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DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 2020, n. 100

Attuazione della direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica. (20G00119)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/08/2020
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 26-8-2020
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2018; 
  Vista la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio  2011,
relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale  e  che
abroga la direttiva 77/799/CEE; 
  Vista la direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre  2014,
recante modifica della direttiva 2011/16/UE per  quanto  riguarda  lo
scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale; 
  Vista la direttiva (UE) 2016/2258 del  Consiglio,  del  6  dicembre
2016, che  modifica  la  direttiva  2011/16/UE  per  quanto  riguarda
l'accesso da parte  delle  autorita'  fiscali  alle  informazioni  in
materia di antiriciclaggio; 
  Vista la direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018,
recante modifica della direttiva 2011/16/UE per  quanto  riguarda  lo
scambio automatico obbligatorio di informazioni nel  settore  fiscale
relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo  di
notifica; 
  Vista la direttiva (UE) 2020/876 del Consiglio, del 24 giugno 2020,
che  modifica  la  direttiva  2011/16/UE,  per  affrontare  l'urgente
necessita' di rinviare determinati termini per la comunicazione e  lo
scambio di informazioni nel settore fiscale a causa della pandemia di
Covid-19; 
  Vista la legge  27  ottobre  2011,  n.  193,  recante  ratifica  ed
esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del  1988  tra
gli  Stati  membri  del  Consiglio  d'Europa  ed   i   Paesi   membri
dell'Organizzazione per la cooperazione e  lo  sviluppo  economico  -
OCSE - sulla reciproca assistenza amministrativa in materia  fiscale,
fatto a Parigi il 27 maggio 2010; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  29,   recante
attuazione della  direttiva  2011/16/UE  relativa  alla  cooperazione
amministrativa  nel  settore  fiscale  e  che  abroga  la   direttiva
77/799/CEE; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  29
maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5  giugno
2014 che designa l'ufficio centrale di collegamento e  i  servizi  di
collegamento ai fini dell'attivita'  di  cooperazione  amministrativa
nel settore fiscale; 
  Visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in
relazione  al  trattamento  dei  dati  personali   da   parte   delle
istituzioni, degli organi  e  degli  organismi  dell'Unione  e  sulla
libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n.
45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE; 
  Vista la legge 11 marzo 2014, n.  23,  recante  delega  al  Governo
recante disposizioni per un sistema fiscale piu' equo, trasparente  e
orientato alla crescita; 
  Visto il decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.  231,  recante
attuazione della  direttiva  2005/60/CE  concernente  la  prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei
proventi di attivita' criminose e  di  finanziamento  del  terrorismo
nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento  delle
imposte sui redditi; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali; 
  Visto l'articolo 1 della legge  24  aprile  2020,  n.  27,  recante
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, e in particolare il comma 3,  il  quale  dispone  che  i
termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il  10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di
entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti
dalla data di scadenza di ciascuno di essi; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 29 gennaio 2020; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
seduta del 20 febbraio 2020; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 22 luglio 2020; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto ed ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto stabilisce le norme e le procedure  relative
allo scambio automatico obbligatorio di informazioni  sui  meccanismi
transfrontalieri soggetti all'obbligo  di  comunicazione  all'Agenzia
delle entrate da parte dei soggetti di cui  all'articolo  3,  con  le
altre autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione  europea  e
con altre giurisdizioni estere in forza degli accordi stipulati. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE) 
 
          Note alle premesse: 
 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La legge 24 dicembre 2012,  n.  234  (Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          4 gennaio 2013, n. 3. 
              - La legge 4 ottobre 2019, n. 117  (Delega  al  Governo
          per il recepimento delle direttive europee  e  l'attuazione
          di altri atti dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione
          europea del 2018) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18
          ottobre 2019, n. 245. 
              -  La  direttiva  2011/16/UE  del  Consiglio,  del   15
          febbraio 2011, relativa  alla  cooperazione  amministrativa
          nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 11 marzo 2011, n. L 64. 
              -  La  direttiva  2014/107/UE  del  Consiglio,  del   9
          dicembre 2014, recante modifica della direttiva  2011/16/UE
          per quanto riguarda lo scambio automatico  obbligatorio  di
          informazioni  nel  settore  fiscale  e'  pubblicata   nella
          G.U.U.E. 16 dicembre 2014, n. L 359. 
              - La direttiva (UE)  2016/2258  del  Consiglio,  del  6
          dicembre 2016, che modifica  la  direttiva  2011/16/UE  per
          quanto riguarda l'accesso da parte delle autorita'  fiscali
          alle  informazioni  in  materia   di   antiriciclaggio   e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 16 dicembre 2016, n. L 342. 
              - La direttiva (UE)  2018/822  del  Consiglio,  del  25
          maggio 2018, recante modifica  della  direttiva  2011/16/UE
          per quanto riguarda lo scambio automatico  obbligatorio  di
          informazioni   nel   settore   fiscale   relativamente   ai
          meccanismi   transfrontalieri   soggetti   all'obbligo   di
          notifica e' pubblicata nella G.U.U.E. 5 giugno 2018,  n.  L
          139. 
              - La direttiva (UE)  2020/876  del  Consiglio,  del  24
          giugno 2020, che  modifica  la  direttiva  2011/16/UE,  per
          affrontare l'urgente  necessita'  di  rinviare  determinati
          termini per la comunicazione e lo scambio  di  informazioni
          nel settore fiscale a causa della pandemia di  Covid-19  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 26 giugno 2020, n. L 204. 
              - La  legge  27  ottobre  2011,  n.  193  (Ratifica  ed
          esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione  del
          1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi
          membri  dell'Organizzazione  per  la  cooperazione   e   lo
          sviluppo economico -  OCSE  -  sulla  reciproca  assistenza
          amministrativa in materia fiscale, fatto  a  Parigi  il  27
          maggio 2010) e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  23
          novembre 2011, n. 273, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  4  marzo   2014,   n.   29
          (Attuazione  della  direttiva  2011/16/UE   relativa   alla
          cooperazione  amministrativa  nel  settore  fiscale  e  che
          abroga  la  direttiva  77/799/CEE)  e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2014, n. 63. 
              - Il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 23 ottobre 2018,  sulla  tutela  delle
          persone  fisiche  in  relazione  al  trattamento  dei  dati
          personali da parte delle istituzioni, degli organi e  degli
          organismi dell'Unione e sulla libera circolazione  di  tali
          dati, e che abroga il regolamento  (CE)  n.  45/2001  e  la
          decisione n. 1247/2002/CE e' pubblicato nella  G.U.U.E.  21
          novembre 2018, n. L 295. 
              - La legge 11 marzo 2014,  n.  23  (Delega  al  Governo
          recante disposizioni per  un  sistema  fiscale  piu'  equo,
          trasparente e orientato alla crescita) e' pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2014, n. 59. 
              - Il decreto  legislativo  21  novembre  2007,  n.  231
          (Attuazione  della  direttiva  2005/60/CE  concernente   la
          prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo
          di riciclaggio dei proventi di  attivita'  criminose  e  di
          finanziamento  del  terrorismo  nonche'   della   direttiva
          2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290, S.O. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   29
          settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in  materia  di
          accertamento delle imposte sui redditi) e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
          in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,  recante
          disposizioni per l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale
          al regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati
          personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e
          che abroga  la  direttiva  95/46/CE)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. 
              - Il testo dell'articolo 1 della legge 24 aprile  2020,
          n.  27  (Conversione  in  legge,  con  modificazioni,   del
          decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  recante  misure  di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.  Proroga
          dei  termini  per  l'adozione  di   decreti   legislativi.)
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2020, n. 110,
          S.O., cosi' recita: 
                «Art. 1. - 1. Il decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,
          recante misure  di  potenziamento  del  Servizio  sanitario
          nazionale e di sostegno economico per famiglie,  lavoratori
          e  imprese   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19, e'  convertito  in  legge  con  le  modificazioni
          riportate in allegato alla presente legge. 
                2. I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo  2020,
          n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono abrogati. Restano validi
          gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
          effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla  base
          dei medesimi decreti-legge 2 marzo  2020,  n.  9,  8  marzo
          2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14.  Gli  adempimenti  e  i
          versamenti sospesi ai sensi  dell'articolo  5  del  decreto
          legge  2  marzo  2020,  n.   9   sono   effettuati,   senza
          applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione
          entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino  a
          un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con  il
          versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non
          si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. 
                3. In considerazione dello  stato  di  emergenza  sul
          territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
          all'insorgenza di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
          trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei
          ministri del 31 gennaio  2020,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n.  26  del  1°  febbraio  2020,  i  termini  per
          l'adozione di decreti legislativi con scadenza  tra  il  10
          febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che  non  siano  scaduti
          alla data di entrata in vigore della presente  legge,  sono
          prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di
          ciascuno di essi. I decreti legislativi  di  cui  al  primo
          periodo, il cui termine di adozione sia scaduto  alla  data
          di entrata in vigore della presente legge,  possono  essere
          adottati entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, nel rispetto dei principi  e  criteri
          direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi
          di delega. 
                4. La  presente  legge  entra  in  vigore  il  giorno
          successivo a quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta
          Ufficiale. 
                (Omissis).». 
              - Il testo dell'articolo 8 del decreto  legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
          locali), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30  agosto
          1997, n. 202, cosi' recita: 
                «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata).  - 1. La  Conferenza  Stato-citta'
          ed autonomie locali  e'  unificata  per  le  materie  ed  i
          compiti di interesse comune delle regioni, delle  province,
          dei comuni e delle comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni. 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».