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DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125

Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 ((, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020)) e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonchè per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 ((, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale)). (20G00144)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/10/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159 (in G.U. 03/12/2020, n. 300).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/07/2021)
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal: 8-5-2021
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista la direttiva (UE) 2020/739 della Commissione,  del  3  giugno
2020, che modifica l'allegato  III  della  direttiva  2000/54/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda  l'inserimento
del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui e' noto  che
possono causare  malattie  infettive  nell'uomo  e  che  modifica  la
direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione; 
  Tenuto  conto  che  l'organizzazione  mondiale  della  sanita'   ha
dichiarato la pandemia da COVID-19; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare adeguate
e proporzionate misure di contrasto e  contenimento  alla  diffusione
del predetto virus; 
  Considerato che  la  curva  dei  contagi  in  Italia  dimostra  che
persiste una diffusione  del  virus  che  provoca  focolai  anche  di
dimensioni  rilevanti,  e  che  sussistono  pertanto  le   condizioni
oggettive per  il  mantenimento  delle  disposizioni  emergenziali  e
urgenti dirette a contenere la diffusione del virus; 
  Considerata  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   dare
attuazione alla citata direttiva (UE) 2020/739, entro il  termine  di
recepimento fissato per la data del 24 novembre 2020; 
  Ritenuta la straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  prorogare  i
termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2020,  n.  35,
all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.  74,  e
al  decreto-legge  30   luglio   2020,   n.   83,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124; 
  Ritenuta  altresi'  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di
assicurare la continuita' operativa del sistema di allerta COVID; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 7 ottobre 2020; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Misure  urgenti  strettamente   connesse   con   la   proroga   della
dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19 
 
  1.  All'articolo  1  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.   19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2020,  n.  35,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «31 gennaio 2021»; 
    b) al comma 2, dopo la  lettera  hh)  e'  aggiunta  la  seguente:
«hh-bis) obbligo di avere sempre con se'  dispositivi  di  protezione
delle   vie   respiratorie,   con    possibilita'    di    prevederne
l'obbligatorieta' dell'utilizzo nei luoghi al  chiuso  diversi  dalle
abitazioni private e in tutti i luoghi  all'aperto  a  eccezione  dei
casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per  le  circostanze
di fatto,  sia  garantita  in  modo  continuativo  la  condizione  di
isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza
dei protocolli e delle linee  guida  anti-contagio  previsti  per  le
attivita' economiche, produttive, amministrative e  sociali,  nonche'
delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando  esclusi
da detti obblighi: 
      1) i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva; 
      2) i bambini di eta' inferiore ai sei anni; 
      3) i soggetti con patologie  o  disabilita'  incompatibili  con
l'uso della mascherina, nonche'  coloro  che  per  interagire  con  i
predetti versino nella stessa incompatibilita'.». 
  2.  Al  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  1,  comma  16,  le  parole  «,   ampliative   o
restrittive,  rispetto  a  quelle  disposte  ai  sensi  del  medesimo
articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «restrittive  rispetto  a
quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2,  ovvero,  nei  soli
casi e nel  rispetto  dei  criteri  previsti  dai  citati  decreti  e
d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative»; 
    b) all'articolo 3, comma 1, le  parole  «15  ottobre  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021». 
  3.  Al  decreto-legge  30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 3, le parole:  «15  ottobre  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»; 
    b) all'Allegato 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) il  numero  16-ter  e'  sostituito  dal  seguente:  "16-ter.
Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27"; 
      2) il numero 18 e' sostituito dal seguente: «18  Articolo  101,
comma 6-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»; 
      3) dopo il numero 19 e' inserito il seguente: «19-bis  Articolo
106  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»; 
      4) dopo il numero 24 e' inserito il seguente: «24-bis  Articolo
4  del  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.   23,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40»; 
      5) i numeri 28 e 29 sono soppressi; 
      6) dopo il numero 30-bis sono inseriti i seguenti: 
        «30-ter Articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
        30-quater Articolo 34 del decreto-legge 19  maggio  2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17  luglio  2020,  n.
77»; 
      6-bis) al  numero  32,  il  primo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: "L'articolo 90, commi 3 e 4, del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, e' prorogato fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino  al
termine dello stato di emergenza"; 
      7) dopo il numero 33 e' inserito il seguente: «33-bis  Articolo
221, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»; 
      8) dopo il numero 34 e' aggiunto il seguente: «34-bis  Articolo
35  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126». 
  4. All'articolo 87, comma 8, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
le parole: «del  comma  1,  primo  periodo,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dei commi 6 e 7». 
  4-bis. All'articolo 100, comma 2, del decreto-legge 17 marzo  2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:  "Si  procede,  in
ogni caso,  al  rinnovo  dei  mandati  dei  componenti  degli  organi
statutari degli enti di cui al presente comma, laddove  scaduti  alla
data  di  entrata  in  vigore  della   legge   di   conversione   del
decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, entro il 31 gennaio 2021". 
  4-ter. Al fine di garantire la qualita' delle  indagini  effettuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi degli articoli
7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nel  periodo
dello stato emergenziale da COVID-19, i termini per la fornitura  dei
dati da parte dei soggetti indicati nel comma 1 del  citato  articolo
7, compresi nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, sono
riaperti fino al 31 marzo  2021.  L'ISTAT  provvede  alla  riapertura
delle relative piattaforme informatiche o  alla  comunicazione  delle
diverse modalita' per la fornitura dei dati statistici da  parte  dei
soggetti indicati nel comma 1 del citato articolo 7 fino al 31  marzo
2021, data dalla quale decorrono i termini per  l'accertamento  delle
violazioni. 
  4-quater. All'articolo 104, comma 1,  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, le parole: "al 31 dicembre 2020" sono  sostituite  dalle
seguenti: "al 30 aprile 2021". 
  4-quinquies. All'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020,  n.  27,  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal   seguente:
"Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre
di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, e all'articolo 1, commi  762  e  767,  della  legge  27
dicembre  2019,  n.  160,  sono  differite,  rispettivamente,  al  31
dicembre 2020 e al 31 gennaio 2021". 
  4-sexies. Resta fermo il termine  per  il  versamento  dell'imposta
municipale propria (IMU) previsto per il 16 dicembre  2020  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 762, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  da
effettuare sulla base degli atti pubblicati  nel  sito  internet  del
Diparti-mento delle  finanze  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze. 
  4-septies. L'eventuale  differenza  positiva  tra  l'IMU  calcolata
sulla base degli atti pubblicati ai sensi  del  comma  4-quinquies  e
l'imposta versata entro il 16 dicembre 2020  sulla  base  degli  atti
pubblicati ai sensi del comma 4-sexies e' dovuta  senza  applicazione
di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021.  Nel  caso  emerga
una differenza negativa, il rimborso  e'  dovuto  secondo  le  regole
ordinarie. 
  4-octies. All'articolo 116 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  e'
aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Il  termine   previsto
dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge  21  settembre  2019,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,  n.
132, per  l'adozione  dei  provvedimenti  di  riorganizzazione  degli
uffici del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  ivi
compresi  quelli  di  diretta  collaborazione,  e'  differito  al  31
dicembre 2020". 
  4-novies. All'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo  settore,
di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le  parole:  "31
ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2021". 
  4-decies. All'articolo 17,  comma  3,  del  decreto  legislativo  3
luglio 2017, n. 112, le parole:  "entro  il  31  ottobre  2020"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2021". 
  4-undecies.   In   considerazione   della   crescente    diffusione
dell'accesso ai servizi finanziari in modalita' digitale da parte  di
cittadini e imprese durante l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19,
della comunicazione della Commissione europea al Parlamento  europeo,
al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e  al  Comitato
delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale
per l'UE del 24 settembre 2020 (COM(2020) 591 final),  nonche'  delle
proroghe di cui al comma 3, lettera b), numeri 3) e 4), del  presente
articolo, all'articolo 36 del decreto-legge 30 aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  2-bis,  le  parole  da:  "entro"  fino  a  "presente
decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 gennaio 2021"; 
    b) al comma 2-ter: 
     1) alla  lettera  a),  dopo  le  parole:  "diciotto  mesi"  sono
aggiunte le seguenti: "prorogabili per un massimo di ulteriori dodici
mesi"; 
     2) alla lettera e), dopo le parole: "definizione  di  perimetri"
sono inserite le seguenti: "e limiti"; 
    c) al comma  2-quater,  dopo  la  lettera  a)  sono  inserite  le
seguenti: 
     "a-bis) i  casi  in  cui  un'attivita'  puo'  essere  ammessa  a
sperimentazione; 
     a-ter) i casi in cui e' ammessa la proroga"; 
    d) al  comma  2-quinquies,  le  parole:  "al  comma  2-ter"  sono
sostituite dalle seguenti: "ai commi 2-ter e 2-quater"; 
    e) al comma 2-sexies, le parole  da:  "ciascuna  autorita'"  fino
alla fine  del  comma  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "la  Banca
d'Italia, la CONSOB e l'IVASS, nell'ambito delle proprie competenze e
delle materie seguite, adottano i provvedimenti per l'ammissione alla
sperimentazione delle attivita' di cui al comma 2-bis ed  ogni  altra
iniziativa  ad  essi  propedeutica.  Nel  rispetto  della   normativa
inderogabile dell'Unione europea, l'ammissione  alla  sperimentazione
puo' comportare la  deroga  o  la  disapplicazione  temporanee  degli
orientamenti di vigilanza o degli atti di carattere generale  emanati
dalle autorita' di vigilanza, nonche' delle norme o  dei  regolamenti
emanati dalle medesime autorita' di vigilanza, concernenti i  profili
di cui al comma 2-quater, lettere b), c), d), e), f), g),  h),  i)  e
l). Alle attivita' della Banca d'Italia, della  CONSOB  e  dell'IVASS
relative alla sperimentazione si applicano gli articoli 7  del  testo
unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 4  del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  e
10 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
nonche' gli articoli 21 e 24, comma 6-bis, della  legge  28  dicembre
2005, n. 262"; 
    f)  al  comma  2-octies,  dopo  le   parole:   "stabiliscono   le
attribuzioni del Comitato." e' inserito il seguente periodo: "Per  le
attivita' svolte dal Comitato relative alla sperimentazione, i membri
permanenti  collaborano  tra  loro,   anche   mediante   scambio   di
informazioni,  e  non  possono  reciprocamente  opporsi  il   segreto
d'ufficio". 
  4-duodecies. In  considerazione  dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, dalla data del 17 marzo 2020 e fino al  15  dicembre  2020,
non si applica l'articolo 11, comma 15, del testo unico in materia di
societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo  19
agosto 2016, n. 175. Nel suddetto periodo, agli organi delle societa'
in house si applicano gli articoli 2385, secondo comma, e 2400, primo
comma, ultimo periodo, del codice civile. Nel medesimo  periodo  sono
fatti salvi gli atti posti  in  essere  da  tali  organi  e  la  loro
eventuale cessazione, per scadenza del termine, non  produce  effetti
fino a quando gli stessi non sono stati ricostituiti. 
  4-terdecies. Le elezioni dei comuni i cui organi sono stati sciolti
ai  sensi   dell'articolo   143   del   testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, gia' indette per le date del 22  e  23  novembre
2020, sono rinviate e si svolgono entro il 20  maggio  2021  mediante
l'integrale rinnovo del procedimento di  presentazione  di  tutte  le
liste e le candidature a sindaco e a consigliere  comunale.  Fino  al
rinnovo degli organi di cui al primo periodo e' prorogata  la  durata
della gestione della commissione straordinaria  di  cui  all'articolo
144 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.  267  del
2000. 
  4-quaterdecies. Limitatamente all'anno 2020, in caso di rinnovo del
consiglio del comune capoluogo, il  termine  per  procedere  a  nuove
elezioni del consiglio metropolitano, di cui  all'articolo  1,  comma
21, della legge 7 aprile 2014,  n.  56,  e'  fissato  in  centottanta
giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo. 
  4-quinquiesdecies.  Le  consultazioni  elettorali  concernenti   le
elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali  di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera  d-bis),  del  decreto-legge  20
aprile 2020, n. 26, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  19
giugno 2020, n. 59, sono rinviate,  anche  ove  gia'  indette,  e  si
svolgono entro sessanta giorni dalla data  dell'ultima  proclamazione
degli eletti nei comuni della  provincia  che  partecipano  al  turno
annuale ordinario delle  elezioni  amministrative  relative  all'anno
2021 o, comunque, nel caso in cui nella  provincia  non  si  svolgano
elezioni  comunali,  entro  sessanta  giorni  dallo  svolgimento  del
predetto turno di elezioni, mediante l'integrale rinnovo del relativo
procedimento elettorale. (2) ((5)) 
  4-sexiesdecies. Fino al  rinnovo  degli  organi  di  cui  ai  commi
4-quaterdecies e 4-quinquiesdecies e' prorogata la durata del mandato
di quelli in carica. 
  4-septiesdecies.  Dall'attuazione  dei  commi  da   4-terdecies   a
4-sexiesdecies non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti  alla  relativa
attuazione vi provvedono con le sole  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  4-duodevicies.  In  considerazione  delle  difficolta'   gestionali
derivanti dall'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  in  deroga  al
limite di cui all'articolo 24, comma 3, del codice  della  protezione
civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo  stato
di emergenza dichiarato  con  delibera  del  Consiglio  dei  ministri
dell'8 novembre 2018, relativo agli eccezionali eventi  meteorologici
verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, e' prorogato di  ulteriori
dodici mesi senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica.
Alle conseguenti attivita' e alle relative spese si fa fronte con  le
risorse gia' assegnate allo scopo  con  delibere  del  Consiglio  dei
ministri. 
  4-undevicies. Al  solo  fine  di  consentire,  senza  soluzione  di
continuita' e  in  considerazione  dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, la conclusione degli interventi finanziati con  le  risorse
di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre  2018,  n.
145, e all'articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre  2018,  n.
119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,  n.
136,  la  durata  delle  contabilita'  speciali   aperte   ai   sensi
dell'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo  2  gennaio
2018, n. 1, e sulle quali sono  confluite  le  relative  risorse,  e'
prorogabile fino al 31 dicembre  2024  con  ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento  della  protezione   civile   da   adottare   ai   sensi
dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, previa  verifica  del  cronoprogramma  dei  pagamenti  predisposto
tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
229, in relazione agli interventi di  cui  al  presente  comma.  Alle
risorse disponibili sulle  predette  contabilita'  speciali  relative
agli stanziamenti disposti  a  valere  sul  Fondo  per  le  emergenze
nazionali di cui all'articolo 44 del decreto  legislativo  n.  1  del
2018 si applicano le procedure di cui all'articolo  27  del  medesimo
decreto legislativo n. 1 del 2018. 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 31 dicembre 2020,  n.  183,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto (con  l'art.  2,  comma
4-ter) che "I termini di cui all'articolo 1, comma 4-quinquiesdecies,
del  decreto-legge  7  ottobre  2020,   n.   125,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, come  modificato
dal comma 4-bis del presente articolo,  si  applicano  anche  per  le
elezioni degli organi  delle  citta'  metropolitane,  dei  presidenti
delle province e dei consigli provinciali in scadenza entro il  primo
semestre dell'anno 2021. Fino al  rinnovo  degli  organi  di  cui  al
presente comma e' prorogata  la  durata  del  mandato  di  quelli  in
carica". 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 31 dicembre 2020,  n.  183,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, come modificato dal  D.L.  5  marzo
2021, n. 25, convertito con modificazioni dalla L. 3 maggio 2021,  n.
58, ha disposto (con l'art. 2, comma 4-ter) che  "I  termini  di  cui
all'articolo 1, comma 4-quinquiesdecies, del decreto-legge 7  ottobre
2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  novembre
2020, n. 159, come modificato dal comma 4-bis del presente  articolo,
si  applicano  anche  per  le  elezioni  degli  organi  delle  citta'
metropolitane,  dei  presidenti  delle  province   e   dei   consigli
provinciali in scadenza entro i primi nove mesi dell'anno 2021.  Fino
al rinnovo degli organi di cui al  presente  comma  e'  prorogata  la
durata del mandato di quelli in carica".