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DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 19

Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. (21G00021)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/03/2021 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
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vigente al 12/10/2021
  • Allegati
Testo in vigore dal: 13-3-2021
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri; 
  Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre  2012,  n.  234,
recante  norme  generali  sulla   partecipazione   dell'Italia   alla
formazione  e  all'attuazione  della  normativa  e  delle   politiche
dell'Unione europea; 
  Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018,  e,  in
particolare, l'articolo 11; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle  misure  di  protezione
contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti
(UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE,
93/85/CEE,  98/57/CE,  2000/29/CE,  2006/91/CE   e   2007/33/CE   del
Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/625 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e  alle
altre attivita' ufficiali  effettuati  per  garantire  l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,  delle  norme  sulla
salute e sul benessere degli  animali,  sulla  sanita'  delle  piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica  dei  regolamenti
(CE) n. 999/ 2001, (CE) n.  396/2005,  (CE)  n.  1069/2009,  (CE)  n.
1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e  (UE)
2016/2031 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  dei  regolamenti
(CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio  e  delle  direttive
98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE,  2008/119/  CE  e  2008/120/CE  del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)  n.  854/2004  e  (CE)  n.
882/2004  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  le  direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE  e
97/78/CE del  Consiglio  e  la  decisione  92/438/CEE  del  Consiglio
(regolamento sui controlli ufficiali); 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/66 della  Commissione,
del 16 gennaio 2019, recante norme che definiscono modalita' pratiche
uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali  su  piante,  prodotti
vegetali e altri oggetti, al fine di verificare la  conformita'  alla
normativa dell'Unione sulle  misure  di  protezione  dagli  organismi
nocivi per le piante applicabili a tali merci; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/1012 della Commissione, del
12  marzo  2019,  che  integra  il  regolamento  (UE)  2017/625   del
Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo deroghe alle norme  per
la designazione dei punti di controllo e ai requisiti  minimi  per  i
posti di controllo frontalieri; 
  Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2019/1013   della
Commissione, del 16 aprile 2019, relativo  alla  notifica  preventiva
delle partite di determinate categorie di animali e merci che entrano
nell'Unione; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/827 della Commissione,  del
13 marzo 2019, relativo ai criteri che  gli  operatori  professionali
devono  rispettare  al  fine  di  soddisfare  le  condizioni  di  cui
all'articolo 89,  paragrafo  1,  lettera  a),  del  regolamento  (UE)
2016/2031 del Parlamento europeo e del  Consiglio  e  alle  procedure
volte a garantire l'osservanza di tali criteri; 
  Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2019/1014   della
Commissione, del 12 giugno 2019, che stabilisce norme dettagliate sui
requisiti minimi dei  posti  di  controllo  frontalieri,  compresi  i
centri d'ispezione, e per il formato, le categorie e le abbreviazioni
da utilizzare per l'inserimento in  elenco  dei  posti  di  controllo
frontalieri e dei punti di controllo; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione, del
1° agosto  2019,  che  integra  il  regolamento  (UE)  2016/2031  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  stabilendo   l'elenco   degli
organismi nocivi prioritari; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2074 della Commissione, del
23 settembre 2019, che  integra  il  regolamento  (UE)  2017/625  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda  le  norme  in
merito a controlli ufficiali specifici sulle partite  di  determinati
animali e merci che sono originarie dell'Unione e vi fanno ritorno in
quanto non ammesse in un paese terzo; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione, del
10 ottobre  2019,  che  integra  il  regolamento  (UE)  2017/625  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per  quanto  riguarda  alcune
categorie di animali e merci esenti da controlli ufficiali  ai  posti
di controllo frontalieri,  i  controlli  specifici  relativamente  al
bagaglio personale dei  passeggeri  e  a  piccole  partite  di  merci
spedite a persone fisiche, non destinate all'immissione in commercio,
e che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione, del
10 ottobre  2019,  che  integra  il  regolamento  (UE)  2017/625  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i
casi e le condizioni in cui i controlli di identita'  e  i  controlli
fisici su alcune merci possono essere  eseguiti  presso  i  punti  di
controllo  e  i  controlli  documentali  possono  essere  eseguiti  a
distanza dai posti di controllo frontalieri; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione, del
10 ottobre  2019,  che  integra  il  regolamento  (UE)  2017/625  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i
controlli ufficiali delle partite di animali  e  merci  in  transito,
trasbordo e successivo trasporto attraverso l'Unione, e che  modifica
i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n.  119/2009,
(UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE) n. 142/2011, (UE) n. 28/2012
della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE)  2016/759  della
Commissione e la decisione 2007/777/CE della Commissione; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2125 della Commissione, del
10 ottobre  2019,  che  integra  il  regolamento  (UE)  2017/625  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  per  quanto  riguarda  le  norme
relative  all'esecuzione  di  controlli   ufficiali   specifici   del
materiale da imballaggio in legno, la notifica di alcune partite e le
misure da adottare nei casi di non conformita'; 
  Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2019/2130   della
Commissione, del 25 novembre 2019, che stabilisce  norme  dettagliate
sulle operazioni da svolgere durante e dopo i controlli  documentali,
i controlli di identita' e i controlli fisici sugli animali  e  sulle
merci  soggetti  a  controlli  ufficiali  ai   posti   di   controllo
frontalieri; 
  Visto il  decreto  legislativo  4  giugno  1997,  n.  143,  recante
conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  214,  recante
attuazione  della  direttiva  2002/89/CE  concernente  le  misure  di
protezione contro l'introduzione e la diffusione nella  Comunita'  di
organismi nocivi ai vegetali o  ai  prodotti  vegetali  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150,  recante
attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un  quadro  per
l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Vista la Convenzione internazionale per la protezione delle  piante
(CIPP), firmata  a  Roma  il  6  dicembre  1951,  ratificata  e  resa
esecutiva ai sensi della legge 9 marzo 1955,  n.  471,  conclusa  nel
quadro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione  e
l'agricoltura (FAO); 
  Visto lo standard internazionale sulle misure fitosanitarie ISPM n.
15, della Convenzione internazionale per la protezione  delle  piante
(CIPP), adottato nel 2002, inerente regolamentazione del materiale da
imballaggio  in  legno  nel  commercio  internazionale   (ISPM15)   e
successive modificazioni; 
  Acquisito il parere del Comitato fitosanitario  nazionale,  di  cui
all'articolo 52 del decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  214,
espresso nella seduta del 13-14 luglio 2020; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 30 ottobre 2020; 
  Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, nella riunione del 17 dicembre 2020; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1° dicembre 2020; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 gennaio 2021; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14  gennaio  2021,
recante  accettazione  delle  dimissioni   della   senatrice   Teresa
Bellanova  dalla  carica  di  Ministro   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali e conferimento dell'incarico  di  reggere,  ad
interim, il  medesimo  dicastero  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali  ad  interim,  di
concerto con i Ministri della salute, della giustizia,  degli  affari
esteri e della cooperazione  internazionale,  dell'economia  e  delle
finanze e dello sviluppo economico; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto ha per oggetto l'adeguamento della normativa
nazionale ai fini dell'applicazione dei  regolamenti  (UE)  2016/2031
del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  26  ottobre  2016  e
2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, e
della Convenzione  internazionale  per  la  protezione  delle  piante
(CIPP) firmata a Roma il 6 dicembre 1951, ratificata e resa esecutiva
ai sensi della legge 9 marzo 1955, n. 471. 
  2.  Il  Servizio  fitosanitario   nazionale   e'   l'organizzazione
nazionale per la protezione delle piante, ai sensi della  Convenzione
internazionale per la protezione delle piante (CIPP) di cui al  comma
1, ed esercita la funzione  di  protezione  delle  piante  costituita
dall'insieme delle competenze e delle attivita' volte a  tutelare  le
produzioni  agricole,  il  patrimonio  forestale,  il  territorio   e
l'ambiente dal pericolo di danni  derivanti  dagli  organismi  nocivi
delle piante. 
  3. La protezione delle piante,  in  relazione  alle  attivita'  per
determinare i rischi fitosanitari  presentati  da  qualsiasi  specie,
ceppo o biotipo  di  agenti  patogeni,  animali  o  piante  parassite
dannosi per le piante o i prodotti vegetali («organismi nocivi») e le
misure per ridurre tali rischi a un livello accettabile, rientra,  in
base al criterio della prevalenza,  nella  materia  della  profilassi
internazionale di cui all'articolo 117, comma  secondo,  lettera  q),
della Costituzione. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - L'art.  117  della  Costituzione  stabilisce  che  la
          potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e  dalle
          Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,  nonche'   dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              - Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
          n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.  214,  S.O.,
          cosi' recita: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Il testo degli  articoli  31  e  32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla  partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa   e   delle   politiche   dell'Unione   europea),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013,  n.  3,
          cosi' recita: 
                «Art. 31 (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  - 1.  In  relazione  alle   deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
              3. La legge di delegazione europea indica le  direttive
          in  relazione  alle  quali   sugli   schemi   dei   decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
              6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
          puo' adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  di
          decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1,  al  fine
          di  recepire  atti  delegati  dell'Unione  europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli
          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri
          adeguamenti tecnici. 
              7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
          previste dalla legge di delegazione europea,  adottati,  ai
          sensi dell'articolo 117, quinto comma, della  Costituzione,
          nelle materie di competenza  legislativa  delle  regioni  e
          delle province autonome, si  applicano  alle  condizioni  e
          secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 
              8.   I   decreti   legislativi   adottati   ai    sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere.» 
                «Art. 32 (Principi e criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto  dell'Unione  europea).
          -  1. Salvi gli  specifici  principi  e  criteri  direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
                  a)  le  amministrazioni  direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                  b) ai fini di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                  c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi  richiesti  dalle   direttive   stesse,   ai   sensi
          dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246; 
                  d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice  penale
          e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                  e) al recepimento di direttive o all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                  f) nella redazione dei decreti legislativi  di  cui
          all'articolo   31   si   tiene   conto   delle    eventuali
          modificazioni delle direttive dell'Unione europea  comunque
          intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; 
                  g)  quando  si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                  h) qualora non siano di ostacolo i diversi  termini
          di  recepimento,  vengono  attuate  con  un  unico  decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                  i) e' assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.». 
              - Il testo dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019,
          n.  117  (Delega  al  Governo  per  il  recepimento   delle
          direttive europee e l'attuazione di altri atti  dell'Unione
          europea - Legge di delegazione  europea  2018),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre  2019,  n.  245,  cosi'
          recita: 
                «Art. 11. Delega al Governo per  l'adeguamento  della
          normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)
          2016/2031, relativo alle misure di  protezione  contro  gli
          organismi nocivi per le piante, che modifica i  regolamenti
          (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014  del
          Parlamento europeo e del Consiglio e  abroga  le  direttive
          69/464/CEE, 74/647/CEE,  93/85/CEE,  98/57/CE,  2000/29/CE,
          2006/91/CE e 2007/33/CE  del  Consiglio,  e,  limitatamente
          alla normativa nazionale sulla sanita' delle  piante,  alle
          disposizioni del  regolamento  (UE)  2017/625  relativo  ai
          controlli  ufficiali  e  alle  altre  attivita'   ufficiali
          effettuati per garantire l'applicazione della  legislazione
          sugli alimenti e sui mangimi, delle norme  sulla  salute  e
          sul benessere degli animali,  sulla  sanita'  delle  piante
          nonche' sui prodotti  fitosanitari,  recante  modifica  dei
          regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE)  n.  396/2005,  (CE)  n.
          1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n.  1151/2012,  (UE)  n.
          652/2014, (UE) 2016/429 e  (UE)  2016/2031  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n.  1/2005  e
          (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE,
          1999/74/CE,  2007/43/CE,  2008/119/CE  e  2008/120/CE   del
          Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)  n.  854/2004  e
          (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le
          direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE,  90/425/CEE,  91/496/CEE,
          96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la  decisione
          92/438/CEE del Consiglio, nonche' per  l'adeguamento  della
          normativa nazionale in materia di sementi, di materiali  di
          moltiplicazione delle piante da frutto e delle ortive e dei
          materiali  di  moltiplicazione  della  vite,  al  fine  del
          riordino e della semplificazione normativa. - 
              1. Il Governo e' delegato  ad  adottare,  entro  dodici
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          con le procedure di cui  all'articolo  31  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti
          Commissioni  parlamentari,  previa  intesa   in   sede   di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano  ai
          sensi dell'articolo 3 del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281, uno o piu' decreti legislativi  con  i  quali
          provvede  ad   adeguare   la   normativa   nazionale   alle
          disposizioni  del  regolamento  (UE)   n.   2016/2031   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e,
          limitatamente alla normativa nazionale sulla sanita'  delle
          piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del
          Parlamento  europeo,  del  15   marzo   2017,   nonche'   a
          raccogliere in appositi testi unici tutte le norme  vigenti
          in materia di sementi e  di  materiali  di  moltiplicazione
          delle piante da frutto, delle ortive  e  dei  materiali  di
          moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in
          coordinamento con  le  disposizioni  del  regolamento  (UE)
          2016/2031, relativo alle misure di  protezione  contro  gli
          organismi  nocivi  per  le  piante,  e  con  le  pertinenti
          disposizioni del regolamento (UE) 2017/625. 
              2. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati su proposta del Ministro per gli affari europei  e
          del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali
          e del turismo, di concerto con  i  Ministri  della  salute,
          della giustizia, degli affari esteri e  della  cooperazione
          internazionale,  dell'economia  e  delle  finanze  e  dello
          sviluppo economico. 
              3. Nell'esercizio della delega di cui  al  comma  1  il
          Governo e' tenuto a seguire, oltre ai  principi  e  criteri
          direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e  criteri
          direttivi specifici: 
                a) adeguamento e semplificazione delle norme  vigenti
          sulla base delle attuali conoscenze tecnico-scientifiche di
          settore; 
                b)  coordinamento  delle  disposizioni   vigenti   in
          materia, apportando le modifiche necessarie per  garantirne
          la coerenza giuridica, logica e sistematica e per adeguare,
          aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; 
                c) risoluzione di eventuali incongruenze e  antinomie
          tenendo   conto   degli   orientamenti    giurisprudenziali
          consolidati; 
                d) revisione dei procedimenti amministrativi al  fine
          di ridurre i termini procedimentali; 
                e) individuazione delle autorita'  competenti,  degli
          organismi   delegati   e   dei   compiti   conferiti    per
          l'applicazione  del  regolamento  (UE)  2016/2031   e   del
          regolamento (UE)  2017/625  nel  settore  della  protezione
          delle piante dagli organismi nocivi; 
                f) adozione di un Piano di  emergenza  nazionale,  in
          cui  siano  definite  le  linee  di  azione,  le  strutture
          partecipanti, le responsabilita', le procedure e le risorse
          finanziarie da mettere a disposizione in caso  di  scoperta
          di  focolai  di  organismi  nocivi  in   applicazione   del
          regolamento (UE) 2016/2031; 
                g) adeguamento dei posti  di  controllo  frontalieri,
          gia' punti di entrata di  cui  al  decreto  legislativo  19
          agosto 2005, n. 214, anche sotto il profilo delle dotazioni
          strumentali  e  di  personale,  per  dare  applicazione  al
          regolamento (UE)  2017/625  nel  settore  della  protezione
          delle piante dagli organismi nocivi; 
                h) definizione di un  Piano  di  controllo  nazionale
          pluriennale per il settore della  protezione  delle  piante
          dagli organismi nocivi; 
                i)   designazione   dei   laboratori   nazionali   di
          riferimento, con le  strutture  e  le  risorse  necessarie,
          nonche' dei laboratori ufficiali di cui al regolamento (UE)
          2017/625 per l'effettuazione di analisi, prove  e  diagnosi
          di laboratorio  su  organismi  nocivi,  piante  e  prodotti
          vegetali di cui al regolamento (UE) 2016/2031; 
                l) individuazione  delle  stazioni  di  quarantena  e
          delle strutture di confinamento, di cui al regolamento (UE)
          2016/2031, con le necessarie dotazioni e risorse; 
                m) realizzazione di un  sistema  elettronico  per  la
          raccolta delle informazioni del settore  fitosanitario,  da
          collegare  e  da  rendere  compatibile   con   il   sistema
          informatico dell'Unione europea; 
                n) ridefinizione del  sistema  sanzionatorio  per  la
          violazione  delle   disposizioni   del   regolamento   (UE)
          2016/2031 e del regolamento (UE)  2017/625,  attraverso  la
          previsione di sanzioni amministrative efficaci,  dissuasive
          e proporzionate alla gravita'  delle  violazioni  medesime,
          nel rispetto dei principi e criteri  direttivi  di  cui  al
          presente comma; 
                o) destinazione  di  una  quota  parte  dei  proventi
          derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di nuova
          istituzione previste dai  decreti  legislativi  di  cui  al
          comma  1  all'attuazione  delle  misure  di   eradicazione,
          gestione e coordinamento dell'autorita' unica centrale,  di
          cui al regolamento (UE) 2016/2031, nel limite  del  50  per
          cento dell'importo complessivo; 
                p)  ricognizione   e   abrogazione   espressa   delle
          disposizioni nazionali  oggetto  di  abrogazione  tacita  o
          implicita nonche' di quelle che siano  prive  di  effettivo
          contenuto normativo o comunque obsolete.». 
              - Il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di
          protezione contro gli organismi nocivi per le  piante,  che
          modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e
          (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio  e
          abroga  le  direttive  69/464/CEE,  74/647/CEE,  93/85/CEE,
          98/57/CE,   2000/29/CE,   2006/91/CE   e   2007/33/CE   del
          Consiglio, e' pubblicato nella G.U.U.E. 23  novembre  2016,
          n. L 317. 
              - Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e
          del Consiglio del  15  marzo  2017  relativo  ai  controlli
          ufficiali e alle altre attivita' ufficiali  effettuati  per
          garantire l'applicazione della legislazione sugli  alimenti
          e sui mangimi, delle norme sulla  salute  e  sul  benessere
          degli animali,  sulla  sanita'  delle  piante  nonche'  sui
          prodotti fitosanitari,  recante  modifica  dei  regolamenti
          (CE) n. 999/ 2001, (CE) n.  396/2005,  (CE)  n.  1069/2009,
          (CE) n. 1107/2009, (UE) n.  1151/2012,  (UE)  n.  652/2014,
          (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, dei regolamenti  (CE)  n.  1/  2005  e  (CE)  n.
          1099/2009  del  Consiglio  e  delle   direttive   98/58/CE,
          1999/74/CE, 2007/43/CE,  2008/119/  CE  e  2008/120/CE  del
          Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)  n.  854/2004  e
          (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le
          direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE,  90/425/CEE,  91/496/CEE,
          96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la  decisione
          92/438/CEE  del  Consiglio   (regolamento   sui   controlli
          ufficiali), e' pubblicato nella G.U.U.E. 7 aprile 2017,  n.
          L 95. 
              - Il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  2019/66  della
          Commissione,  del  16  gennaio  2019,  recante  norme   che
          definiscono modalita' pratiche uniformi di  esecuzione  dei
          controlli ufficiali su piante, prodotti  vegetali  e  altri
          oggetti,  al  fine  di  verificare  la   conformita'   alla
          normativa dell'Unione  sulle  misure  di  protezione  dagli
          organismi nocivi per le piante applicabili a tali merci, e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 17 gennaio 2019, n. L 15. 
              -  Il  regolamento  delegato   (UE)   2019/1012   della
          Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il  regolamento
          (UE)  2017/625  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
          stabilendo deroghe alle norme per la designazione dei punti
          di controllo e ai requisiti minimi per i posti di controllo
          frontalieri e' pubblicato nella G.U.U.E. 21 giugno 2019, n.
          L 165. 
              - Il regolamento di  esecuzione  (UE)  2019/1013  della
          Commissione, del 16 aprile  2019,  relativo  alla  notifica
          preventiva  delle  partite  di  determinate  categorie   di
          animali e merci  che  entrano  nell'Unione,  e'  pubblicato
          nella G.U.U.E. 21 giugno 2019, n. L 165. 
              -  Il  regolamento   delegato   (UE)   2019/827   della
          Commissione, del 13 marzo 2019, relativo ai criteri che gli
          operatori  professionali  devono  rispettare  al  fine   di
          soddisfare le condizioni di cui all'articolo 89,  paragrafo
          1,  lettera  a),  del  regolamento   (UE)   2016/2031   del
          Parlamento europeo e del Consiglio e alle procedure volte a
          garantire l'osservanza di tali criteri, e' pubblicato nella
          G.U.U.E. 23 maggio 2019, n. L 137. 
              - Il regolamento di  esecuzione  (UE)  2019/1014  della
          Commissione, del  12  giugno  2019,  che  stabilisce  norme
          dettagliate sui requisiti minimi  dei  posti  di  controllo
          frontalieri,  compresi  i  centri  d'ispezione,  e  per  il
          formato, le categorie e le abbreviazioni da utilizzare  per
          l'inserimento in elenco dei posti di controllo  frontalieri
          e dei punti di controllo, e' pubblicato nella  G.U.U.E.  21
          giugno 2019, n. L 165. 
              -  Il  regolamento  delegato   (UE)   2019/1702   della
          Commissione, del 1° agosto 2019, che integra il regolamento
          (UE) 2016/2031  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
          stabilendo l'elenco degli organismi nocivi  prioritari,  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 11 ottobre 2019, n. L 260. 
              -  Il  regolamento  delegato   (UE)   2019/2074   della
          Commissione,  del  23  settembre  2019,  che   integra   il
          regolamento (UE) 2017/625  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio  per  quanto  riguarda  le  norme  in  merito   a
          controlli ufficiali specifici sulle partite di  determinati
          animali e merci che sono originarie dell'Unione e vi  fanno
          ritorno in  quanto  non  ammesse  in  un  paese  terzo,  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 6 dicembre 2019, n. L 316. 
              -  Il  regolamento  delegato   (UE)   2019/2122   della
          Commissione,  del  10  ottobre   2019,   che   integra   il
          regolamento (UE) 2017/625  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di animali e
          merci esenti da controlli ufficiali ai posti  di  controllo
          frontalieri,  i  controlli   specifici   relativamente   al
          bagaglio personale dei passeggeri e a  piccole  partite  di
          merci   spedite   a   persone   fisiche,   non    destinate
          all'immissione in commercio, e che modifica il  regolamento
          (UE) n. 142/2011 della  Commissione,  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 12 dicembre 2019, n. L 321. 
              -  Il  regolamento  delegato   (UE)   2019/2123   della
          Commissione,  del  10  ottobre   2019,   che   integra   il
          regolamento (UE) 2017/625  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio per quanto riguarda le norme  per  i  casi  e  le
          condizioni in cui i controlli di identita'  e  i  controlli
          fisici su alcune merci possono  essere  eseguiti  presso  i
          punti di controllo e i controlli documentali possono essere
          eseguiti a distanza dai posti di controllo frontalieri,  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 12 dicembre 2019, n. L 321. 
              -  Il  regolamento  delegato   (UE)   2019/2124   della
          Commissione,  del  10  ottobre   2019,   che   integra   il
          regolamento (UE) 2017/625  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio per quanto riguarda  le  norme  per  i  controlli
          ufficiali delle partite di animali  e  merci  in  transito,
          trasbordo e successivo trasporto attraverso l'Unione, e che
          modifica i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008,
          (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010,  (UE)
          n.  142/2011,  (UE)  n.  28/2012  della   Commissione,   il
          regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione e
          la decisione 2007/777/CE della Commissione,  e'  pubblicato
          nella G.U.U.E. 12 dicembre 2019, n. L 321. 
              -  Il  regolamento  delegato   (UE)   2019/2125   della
          Commissione,  del  10  ottobre   2019,   che   integra   il
          regolamento (UE) 2017/625  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio   per   quanto   riguarda   le   norme   relative
          all'esecuzione  di  controlli   ufficiali   specifici   del
          materiale da imballaggio in legno, la  notifica  di  alcune
          partite  e  le  misure  da  adottare  nei   casi   di   non
          conformita', e' pubblicato nella G.U.U.E. 12 dicembre 2019,
          n. L 321. 
              - Il regolamento di  esecuzione  (UE)  2019/2130  della
          Commissione, del 25 novembre  2019,  che  stabilisce  norme
          dettagliate sulle operazioni da svolgere durante e  dopo  i
          controlli  documentali,  i  controlli  di  identita'  e   i
          controlli fisici sugli animali e  sulle  merci  soggetti  a
          controlli ufficiali ai posti di controllo  frontalieri,  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 12 dicembre 2019, n. L 321. 
              -  Il  decreto  legislativo  4  giugno  1997,  n.   143
          (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in
          materia  di  agricoltura   e   pesca   e   riorganizzazione
          dell'Amministrazione   centrale),   e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1997, n. 129. 
              -  Il  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  214
          (Attuazione  della  direttiva  2002/89/CE  concernente   le
          misure di protezione contro l'introduzione e la  diffusione
          nella Comunita'  di  organismi  nocivi  ai  vegetali  o  ai
          prodotti vegetali e successive modificazioni), abrogato dal
          presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
          ottobre 2005, n. 248, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150
          (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che  istituisce  un
          quadro  per  l'azione  comunitaria  ai  fini  dell'utilizzo
          sostenibile dei pesticidi), e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 agosto 2012, n. 202, S.O. 
               -  La  legge  9  marzo  1955,  n.  471  (Ratifica   ed
          esecuzione  della   Convenzione   internazionale   per   la
          protezione delle piante,  firmata  a  Roma  il  6  dicembre
          1951), e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  13  giugno
          1955, n. 134. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti dei regolamenti (UE) 2016/2031  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre  2016  e
          2017/625 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  15
          marzo 2017, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti normativi della legge 9 marzo 1955,
          n. 471, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per l'articolo 117 della Costituzione, si veda  nelle
          note alle premesse.