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DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76

Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. (20G00096)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/07/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. n. 33, relativo alla G.U. 14/09/2020, n. 228)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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Testo in vigore dal: 31-12-2023
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13; 
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35; 
  Visto il decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40; 
  Visto il decreto-legge 10  maggio  2020,  n.  30,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2 luglio 2020, n. 72; 
  Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  realizzare
un'accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture attraverso
la semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici e
di edilizia, operando senza pregiudizio per i presidi di legalita'; 
  Ritenuta  altresi'  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di
introdurre misure di semplificazione procedimentale e di  sostegno  e
diffusione  dell'amministrazione  digitale,  nonche'  interventi   di
semplificazione in materia di  responsabilita'  del  personale  delle
amministrazioni, nonche' di adottare  misure  di  semplificazione  in
materia di attivita' imprenditoriale, di ambiente e di green economy,
al  fine  di  fronteggiare   le   ricadute   economiche   conseguenti
all'emergenza epidemiologica da Covid-19; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 6 luglio 2020; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con  i  Ministri
dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle  finanze,  dello
sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e  forestali,
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  delle
infrastrutture e dei trasporti, per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo, della salute,  per  l'innovazione  tecnologica  e  la
digitalizzazione, per gli affari regionali e le autonomie e  per  gli
affari europei; 
 
                  Emana il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il
periodo emergenziale in relazione  all'aggiudicazione  dei  contratti
                        pubblici sotto soglia 
 
  1. Al fine di incentivare gli  investimenti  pubblici  nel  settore
delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonche' al fine  di  far
fronte alle ricadute economiche negative a seguito  delle  misure  di
contenimento e dell'emergenza  sanitaria  globale  del  COVID-19,  in
deroga agli articoli 36,  comma  2,  e  157,  comma  2,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  recante  Codice  dei  contratti
pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2,
3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro  atto  di  avvio  del
procedimento equivalente sia adottato entro il  30  giugno  2023.  In
tali casi, salve le ipotesi in  cui  la  procedura  sia  sospesa  per
effetto di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, l'aggiudicazione
o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine
di  due  mesi  dalla  data  di  adozione  dell'atto  di   avvio   del
procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui  al  comma  2,
lettera b). Il  mancato  rispetto  dei  termini  di  cui  al  secondo
periodo, la  mancata  tempestiva  stipulazione  del  contratto  e  il
tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai
fini della responsabilita' del responsabile  unico  del  procedimento
per danno erariale e,  qualora  imputabili  all'operatore  economico,
costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di
risoluzione del contratto per inadempimento che viene  senza  indugio
dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto. 
  2. Fermo quanto  previsto  dagli  articoli  37  e  38  del  decreto
legislativo  n.  50  del  2016,  le  stazioni  appaltanti   procedono
all'affidamento delle attivita' di esecuzione di  lavori,  servizi  e
forniture, nonche' dei servizi di ingegneria e architettura,  inclusa
l'attivita' di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50  del  2016  secondo  le
seguenti modalita': 
  a) affidamento diretto per lavori di importo  inferiore  a  150.000
euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di  ingegneria
e architettura e l'attivita' di progettazione, di importo inferiore a
139.000  euro.  In  tali  casi   la   stazione   appaltante   procede
all'affidamento diretto, anche senza consultazione di piu'  operatori
economici,  fermi  restando  il  rispetto   dei   principi   di   cui
all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  e  l'esigenza  che  siano  scelti
soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a
quelle oggetto di  affidamento,  anche  individuati  tra  coloro  che
risultano  iscritti  in  elenchi  o  albi  istituiti  dalla  stazione
appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione; (13) 
  a-bis) nelle aree del cratere sismico di cui agli allegati 1,  2  e
2-bis al decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,  n.  229,  affidamento
diretto delle attivita' di esecuzione di lavori, servizi e  forniture
nonche'  dei  servizi  di   ingegneria   e   architettura,   compresa
l'attivita' di progettazione, di importo inferiore  a  150.000  euro,
fino al termine delle attivita' di  ricostruzione  pubblica  previste
dall'articolo 14 del citato decreto-legge n. 189 del 2016. 
  b) procedura negoziata, senza bando, di  cui  all'articolo  63  del
decreto legislativo n. 50 del 2016, previa  consultazione  di  almeno
cinque  operatori  economici,  ove  esistenti,  nel  rispetto  di  un
criterio di rotazione degli inviti, che  tenga  conto  anche  di  una
diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati
in base ad  indagini  di  mercato  o  tramite  elenchi  di  operatori
economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi  compresi  i
servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di  progettazione,
di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di  cui
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di
importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un  milione  di
euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo  pari  o
superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo
35 del decreto legislativo n. 50 del  2016.  Le  stazioni  appaltanti
danno evidenza dell'avvio  delle  procedure  negoziate  di  cui  alla
presente lettera tramite pubblicazione di un  avviso  nei  rispettivi
siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati  della  procedura
di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera  a)
non  e'  obbligatoria  per  affidamenti  inferiori  ad  euro  40.000,
contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati. (13) 
  3.  Gli  affidamenti  diretti  possono  essere  realizzati  tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli  elementi
descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto  legislativo  n.  50
del 2016. Per gli affidamenti di cui  al  comma  2,  lettera  b),  le
stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95,
comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel  rispetto
dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di  parita'  di
trattamento,  procedono,  a  loro  scelta,   all'aggiudicazione   dei
relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente
piu'  vantaggiosa  ovvero  del  prezzo  piu'  basso.  Nel   caso   di
aggiudicazione con il criterio del prezzo  piu'  basso,  le  stazioni
appaltanti  procedono  all'esclusione  automatica  dalla  gara  delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso  pari  o  superiore
alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97,  commi
2, 2-bis e 2-ter, del decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  anche
qualora il numero delle  offerte  ammesse  sia  pari  o  superiore  a
cinque. 
  4. Per le modalita' di affidamento di cui al presente  articolo  la
stazione appaltante non  richiede  le  garanzie  provvisorie  di  cui
all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in
considerazione  della  tipologia   e   specificita'   della   singola
procedura, ricorrano particolari esigenze  che  ne  giustifichino  la
richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione
della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta
la garanzia provvisoria, il relativo ammontare e' dimezzato  rispetto
a quello previsto dal medesimo articolo 93. 
  5. Alle procedure per l'affidamento dei servizi di  organizzazione,
gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui  agli
articoli  247  e  249  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  si
applicano le disposizioni del Libro  II,  Parte  I,  del  codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della
legge 21 giugno 2022, n. 78. (43) 
  5-bis.  All'articolo  36,  comma  2,  lettera   a),   del   decreto
legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: ". La pubblicazione dell'avviso sui risultati  della
procedura di affidamento non e' obbligatoria". 
  5-ter. Al  fine  di  incentivare  e  semplificare  l'accesso  delle
microimprese,  piccole  e  medie   imprese,   come   definite   nella
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione,  del  6  maggio  2003,
alla liquidita' per far fronte alle ricadute  economiche  negative  a
seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale
da COVID-19, le disposizioni del presente articolo si applicano anche
alle procedure per l'affidamento, ai sensi dell'articolo  112,  comma
5, lettera b), del testo unico  di  cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, della gestione  di  fondi  pubblici  europei,
nazionali, regionali e camerali  diretti  a  sostenere  l'accesso  al
credito  delle  imprese,  fino  agli  importi  di  cui  al  comma   1
dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
                                                          (41) ((51)) 
 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con  modificazioni  dalla
L. 29 luglio 2021, n. 108, ha disposto (con l'art. 51, comma  3)  che
"Le modifiche apportate dal comma 1, lettera a),  numero  2),  numeri
2.1  e  2.2,  all'articolo  1,  comma  2,  lettere  a)  e   b),   del
decreto-legge n. 76 del 2020 si applicano alle procedure avviate dopo
l'entrata in vigore del presente decreto.  Per  le  procedure  i  cui
bandi o  avvisi  di  indizione  della  gara  siano  pubblicati  prima
dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero  i  cui  inviti  a
presentare le offerte o i preventivi siano inviati entro la  medesima
data continua ad applicarsi il citato articolo 1 del decreto-legge n.
76 del 2020 nella formulazione antecedente alle  modifiche  apportate
con il presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (41) 
  Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla
L. 21 aprile 2023, n. 41, ha disposto (con l'art. 14,  comma  4)  che
"limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in  parte,  con
le risorse previste dal PNRR e dal  PNC,  si  applicano  fino  al  31
dicembre 2023, salvo che sia  previsto  un  termine  piu'  lungo,  le
disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5,
6 e 8 del decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre  2020,  n.  120,  nonche'  le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto -  legge
18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge  14
giugno 2019, n. 55. La disciplina di cui  all'articolo  8,  comma  1,
lettera a), del citato decreto-legge n. 76 del 2020 si applica  anche
alle  procedure  espletate  dalla  Consip  S.p.A.  e   dai   soggetti
aggregatori,  ivi  comprese   quelle   in   corso,   afferenti   agli
investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse
previste dal PNRR e dal PNC con riferimento alle  acquisizioni  delle
amministrazioni per la realizzazione di progettualita' finanziate con
le dette risorse". 
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AGGIORNAMENTO (43) 
  Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha disposto (con l'art.  224,  comma
2, alinea) che la presente modifica acquista efficacia dal 1°  luglio
2023. 
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AGGIORNAMENTO (51) 
  Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla
L. 21 aprile 2023, n. 41, come modificato dal D.L. 30 dicembre  2023,
n. 215, ha disposto (con l'art. 14, comma 4) che "Limitatamente  agli
interventi finanziati, in tutto o in parte, con le  risorse  previste
dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 30 giugno  2024,  salvo  che
sia previsto un termine piu'  lungo,  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del  decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
settembre 2020, n. 120, nonche' le disposizioni di  cui  all'articolo
1, commi 1  e  3,  del  decreto  -  legge  18  aprile  2019,  n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.  La
disciplina di cui all'articolo 8, comma 1,  lettera  a),  del  citato
decreto-legge  n.  76  del  2020  si  applica  anche  alle  procedure
espletate  dalla  Consip  S.p.A.  e  dai  soggetti  aggregatori,  ivi
comprese  quelle  in  corso,  afferenti  agli  investimenti  pubblici
finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal  PNRR  e
dal PNC con riferimento alle acquisizioni delle  amministrazioni  per
la realizzazione di progettualita' finanziate con le dette risorse".