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LEGGE 18 marzo 2021, n. 35

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus. (21G00044)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/04/2021
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal: 2-4-2021
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
           Istituzione della Giornata nazionale in memoria 
             delle vittime dell'epidemia di coronavirus 
 
  1. La Repubblica riconosce il giorno 18 marzo di ciascun anno quale
Giornata  nazionale  in  memoria  delle  vittime   dell'epidemia   di
coronavirus, di seguito denominata «Giornata nazionale», al  fine  di
conservare e rinnovare la memoria di  tutte  le  persone  decedute  a
causa di tale epidemia. 
  2. In  occasione  della  Giornata  nazionale,  in  tutti  i  luoghi
pubblici e privati e' osservato un minuto di silenzio  dedicato  alle
vittime dell'epidemia. 
  3. La Giornata nazionale non determina gli effetti  civili  di  cui
alla legge 27 maggio 1949, n. 260. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3 del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              -  La  legge  27   maggio   1949,   n.   260,   recante
          «Disposizioni  in  materia  di  ricorrenze   festive»,   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124  del  31  maggio
          1949.