stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00020)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/02/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13 (in G.U. 09/03/2020, n. 61).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2020)
nascondi
vigente al 23/03/2020
Testo in vigore dal: 17-3-2020
al: 25-3-2020
aggiornamenti all'articolo
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Tenuto conto che l'Organizzazione  mondiale  della  sanita'  il  30
gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia  da  COVID-19  un'emergenza  di
sanita' pubblica di rilevanza internazionale; 
  Preso atto  dell'evolversi  della  situazione  epidemiologica,  del
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia  e  dell'incremento
dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione  mondiale  della
sanita'; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19,
adottando misure di contrasto  e  contenimento  alla  diffusione  del
predetto virus; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 22 febbraio 2020; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
        Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 
 
  1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni  o
nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale
non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi e' un
caso non riconducibile ad una persona  proveniente  da  un'area  gia'
interessata  dal  contagio  del  menzionato   virus,   le   autorita'
competenti, con le modalita' previste dall'articolo 3, commi 1  e  2,
sono tenute ad  adottare  ogni  misura  di  contenimento  e  gestione
adeguata   e    proporzionata    all'evolversi    della    situazione
epidemiologica. 
  2. Tra le misure di cui al comma 1, possono essere  adottate  anche
le seguenti: 
  a) divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata  da
parte  di  tutti  gli  individui  comunque  presenti  nel  comune   o
nell'area; 
  b) divieto di accesso al comune o all'area interessata; 
  c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi  natura,
di eventi e di ogni forma di riunione in luogo  pubblico  o  privato,
anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche  se
svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico; 
  d)   sospensione   del   funzionamento   dei   servizi    educativi
dell'infanzia, delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di
istruzione e degli istituti di formazione superiore, compresa  quella
universitaria, salvo le attivita' formative svolte a distanza; 
  e) sospensione dei servizi di apertura  al  pubblico  dei  musei  e
degli altri istituti e luoghi della cultura di cui  all'articolo  101
del codice dei beni culturali e del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  nonche'  dell'efficacia  delle
disposizioni regolamentari sull'accesso  libero  o  gratuito  a  tali
istituti e luoghi; 
  f)  sospensione   dei   viaggi   d'istruzione   organizzati   dalle
istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione,  sia  sul
territorio  nazionale  sia  all'estero,  trovando   applicazione   la
disposizione di cui  all'articolo  41,  comma  4,  del  codice  della
normativa statale in tema di ordinamento e mercato  del  turismo,  di
cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79; 
  g) sospensione delle  procedure  concorsuali  per  l'assunzione  di
personale; 
  h) applicazione della  misura  della  quarantena  con  sorveglianza
attiva agli individui che  hanno  avuto  contatti  stretti  con  casi
confermati di malattia infettiva diffusiva; ((3)) 
  i) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto
ingresso  in  Italia  da  zone   a   rischio   epidemiologico,   come
identificate   dall'Organizzazione   mondiale   della   sanita',   di
comunicare  tale   circostanza   al   Dipartimento   di   prevenzione
dell'azienda sanitaria competente  per  territorio,  che  provvede  a
comunicarlo all'autorita' sanitaria competente per  l'adozione  della
misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva; 
  j) chiusura di tutte le attivita' commerciali, esclusi gli esercizi
commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessita'; 
  k) chiusura o limitazione  dell'attivita'  degli  uffici  pubblici,
degli esercenti attivita' di pubblica  utilita'  e  servizi  pubblici
essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990,  n.
146, specificamente individuati; 
  l) previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali  e  agli
esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima  necessita'  sia
condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale  o
all'adozione   di   particolari   misure   di   cautela   individuate
dall'autorita' competente; 
  m) limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del  trasporto
di merci e di persone  terrestre,  aereo,  ferroviario,  marittimo  e
nelle acque interne, su rete nazionale, nonche' di trasporto pubblico
locale, anche non di linea, salvo  specifiche  deroghe  previste  dai
provvedimenti di cui all'articolo 3; 
  n)  sospensione  delle  attivita'  lavorative  per  le  imprese,  a
esclusione di quelle che erogano servizi  essenziali  e  di  pubblica
utilita'  e  di  quelle  che  possono  essere  svolte  in   modalita'
domiciliare; 
  o) sospensione o  limitazione  dello  svolgimento  delle  attivita'
lavorative nel comune o nell'area interessata nonche' delle attivita'
lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al  di  fuori
del comune o dell'area indicata, salvo specifiche deroghe,  anche  in
ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalita' di svolgimento  del
lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3. 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (3) 
  - Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto (con l'art. 14, comma 1)
che "La misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h) del decreto
- legge 23 febbraio 2020 n. 6 non  si  applica  ai  dipendenti  delle
imprese che operano nell'ambito della produzione e dispensazione  dei
farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici nonche' delle relative
attivita' di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori.  I
lavoratori di cui al precedente periodo  sospendono  l'attivita'  nel
caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid  -19".
- L'aggiornamento in calce, disposto dall'art. 14, comma 1  del  D.L.
17 marzo 2020, n. 18, ha perso efficacia a seguito della modifica del
medesimo da parte della Legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27.