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DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2020, n. 122

Attuazione della direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi. (20G00141)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/09/2020
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Testo in vigore dal: 30-9-2020
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Vista la direttiva (UE)  2018/957  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del  28  giugno  2018,  recante  modifica  della  direttiva
96/71/CE relativa al  distacco  dei  lavoratori  nell'ambito  di  una
prestazione di servizi; 
  Vista  la  direttiva  2014/67/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio  del  15  maggio  2014,  concernente  l'applicazione  della
direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di
una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n.
1024/2012, relativo alla cooperazione  amministrativa  attraverso  il
sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»); 
  Vista la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito
di una prestazione di servizi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  17  giugno  2008,  sulla   legge   applicabile   alle
obbligazioni contrattuali («Roma I»); 
  Visto il regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni  per  l'accesso
al mercato internazionale del trasporto  di  merci  su  strada  e  il
regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al  mercato
internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e  che
modifica il regolamento (CE) n. 561/2006; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  25  ottobre   2012,   relativo   alla   cooperazione
amministrativa attraverso il  sistema  di  informazione  del  mercato
interno e  che  abroga  la  decisione  2008/49/CE  della  Commissione
(«regolamento IMI»); 
  Visto il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 2 ottobre 2018 che istituisce  uno  sportello  digitale
unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza
e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento  (UE)  n.
1024/2012; 
  Vista la direttiva (UE) 2019/1152  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del  20  giugno  2019,  relativa  a  condizioni  di  lavoro
trasparenti e prevedibili nell'Unione europea; 
  Visto il regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 20 giugno 2019, che istituisce l'Autorita' europea  del
lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011
e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344; 
  Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117 recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018; 
  Visto il decreto  legislativo  17  luglio  2016,  n.  136,  recante
attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del  15  maggio  2014,  concernente  l'applicazione  della
direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di
una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n.
1024/2012 relativo alla  cooperazione  amministrativa  attraverso  il
sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»); 
  Visto  l'articolo  1  della  legge  24  aprile  2020,  n.  27,   di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18 e in particolare il comma  3,  il  quale  dispone  che  i
termini per l'adozione dei decreti legislativi con scadenza tra il 10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che siano  scaduti  alla  data  di
entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti
dalla data di entrata in vigore della legge 24 aprile 2020, n. 27; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 22 luglio 2020; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 settembre 2020; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  i  Ministri
degli  affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  della
giustizia, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei
trasporti; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
       Modifiche al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136 
 
  1. Al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
      1) al comma 1, dopo le parole «piu' lavoratori» sono  soppresse
le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)»; 
      2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
        «2-bis. Il  presente  decreto  si  applica  alle  agenzie  di
somministrazione di lavoro stabilite  in  uno  Stato  membro  diverso
dall'Italia che distaccano presso un'impresa utilizzatrice  con  sede
nel medesimo o in un altro Stato membro uno o piu' lavoratori da tale
ultima impresa inviati, nell'ambito di una prestazione transnazionale
di servizi, diversa dalla somministrazione, presso una propria unita'
produttiva o altra impresa, anche appartenente  allo  stesso  gruppo,
che ha sede in Italia; in tal  caso  i  lavoratori  sono  considerati
distaccati in Italia dall'agenzia di somministrazione  con  la  quale
intercorre il rapporto di lavoro.  Il  presente  decreto  si  applica
altresi' alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in  uno
Stato membro diverso dall'Italia  che  distaccano  presso  un'impresa
utilizzatrice che ha la propria sede o unita' produttiva  in  Italia,
uno o piu' lavoratori da tale ultima impresa inviati, nell'ambito  di
una   prestazione   transnazionale   di   servizi,   diversa    dalla
somministrazione, nel territorio di un altro Stato membro, diverso da
quello in cui ha sede l'agenzia di somministrazione; anche in  questo
caso  il  lavoratore  e'  considerato  distaccato   dall'agenzia   di
somministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro.»; 
      3) al comma 3, le parole «al comma  2»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai commi 2 e 2-bis»; 
      4) al comma 5, le parole: «articoli 3, 4, 5»,  sono  sostituite
dalle seguenti: «articoli 3, 4, 4-bis, 5»; 
    b) all'articolo 2, comma 1: 
      1) alla lettera d), dopo le parole «in Italia» e'  aggiunto  il
seguente periodo: «. Il lavoratore e' altresi' considerato distaccato
nelle ipotesi di cui all'articolo  1,  comma  2-bis  e  anche  quando
dipende da un'agenzia di somministrazione con sede in Italia»; 
      2) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
        «e) «condizioni di lavoro e  di  occupazione»  le  condizioni
disciplinate da disposizioni normative e dai contratti collettivi  di
cui all'articolo 51 del decreto  legislativo  n.  81  del  2015,  con
esclusione dei contratti aziendali,  relative  alle  materie  di  cui
all'articolo 4.»; 
    c) all'articolo 4: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Al rapporto di lavoro tra le imprese di cui all'articolo 1,
commi 1 e 4, e i  lavoratori  distaccati  si  applicano,  durante  il
periodo del distacco, se piu' favorevoli, le medesime  condizioni  di
lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni  normative
e contratti collettivi di cui  all'articolo  2,  lettera  e),  per  i
lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe
nel luogo in cui si svolge il distacco, nelle seguenti materie: 
        a) periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo; 
        b) durata minima dei congedi annuali retribuiti; 
        c)  retribuzione,  comprese  le  maggiorazioni   per   lavoro
straordinario. Tale previsione non si applica ai regimi pensionistici
di categoria; 
        d)  condizioni  di  somministrazione   di   lavoratori,   con
particolare riferimento alla fornitura  di  lavoratori  da  parte  di
agenzie di somministrazione; 
        e) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
        f) provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro
e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani; 
        g) parita' di trattamento fra uomo  e  donna,  nonche'  altre
disposizioni in materia di non discriminazione; 
        h) condizioni di alloggio adeguate per i lavoratori, nei casi
in cui l'alloggio sia fornito dal  datore  di  lavoro  ai  lavoratori
distaccati lontani dalla loro abituale sede di lavoro; 
        i) indennita' o rimborsi a copertura delle spese di  viaggio,
vitto e  alloggio  per  i  lavoratori  fuori  sede  per  esigenze  di
servizio. Rientrano in tali ipotesi le  spese  di  viaggio,  vitto  e
alloggio sostenute dai lavoratori distaccati nel territorio italiano,
sia nei casi in cui gli stessi debbano recarsi al loro abituale luogo
di lavoro, sia nei casi in cui vengano inviati temporaneamente presso
un'altra sede di lavoro diversa  da  quella  abituale,  in  Italia  o
all'estero.»; 
      2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
        «1-bis  Sono  considerate   parte   della   retribuzione   le
indennita' riconosciute al lavoratore per il distacco  che  non  sono
versate a titolo di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio
effettivamente sostenute a causa del distacco. Dette indennita'  sono
rimborsate dal datore di  lavoro  al  lavoratore  distaccato  secondo
quanto previsto dalla disciplina che regola il rapporto di lavoro nel
Paese di stabilimento dell'impresa distaccante.  Se  tale  disciplina
non stabilisce se taluni elementi delle  indennita'  riconosciute  al
lavoratore per il distacco sono versati a titolo  di  rimborso  delle
spese effettivamente sostenute a causa del distacco stesso o se fanno
parte della retribuzione l'intera indennita' e' considerata versata a
titolo di rimborso delle spese sostenute.»; 
      3) al comma 2, le parole «delle ferie annuali retribuite  e  di
trattamento retributivo  minimo,  compreso  quello  maggiorato»  sono
sostituite dalle seguenti:  «dei  congedi  annuali  retribuiti  e  di
retribuzione, comprese le maggiorazioni»; 
    d) dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: 
      «Art. 4-bis (Distacco di lunga  durata).  -  1.  Se  la  durata
effettiva di un distacco supera dodici mesi ai lavoratori  distaccati
si applicano, se piu' favorevoli, oltre alle condizioni di  lavoro  e
di occupazione di cui all'articolo 4, comma 1, tutte le condizioni di
lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni  normative
e dai contratti collettivi  nazionali  e  territoriali  stipulati  da
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative sul piano  nazionale,  ad  eccezione  di  quelle
concernenti: 
        a) le procedure e le  condizioni  per  la  conclusione  e  la
cessazione del contratto di lavoro; 
        b) le clausole di non concorrenza; 
        c) la previdenza integrativa di categoria. 
      2. In caso di notifica motivata al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali da parte del prestatore di servizi  il  periodo  di
cui al comma 1 e' esteso fino ad un massimo di 18 mesi. Le  modalita'
secondo cui effettuare la notifica sono  stabilite  con  il  medesimo
decreto di cui all'articolo 10, comma 2. 
      3. In caso di sostituzione di uno o piu' lavoratori  distaccati
per svolgere le medesime mansioni nello stesso luogo, la  durata  del
distacco, ai fini del calcolo del periodo  di  cui  al  comma  1,  e'
determinata dalla somma di tutti i periodi  di  lavoro  prestato  dai
singoli lavoratori. L'identita' delle mansioni  svolte  nel  medesimo
luogo e' valutata tenendo conto anche della natura  del  servizio  da
prestare, del lavoro da effettuare e del luogo di  svolgimento  della
prestazione lavorativa.»; 
    e) all'articolo 7: 
      1) al comma 1, lettera  b),  le  parole  «alle  tariffe  minime
salariali  e  ai  loro»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «alla
retribuzione e ai suoi»; 
      2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
        «2-bis. Qualora dalle informazioni di cui al comma 1, lettere
a) e b), non si rilevi quali condizioni di lavoro e occupazione siano
applicabili alla fattispecie di distacco, l'autorita'  competente  ne
tiene  conto  ai  fini  della  determinazione   proporzionale   delle
sanzioni.»; 
    f) all'articolo 8: 
      1) al comma 3, dopo le parole  «in  Italia»  sono  inserite  le
seguenti: «, ivi incluse le imprese  di  cui  all'articolo  1,  comma
2-bis, stabilite in Italia,»; 
      2) dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente: 
        «9-bis. Qualora l'Ispettorato nazionale del lavoro non sia in
possesso delle  informazioni  richieste  dall'autorita'  dello  Stato
membro nel cui territorio il lavoratore e'  distaccato  sollecita  le
autorita' o gli organismi che le detengono. In caso  di  omissioni  o
ritardi persistenti a rendere le  informazioni  necessarie  da  parte
dell'autorita' competente dello Stato membro dal quale il  lavoratore
e'   distaccato,   l'Ispettorato   nazionale   del   lavoro   informa
tempestivamente la Commissione europea.»; 
    g)  all'articolo  10,  comma  1,  lettera   i),   il   segno   di
interpunzione «.» e' sostituito dal seguente: «;» e dopo  la  lettera
i) e' inserita la seguente: 
      «i-bis) nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2-bis, primo
periodo, i dati identificativi dell'impresa utilizzatrice  che  invia
lavoratori in Italia.»; 
    h) dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente: 
      «Art.   10-bis   (Obblighi   informativi).   -   1.   L'impresa
utilizzatrice che ha sede in Italia, presso la quale sono  distaccati
lavoratori ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 2-bis, primo  periodo,
e' tenuta a informare l'agenzia di somministrazione distaccante delle
condizioni di lavoro e di occupazione che  trovano  applicazione,  ai
sensi  dell'articolo  4,  comma  3,  ai  lavoratori  distaccati.  Per
l'intera durata della prestazione di servizi e fino a due anni  dalla
sua cessazione l'impresa utilizzatrice e' tenuta a  conservare  copia
dell'informativa  tradotta  in  lingua  italiana  e  della   relativa
trasmissione per l'esibizione agli organi di vigilanza. 
      2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 1,  comma  2-bis,  secondo
periodo, l'impresa utilizzatrice che ha sede in Italia informa  senza
ritardo  l'agenzia  di  somministrazione  dell'invio  del  lavoratore
presso altra impresa. 
      3. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 1,  comma  2-bis,  primo
periodo, l'impresa utilizzatrice, prima dell'invio dei lavoratori  in
Italia, ha l'obbligo di  comunicare,  per  iscritto,  all'agenzia  di
somministrazione tenuta alla comunicazione di  cui  all'articolo  10,
comma 1, le informazioni di cui alle lettere b),  c),  d)  e  f)  del
medesimo comma 1. L'impresa  utilizzatrice  e'  tenuta  a  consegnare
all'impresa destinataria della prestazione di servizi avente sede  in
Italia copia dell'informativa tradotta in  lingua  italiana  e  della
relativa  trasmissione  ai  fini  dell'esibizione  agli   organi   di
vigilanza.»; 
    i) all'articolo 12: 
      1) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: 
        «3-bis. La violazione  degli  obblighi  di  cui  all'articolo
10-bis, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa  pecuniaria
da 500 a 1.500 euro. 
        3-ter. La  violazione  degli  obblighi  di  cui  all'articolo
10-bis, commi 2 e 3, secondo  periodo,  e'  punita  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 180 a  600  euro,  per  ogni  lavoratore
interessato.». 
      2) al comma 4, le parole «e 2» sono sostituite dalle  seguenti:
«, 2 e 3-ter». 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - Il testo degli articoli 76 e  87  della  Costituzione
          cosi' recita: 
                «Art. 76. - L'esercizio  della  funzione  legislativa
          non  puo'  essere  delegato   al   Governo   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.». 
                «Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. 
                Puo' inviare messaggi alle Camere. 
                Indice le elezioni delle nuove Camere e ne  fissa  la
          prima riunione. 
                Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo. 
                Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti. 
                Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione. 
                Nomina, nei casi indicati dalla legge,  i  funzionari
          dello Stato. 
                Accredita  e  riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere. 
                Ha  il  comando  delle  Forze  armate,  presiede   il
          Consiglio supremo di difesa costituito  secondo  la  legge,
          dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. 
                Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 
                Puo' concedere grazia e commutare le pene. 
                Conferisce le onorificenze della Repubblica.». 
              - La legge 24 dicembre 2012,  n.  234  (Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          4 gennaio 2013, n. 3. 
              - La direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio del 28 giugno 2018,  recante  modifica  della
          direttiva 96/71/CE  relativa  al  distacco  dei  lavoratori
          nell'ambito di una prestazione  di  servizi  e'  pubblicata
          nella G.U.U.E. 9 luglio 2018, n. L 173. 
              - La direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio del 15 maggio  2014,  concernente  l'applicazione
          della  direttiva  96/71/CE   relativa   al   distacco   dei
          lavoratori nell'ambito di  una  prestazione  di  servizi  e
          recante  modifica  del  regolamento  (UE)   n.   1024/2012,
          relativo alla  cooperazione  amministrativa  attraverso  il
          sistema di informazione del mercato  interno  («regolamento
          IMI») e' pubblicata nella G.U.U.E. 28  maggio  2014,  n.  L
          159. 
              - La direttiva 96/71/CE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 16 dicembre 1996, relativa  al  distacco  dei
          lavoratori nell'ambito di una  prestazione  di  servizi  e'
          pubblicata nella G.U.C.E. 21 gennaio 1997, n. 18. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  593/2008  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 17  giugno  2008,  sulla  legge
          applicabile alle obbligazioni contrattuali  («Roma  I»)  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 4 luglio 2008, n. L 177. 
              - Il  regolamento  (CE)  n.  1072/2009  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del  21  ottobre  2009,  che  fissa
          norme comuni per l'accesso al  mercato  internazionale  del
          trasporto di merci su  strada  e  il  regolamento  (CE)  n.
          1073/2009 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  21
          ottobre 2009, che  fissa  norme  comuni  per  l'accesso  al
          mercato internazionale dei servizi di trasporto  effettuati
          con autobus e che modifica il regolamento (CE) n.  561/2006
          e' pubblicato nella G.U.U.E. 14 novembre 2009, n. L 300. 
              - Il  regolamento  (UE)  n.  1024/2012  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla
          cooperazione  amministrativa  attraverso  il   sistema   di
          informazione del mercato interno e che abroga la  decisione
          2008/49/CE  della  Commissione   («regolamento   IMI»)   e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 14 novembre 2012, n. L 316. 
              - Il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio del  2  ottobre  2018  che  istituisce  uno
          sportello digitale  unico  per  l'accesso  a  informazioni,
          procedure e servizi di  assistenza  e  di  risoluzione  dei
          problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 21 novembre 2018, n. L 295. 
              - La direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni  di
          lavoro trasparenti e  prevedibili  nell'Unione  europea  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 11 luglio 2019, n. L 186. 
              - Il regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento  europeo
          e  del  Consiglio  del  20  giugno  2019,  che   istituisce
          l'Autorita' europea del lavoro, che modifica i  regolamenti
          (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011 e (UE)  2016/589  e  che
          abroga la  decisione  (UE)  2016/344  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 11 luglio 2019, n. L 186. 
              - La legge 4 ottobre 2019, n. 117  (Delega  al  Governo
          per il recepimento delle direttive europee  e  l'attuazione
          di altri atti dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione
          europea 2018) e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          ottobre 2019, n. 245. 
              -  Il  decreto  legislativo  17  luglio  2016,  n.  136
          (Attuazione  della  direttiva  2014/67/UE  del   Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 15  maggio  2014,  concernente
          l'applicazione  della  direttiva   96/71/CE   relativa   al
          distacco dei lavoratori nell'ambito di una  prestazione  di
          servizi  e  recante  modifica  del  regolamento   (UE)   n.
          1024/2012   relativo   alla   cooperazione   amministrativa
          attraverso il sistema di informazione del  mercato  interno
          («regolamento IMI») e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          21 luglio 2016, n. 169. 
              - Il testo dell'art. 1, comma 3 della legge  24  aprile
          2020, n. 27 (Conversione in legge, con  modificazioni,  del
          decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  recante  misure  di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.  Proroga
          dei  termini  per  l'adozione  di   decreti   legislativi),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2020, n. 110,
          S.O., cosi' recita: 
                «Art. 1. - 1. Il decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,
          recante misure  di  potenziamento  del  Servizio  sanitario
          nazionale e di sostegno economico per famiglie,  lavoratori
          e  imprese   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19, e'  convertito  in  legge  con  le  modificazioni
          riportate in allegato alla presente legge. 
                2. I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo  2020,
          n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono abrogati. Restano validi
          gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
          effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla  base
          dei medesimi decreti-legge 2 marzo  2020,  n.  9,  8  marzo
          2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14.  Gli  adempimenti  e  i
          versamenti sospesi ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 2
          marzo 2020, n. 9 sono  effettuati,  senza  applicazione  di
          sanzioni e interessi, in un'unica  soluzione  entro  il  16
          settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a  un  massimo
          di quattro rate mensili di pari importo, con il  versamento
          della prima rata entro il 16  settembre  2020.  Non  si  fa
          luogo al rimborso di quanto gia' versato. 
                3. In considerazione dello  stato  di  emergenza  sul
          territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
          all'insorgenza di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
          trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei
          ministri del 31 gennaio  2020,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n.  26  del  1°  febbraio  2020,  i  termini  per
          l'adozione di decreti legislativi con scadenza  tra  il  10
          febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che  non  siano  scaduti
          alla data di entrata in vigore della presente  legge,  sono
          prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di
          ciascuno di essi. I decreti legislativi  di  cui  al  primo
          periodo, il cui termine di adozione sia scaduto  alla  data
          di entrata in vigore della presente legge,  possono  essere
          adottati entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, nel rispetto dei principi  e  criteri
          direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi
          di delega. 
                4. La  presente  legge  entra  in  vigore  il  giorno
          successivo a quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta
          Ufficiale. 
              (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art. 1 del citato  decreto  legislativo
          17 luglio  2016,  n.  136,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
                «Art. 1 (Campo  d'applicazione).  -  1.  Il  presente
          decreto si applica alle imprese stabilite in un altro Stato
          membro che, nell'ambito  di  una  prestazione  di  servizi,
          distaccano in Italia uno o piu' lavoratori,  in  favore  di
          un'altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo,  o
          di un'altra unita' produttiva o di un altro destinatario, a
          condizione che durante il periodo del distacco, continui  a
          esistere  un  rapporto  di   lavoro   con   il   lavoratore
          distaccato. 
                2. Il presente decreto si  applica  alle  agenzie  di
          somministrazione di lavoro  stabilite  in  un  altro  Stato
          membro  che   distaccano   lavoratori   presso   un'impresa
          utilizzatrice avente la propria sede o un'unita' produttiva
          in Italia. 
                2-bis. Il presente decreto si applica alle agenzie di
          somministrazione di lavoro stabilite in  uno  Stato  membro
          diverso  dall'Italia  che  distaccano   presso   un'impresa
          utilizzatrice con sede nel medesimo o  in  un  altro  Stato
          membro  uno  o  piu'  lavoratori  da  tale  ultima  impresa
          inviati, nell'ambito di una prestazione  transnazionale  di
          servizi, diversa dalla somministrazione, presso una propria
          unita' produttiva o altra impresa, anche appartenente  allo
          stesso gruppo, che  ha  sede  in  Italia;  in  tal  caso  i
          lavoratori   sono   considerati   distaccati   in    Italia
          dall'agenzia di somministrazione con la quale intercorre il
          rapporto di lavoro. Il presente decreto si applica altresi'
          alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in uno
          Stato membro  diverso  dall'Italia  che  distaccano  presso
          un'impresa utilizzatrice che ha la propria  sede  o  unita'
          produttiva in Italia, uno o piu' lavoratori da tale  ultima
          impresa   inviati,   nell'ambito   di    una    prestazione
          transnazionale di servizi, diversa dalla  somministrazione,
          nel territorio di un altro Stato membro, diverso da  quello
          in cui ha sede  l'agenzia  di  somministrazione;  anche  in
          questo  caso  il  lavoratore  e'   considerato   distaccato
          dall'agenzia di somministrazione con la quale intercorre il
          rapporto di lavoro. 
                3. L'autorizzazione prevista dall'art. 4 del  decreto
          legislativo n. 276 del 2003, non e' richiesta alle  agenzie
          di somministrazione di cui  al  ai  commi  2  e  2-bis  che
          dimostrino  di  operare  in  forza  di   un   provvedimento
          amministrativo  equivalente,   ove   previsto,   rilasciato
          dall'autorita' competente di un altro Stato membro. 
                4. Nel settore del trasporto su strada,  il  presente
          decreto si applica anche alle ipotesi di cabotaggio di  cui
          al capo III  del  regolamento  (CE)  n.  1072/2009  del  21
          ottobre 2009 e al capo V del regolamento (CE) n.  1073/2009
          del 21 ottobre 2009. 
                5. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4,  4-bis,
          5, 10 e 11 del presente decreto  si  applicano  anche  alle
          imprese  stabilite  in  uno  Stato  terzo  che   distaccano
          lavoratori in Italia ai sensi del comma 1. 
                6. Il presente decreto non si  applica  al  personale
          navigante delle imprese della marina mercantile.». 
              - Il testo dell'art. 2 del citato  decreto  legislativo
          17 luglio  2016,  n.  136,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
                «Art. 2 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
                  a) "autorita' richiedente"  l'autorita'  competente
          che presenta una  richiesta  di  assistenza,  informazione,
          notifica o recupero di una sanzione secondo quanto previsto
          dal presente decreto; 
                  b) "autorita'  adita"  l'autorita'  alla  quale  e'
          diretta una richiesta di assistenza, informazione, notifica
          o recupero di una  sanzione  secondo  quanto  previsto  dal
          presente decreto; 
                  c) "autorita' competente" il Ministero del lavoro e
          delle  politiche  sociali  e  l'Ispettorato  nazionale  del
          lavoro nonche', ai soli fini  delle  disposizioni  relative
          alla procedura di recupero delle sanzioni amministrative di
          cui all'art. 21, l'autorita' giudiziaria; 
                  d)   "lavoratore    distaccato"    il    lavoratore
          abitualmente occupato in un altro Stato membro che, per  un
          periodo limitato,  predeterminato  o  predeterminabile  con
          riferimento ad un evento futuro e certo, svolge il  proprio
          lavoro in Italia. Il  lavoratore  e'  altresi'  considerato
          distaccato nelle ipotesi di cui all'art. 1, comma  2-bis  e
          anche quando dipende da un'agenzia di somministrazione  con
          sede in Italia; 
                  e)  "condizioni  di  lavoro  e  di   occupazione"le
          condizioni disciplinate da  disposizioni  normative  e  dai
          contratti  collettivi  di  cui  all'art.  51  del   decreto
          legislativo n. 81 del 2015, con  esclusione  dei  contratti
          aziendali, relative alle materie di cui all'art. 4.». 
              - Il testo dell'art. 4 del citato  decreto  legislativo
          17 luglio  2016,  n.  136,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
                «Art. 4 (Condizioni di lavoro e di occupazione). - 1.
          Al rapporto di lavoro tra le imprese  di  cui  all'art.  1,
          commi 1 e  4,  e  i  lavoratori  distaccati  si  applicano,
          durante il periodo del distacco,  se  piu'  favorevoli,  le
          medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste  in
          Italia da disposizioni normative e contratti collettivi  di
          cui all'art. 2, lettera e), per i lavoratori che effettuano
          prestazioni lavorative subordinate analoghe  nel  luogo  in
          cui si svolge il distacco, nelle seguenti materie: 
                  a) periodi massimi di lavoro e  periodi  minimi  di
          riposo; 
                  b) durata minima dei congedi annuali retribuiti; 
                  c)  retribuzione,  comprese  le  maggiorazioni  per
          lavoro straordinario. Tale previsione  non  si  applica  ai
          regimi pensionistici di categoria; 
                  d) condizioni di  somministrazione  di  lavoratori,
          con particolare riferimento alla fornitura di lavoratori da
          parte di agenzie di somministrazione; 
                  e) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
                  f) provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni
          di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere,  bambini
          e giovani; 
                  g) parita' di trattamento fra uomo e donna, nonche'
          altre disposizioni in materia di non discriminazione; 
                  h)  condizioni   di   alloggio   adeguate   per   i
          lavoratori, nei casi in  cui  l'alloggio  sia  fornito  dal
          datore di lavoro ai  lavoratori  distaccati  lontani  dalla
          loro abituale sede di lavoro; 
                  i) indennita' o rimborsi a copertura delle spese di
          viaggio, vitto e alloggio per i lavoratori fuori  sede  per
          esigenze di servizio. Rientrano in tali ipotesi le spese di
          viaggio,  vitto  e  alloggio   sostenute   dai   lavoratori
          distaccati nel territorio italiano, sia nei casi in cui gli
          stessi debbano recarsi al loro abituale  luogo  di  lavoro,
          sia nei casi in cui vengano inviati temporaneamente  presso
          un'altra sede di lavoro  diversa  da  quella  abituale,  in
          Italia o all'estero. 
                1-bis Sono considerate parte  della  retribuzione  le
          indennita' riconosciute al lavoratore per il  distacco  che
          non sono versate  a  titolo  di  rimborso  delle  spese  di
          viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute a  causa
          del distacco. Dette indennita' sono rimborsate  dal  datore
          di lavoro al lavoratore distaccato secondo quanto  previsto
          dalla disciplina che regola il rapporto di lavoro nel Paese
          di   stabilimento   dell'impresa   distaccante.   Se   tale
          disciplina  non  stabilisce  se   taluni   elementi   delle
          indennita' riconosciute al lavoratore per il distacco  sono
          versati a titolo di  rimborso  delle  spese  effettivamente
          sostenute a causa del distacco  stesso  o  se  fanno  parte
          della  retribuzione  l'intera  indennita'  e'   considerata
          versata a titolo di rimborso delle spese sostenute. 
                2.  Le  disposizioni   normative   e   di   contratto
          collettivo in materia di durata minima dei congedi  annuali
          retribuiti e di retribuzione, comprese le maggiorazioni per
          lavoro straordinario, non si applicano nel caso  di  lavori
          di assemblaggio iniziale o di  prima  installazione  di  un
          bene, previsti  in  un  contratto  di  fornitura  di  beni,
          indispensabili per mettere in funzione il bene  fornito  ed
          eseguiti  dai  lavoratori   qualificati   o   specializzati
          dell'impresa di fornitura, quando la durata dei lavori,  in
          relazione ai quali e' stato disposto il  distacco,  non  e'
          superiore a otto giorni, escluse le attivita'  del  settore
          edilizio individuate nell'allegato A del  presente  decreto
          legislativo. 
                3. Alla somministrazione di lavoro  si  applicano  le
          disposizioni di cui  all'art.  35,  comma  1,  del  decreto
          legislativo n. 81 del 2015. 
                4. Nell'ipotesi di distacco di cui all'art. 1,  comma
          1, trova applicazione il regime di responsabilita' solidale
          di cui agli articoli 1676 del codice civile e 29, comma  2,
          del decreto legislativo n. 276 del 2003 e, per il  caso  di
          somministrazione,  l'art.  35,   comma   2,   del   decreto
          legislativo n. 81 del 2015. 
                5. In caso di distacco nell'ambito di un contratto di
          trasporto trova applicazione l'art. 83-bis, commi da  4-bis
          a 4-sexies, del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133.». 
              - Il testo dell'art. 7 del citato  decreto  legislativo
          17 luglio  2016,  n.  136,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
                «Art. 7 (Accesso alle informazioni). -  1.  Tutte  le
          informazioni  relative  alle  condizioni  di  lavoro  e  di
          occupazione che devono essere rispettate nelle  ipotesi  di
          distacco  sono  pubblicate  sul  sito   istituzionale   del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali che provvede
          ai  relativi  aggiornamenti.  Esse  in   particolare   sono
          relative a: 
                  a)  condizioni   di   lavoro   e   di   occupazione
          applicabili ai lavoratori distaccati in Italia; 
                  b) contratti collettivi applicabili  ai  lavoratori
          distaccati in  Italia,  con  particolare  riferimento  alla
          retribuzione e ai  suoi  elementi  costitutivi,  al  metodo
          utilizzato  per  calcolare  la  retribuzione  dovuta  e  ai
          criteri per la classificazione del personale; 
                  c) procedure  per  sporgere  denuncia,  nonche'  la
          disciplina in materia di salute e sicurezza nei  luoghi  di
          lavoro applicabile ai lavoratori distaccati; 
                  d) soggetti a cui i lavoratori e le imprese possono
          rivolgersi per ottenere  informazioni  con  riferimento  ai
          diritti  e  agli  obblighi  derivanti  dalle   disposizioni
          nazionali. 
                2. Tutte le informazioni  di  cui  al  comma  1  sono
          pubblicate  in  lingua  italiana   e   inglese,   in   modo
          trasparente,  chiaro  e  dettagliato,  conformemente   agli
          standard di accessibilita' riferiti anche alle persone  con
          disabilita' e sono accessibili gratuitamente. 
              2-bis. Qualora dalle informazioni di cui  al  comma  1,
          lettere a) e b), non si rilevi quali condizioni di lavoro e
          occupazione siano applicabili alla fattispecie di distacco,
          l'autorita'  competente  ne  tiene  conto  ai  fini   della
          determinazione proporzionale delle sanzioni.». 
              - Il testo dell'art. 8 del citato  decreto  legislativo
          17 luglio  2016,  n.  136,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
                «Art. 8 (Cooperazione amministrativa). - 1.  Al  fine
          di  realizzare  un'efficace  cooperazione   amministrativa,
          l'Ispettorato nazionale del lavoro risponde tempestivamente
          alle motivate richieste  di  informazione  delle  autorita'
          richiedenti ed  esegue  i  controlli  e  le  ispezioni  ivi
          comprese le indagini sui casi di inadempienza o  violazione
          della normativa applicabile al distacco dei lavoratori. 
                2. Le richieste  comprendono  anche  le  informazioni
          relative   al   possibile   recupero   di   una    sanzione
          amministrativa,  o  alla  notifica  di   un   provvedimento
          amministrativo  o  giudiziario  che  la  irroga  e  possono
          includere l'invio di  documenti  e  informazioni  circa  la
          legalita'  dello  stabilimento  e  la  buona  condotta  del
          prestatore di servizi. 
                3. Al fine di consentire all'autorita' competente  di
          fornire una risposta alle richieste di cui ai commi 1 e  2,
          i destinatari della prestazione  di  servizi  stabiliti  in
          Italia, ivi incluse le imprese di  cui  all'art.  1,  comma
          2-bis,  stabilite  in  Italia,  comunicano  all'Ispettorato
          nazionale del lavoro le informazioni necessarie. 
                4. Lo scambio delle informazioni avviene  tramite  il
          sistema di informazione del  mercato  interno,  di  seguito
          IMI,  o  per  via  telematica  nel  rispetto  dei  seguenti
          termini: 
                  a) entro e non oltre due  giorni  lavorativi  dalla
          ricezione della richiesta nei casi urgenti, che  richiedano
          la consultazione di registri. Le ragioni  di  urgenza  sono
          espressamente  indicate  nella  richiesta  unitamente  agli
          elementi idonei a comprovarla; 
                  b)  entro  il   termine   di   venticinque   giorni
          lavorativi dalla ricezione della  richiesta  in  tutti  gli
          altri casi. 
                5. L'Ispettorato nazionale del lavoro puo'  applicare
          gli  accordi  e  le   intese   bilaterali   relativi   alla
          cooperazione  amministrativa  al  fine   di   accertare   e
          monitorare  le   condizioni   applicabili   ai   lavoratori
          distaccati,   fermo   restando   l'utilizzo,   per   quanto
          possibile, di IMI, per lo scambio delle informazioni. 
                6. Nel caso in cui vi siano obiettive  difficolta'  a
          rispondere alla richiesta di informazioni o ad  eseguire  i
          controlli e le ispezioni nei termini espressamente previsti
          nella richiesta,  l'Ispettorato  nazionale  del  lavoro  ne
          fornisce tempestiva comunicazione all'autorita' richiedente
          al fine di individuare una soluzione. 
                7. Nel caso in  cui  l'autorita'  competente  ravvisi
          casi di irregolarita', si attiva  senza  ritardo  affinche'
          tutte le informazioni pertinenti  siano  trasmesse  tramite
          IMI allo Stato membro interessato. 
                8. La  richiesta  di  informazioni  non  e'  ostativa
          all'adozione  di  misure   atte   a   prevenire   possibili
          violazioni delle disposizioni del presente decreto. 
                9.  La  cooperazione  amministrativa  e  l'assistenza
          reciproca con le autorita' competenti di altri Stati membri
          e'  svolta  a  titolo  gratuito.   Le   informazioni   sono
          utilizzate esclusivamente in relazione alle  richieste  cui
          si riferiscono. 
              9-bis. Qualora l'Ispettorato nazionale del  lavoro  non
          sia in possesso delle informazioni richieste dall'autorita'
          dello Stato membro nel  cui  territorio  il  lavoratore  e'
          distaccato sollecita le autorita' o gli  organismi  che  le
          detengono. In caso di omissioni  o  ritardi  persistenti  a
          rendere le informazioni necessarie da parte  dell'autorita'
          competente dello Stato membro dal quale  il  lavoratore  e'
          distaccato,  l'Ispettorato  nazionale  del  lavoro  informa
          tempestivamente la Commissione europea.». 
              - Il testo dell'art. 10 del citato decreto  legislativo
          17 luglio  2016,  n.  136,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
                «Art. 10 (Obblighi amministrativi).  -  1.  L'impresa
          che  distacca  lavoratori  in  Italia   ha   l'obbligo   di
          comunicare il distacco al  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali entro  le  ore  ventiquattro  del  giorno
          antecedente l'inizio del distacco e di comunicare tutte  le
          successive   modificazioni   entro   cinque   giorni.    La
          comunicazione preventiva  di  distacco  deve  contenere  le
          seguenti informazioni: 
                  a) dati identificativi dell'impresa distaccante; 
                  b) numero e generalita' dei lavoratori distaccati; 
                  c) data di inizio, di fine e durata del distacco; 
                  d)  luogo  di  svolgimento  della  prestazione   di
          servizi; 
                  e) dati identificativi del soggetto distaccatario; 
                  f) tipologia dei servizi; 
                  g) generalita' e domicilio eletto del referente  di
          cui al comma 3, lettera b); 
                  h) generalita' del referente di cui al comma 4; 
                  i)  numero  del  provvedimento  di   autorizzazione
          all'esercizio dell'attivita' di somministrazione,  in  caso
          di somministrazione transnazionale ove l'autorizzazione sia
          richiesta dalla normativa dello Stato di stabilimento; 
                  i-bis) nelle ipotesi di cui all'art.  1,  comma  2-
          bis, primo  periodo,  i  dati  identificativi  dell'impresa
          utilizzatrice che invia lavoratori in Italia. 
                1-bis. Nel settore  del  trasporto  su  strada,  come
          individuato  dall'art.  1,  comma   4,   la   comunicazione
          preventiva di distacco: 
                  a) ha durata trimestrale e, durante questo periodo,
          copre tutte  le  operazioni  di  trasporto  effettuate  dal
          conducente distaccato  in  territorio  italiano  per  conto
          della  stessa  impresa  di  autotrasporto  indicata   nella
          medesima comunicazione; 
                  b) in aggiunta alle informazioni di cui al comma 1,
          deve indicare in lingua italiana anche la paga oraria lorda
          in  euro  del  conducente  distaccato  e  le  modalita'  di
          rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio  da
          questo sostenute. 
                1-ter. Una copia della  comunicazione  preventiva  di
          distacco  comunicata  al  Ministero  del  lavoro  e   delle
          politiche sociali ai sensi del comma 1 deve essere tenuta a
          bordo del veicolo ed essere esibita agli organi di  polizia
          stradale, di cui all'art. 12 del codice  della  strada,  di
          cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in  caso
          di controllo  su  strada;  un'altra  copia  della  medesima
          comunicazione  deve   essere   conservata   dal   referente
          designato dall'impresa  estera  distaccante  ai  sensi  del
          comma 3, lettera b). 
                1-quater. In occasione di un controllo su strada, gli
          organi di polizia stradale, di cui all'art. 12  del  codice
          di cui al decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,
          verificano  la   presenza   a   bordo   del   mezzo   della
          documentazione seguente, in lingua italiana: 
                  a) contratto di lavoro o altro documento contenente
          le informazioni di cui agli articoli  1  e  2  del  decreto
          legislativo 26 maggio 1997, n. 152; 
                  b) prospetti di paga. 
                2. Con decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali da emanare entro trenta giorni dalla data
          di entrata in vigore del presente decreto sono definite  le
          modalita' delle comunicazioni. 
                3. Durante il periodo del distacco e fino a due  anni
          dalla sua cessazione, l'impresa  distaccante  ha  l'obbligo
          di: 
                  a)  conservare,  predisponendone  copia  in  lingua
          italiana,  il  contratto  di  lavoro  o   altro   documento
          contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e  2  del
          decreto legislativo 26 maggio 1997,  n.  152,  i  prospetti
          paga, i prospetti che  indicano  l'inizio,  la  fine  e  la
          durata dell'orario di lavoro giornaliero, la documentazione
          comprovante il pagamento delle retribuzioni o  i  documenti
          equivalenti, la comunicazione pubblica di instaurazione del
          rapporto  di  lavoro  o  documentazione  equivalente  e  il
          certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale
          applicabile; 
                  b) designare un referente elettivamente domiciliato
          in  Italia  incaricato  di  inviare  e  ricevere   atti   e
          documenti. In difetto, la sede dell'impresa distaccante  si
          considera il  luogo  dove  ha  sede  legale  o  risiede  il
          destinatario della prestazione di servizi. 
                4. L'impresa che distacca  lavoratori  ai  sensi  del
          presente decreto ha l'obbligo di designare,  per  tutto  il
          periodo  del  distacco,  un   referente   con   poteri   di
          rappresentanza per tenere i rapporti con le  parti  sociali
          interessate a  promuovere  la  negoziazione  collettiva  di
          secondo livello con obbligo di rendersi disponibile in caso
          di richiesta motivata delle parti sociali.». 
              - Il testo dell'art. 12 del citato decreto  legislativo
          17 luglio  2016,  n.  136,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
                «Art.  12  (Sanzioni).  -  1.  La  violazione   degli
          obblighi di comunicazione di cui all'art. 10, comma  1,  e'
          punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da  180  a
          600 euro, per ogni lavoratore interessato. 
                1-bis.  Chiunque  circola  senza  la   documentazione
          prevista dall'art.  10,  commi  1-bis,  1-ter  e  1-quater,
          ovvero  circola  con  documentazione  non   conforme   alle
          predette   disposizioni,   e'   soggetto   alla    sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 1.200 a euro  12.000.  Si
          applicano le disposizioni dell'art. 207  del  codice  della
          strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.
          285. 
                2. La violazione degli obblighi di cui  all'art.  10,
          comma  3,  lettera  a),   e'   punita   con   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da 600  a  3.600  euro  per  ogni
          lavoratore interessato. 
                3. La violazione degli obblighi di cui  all'art.  10,
          commi 3, lettera  b),  e  4,  e'  punita  con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da 2.400 a 7.200 euro. 
                3-bis. La violazione degli obblighi di  cui  all'art.
          10-bis, comma 1, e' punita con la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da 500 a 1.500 euro. 
                3-ter. La violazione degli obblighi di  cui  all'art.
          10-bis, commi 2 e 3, secondo  periodo,  e'  punita  con  la
          sanzione amministrativa pecuniaria da 180 a 600  euro,  per
          ogni lavoratore interessato. 
                4. In ogni caso, le sanzioni di cui ai commi 1,  2  e
          3-ter non possono essere superiori a 150.000 euro.».