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DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2019, n. 165

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, di attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari. (20G00003)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/2020
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vigente al 11/05/2024
Testo in vigore dal: 24-1-2020
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti  le
informazioni chiave per i  prodotti  d'investimento  al  dettaglio  e
assicurativi preassemblati; 
  Visto il regolamento delegato della Commissione n. 2016/1904 del 14
luglio 2016,  che  integra  il  regolamento  (UE)  n.  1286/2014  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto  riguarda  l'intervento
sui prodotti; 
  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea  2014,  e,  in
particolare, i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 9; 
  Vista la legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  e,  in  particolare,
l'articolo  31,  sulle  procedure  per  l'esercizio   delle   deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea; 
  Visto il decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, con il quale e'
stata data attuazione alla direttiva 2014/65/UE relativa  ai  mercati
degli strumenti finanziari e adeguata  la  normativa  nazionale  alle
disposizioni del regolamento  (UE)  n.  600/2014  sui  mercati  degli
strumenti finanziari; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo
unico delle disposizioni in materia  di  intermediazione  finanziaria
(TUF), ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
52; 
  Visto il decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.  209,  recante
codice delle assicurazioni private; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 6 agosto 2019; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 21 novembre 2019; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia  e
dello sviluppo economico; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
           Modifiche alla parte I del decreto legislativo 
                       24 febbraio 1998, n. 58 
 
  1. All'articolo 4-sexies del decreto legislativo 24 febbraio  1998,
n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, lettera a), le parole:  «,  per  gli  intermediari
assicurativi ivi indicati» sono soppresse; 
    b) al comma 2, la lettera c) e' abrogata; 
    c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. In conformita' alle attribuzioni individuate  al  comma
2, la Consob esercita i poteri di vigilanza e d'indagine di cui  alla
Parte II.»; 
    d) al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
      «a) ad  assicurare  l'osservanza  degli  obblighi  imposti  dal
regolamento (UE) n. 1286/2014 alle persone che forniscono  consulenza
sui prodotti d'investimento assicurativo, o  vendono  tali  prodotti,
con riguardo  alle  imprese  di  assicurazione  e  agli  intermediari
assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a)  e  b)  del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, agli altri soggetti  di
cui  questi  intermediari  assicurativi  eventualmente  si  avvalgono
iscritti  nella  sezione  del  registro  di  cui  alla   lettera   e)
dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del  2005,
e ai soggetti iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera
c) dell'articolo 109, comma 2, del decreto  legislativo  n.  209  del
2005;»; 
    e) al comma 5, le parole «stabilendo in ogni caso una  disciplina
delle modalita' di assolvimento degli obblighi di notifica preventiva
del documento contenente le informazioni chiave di cui  al  comma  2,
lettera c) e all'articolo 4-decies» sono sostituite  dalle  seguenti:
«individuando altresi', a fini di vigilanza, modalita' di accesso  ai
documenti contenenti le informazioni chiave prima che i  PRIIP  siano
commercializzati  in   Italia,   tenendo   conto   dell'esigenza   di
contenimento degli oneri per i soggetti vigilati». 
  2. All'articolo 4-septies, comma  1,  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, le parole: «o in caso di mancata notifica  alla
Consob del documento  concernente  le  informazioni  chiave  o  delle
versioni riviste dello stesso ai sensi dell'articolo 4-decies e delle
relative disposizioni attuative,» sono soppresse; 
  3. L'articolo 4-decies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e' abrogato. 
  4. All'articolo 4-terdecies del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera l), punto ii), numero 3), le parole «entro
il 31 dicembre di ogni anno» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «con
cadenza annuale»; 
    b) al comma 1, lettera l), l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: 
      «L'avvenuta perdita dei requisiti previsti per  l'esenzione  di
cui alla presente lettera deve essere comunicata senza  indugio  alla
Consob dai soggetti interessati che possono continuare ad  esercitare
le attivita' indicate sub i) e ii)  purche',  entro  sei  mesi  dalla
suddetta comunicazione, presentino domanda di autorizzazione  secondo
le norme previste dal presente decreto;». 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti  le
informazioni chiave per i  prodotti  d'investimento  al  dettaglio  e
assicurativi preassemblati; 
  Visto il regolamento delegato della Commissione n. 2016/1904 del 14
luglio 2016,  che  integra  il  regolamento  (UE)  n.  1286/2014  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto  riguarda  l'intervento
sui prodotti; 
  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea  2014,  e,  in
particolare, i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 9; 
  Vista la legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  e,  in  particolare,
l'articolo  31,  sulle  procedure  per  l'esercizio   delle   deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea; 
  Visto il decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, con il quale e'
stata data attuazione alla direttiva 2014/65/UE relativa  ai  mercati
degli strumenti finanziari e adeguata  la  normativa  nazionale  alle
disposizioni del regolamento  (UE)  n.  600/2014  sui  mercati  degli
strumenti finanziari; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo
unico delle disposizioni in materia  di  intermediazione  finanziaria
(TUF), ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
52; 
  Visto il decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.  209,  recante
codice delle assicurazioni private; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 6 agosto 2019; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 21 novembre 2019; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia  e
dello sviluppo economico; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
           Modifiche alla parte I del decreto legislativo 
                       24 febbraio 1998, n. 58 
 
  1. All'articolo 4-sexies del decreto legislativo 24 febbraio  1998,
n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, lettera a), le parole:  «,  per  gli  intermediari
assicurativi ivi indicati» sono soppresse; 
    b) al comma 2, la lettera c) e' abrogata; 
    c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. In conformita' alle attribuzioni individuate  al  comma
2, la Consob esercita i poteri di vigilanza e d'indagine di cui  alla
Parte II.»; 
    d) al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
      «a) ad  assicurare  l'osservanza  degli  obblighi  imposti  dal
regolamento (UE) n. 1286/2014 alle persone che forniscono  consulenza
sui prodotti d'investimento assicurativo, o  vendono  tali  prodotti,
con riguardo  alle  imprese  di  assicurazione  e  agli  intermediari
assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a)  e  b)  del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, agli altri soggetti  di
cui  questi  intermediari  assicurativi  eventualmente  si  avvalgono
iscritti  nella  sezione  del  registro  di  cui  alla   lettera   e)
dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del  2005,
e ai soggetti iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera
c) dell'articolo 109, comma 2, del decreto  legislativo  n.  209  del
2005;»; 
    e) al comma 5, le parole «stabilendo in ogni caso una  disciplina
delle modalita' di assolvimento degli obblighi di notifica preventiva
del documento contenente le informazioni chiave di cui  al  comma  2,
lettera c) e all'articolo 4-decies» sono sostituite  dalle  seguenti:
«individuando altresi', a fini di vigilanza, modalita' di accesso  ai
documenti contenenti le informazioni chiave prima che i  PRIIP  siano
commercializzati  in   Italia,   tenendo   conto   dell'esigenza   di
contenimento degli oneri per i soggetti vigilati». 
  2. All'articolo 4-septies, comma  1,  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, le parole: «o in caso di mancata notifica  alla
Consob del documento  concernente  le  informazioni  chiave  o  delle
versioni riviste dello stesso ai sensi dell'articolo 4-decies e delle
relative disposizioni attuative,» sono soppresse; 
  3. L'articolo 4-decies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e' abrogato. 
  4. All'articolo 4-terdecies del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera l), punto ii), numero 3), le parole «entro
il 31 dicembre di ogni anno» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «con
cadenza annuale»; 
    b) al comma 1, lettera l), l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: 
      «L'avvenuta perdita dei requisiti previsti per  l'esenzione  di
cui alla presente lettera deve essere comunicata senza  indugio  alla
Consob dai soggetti interessati che possono continuare ad  esercitare
le attivita' indicate sub i) e ii)  purche',  entro  sei  mesi  dalla
suddetta comunicazione, presentino domanda di autorizzazione  secondo
le norme previste dal presente decreto;».