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DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 19

Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. (21G00021)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/03/2021 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 13-3-2021
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri; 
  Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre  2012,  n.  234,
recante  norme  generali  sulla   partecipazione   dell'Italia   alla
formazione  e  all'attuazione  della  normativa  e  delle   politiche
dell'Unione europea; 
  Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018,  e,  in
particolare, l'articolo 11; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle  misure  di  protezione
contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti
(UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE,
93/85/CEE,  98/57/CE,  2000/29/CE,  2006/91/CE   e   2007/33/CE   del
Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/625 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e  alle
altre attivita' ufficiali  effettuati  per  garantire  l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,  delle  norme  sulla
salute e sul benessere degli  animali,  sulla  sanita'  delle  piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica  dei  regolamenti
(CE) n. 999/ 2001, (CE) n.  396/2005,  (CE)  n.  1069/2009,  (CE)  n.
1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e  (UE)
2016/2031 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  dei  regolamenti
(CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio  e  delle  direttive
98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE,  2008/119/  CE  e  2008/120/CE  del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)  n.  854/2004  e  (CE)  n.
882/2004  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  le  direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE  e
97/78/CE del  Consiglio  e  la  decisione  92/438/CEE  del  Consiglio
(regolamento sui controlli ufficiali); 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/66 della  Commissione,
del 16 gennaio 2019, recante norme che definiscono modalita' pratiche
uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali  su  piante,  prodotti
vegetali e altri oggetti, al fine di verificare la  conformita'  alla
normativa dell'Unione sulle  misure  di  protezione  dagli  organismi
nocivi per le piante applicabili a tali merci; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/1012 della Commissione, del
12  marzo  2019,  che  integra  il  regolamento  (UE)  2017/625   del
Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo deroghe alle norme  per
la designazione dei punti di controllo e ai requisiti  minimi  per  i
posti di controllo frontalieri; 
  Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2019/1013   della
Commissione, del 16 aprile 2019, relativo  alla  notifica  preventiva
delle partite di determinate categorie di animali e merci che entrano
nell'Unione; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/827 della Commissione,  del
13 marzo 2019, relativo ai criteri che  gli  operatori  professionali
devono  rispettare  al  fine  di  soddisfare  le  condizioni  di  cui
all'articolo 89,  paragrafo  1,  lettera  a),  del  regolamento  (UE)
2016/2031 del Parlamento europeo e del  Consiglio  e  alle  procedure
volte a garantire l'osservanza di tali criteri; 
  Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2019/1014   della
Commissione, del 12 giugno 2019, che stabilisce norme dettagliate sui
requisiti minimi dei  posti  di  controllo  frontalieri,  compresi  i
centri d'ispezione, e per il formato, le categorie e le abbreviazioni
da utilizzare per l'inserimento in  elenco  dei  posti  di  controllo
frontalieri e dei punti di controllo; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione, del
1° agosto  2019,  che  integra  il  regolamento  (UE)  2016/2031  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  stabilendo   l'elenco   degli
organismi nocivi prioritari; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2074 della Commissione, del
23 settembre 2019, che  integra  il  regolamento  (UE)  2017/625  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda  le  norme  in
merito a controlli ufficiali specifici sulle partite  di  determinati
animali e merci che sono originarie dell'Unione e vi fanno ritorno in
quanto non ammesse in un paese terzo; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione, del
10 ottobre  2019,  che  integra  il  regolamento  (UE)  2017/625  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per  quanto  riguarda  alcune
categorie di animali e merci esenti da controlli ufficiali  ai  posti
di controllo frontalieri,  i  controlli  specifici  relativamente  al
bagaglio personale dei  passeggeri  e  a  piccole  partite  di  merci
spedite a persone fisiche, non destinate all'immissione in commercio,
e che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione, del
10 ottobre  2019,  che  integra  il  regolamento  (UE)  2017/625  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i
casi e le condizioni in cui i controlli di identita'  e  i  controlli
fisici su alcune merci possono essere  eseguiti  presso  i  punti  di
controllo  e  i  controlli  documentali  possono  essere  eseguiti  a
distanza dai posti di controllo frontalieri; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione, del
10 ottobre  2019,  che  integra  il  regolamento  (UE)  2017/625  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i
controlli ufficiali delle partite di animali  e  merci  in  transito,
trasbordo e successivo trasporto attraverso l'Unione, e che  modifica
i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n.  119/2009,
(UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE) n. 142/2011, (UE) n. 28/2012
della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE)  2016/759  della
Commissione e la decisione 2007/777/CE della Commissione; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2125 della Commissione, del
10 ottobre  2019,  che  integra  il  regolamento  (UE)  2017/625  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  per  quanto  riguarda  le  norme
relative  all'esecuzione  di  controlli   ufficiali   specifici   del
materiale da imballaggio in legno, la notifica di alcune partite e le
misure da adottare nei casi di non conformita'; 
  Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2019/2130   della
Commissione, del 25 novembre 2019, che stabilisce  norme  dettagliate
sulle operazioni da svolgere durante e dopo i controlli  documentali,
i controlli di identita' e i controlli fisici sugli animali  e  sulle
merci  soggetti  a  controlli  ufficiali  ai   posti   di   controllo
frontalieri; 
  Visto il  decreto  legislativo  4  giugno  1997,  n.  143,  recante
conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  214,  recante
attuazione  della  direttiva  2002/89/CE  concernente  le  misure  di
protezione contro l'introduzione e la diffusione nella  Comunita'  di
organismi nocivi ai vegetali o  ai  prodotti  vegetali  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150,  recante
attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un  quadro  per
l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Vista la Convenzione internazionale per la protezione delle  piante
(CIPP), firmata  a  Roma  il  6  dicembre  1951,  ratificata  e  resa
esecutiva ai sensi della legge 9 marzo 1955,  n.  471,  conclusa  nel
quadro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione  e
l'agricoltura (FAO); 
  Visto lo standard internazionale sulle misure fitosanitarie ISPM n.
15, della Convenzione internazionale per la protezione  delle  piante
(CIPP), adottato nel 2002, inerente regolamentazione del materiale da
imballaggio  in  legno  nel  commercio  internazionale   (ISPM15)   e
successive modificazioni; 
  Acquisito il parere del Comitato fitosanitario  nazionale,  di  cui
all'articolo 52 del decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  214,
espresso nella seduta del 13-14 luglio 2020; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 30 ottobre 2020; 
  Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, nella riunione del 17 dicembre 2020; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1° dicembre 2020; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 gennaio 2021; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14  gennaio  2021,
recante  accettazione  delle  dimissioni   della   senatrice   Teresa
Bellanova  dalla  carica  di  Ministro   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali e conferimento dell'incarico  di  reggere,  ad
interim, il  medesimo  dicastero  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali  ad  interim,  di
concerto con i Ministri della salute, della giustizia,  degli  affari
esteri e della cooperazione  internazionale,  dell'economia  e  delle
finanze e dello sviluppo economico; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto ha per oggetto l'adeguamento della normativa
nazionale ai fini dell'applicazione dei  regolamenti  (UE)  2016/2031
del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  26  ottobre  2016  e
2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, e
della Convenzione  internazionale  per  la  protezione  delle  piante
(CIPP) firmata a Roma il 6 dicembre 1951, ratificata e resa esecutiva
ai sensi della legge 9 marzo 1955, n. 471. 
  2.  Il  Servizio  fitosanitario   nazionale   e'   l'organizzazione
nazionale per la protezione delle piante, ai sensi della  Convenzione
internazionale per la protezione delle piante (CIPP) di cui al  comma
1, ed esercita la funzione  di  protezione  delle  piante  costituita
dall'insieme delle competenze e delle attivita' volte a  tutelare  le
produzioni  agricole,  il  patrimonio  forestale,  il  territorio   e
l'ambiente dal pericolo di danni  derivanti  dagli  organismi  nocivi
delle piante. 
  3. La protezione delle piante,  in  relazione  alle  attivita'  per
determinare i rischi fitosanitari  presentati  da  qualsiasi  specie,
ceppo o biotipo  di  agenti  patogeni,  animali  o  piante  parassite
dannosi per le piante o i prodotti vegetali («organismi nocivi») e le
misure per ridurre tali rischi a un livello accettabile, rientra,  in
base al criterio della prevalenza,  nella  materia  della  profilassi
internazionale di cui all'articolo 117, comma  secondo,  lettera  q),
della Costituzione. 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri; 
  Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre  2012,  n.  234,
recante  norme  generali  sulla   partecipazione   dell'Italia   alla
formazione  e  all'attuazione  della  normativa  e  delle   politiche
dell'Unione europea; 
  Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018,  e,  in
particolare, l'articolo 11; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle  misure  di  protezione
contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti
(UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE,
93/85/CEE,  98/57/CE,  2000/29/CE,  2006/91/CE   e   2007/33/CE   del
Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/625 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e  alle
altre attivita' ufficiali  effettuati  per  garantire  l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,  delle  norme  sulla
salute e sul benessere degli  animali,  sulla  sanita'  delle  piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica  dei  regolamenti
(CE) n. 999/ 2001, (CE) n.  396/2005,  (CE)  n.  1069/2009,  (CE)  n.
1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e  (UE)
2016/2031 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  dei  regolamenti
(CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio  e  delle  direttive
98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE,  2008/119/  CE  e  2008/120/CE  del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)  n.  854/2004  e  (CE)  n.
882/2004  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  le  direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE  e
97/78/CE del  Consiglio  e  la  decisione  92/438/CEE  del  Consiglio
(regolamento sui controlli ufficiali); 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/66 della  Commissione,
del 16 gennaio 2019, recante norme che definiscono modalita' pratiche
uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali  su  piante,  prodotti
vegetali e altri oggetti, al fine di verificare la  conformita'  alla
normativa dell'Unione sulle  misure  di  protezione  dagli  organismi
nocivi per le piante applicabili a tali merci; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/1012 della Commissione, del
12  marzo  2019,  che  integra  il  regolamento  (UE)  2017/625   del
Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo deroghe alle norme  per
la designazione dei punti di controllo e ai requisiti  minimi  per  i
posti di controllo frontalieri; 
  Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2019/1013   della
Commissione, del 16 aprile 2019, relativo  alla  notifica  preventiva
delle partite di determinate categorie di animali e merci che entrano
nell'Unione; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/827 della Commissione,  del
13 marzo 2019, relativo ai criteri che  gli  operatori  professionali
devono  rispettare  al  fine  di  soddisfare  le  condizioni  di  cui
all'articolo 89,  paragrafo  1,  lettera  a),  del  regolamento  (UE)
2016/2031 del Parlamento europeo e del  Consiglio  e  alle  procedure
volte a garantire l'osservanza di tali criteri; 
  Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2019/1014   della
Commissione, del 12 giugno 2019, che stabilisce norme dettagliate sui
requisiti minimi dei  posti  di  controllo  frontalieri,  compresi  i
centri d'ispezione, e per il formato, le categorie e le abbreviazioni
da utilizzare per l'inserimento in  elenco  dei  posti  di  controllo
frontalieri e dei punti di controllo; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione, del
1° agosto  2019,  che  integra  il  regolamento  (UE)  2016/2031  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  stabilendo   l'elenco   degli
organismi nocivi prioritari; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2074 della Commissione, del
23 settembre 2019, che  integra  il  regolamento  (UE)  2017/625  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda  le  norme  in
merito a controlli ufficiali specifici sulle partite  di  determinati
animali e merci che sono originarie dell'Unione e vi fanno ritorno in
quanto non ammesse in un paese terzo; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione, del
10 ottobre  2019,  che  integra  il  regolamento  (UE)  2017/625  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per  quanto  riguarda  alcune
categorie di animali e merci esenti da controlli ufficiali  ai  posti
di controllo frontalieri,  i  controlli  specifici  relativamente  al
bagaglio personale dei  passeggeri  e  a  piccole  partite  di  merci
spedite a persone fisiche, non destinate all'immissione in commercio,
e che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione, del
10 ottobre  2019,  che  integra  il  regolamento  (UE)  2017/625  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i
casi e le condizioni in cui i controlli di identita'  e  i  controlli
fisici su alcune merci possono essere  eseguiti  presso  i  punti  di
controllo  e  i  controlli  documentali  possono  essere  eseguiti  a
distanza dai posti di controllo frontalieri; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione, del
10 ottobre  2019,  che  integra  il  regolamento  (UE)  2017/625  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i
controlli ufficiali delle partite di animali  e  merci  in  transito,
trasbordo e successivo trasporto attraverso l'Unione, e che  modifica
i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n.  119/2009,
(UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE) n. 142/2011, (UE) n. 28/2012
della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE)  2016/759  della
Commissione e la decisione 2007/777/CE della Commissione; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2125 della Commissione, del
10 ottobre  2019,  che  integra  il  regolamento  (UE)  2017/625  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  per  quanto  riguarda  le  norme
relative  all'esecuzione  di  controlli   ufficiali   specifici   del
materiale da imballaggio in legno, la notifica di alcune partite e le
misure da adottare nei casi di non conformita'; 
  Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2019/2130   della
Commissione, del 25 novembre 2019, che stabilisce  norme  dettagliate
sulle operazioni da svolgere durante e dopo i controlli  documentali,
i controlli di identita' e i controlli fisici sugli animali  e  sulle
merci  soggetti  a  controlli  ufficiali  ai   posti   di   controllo
frontalieri; 
  Visto il  decreto  legislativo  4  giugno  1997,  n.  143,  recante
conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  214,  recante
attuazione  della  direttiva  2002/89/CE  concernente  le  misure  di
protezione contro l'introduzione e la diffusione nella  Comunita'  di
organismi nocivi ai vegetali o  ai  prodotti  vegetali  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150,  recante
attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un  quadro  per
l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Vista la Convenzione internazionale per la protezione delle  piante
(CIPP), firmata  a  Roma  il  6  dicembre  1951,  ratificata  e  resa
esecutiva ai sensi della legge 9 marzo 1955,  n.  471,  conclusa  nel
quadro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione  e
l'agricoltura (FAO); 
  Visto lo standard internazionale sulle misure fitosanitarie ISPM n.
15, della Convenzione internazionale per la protezione  delle  piante
(CIPP), adottato nel 2002, inerente regolamentazione del materiale da
imballaggio  in  legno  nel  commercio  internazionale   (ISPM15)   e
successive modificazioni; 
  Acquisito il parere del Comitato fitosanitario  nazionale,  di  cui
all'articolo 52 del decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  214,
espresso nella seduta del 13-14 luglio 2020; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 30 ottobre 2020; 
  Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, nella riunione del 17 dicembre 2020; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1° dicembre 2020; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 gennaio 2021; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14  gennaio  2021,
recante  accettazione  delle  dimissioni   della   senatrice   Teresa
Bellanova  dalla  carica  di  Ministro   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali e conferimento dell'incarico  di  reggere,  ad
interim, il  medesimo  dicastero  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali  ad  interim,  di
concerto con i Ministri della salute, della giustizia,  degli  affari
esteri e della cooperazione  internazionale,  dell'economia  e  delle
finanze e dello sviluppo economico; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto ha per oggetto l'adeguamento della normativa
nazionale ai fini dell'applicazione dei  regolamenti  (UE)  2016/2031
del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  26  ottobre  2016  e
2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, e
della Convenzione  internazionale  per  la  protezione  delle  piante
(CIPP) firmata a Roma il 6 dicembre 1951, ratificata e resa esecutiva
ai sensi della legge 9 marzo 1955, n. 471. 
  2.  Il  Servizio  fitosanitario   nazionale   e'   l'organizzazione
nazionale per la protezione delle piante, ai sensi della  Convenzione
internazionale per la protezione delle piante (CIPP) di cui al  comma
1, ed esercita la funzione  di  protezione  delle  piante  costituita
dall'insieme delle competenze e delle attivita' volte a  tutelare  le
produzioni  agricole,  il  patrimonio  forestale,  il  territorio   e
l'ambiente dal pericolo di danni  derivanti  dagli  organismi  nocivi
delle piante. 
  3. La protezione delle piante,  in  relazione  alle  attivita'  per
determinare i rischi fitosanitari  presentati  da  qualsiasi  specie,
ceppo o biotipo  di  agenti  patogeni,  animali  o  piante  parassite
dannosi per le piante o i prodotti vegetali («organismi nocivi») e le
misure per ridurre tali rischi a un livello accettabile, rientra,  in
base al criterio della prevalenza,  nella  materia  della  profilassi
internazionale di cui all'articolo 117, comma  secondo,  lettera  q),
della Costituzione.