ente   pubblico   territoriale   non   intenda    gestire
          direttamente gli impianti sportivi, la gestione e' affidata
          in via preferenziale a  societa'  e  associazioni  sportive
          dilettantistiche, enti di promozione  sportiva,  discipline
          sportive associate e Federazioni sportive nazionali,  sulla
          base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri  d'uso  e
          previa determinazione di criteri generali e  obiettivi  per
          l'individuazione  dei  soggetti  affidatari.   Le   regioni
          disciplinano,  con   propria   legge,   le   modalita'   di
          affidamento. 
              26. Le palestre,  le  aree  di  gioco  e  gli  impianti
          sportivi  scolastici,  compatibilmente  con   le   esigenze
          dell'attivita' didattica e delle attivita'  sportive  della
          scuola,  comprese  quelle  extracurriculari  ai  sensi  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere  posti  a
          disposizione   di   societa'   e   associazioni    sportive
          dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui  ha
          sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti. 
              (Omissis).». 
              - Il  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24  febbraio  2004,  n.
          45 - S.O. n. 28, reca «Codice  dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge  6  luglio
          2002, n. 137». 
              - Si riporta il testo dell'art.  4,  comma  5-bis,  del
          decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2013, n.  214,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2013,  n.  128,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11  novembre  2013,  n.
          264 recante: «Misure  urgenti  in  materia  di  istruzione,
          universita' e ricerca»: 
                «Art.  4  (Tutela  della  salute  nelle  scuole).   -
          (Omissis). 
              5-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
          della ricerca adotta specifiche  linee  guida,  sentito  il
          Ministero della salute, per disincentivare, nelle scuole di
          ogni ordine e grado,  la  somministrazione  di  alimenti  e
          bevande sconsigliati, ossia contenenti un  elevato  apporto
          totale di lipidi per porzione, grassi trans, oli  vegetali,
          zuccheri  semplici  aggiunti,  alto  contenuto  di   sodio,
          nitriti o nitrati utilizzati  come  additivi,  aggiunta  di
          zuccheri semplici  e  dolcificanti,  elevato  contenuto  di
          teina, caffeina, taurina e similari, e per  incentivare  la
          somministrazione di alimenti  per  tutti  coloro  che  sono
          affetti da celiachia. 
              (Omissis).». 
              - La Legge 27 dicembre 2013, n. 147,  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  27  dicembre  2013,   n.   302,   reca
          «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (Legge  di  stabilita'  2014)».  In
          particolare,  l'art.  1,  commi   304   e   305   prevedono
          semplificazione  delle  procedure   amministrative   e   la
          previsione di modalita' innovative di finanziamento per gli
          impianti sportivi al fine di favorire l'ammodernamento o la
          costruzione, con particolare riguardo alla sicurezza  degli
          impianti e degli spettatori. 
              - Si riporta il testo dell'art. 15, commi 6  e  7,  del
          decreto-legge 25 novembre 2015,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22   gennaio   2016,   n.   9
          (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23  gennaio  2016,  n.
          18), recante «Conversione in legge, con modificazioni,  del
          decreto-legge 25 novembre  2015,  n.  185,  recante  misure
          urgenti per interventi nel territorio. Proroga del  termine
          per  l'esercizio  delle  deleghe  per  la  revisione  della
          struttura del bilancio dello Stato, nonche' per il riordino
          della  disciplina  per  la  gestione  del  bilancio  e   il
          potenziamento della funzione del bilancio di cassa»: 
                «Art.   15   (Misure   urgenti   per   favorire    la
          realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane).
          - (Omissis). 
              6. Al di fuori degli interventi previsti dal  Piano  di
          cui al comma 3, le  associazioni  e  le  societa'  sportive
          senza fini di lucro possono presentare al Comune,  sul  cui
          territorio  insiste  l'impianto  sportivo  da   rigenerare,
          riqualificare  o  ammodernare,  un   progetto   preliminare
          accompagnato  da  un  piano   di   fattibilita'   economico
          finanziaria per la  rigenerazione,  la  riqualificazione  e
          l'ammodernamento  e  per  la  successiva  gestione  con  la
          previsione di un utilizzo teso  a  favorire  l'aggregazione
          sociale e giovanile. Se  il  Comune  riconosce  l'interesse
          pubblico  del  progetto   affida   la   gestione   gratuita
          dell'impianto all'associazione o alla societa' sportiva per
          una  durata  proporzionalmente  corrispondente  al   valore
          dell'intervento. 
              7. Le associazioni sportive o le societa' sportive  che
          hanno la gestione di un impianto sportivo pubblico  possono
          aderire alle  convenzioni  Consip  o  di  altro  centro  di
          aggregazione  regionale  per  la   fornitura   di   energia
          elettrica di  gas  o  di  altro  combustibile  al  fine  di
          garantire la gestione dello stesso impianto. 
              (Omissis).». 
              -  Il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91 -
          S.O. n. 10, reca «Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,
          2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione  dei  contratti
          di concessione, sugli appalti pubblici  e  sulle  procedure
          d'appalto degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,
          dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,  nonche'
          per il riordino della  disciplina  vigente  in  materia  di
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture". 
              - Il decreto-legge 24 aprile 2017,  n.  50,  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  24  aprile  2017,  n.  95,   e'
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno  2017,
          n. 96, recante: «Conversione in legge,  con  modificazioni,
          del  decreto-legge  24  aprile   2017,   n.   50,   recante
          disposizioni urgenti in materia finanziaria,  iniziative  a
          favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
          zone colpite da eventi sismici e misure per  lo  sviluppo»,
          pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  23  giugno  2017,  n.
          144 -  S.O.  n.  31.  In  particolare,  l'art.   62   sulla
          costruzione degli impianti sportivi. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 5  ottobre
          2010,  n.  207,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  10
          dicembre 2010, n. 288 - S.O. n. 270, reca  «Regolamento  di
          esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12  aprile
          2006,  n.  163,  recante  "Codice  dei  contratti  pubblici
          relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione  delle
          direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"». In particolare, l'art.
          14 che disciplina lo studio di fattibilita'. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 1°  agosto
          2011,  n.  151,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  22
          settembre  2011,  n.   221,   reca   «Regolamento   recante
          semplificazione della disciplina dei procedimenti  relativi
          alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma
          4-quater,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,   n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122». 
              - Il  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202,
          reca «Definizione ed ampliamento delle  attribuzioni  della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali» che istituisce
          la Conferenza unificata e ne definisce la  composizione,  i
          compiti  e  le  modalita'  organizzative  e  operative.  La
          Conferenza  unificata  opera  al  fine   di   favorire   la
          cooperazione tra l'attivita' dello Stato e il sistema delle
          autonomie ed esaminare le materie e  i  compiti  di  comune
          interesse. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti  normativi  della  legge  8  agosto
          2019, n. 86, si veda nelle note alle premesse.