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DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101

Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (20G00121)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/08/2020 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/04/2023)
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vigente al 18/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 18-1-2023
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea  2018  e,  in
particolare, l'articolo 20; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea,  e,   in
particolare gli articoli 31 e 32; 
  Visto il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  230,  recante
attuazione   delle    direttive    89/618/Euratom,    90/641/Euratom,
96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni  ionizzanti,
2009/71/Euratom in  materia  di  sicurezza  nucleare  degli  impianti
nucleari  e  2011/70/Euratom  in  materia  di  gestione  sicura   del
combustibile  esaurito  e  dei  rifiuti  radioattivi   derivanti   da
attivita' civili; 
  Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, recante impiego  pacifico
dell'energia nucleare; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  1970,
n. 1450, recante regolamento  per  il  riconoscimento  dell'idoneita'
all'esercizio tecnico degli impianti nucleari; 
  Visto il decreto  legislativo  26  maggio  2000,  n.  241,  recante
attuazione della direttiva 96/29/Euratom  in  materia  di  protezione
sanitaria  della  popolazione  e  dei  lavoratori  contro  i   rischi
derivanti dalle radiazioni ionizzanti; 
  Visto il decreto  legislativo  26  maggio  2000,  n.  187,  recante
attuazione della direttiva 97/43/Euratom  in  materia  di  protezione
sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti
connesse a esposizioni mediche; 
  Visto il decreto  legislativo  6  febbraio  2007,  n.  52,  recante
attuazione  della  direttiva  2003/122/Euratom  sul  controllo  delle
sorgenti radioattive sigillate ad alta  attivita'  e  delle  sorgenti
orfane; 
  Visto il decreto legislativo del 20 febbraio 2009, n.  23,  recante
attuazione   della   direttiva   2006/117/Euratom    relativa    alla
sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e
di combustibile nucleare esaurito; 
  Visto il decreto legislativo del 19 ottobre 2011, n.  185,  recante
attuazione della direttiva 2009/71/Euratom che istituisce  un  quadro
comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  45,   recante
attuazione della direttiva 2011/70/Euratom che istituisce  un  quadro
comunitario per la gestione responsabile e  sicura  del  combustibile
nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi; 
  Visto il decreto legislativo del 15 settembre 2017, n. 137, recante
attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la  direttiva
2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza
nucleare degli impianti nucleari; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale; 
  Visto il  decreto  legislativo  13  gennaio  2003,  n.  36  recante
attuazione della direttiva 1999/31/CE  relativa  alle  discariche  di
rifiuti; 
  Vista la direttiva 2013/59/Euratom, del Consiglio, del  5  dicembre
2013, che stabilisce norme fondamentali di  sicurezza  relative  alla
protezione  contro  i  pericoli   derivanti   dall'esposizione   alle
radiazioni ionizzanti, e  che  abroga  le  direttive  89/618/Euratom,
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 29 gennaio 2020; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
espresso nella seduta del 12 marzo 2020; 
  Vista la legge 24 aprile 2020, n. 27, che, all'articolo 1, comma 3,
ha prorogato i termini per l'esercizio della delega dal 2 maggio al 2
agosto; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 luglio 2020; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  dei  Ministri
della salute, dello sviluppo economico, del lavoro e delle  politiche
sociali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
concerto  con  i   Ministri   dell'interno,   della   difesa,   delle
infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, degli affari  esteri
e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Finalita' e principi del sistema  di  radioprotezione  (  ((Direttiva
                 2013/59/Euratom)), articoli 1 e 5) 
 
  1. Il presente decreto stabilisce norme di  sicurezza  al  fine  di
proteggere  le  persone  dai  pericoli  derivanti  dalle   radiazioni
ionizzanti, e disciplina: 
    a) la protezione sanitaria delle  persone  soggette  a  qualsiasi
tipo di esposizione alle radiazioni ionizzanti; 
    b) il mantenimento e la  promozione  del  continuo  miglioramento
della sicurezza nucleare degli impianti nucleari civili; 
    c) la gestione responsabile e sicura  del  combustibile  nucleare
esaurito e dei rifiuti radioattivi; 
    d) la sorveglianza e il controllo  delle  spedizioni  di  rifiuti
radioattivi e di combustibile esaurito e materie radioattive. 
  2. Le disposizioni del presente decreto fissano  i  requisiti  e  i
regimi di controllo relativi alle diverse situazioni di esposizione. 
  3.  Il  sistema  di  radioprotezione  si  basa  sui   principi   di
giustificazione, ottimizzazione e limitazione delle dosi. 
  4. In attuazione dei principi di cui al comma 3: 
    a) gli atti  giuridici  che  consentono  lo  svolgimento  di  una
pratica garantiscono che il beneficio per i singoli individui  o  per
la collettivita' sia prevalente rispetto al detrimento sanitario  che
essa potrebbe causare. Le determinazioni che introducono o modificano
una via di esposizione e  le  determinazioni  per  le  situazioni  di
esposizione esistenti e di emergenza devono apportare  piu'  benefici
che svantaggi; 
    b)  la  radioprotezione  di  individui  soggetti  a   esposizione
professionale e del pubblico e' ottimizzata allo scopo  di  mantenere
al  minimo  ragionevolmente  ottenibile  le  dosi   individuali,   la
probabilita' dell'esposizione  e  il  numero  di  individui  esposti,
tenendo conto dello stato delle conoscenze  tecniche  e  dei  fattori
economici e sociali. L'ottimizzazione della protezione  di  individui
soggetti a esposizione medica e' riferita all'entita'  delle  singole
dosi, compatibilmente con il  fine  medico  dell'esposizione.  Questo
principio si applica non solo in termini di  dose  efficace  ma,  ove
appropriato, anche  in  termini  di  dose  equivalente,  come  misura
precauzionale  destinata  a  mantenere  le  incertezze  relative   al
detrimento sanitario  al  di  sotto  della  soglia  per  le  reazioni
tissutali; 
    c) nelle situazioni di esposizione pianificata,  la  somma  delle
dosi cui e' esposto un individuo non puo' superare i  limiti  fissati
per  l'esposizione  professionale  o  del  pubblico.  Le  esposizioni
mediche non sono soggette a limitazioni delle dosi.