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LEGGE 18 marzo 2021, n. 35

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus. (21G00044)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/04/2021
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Testo in vigore dal: 2-4-2021
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
           Istituzione della Giornata nazionale in memoria 
             delle vittime dell'epidemia di coronavirus 
 
  1. La Repubblica riconosce il giorno 18 marzo di ciascun anno quale
Giornata  nazionale  in  memoria  delle  vittime   dell'epidemia   di
coronavirus, di seguito denominata «Giornata nazionale», al  fine  di
conservare e rinnovare la memoria di  tutte  le  persone  decedute  a
causa di tale epidemia. 
  2. In  occasione  della  Giornata  nazionale,  in  tutti  i  luoghi
pubblici e privati e' osservato un minuto di silenzio  dedicato  alle
vittime dell'epidemia. 
  3. La Giornata nazionale non determina gli effetti  civili  di  cui
alla legge 27 maggio 1949, n. 260. 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
           Istituzione della Giornata nazionale in memoria 
             delle vittime dell'epidemia di coronavirus 
 
  1. La Repubblica riconosce il giorno 18 marzo di ciascun anno quale
Giornata  nazionale  in  memoria  delle  vittime   dell'epidemia   di
coronavirus, di seguito denominata «Giornata nazionale», al  fine  di
conservare e rinnovare la memoria di  tutte  le  persone  decedute  a
causa di tale epidemia. 
  2. In  occasione  della  Giornata  nazionale,  in  tutti  i  luoghi
pubblici e privati e' osservato un minuto di silenzio  dedicato  alle
vittime dell'epidemia. 
  3. La Giornata nazionale non determina gli effetti  civili  di  cui
alla legge 27 maggio 1949, n. 260.