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DECRETO-LEGGE 20 aprile 2020, n. 26

Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020. (20G00044)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/04/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 giugno 2020, n. 59 (in G.U. 19/06/2020, n. 154).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/05/2021)
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vigente al 17/07/2020
Testo in vigore dal: 20-6-2020
al: 7-11-2020
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Tenuto  conto  che  l'Organizzazione  mondiale  della  sanita'   ha
dichiarato la pandemia da COVID-19; 
  Preso atto  dell'evolversi  della  situazione  epidemiologica,  del
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia  e  dell'incremento
dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione  mondiale  della
sanita'; 
  Considerata  la  necessita'  di   garantire   lo   svolgimento   di
consultazioni elettorali per l'anno 2020 in condizioni  di  sicurezza
per i cittadini; 
  Ritenuto di dover intervenire con urgenza, al fine di evitare,  con
riferimento all'espletamento delle suddette  procedure,  fenomeni  di
assembramento di persone e condizioni di contiguita'  sociale  al  di
sotto delle misure precauzionali adottate, ai fini  del  contenimento
alla diffusione del virus; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 20 aprile 2020; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'interno, di concerto con  i  Ministri  per  gli  affari
regionali e le autonomie, della giustizia  e  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Misure eccezionali in materia di consultazioni elettorali per  l'anno
                                2020 
 
  1. In considerazione della situazione epidemiologica  da  COVID-19,
in via eccezionale, i termini per le consultazioni elettorali di  cui
al presente comma sono fissati come di seguito indicato: 
    a) in deroga a quanto previsto dall'articolo 86, commi 3 e 4, del
decreto del Presidente  della  Repubblica  30  marzo  1957,  n.  361,
nonche' dall'articolo 21-ter, comma 3,  del  decreto  legislativo  20
dicembre 1993, n. 533, il termine entro  il  quale  sono  indette  le
elezioni suppletive per la Camera dei  deputati  e  il  Senato  della
Repubblica per i seggi che  siano  dichiarati  vacanti  entro  il  31
luglio 2020 e' fissato in duecentoquaranta giorni  dalla  data  della
vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni; 
    b) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1,  comma  1,  della
legge 7 giugno 1991, n. 182, limitatamente all'anno 2020, le elezioni
dei consigli  comunali  e  circoscrizionali  previste  per  il  turno
annuale  ordinario  si  tengono  in  una  domenica  ((e  nel  lunedi'
successivo compresi)) tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020; 
    c) sono ((inserite)) nel turno di cui alla lettera  b)  anche  le
elezioni nei comuni i cui organi devono essere rinnovati  per  motivi
diversi dalla scadenza del mandato,  se  le  condizioni  che  rendono
necessarie le elezioni si verificano entro il 27 luglio 2020  ((.  Le
disposizioni della presente lettera non si  applicano  alle  elezioni
degli organi circoscrizionali nei comuni il cui consiglio  rimane  in
carica fino alla scadenza naturale prevista nell'anno 2021)); 
    d) in deroga a quanto previsto dall'articolo 5,  comma  1,  della
legge 2 luglio 2004, n. 165, gli  organi  elettivi  delle  regioni  a
statuto ordinario il cui rinnovo e' previsto entro il 2  agosto  2020
durano in carica cinque anni e tre  mesi;  le  relative  elezioni  si
svolgono esclusivamente  ((tra  il  quindicesimo  e  il  sessantesimo
giorno successivo)) al termine della nuova  scadenza  del  mandato  o
nella domenica ((e nel lunedi' successivo compresi)) nei  sei  giorni
ulteriori. 
  ((d-bis) in deroga a quanto previsto  dall'articolo  1,  comma  79,
lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, limitatamente  all'anno
2020, le elezioni  dei  presidenti  delle  province  e  dei  consigli
provinciali si svolgono  entro  novanta  giorni  dalle  elezioni  dei
consigli comunali di cui alla lettera b) del presente comma; fino  al
rinnovo degli organi e' prorogata la durata del mandato di quelli  in
carica)). 
  2. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 19 GIUGNO 2020, N. 59)).