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LEGGE 24 aprile 2020, n. 27

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi. (20G00045)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/04/2020 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/2020)
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal: 19-5-2020
aggiornamenti all'articolo
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  recante  misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19,  e'  convertito   in   legge   con   le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 
  2. I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020,  n.  11,  e  9
marzo 2020, n. 14, sono  abrogati.  Restano  validi  gli  atti  ed  i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e  i
rapporti giuridici sorti sulla  base  dei  medesimi  decreti-legge  2
marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n.  14.  ((Gli
adempimenti e i versamenti  sospesi  ai  sensi  dell'articolo  5  del
decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 sono effettuati, senza  applicazione
di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16  settembre
2020 o mediante rateizzazione fino  a  un  massimo  di  quattro  rate
mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro  il
16 settembre 2020. Non  si  fa  luogo  al  rimborso  di  quanto  gia'
versato)). 
  3. In  considerazione  dello  stato  di  emergenza  sul  territorio
nazionale relativo al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza  di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio  2020,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020,  i  termini  per
l'adozione di decreti legislativi con scadenza  tra  il  10  febbraio
2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di  entrata
in  vigore  della  presente  legge,  sono  prorogati  di  tre   mesi,
decorrenti dalla data di scadenza di  ciascuno  di  essi.  I  decreti
legislativi di cui al primo periodo, il cui termine di  adozione  sia
scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge,  possono
essere adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle
procedure previsti dalle rispettive leggi di delega. 
  4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 24 aprile 2020 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei 
                                  ministri 
 
                                  Gualtieri, Ministro dell'economia e 
                                  delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede