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DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2021, n. 15

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21G00024)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/02/2021 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2021)
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Testo in vigore dal: 24-2-2021
al: 12-3-2021
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 16 della Costituzione,  che  consente  limitazioni
della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n.  172,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante  «Ulteriori
disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla
diffusione del virus COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n.  2,  recante  «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  di  svolgimento  delle
elezioni per l'anno 2021»; 
  Visto il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12, recante  «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con  le
quali e' stato dichiarato e  prorogato  lo  stato  di  emergenza  sul
territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato  l'evolversi  della  situazione  epidemiologica  e   il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di   prorogare
specifiche misure di contenimento alla  diffusione  dell'epidemia  da
COVID-19; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 22 febbraio 2021; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  per  gli  affari
regionali e le autonomie; 
 
                                Emana 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
           Denominazione del territorio nazionale in zone 
 
  1  All'articolo  1  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.   33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  luglio  2020,  n.  74,
dopo il comma 16-sexies e' aggiunto il seguente: 
    «16-septies. Sono denominate: 
      a) "Zona bianca", le Regioni, di cui al  comma  16-sexies,  nei
cui territori l'incidenza settimanale di contagi e'  inferiore  a  50
casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane  consecutive  e  che  si
collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso; 
      b) "Zona arancione", le Regioni, di cui ai  commi  16-quater  e
16-quinquies, nei cui territori l'incidenza settimanale  dei  contagi
e' superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che  si  collocano  in
uno scenario di tipo 2,  con  livello  di  rischio  almeno  moderato,
nonche' quelle che, in presenza di una analoga incidenza  settimanale
dei contagi, si collocano in uno scenario di tipo 1  con  livello  di
rischio alto; 
      c) "Zona rossa", le Regioni di cui al comma16-quater,  nei  cui
territori l'incidenza settimanale dei contagi e' superiore a 50  casi
ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di  tipo  3,
con livello di rischio almeno moderato; 
      d) "Zona gialla" le Regioni nei  cui  territori  sono  presenti
parametri differenti da quelli indicati alle lettere a), b), c).».