stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 10 giugno 2020, n. 48

Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. (20G00066)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/06/2020
nascondi
  • Articoli
  • Finalità e modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • Modifiche agli allegati al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192
  • 15
  • Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
  • 16
  • Abrogazioni e disposizioni finali
  • 17
  • 18
Testo in vigore dal: 11-6-2020
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea  2018,  e  in
particolare l'articolo 23; 
  Vista la direttiva (UE)  2018/844  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la  direttiva  2010/31/UE
sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva  2012/27/UE
sull'efficienza energetica; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  192,  recante
attuazione  della  direttiva  2002/91/CE   relativa   al   rendimento
energetico nell'edilizia; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
74, recante regolamento recante definizione dei criteri  generali  in
materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione
degli impianti termici per la  climatizzazione  invernale  ed  estiva
degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici
sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1,  lettere  a)  e  c),  del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192; 
  Visto il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,  recante  disposizioni
urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del  Parlamento
europeo e  del  Consiglio  del  19  maggio  2010,  sulla  prestazione
energetica  nell'edilizia  per   la   definizione   delle   procedure
d'infrazione  avviate  dalla  Commissione  europea,   nonche'   altre
disposizioni  in  materia  di  coesione  sociale,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.
380,  recante  Testo   Unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia edilizia; 
  Visto  l'articolo  1  della  legge  24  aprile  2020,  n.  27,   di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, e in particolare il comma 3,  il  quale  dispone  che  i
termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il  10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di
entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti
dalla data di scadenza di ciascuno di essi; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 29 gennaio 2020; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 12 marzo 2020; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 9 giugno 2020; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con  i  Ministri  degli  affari
esteri  e  della  cooperazione   internazionale,   della   giustizia,
dell'economia e delle  finanze,  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                   Finalita' e modifiche al titolo 
               del decreto legislativo n. 192 del 2005 
 
  1. Il presente decreto attua la direttiva (UE) 2018/844 e  promuove
il miglioramento della prestazione energetica degli edifici,  tenendo
conto delle condizioni locali e  climatiche  esterne,  nonche'  delle
prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia
sotto il profilo dei costi delle  azioni  previste,  ottimizzando  il
rapporto tra oneri e benefici per la collettivita'. 
  2. Il titolo del decreto legislativo 19 agosto  2005,  n.  192,  e'
sostituito dal seguente: «Attuazione della direttiva  (UE)  2018/844,
che modifica la direttiva  2010/31/UE  sulla  prestazione  energetica
nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE  sull'efficienza  energetica,
della   direttiva   2010/31/UE,    sulla    prestazione    energetica
nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE  relativa  al  rendimento
energetico nell'edilizia». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE) 
 
          Note alle premesse. 
 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'articolo 23 della legge 4 ottobre 2019,
          n.  117  (Delega  al  Governo  per  il  recepimento   delle
          direttive europee e l'attuazione di altri atti  dell'Unione
          europea - Legge di delegazione  europea  2018),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre  2019,  n.  245,  cosi'
          recita: 
              «Art. 23. Principi e criteri direttivi per l'attuazione
          della direttiva (UE) 2018/844, che  modifica  la  direttiva
          2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e  la
          direttiva  2012/27/UE  sull'efficienza  energetica   -   1.
          Nell'esercizio  della   delega   per   l'attuazione   della
          direttiva  (UE)  2018/844  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 30 maggio 2018, il Governo, oltre a  seguire
          i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo
          1, comma 1, assicura che le norme  introdotte  favoriscano,
          nel  rispetto  delle  disposizioni   dell'Unione   europea,
          l'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici, al fine
          di minimizzare gli oneri a carico della collettivita'. 
                2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati previa acquisizione del  parere  della  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281,  su  proposta  del  Ministro  per  gli
          affari europei e del Ministro dello sviluppo economico,  di
          concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia
          e  delle  finanze  e  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio e del mare.» 
              - La direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  30  maggio  2018,  che  modifica   la
          direttiva   2010/31/UE   sulla    prestazione    energetica
          nell'edilizia e  la  direttiva  2012/27/UE  sull'efficienza
          energetica e' pubblicata nella G.U.U.E. 19 giugno 2018,  n.
          L 156. 
              -  Il  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  192
          (Attuazione  della   direttiva   2002/91/CE   relativa   al
          rendimento energetico nell'edilizia)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 16  aprile
          2013, n. 74 (Regolamento recante  definizione  dei  criteri
          generali in materia di  esercizio,  conduzione,  controllo,
          manutenzione e ispezione  degli  impianti  termici  per  la
          climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per  la
          preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari,  a
          norma dell'articolo 4,  comma  1,  lettere  a)  e  c),  del
          decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2013, n. 149. 
              - Il decreto-legge 4 giugno 2013, n.  63  (Disposizioni
          urgenti per il recepimento della direttiva  2010/31/UE  del
          Parlamento europeo e del  Consiglio  del  19  maggio  2010,
          sulla   prestazione   energetica   nell'edilizia   per   la
          definizione  delle  procedure  d'infrazione  avviate  dalla
          Commissione europea, nonche' altre disposizioni in  materia
          di coesione sociale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
          giugno 2013, n. 130, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto  2013,  n.  90,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 3 agosto 2013, n. 181. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  6  giugno
          2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative  e
          regolamentari in  materia  edilizia)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, S.O. 
              - Il testo dell'articolo 1 della legge 24 aprile  2020,
          n.  27  (Conversione  in  legge,  con  modificazioni,   del
          decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  recante  misure  di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.  Proroga
          dei  termini  per  l'adozione   di   decreti   legislativi)
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2020, n. 110,
          S.O., cosi' recita: 
                «Art. 1. - 1. Il decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,
          recante misure  di  potenziamento  del  Servizio  sanitario
          nazionale e di sostegno economico per famiglie,  lavoratori
          e  imprese   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19, e'  convertito  in  legge  con  le  modificazioni
          riportate in allegato alla presente legge. 
                2. I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo  2020,
          n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono abrogati. Restano validi
          gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
          effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla  base
          dei medesimi decreti-legge 2 marzo  2020,  n.  9,  8  marzo
          2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14.  Gli  adempimenti  e  i
          versamenti sospesi ai sensi  dell'articolo  5  del  decreto
          legge  2  marzo  2020,  n.   9   sono   effettuati,   senza
          applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione
          entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino  a
          un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con  il
          versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non
          si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. 
                3. In considerazione dello  stato  di  emergenza  sul
          territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
          all'insorgenza di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
          trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei
          ministri del 31 gennaio  2020,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n.  26  del  1°  febbraio  2020,  i  termini  per
          l'adozione di decreti legislativi con scadenza  tra  il  10
          febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che  non  siano  scaduti
          alla data di entrata in vigore della presente  legge,  sono
          prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di
          ciascuno di essi. I decreti legislativi  di  cui  al  primo
          periodo, il cui termine di adozione sia scaduto  alla  data
          di entrata in vigore della presente legge,  possono  essere
          adottati entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, nel rispetto dei principi  e  criteri
          direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi
          di delega. 
                4. La  presente  legge  entra  in  vigore  il  giorno
          successivo a quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta
          Ufficiale. 
                (Omissis).». 
              - Il testo dell'articolo 8 del decreto  legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
          locali), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30  agosto
          1997, n. 202, cosi' recita: 
                «Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata. - 1. La Conferenza Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.» 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)
          2018/844 si veda nelle note alle premesse.