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DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137

((Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.)) (20G00166)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/10/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 (in S.O. n. 43, relativo alla G.U. 24/12/2020, n. 319).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
Testo in vigore dal: 25-12-2020
al: 22-3-2021
aggiornamenti all'articolo
  VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020 e del  7  ottobre  2020  con  le  quali  e'  stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili 
  VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020 con la  quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale: 
  VISTO  il  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
  VISTO  il  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.23,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40; 
  VISTO il decreto-legge  19  maggio  2020  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
  VISTO il decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; 
  VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  24
ottobre   2020   recante   Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 25 maggio  2020,  n.  35,  recante  «Misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19»,   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure  urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» con il quale
sono state disposte restrizioni  all'esercizio  di  talune  attivita'
economiche al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19; 
  CONSIDERATA la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  introdurre
misure a sostegno dei settori  piu'  direttamente  interessati  dalle
misure restrittive, adottate con il predetto Decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, per la  tutela  della
salute in connessione all'emergenza epidemiologica da Covid-19; 
  VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 ottobre 2020; 
  SULLA PROPOSTA del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  del   Ministro   della
giustizia, di concerto con il Ministro della salute; 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1. 
 
(Contributo a fondo perduto  da  destinare  agli  operatori  IVA  dei
    settori economici interessati dalle nuove misure restrittive) 
 
  1. Al  fine  di  sostenere  gli  operatori  dei  settori  economici
interessati dalle misure restrittive introdotte con  il  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  del  24  ottobre  2020  ((,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020,)) per
contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", e' riconosciuto  un
contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla  data  del
25  ottobre  2020,  hanno  la  partita  IVA  attiva   e,   ai   sensi
dell'articolo 35 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attivita' prevalente
una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato  1  al
presente decreto. Il contributo non  spetta  ai  soggetti  che  hanno
attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020. 
  2. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 18 DICEMBRE 2020, N. 176)). 
  3.  Il  contributo  a  fondo  perduto  spetta  a   condizione   che
l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020
sia inferiore  ai  due  terzi  dell'ammontare  del  fatturato  e  dei
corrispettivi del  mese  di  aprile  2019.  Al  fine  di  determinare
correttamente i predetti importi, si  fa  riferimento  alla  data  di
effettuazione dell'operazione di cessione di beni  o  di  prestazione
dei servizi. 
  4. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti  di
fatturato ((di cui al comma  3))  ai  ((soggetti  che  dichiarano  di
svolgere come attivita' prevalente una di quelle riferite  ai  codici
ATECO riportati nell'Allegato 1)) che hanno attivato la partita IVA a
partire dal 1° gennaio 2019. 
  5. Per i soggetti che hanno gia' beneficiato del contributo a fondo
perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
((che non abbiano restituito  il  predetto  contributo  indebitamente
percepito)),  il  contributo  di  cui  al  comma  1  e'   corrisposto
dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul  conto
corrente bancario o postale sul quale e' stato erogato il  precedente
contributo. 
  6. Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo  a
fondo perduto di cui all'articolo 25  del  decreto-legge  n.  34  del
2020, il  contributo  di  cui  al  comma  1  e'  riconosciuto  previa
presentazione  di  apposita  istanza   esclusivamente   mediante   la
((procedura telematica)) e il modello approvati con il  provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle  entrate  del  10  giugno  2020;  il
contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui  partita  IVA
risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza. 
  7. L'ammontare del contributo a fondo perduto  e'  determinato:  a)
per i soggetti di cui al comma 5,  come  quota  del  contributo  gia'
erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34  del  2020;
b) per i soggetti di cui al comma 6, come quota del valore  calcolato
sulla base dei dati presenti nell'istanza  trasmessa  e  dei  criteri
stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34
del 2020; qualora l'ammontare dei ricavi o compensi di tali  soggetti
sia superiore a 5 milioni di euro ((nel periodo d'imposta  precedente
a quello in corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto)), il valore e' calcolato applicando la percentuale di cui al
comma 5, lettera c), dell'articolo 25 del  decreto-legge  n.  34  del
2020. Le predette quote sono differenziate per  settore  economico  e
sono riportate nell'Allegato 1 al presente decreto. 
  8.In ogni  caso,  l'importo  del  contributo  di  cui  al  presente
articolo non puo' essere superiore a euro 150.000,00. 
  9. Per i soggetti di cui al comma 5, in possesso dei  requisiti  di
cui al comma 4, l'ammontare del contributo e' determinato  applicando
le percentuali riportate nell'Allegato 1  al  presente  decreto  agli
importi minimi di 1.000 euro per le  persone  fisiche  ((e  di  2.000
euro)) per i soggetti diversi dalle persone fisiche. 
  10. Si applicano, in quanto compatibili,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020. 
  11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
definiti i termini e le modalita' per la trasmissione  delle  istanze
di cui al comma 6 e  ogni  ulteriore  disposizione  per  l'attuazione
((del presente articolo)). 
  12. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto
dei limiti e delle  condizioni  previsti  dalla  Comunicazione  della
Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020)  1863  final  "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. 
  13. E' abrogato l'articolo 25-bis del decreto legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77. 
  ((14. Per gli  operatori  dei  settori  economici  individuati  dai
codici ATECO 561030 - Gelaterie e pasticcerie, 561041 -  Gelaterie  e
pasticcerie ambulanti, 563000 - Bar e  altri  esercizi  simili  senza
cucina e 551000 - Alberghi, con domicilio fiscale  o  sede  operativa
nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da  uno  scenario
di elevata o massima gravita'  e  da  un  livello  di  rischio  alto,
individuate con le ordinanze del Ministro della  salute  adottate  ai
sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente  del  Consiglio
dei  ministri  del  3  novembre  2020,  pubblicato  nel   supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  275  del  4  novembre  2020,  e
dell'articolo 19-bis del presente  decreto,  il  contributo  a  fondo
perduto di cui al presente articolo e' aumentato di un  ulteriore  50
per cento rispetto alla quota indicata nell'Allegato 1)). 
  ((14-bis. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo
e' riconosciuto nell'anno 2021 agli operatori con sede operativa  nei
centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali  del
comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle  nuove  misure
restrittive di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280  milioni  di
euro. Il contributo e'  erogato  dall'Agenzia  delle  entrate  previa
presentazione  di  istanza  secondo  le  modalita'  disciplinate  dal
provvedimento del Direttore dell'Agenzia  delle  entrate  di  cui  al
comma 11. 
  14-ter. Fermo restando il limite di spesa di cui al  comma  14-bis,
per i soggetti di cui al medesimo  comma  14-bis  che  svolgono  come
attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati
nell'Allegato 1 al presente decreto, il contributo di cui al predetto
comma 14-bis e' determinato entro il 30 per cento  del  contributo  a
fondo perduto di cui al presente articolo. Per i soggetti di  cui  al
comma 14-bis che svolgono come attivita'  prevalente  una  di  quelle
riferite ai codici ATECO  che  non  rientrano  tra  quelli  riportati
nell'Allegato 1, il contributo di cui al  comma  14-bis  spetta  alle
condizioni stabilite ai commi 3 e 4 ed e' determinato entro il 30 per
cento del valore calcolato sulla base dei dati presenti  nell'istanza
trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25
del decreto-legge n. 34 del 2020. 
  14-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati  in
2.935 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280  milioni  di  euro
per l'anno 2021, di cui 477 milioni di euro per  l'anno  2020  e  280
milioni  di  euro  per  l'anno  2021  conseguenti  all'ordinanza  del
Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, si  provvede,  quanto  a  2.930
milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34 e,  quanto
a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle  risorse
rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13. 
  14-quinquies. All'articolo 13, comma 9, del decreto-legge 8  aprile
2020, n. 23, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5  giugno
2020, n. 40, il secondo periodo e' soppresso)).