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DECRETO-LEGGE 7 novembre 2020, n. 148

Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020. (20G00169)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/11/2020 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/12/2020)
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vigente al 12/11/2020
Testo in vigore dal: 8-11-2020
al: 3-12-2020
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Tenuto  conto  che  l'Organizzazione  mondiale  della  sanita'   ha
dichiarato la pandemia da COVID-19; 
  Preso atto  dell'evolversi  della  situazione  epidemiologica,  del
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia  e  dell'incremento
dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione  mondiale  della
sanita'; 
  Vista la delibera  del  Consiglio  dei  ministri  7  ottobre  2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7 ottobre 2020, con la
quale e' stato prorogato, fino  al  31  gennaio  2021,  lo  stato  di
emergenza  sul  territorio  nazionale  in  conseguenza  del   rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili; 
  Visto, da ultimo, il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 3 novembre 2020, pubblicato nel Supplemento ordinario n.  41
alla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020, con il quale sono
state adottate ulteriori misure di sicurezza per il contenimento  del
contagio sull'intero territorio nazionale; 
  Visto il decreto-legge 20  aprile  2020,  n.  26,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59; 
  Considerata pertanto la necessita' di assicurare che  le  ulteriori
consultazioni elettorali previste per  l'anno  2020  si  svolgano  in
condizioni di sicurezza per la salute dei cittadini; 
  Ritenuto di dover intervenire con urgenza, al fine di evitare,  con
riferimento all'espletamento delle suddette  procedure,  fenomeni  di
assembramento di persone e condizioni di contiguita'  sociale  al  di
sotto delle misure precauzionali adottate, ai fini  del  contenimento
alla diffusione del virus; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 6 novembre 2020; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  della  giustizia,
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il  Ministro  per
gli affari regionali e le autonomie; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni d'urgenza per  il  rinnovo  degli  organi  elettivi  dei
comuni sciolti per infiltrazione mafiosa o similare 
 
  1. Le elezioni dei comuni i cui organi sono stati sciolti ai  sensi
dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento  degli
enti locali di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,
gia' indette per le date del 22 e 23 novembre 2020, sono  rinviate  e
si svolgono entro il 31 marzo 2021 mediante l'integrale  rinnovo  del
procedimento di presentazione di  tutte  le  liste  e  candidature  a
sindaco e a consigliere comunale. 
  2. Fino al rinnovo degli organi di cui al comma 1 e'  prorogata  la
durata  della  gestione  della  Commissione  straordinaria   di   cui
all'articolo 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.