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DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2020, n. 183

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonchè in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. (20G00206)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21 (in G.U. 01/03/2021, n. 51).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2024)
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Testo in vigore dal: 2-3-2021
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  RITENUTA la straordinaria necessita' e urgenza di  provvedere  alla
proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di
garantire la continuita' dell'azione amministrativa; 
  RITENUTA  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza   di   adottare
disposizioni urgenti in materia  di  innovazione  tecnologica  e,  in
relazione al recesso del  Regno  Unito  dall'Unione  europea,  misure
indifferibili con riferimento a intermediari bancari e finanziari e a
imprese di assicurazione, nonche'  di  provvedere  a  dare  immediata
esecuzione alla decisione (UE, Euratom) n.  2020/2053  del  Consiglio
del 14 dicembre 2020,  relativa  al  sistema  delle  risorse  proprie
dell'Unione europea; 
  VISTA le deliberazioni del Consiglio dei ministri,  adottate  nelle
riunioni del 23 e del 30 dicembre 2020; 
  SULLA PROPOSTA  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                EMANA 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               ART. 1 
 
    (Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni) 
 
  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011,  n.
216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.
14, le parole "31 dicembre 2020", ovunque ricorrano, sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2021". 
  ((1-bis. All'articolo 32-sexies,  comma  1,  del  decreto-legge  28
ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla  legge  18
dicembre 2020, n. 176, le parole: "31 dicembre 2021" sono  sostituite
dalle seguenti: "31 marzo 2022". Entro sessanta giorni dalla data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto  e'
istituito presso il Dipartimento della funzione  pubblica  un  tavolo
tecnico, con la partecipazione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e dei rappresentanti delle amministrazioni competenti e delle
parti sociali, per l'individuazione di soluzioni volte al superamento
dell'attuale situazione relativa all'utilizzo dei soggetti di cui  al
bacino PIP - Emergenza Palermo di  cui  alla  legge  regionale  della
Regione siciliana 26 novembre 2000, n.  24,  secondo  la  consistenza
alla data del 31 luglio 2020. Il tavolo svolge  le  proprie  riunioni
anche in modalita'  telematica  e  ai  componenti  del  medesimo  non
spettano  compensi,  gettoni  di  presenza,  rimborsi  di   spesa   o
emolumenti comunque denominati. 
  1-ter. Dall'attuazione del comma 1-bis non devono derivare nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione interessata
provvede agli adempimenti previsti dal  comma  1-bis  con  l'utilizzo
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente)). 
  2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013,  n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,  n.
15, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti:  "31
dicembre 2021". 
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del  decreto-legge  31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole "negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2013, 2014, 2015,
2016, 2017, 2018 e 2019"; 
    b) al comma 4, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2021". 
  4. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27  dicembre
2017, n. 205, le parole "31  dicembre  2020"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2021". 
  5. All'articolo 250, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole "1° gennaio  2021"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "1°
gennaio 2022". 
  6. All'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
le parole "31 dicembre 2020"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
dicembre 2021". 
  7. Le  procedure  concorsuali  gia'  autorizzate  per  il  triennio
2018-2020, ai sensi dell'articolo 5 del decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 24 aprile 2018, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale, serie generale n.134 del 12 giugno  2018,  possono  essere
espletate fino al 31 dicembre 2021. 
  ((7-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
75, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera c), le parole:  "31  dicembre  2020"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"; 
    b) al comma 2: 
      1) all'alinea, le parole: "Nello stesso triennio 2018-2020,  le
amministrazioni,"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Fino  al   31
dicembre 2021, le amministrazioni"; 
      2)  alla  lettera  b),  le  parole:  "31  dicembre  2020"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"; 
    c) al comma 3,  le  parole:  ",  nel  triennio  2018-2020,"  sono
sostituite dalle seguenti: ", fino al 31 dicembre 2021,")). 
  8. All'articolo 20, comma 11-bis, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini  del
presente comma ((il termine per il conseguimento dei  requisiti))  di
cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera  b),  e'  stabilito
alla data del 31 dicembre 2021, fatta salva l'anzianita' di  servizio
gia' maturata sulla base delle  disposizioni  vigenti  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto.". 
  9. Gli enti  locali  gia'  autorizzati  dalla  Commissione  per  la
Stabilita' Finanziaria degli Enti Locali, ai sensi dell'articolo 243,
commi 1 e 7, e dell'articolo 243-bis, comma 8, lettere d) e  g),  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad effettuare  assunzioni
a   tempo   indeterminato   per   l'anno   2020,   che   si   trovano
nell'impossibilita' di concludere le procedure di reclutamento  entro
il 31 dicembre 2020  per  le  disposizioni  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 3  novembre  2020,  possono
effettuare le predette assunzioni entro il 30 giugno 2021,  anche  se
in esercizio o gestione provvisoria, in deroga all'articolo  163  del
decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.   267,   e   nelle   more
dell'adozione del bilancio di previsione per il triennio 2021-2023. 
  10. In relazione alle conseguenze ((derivanti  dalle  attivita'  di
contrasto al fenomeno epidemiologico)) ed al solo fine di ultimare  i
progetti e i  lavori  avviati  ((per  il  programma  "Matera  2019"))
nonche' per completare la rendicontazione, all'articolo 1, comma 346,
della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a)  al  primo  periodo  la  parola  "2020"  e'  sostituita  dalla
seguente: "2021"; 
    b) al secondo periodo,  la  parola  "2020"  e'  sostituita  dalla
seguente: "2021"; 
    c) e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno  2021  il
comune di Matera puo' provvedere, nel  limite  massimo  di  spesa  di
900.000 euro,  a  valere  sulle  risorse  finanziarie  stanziate  dal
presente comma per l'anno 2020.". 
  11. All'articolo 75, comma 1, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
la parola "2020" e' sostituita dalla seguente: "2021". 
  12. All'articolo 76  del  decreto  legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  le
parole  "31  dicembre  2020"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
dicembre 2021". 
  13. All'articolo 8, comma 1-quater, del decreto-legge  14  dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  febbraio
2019, n. 12, sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  "ovvero
nell'eventuale atto di rinnovo". 
  14. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio  2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
155, in  materia  di  potenziamento  dell'attivita'  informativa,  le
parole "Fino al 31 gennaio  2021"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"Fino al 31 gennaio 2022". 
  15. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n.  43,
in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del
personale  delle  strutture  dei  servizi  di  informazione  per   la
sicurezza, le parole "Fino al 31 gennaio 2021" sono sostituite  dalle
seguenti: "Fino al 31 gennaio 2022". 
  16. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,  n.
8, al primo periodo, le  parole  "Fino  al  31  dicembre  2020"  sono
sostituite dalle seguenti: "Fino alla data di entrata in  vigore  del
regolamento di cui al terzo periodo" e, al terzo periodo,  le  parole
"entro il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
30 aprile 2021". 
  17. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
137, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 18  dicembre  2020,
n. 176,)) le parole "31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti:
"30 aprile 2021". 
  ((17-bis. Per la presentazione di progetti  di  legge  d'iniziativa
popolare ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, i fogli recanti
le firme il cui termine temporale di validita', ai sensi del  secondo
periodo del terzo comma dell'articolo 49 della medesima legge,  scade
nel periodo dello  stato  di  emergenza  epidemiologica  da  COVID-19
restano validi per sei mesi a decorrere dalla cessazione dello  stato
di emergenza)). 
  18. Alla compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 10  pari  a  0,9
milioni di euro per l'anno 2021 si provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.