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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162

Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonchè di innovazione tecnologica. (19G00171)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2019
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 (in S.O. n. 10, relativo alla G.U. 29/02/2020, n. 51).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
Testo in vigore dal: 17-8-2023
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  provvedere  alla
proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di
garantire la continuita' dell'azione amministrativa; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  adottare  misure
organizzative e finanziarie per garantire l'efficienza e  l'efficacia
dell'azione di pubbliche amministrazioni e magistrature,  nonche'  in
materia di innovazione tecnologica; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri,  adottate  nelle
riunioni del 21 dicembre 2019 e del 23 dicembre 2019; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                  Emana il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
     Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni 
 
  1. All'articolo 20, comma 1,  del  decreto  legislativo  25  maggio
2017, n. 75, le parole «nel triennio 2018-2020» sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2021». 
  1-bis.  All'articolo  20,  comma  1,  lettera   c),   del   decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2017" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020". 
  1-ter. All'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, al primo periodo, le parole: "Per il triennio 2018-2020"
sono sostituite dalle seguenti: "Per il  triennio  2020-2022"  e,  al
secondo periodo, le parole: "20  per  cento"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "30 per cento". 
  1-quater. All'articolo 1, comma 497, della legge 27 dicembre  2019,
n. 160, le parole: "31 marzo 2020" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"30 giugno 2020" e le parole: "31 gennaio 2020" sono sostituite dalle
seguenti: "30 aprile 2020". 
  2. All'articolo 1 del  decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole «31 dicembre 2019»,  ovunque  ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»; 
    b)  al  comma  6-quater,  le  parole  «31  dicembre  2019»   sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». 
  3. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013,  n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,  n.
15, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti:  «31
dicembre 2020». 
  4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del  decreto-legge  31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole «negli anni 2013,  2014,  2015,  2016  e
2017» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013,  2014,  2015,
2016, 2017 e 2018» e le parole «31 dicembre 2019», ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»; 
    b) al comma 4, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2020». 
  5. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27  dicembre
2017, n. 205, le parole «31  dicembre  2019»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2020». 
  5-bis. In deroga alle disposizioni di  cui  all'articolo  1,  comma
147, della legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  le  graduatorie  dei
concorsi   per   l'assunzione   di   personale   dell'amministrazione
giudiziaria con la qualifica di assistente giudiziario, gia' inserite
nei  piani  assunzionali  approvati  e  finanziati  per  il  triennio
2019-2021, possono essere utilizzate fino al 30 giugno 2021. 
  5-ter. Il Ministero della salute e' autorizzato, in  aggiunta  alle
facolta' assunzionali  previste  a  legislazione  vigente,  senza  il
previo  espletamento  delle  procedure  di  mobilita'  e  in   deroga
all'obbligo di adozione del piano dei fabbisogni di cui agli articoli
6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad  assumere
a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per esami,
tredici dirigenti di livello non generale, di cui cinque medici e  un
chimico,  da  imputare  all'aliquota  dei  dirigenti  sanitari,   due
economisti sanitari,  due  statistici,  un  ingegnere  biomedico,  un
ingegnere  industriale  e  un  ingegnere  ambientale,   da   imputare
all'aliquota dei dirigenti non sanitari, nonche' cinquanta unita'  di
personale   non   dirigenziale   con    professionalita'    tecniche,
appartenenti all'area  III,  posizione  economica  F1,  del  comparto
funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero  della  salute
e'  corrispondentemente  incrementata  di  13  unita'  con  qualifica
dirigenziale di livello non generale e di 50 unita' di personale  non
dirigenziale appartenenti all'area III. Per fare  fronte  agli  oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma e' autorizzata la  spesa
di euro 2.240.000 per  l'anno  2020  e  di  euro  4.480.000  annui  a
decorrere dall'anno 2021. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  del
presente comma si provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della salute. I pertinenti  fondi  per  l'incentivazione
del personale dirigenziale e non  dirigenziale  del  Ministero  della
salute   sono   corrispondentemente   incrementati.    Il    Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  5-quater.  Al  fine  di  semplificare  e  accelerare  il   riordino
dell'organizzazione degli uffici del Ministero della  giustizia,  del
Ministero della salute e del Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali, compresi quelli di diretta  collaborazione,  e'  autorizzata
per i medesimi,  fino  al  31  ottobre  2020,  l'utilizzazione  delle
procedure di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018,
n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2018,  n.
97. Dall'attuazione del presente comma non devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. (5) 
  6. All'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
le parole «31 dicembre 2018»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2020». La percentuale di cui al comma 6 dell'articolo 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, puo' essere elevata dall'8
per cento al 10 per cento, a valere sulle  facolta'  assunzionali  di
ciascuna amministrazione. La percentuale del 30 per cento di  cui  al
comma 6-quater del citato articolo 19 del decreto legislativo n.  165
del 2001 puo' essere elevata al ((45  per  cento)),  a  valere  sulle
facolta' assunzionali di ciascuno degli enti di ricerca indicati  nel
predetto comma 6-quater e ferma restando la disciplina ivi prevista. 
  7. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento  di  cui  al
terzo  periodo,  nelle  more  dell'adozione  dei   provvedimenti   di
adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2019,
n. 20, ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 1-bis,  del  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ad esclusione  dei  titolari  degli
incarichi dirigenziali previsti dall'articolo 19, commi 3  e  4,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano le misure
di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto legislativo  n.  33
del 2013. Fermo restando quanto previsto alla lettera c) del presente
comma, per i  titolari  degli  incarichi  dirigenziali  previsti  dal
citato articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo n.  165  del
2001, continua a trovare piena  applicazione  la  disciplina  di  cui
all'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 33  del  2013.  Con
regolamento  da  adottarsi  entro  il  30  aprile  2021,   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta del Ministro per la pubblica  amministrazione,  di  concerto
con  il  Ministro  della  giustizia,  il  Ministro  dell'interno,  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  il  Ministro  degli  affari
esteri e  della  cooperazione  internazionale  e  il  Ministro  della
difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono
individuati i dati di cui al comma 1  dell'articolo  14  del  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che le pubbliche amministrazioni  e
i soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del  medesimo  decreto
legislativo   devono   pubblicare   con   riferimento   ai   titolari
amministrativi di  vertice  e  di  incarichi  dirigenziali,  comunque
denominati, nonche' ai dirigenti sanitari  di  cui  all'articolo  41,
comma 2, dello stesso decreto legislativo, ivi comprese le  posizioni
organizzative ad essi equiparate, nel rispetto dei seguenti criteri: 
    a) graduazione degli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al
comma 1, lettere b) ed e), dell'articolo 14,  comma  1,  del  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in  relazione  al  rilievo  esterno
dell'incarico svolto, al livello di potere gestionale  e  decisionale
esercitato  correlato  all'esercizio  della  funzione   dirigenziale,
tenuto anche conto della complessita' della struttura cui e' preposto
il titolare dell'incarico, fermo restando per  tutti  i  titolari  di
incarichi  dirigenziali   l'obbligo   di   comunicazione   dei   dati
patrimoniali e reddituali  di  cui  all'articolo  13,  comma  3,  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
aprile 2013, n. 62; 
    b) previsione che i dati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera
f), del decreto legislativo 14 marzo  2013,  n.  33,  possano  essere
oggetto  anche   di   sola   comunicazione   all'amministrazione   di
appartenenza; 
    c) individuazione, anche in deroga all'obbligo  di  pubblicazione
per i titolari di incarichi  dirigenziali  di  cui  all'articolo  19,
commi 3 e 4, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  dei
dirigenti dell'amministrazione dell'interno, degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale,  delle  forze  di  polizia,  delle
forze  armate  e  dell'amministrazione  penitenziaria   nonche'   dei
titolari  di  incarichi  di  vertice  e  di   funzione   dirigenziale
dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per i  quali  non  sono
pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto  legislativo  14
marzo  2013,  n.  33,  in  ragione  del  pregiudizio  alla  sicurezza
nazionale interna ed  esterna  e  all'ordine  e  sicurezza  pubblica,
nonche' in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni
democratiche e di difesa dell'ordine e  della  sicurezza  interna  ed
esterna. 
  7-bis. Al fine di garantire l'immediata ed  effettiva  applicazione
della misura di tutela di  cui  alla  lettera  c)  del  comma  7  del
presente  articolo,   le   amministrazioni   ivi   indicate   possono
individuare,  con  decreto  dell'Autorita'  politica  competente,  da
emanare entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, i dirigenti  per  i  quali
non sono pubblicati  i  dati  di  cui  all'articolo  14  del  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in ragione dei motivi indicati alla
citata lettera c) del comma 7. 
  7-ter. Non e' comunque consentita l'indicizzazione dei  dati  delle
informazioni oggetto del regolamento di cui al comma 7. 
  7-quater.  Gli  obblighi  di  cui  all'articolo  14   del   decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  si  applicano  anche  ai  titolari
degli incarichi negli organismi previsti dall'articolo 144 del  testo
unico delle leggi sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui  al
decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267.  Le  modalita'   di
attuazione del presente comma sono definite dal regolamento di cui al
comma 7 del presente articolo. 
  7-quinquies. All'articolo 1, comma 216,  della  legge  27  dicembre
2017, n.  205,  le  parole:  "2019  e  2020"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "2019, 2020, 2021, 2022 e 2023". 
  7-sexies. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui  al  comma
7-quinquies, pari a 259.139 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e
2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  8. All'articolo 65, comma 2, del decreto  legislativo  13  dicembre
2017, n. 217, le parole «31 dicembre  2019.»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 giugno 2020. Anche al fine di  consentire  i  pagamenti
digitali da parte dei cittadini, i soggetti di  cui  all'articolo  2,
comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  sono  tenuti,
entro il 30 giugno 2020, a integrare i loro sistemi di incasso con la
piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, ovvero  ad  avvalersi,  a  tal  fine,  di  servizi
forniti da altri soggetti di cui allo stesso articolo 2, comma  2,  o
da fornitori di servizi di incasso gia' abilitati  ad  operare  sulla
piattaforma. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al precedente
periodo rileva ai fini della misurazione e  della  valutazione  della
performance  individuale  dei  dirigenti  responsabili   e   comporta
responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi  degli  articoli
21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.». 
  8-bis. All'articolo 7 della legge  23  luglio  2009,  n.  99,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2-bis, le parole: "sulla base del contratto  annotato
nell'archivio nazionale dei veicoli ai sensi dell'articolo 94,  comma
4-bis, del codice della strada, di  cui  al  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base  dei
dati acquisiti al sistema informativo di cui all'articolo  51,  comma
2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019,  n.  124,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19  dicembre  2019,  n.  157,  secondo  le
modalita' di cui ai commi 3-ter e 3-quater del presente  articolo"  e
le parole: "del contratto di locazione finanziaria"  sono  sostituite
dalle seguenti: "del contratto"; 
    b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
    "3-bis. Con riferimento ai  periodi  tributari  in  scadenza  nel
primo semestre dell'anno 2020, per i veicoli concessi in locazione  a
lungo termine senza conducente le somme  dovute  a  titolo  di  tassa
automobilistica  sono  versate  entro  il  31   luglio   2020   senza
l'applicazione di sanzioni e interessi. 
    3-ter. Per le fattispecie di cui al comma 3-bis, i dati necessari
all'individuazione dei  soggetti  tenuti  al  pagamento  della  tassa
automobilistica sono acquisiti  a  titolo  non  oneroso,  secondo  le
modalita' di cui al comma 3-quater del presente articolo, al  sistema
informativo di cui all'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
dicembre 2019, n. 157,  e  confluiscono  negli  archivi  dell'Agenzia
delle entrate, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano al fine di consentire il corretto svolgimento  dell'attivita'
di gestione della tassa automobilistica  ai  sensi  dell'articolo  17
della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
  3-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze,
di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da
adottare entro il 30 aprile 2020,  sentiti  il  gestore  del  sistema
informativo di cui all'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
dicembre 2019, n. 157, e l'Agenzia delle entrate, previo parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le  modalita'
operative per l'acquisizione dei dati  di  cui  al  comma  3-ter  del
presente  articolo,  anche  attraverso   il   coinvolgimento   e   la
collaborazione delle associazioni rappresentative delle  societa'  di
locazione a lungo termine. 
  3-quinquies. Dall'attuazione del comma 3-quater non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". 
  8-ter.  Il  termine  di  cui  all'articolo   30,   comma   5,   del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' differito al 31  ottobre  2020,
per i comuni che non hanno potuto provvedere alla consegna dei lavori
entro il termine del 31 ottobre 2019. 
  9. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016,  n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.
19, le parole «per un periodo di tre anni e»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio
postale  universale».  L'applicazione   della   presente   norma   e'
subordinata all'autorizzazione della  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea. 
  9-bis.  All'articolo  177,  comma  2,  del  codice  dei   contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: "il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti:
"il 31 dicembre 2021"; 
  b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Le  concessioni  di
cui al comma 1, terzo  periodo,  gia'  in  essere  si  adeguano  alle
predette disposizioni entro il 31 dicembre 2020". 
  10. Per continuare ad assicurare  il  supporto  tecnico  necessario
allo  svolgimento   dei   compiti   istituzionali   dell'Osservatorio
nazionale sulla condizione delle  persone  con  disabilita',  di  cui
all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, e' prorogata fino  al
31 dicembre 2020 la segreteria  tecnica  gia'  costituita  presso  la
soppressa Struttura di missione per  le  politiche  in  favore  delle
persone  con  disabilita'  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018. Agli  oneri  per  i  compensi
degli esperti della segreteria tecnica, per  un  importo  complessivo
non superiore a 316.800 euro, si  provvede  a  valere  sulle  risorse
disponibili del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio  dei
ministri. 
  10-bis.  Il  termine  stabilito  dall'articolo   12   del   decreto
legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e' differito al 2
giugno 2022 per la presentazione di proposte di ricompense al  valore
militare  per  i  caduti,  i  comuni,  le  province   e   le   citta'
metropolitane. 
  10-ter. Le  proposte  di  cui  al  comma  10-bis,  corredate  della
relativa documentazione, sono inviate al Ministero della difesa,  cui
sono demandate le attribuzioni della commissione unica  nazionale  di
primo grado per la concessione  delle  qualifiche  dei  partigiani  e
delle decorazioni al valore militare, istituita dall'articolo 4 della
legge 28 marzo 1968, n. 341. Le  attribuzioni  della  commissione  di
secondo  grado,  di  cui  all'articolo  4  del  decreto   legislativo
luogotenenziale  21  agosto  1945,  n.  518,  sono   demandate   alla
Presidenza del Consiglio dei ministri. Le modalita' attuative per  la
concessione delle ricompense di cui al comma 10-bis sono definite con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 
  10-quater. Il riconoscimento delle qualifiche  dei  partigiani,  di
cui agli articoli da 7 a 10 del decreto  legislativo  luogotenenziale
21 agosto 1945, n. 518, ha effetti solo ai fini delle  ricompense  al
valore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  10-quinquies.  All'attuazione  dei  commi  10-bis   e   10-ter   la
Presidenza del Consiglio dei ministri e  il  Ministero  della  difesa
provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente. 
  10-sexies. Al comma 9 dell'articolo  30-ter  del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Per l'anno  2020
la richiesta di cui al primo periodo puo' essere presentata  fino  al
30 settembre"; 
  b)  al  secondo  periodo,  le  parole:  "periodo  precedente"  sono
sostituite dalle seguenti: "primo periodo". 
  10-septies. Per l'anno 2020, il  termine  di  cui  all'articolo  1,
comma 52, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' differito  dal  15
gennaio al 15 maggio e il termine di cui all'articolo  1,  comma  53,
della citata legge n. 160 del 2019 e' differito dal 28 febbraio al 30
giugno. Sono fatte salve le richieste di contributo comunicate  dagli
enti locali dopo il 15 gennaio 2020 e fino alla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  10-octies. A  decorrere  dal  1°  marzo  2020,  le  amministrazioni
pubblicano i bandi di mobilita' di cui all'articolo 30, comma 1,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel portale  internet  del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri. A tale fine, con decreto del Ministro per  la  pubblica
amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
disciplinate le modalita' di pubblicazione nel  portale,  di  cui  al
predetto articolo 30, comma 1, del decreto  legislativo  n.  165  del
2001,  degli   avvisi   di   mobilita'   adottati   dalle   pubbliche
amministrazioni, dei bandi di  concorso  per  l'accesso  al  pubblico
impiego, delle relative graduatorie di  merito  e  delle  graduatorie
degli idonei  non  vincitori  ai  quali  le  amministrazioni  possono
attingere, ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  61,  della  legge  24
dicembre 2003, n. 350, nei  limiti  di  validita'  delle  graduatorie
medesime. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 34-bis,  comma
5, del citato decreto legislativo n.  165  del  2001,  le  assunzioni
effettuate in deroga agli articoli 30 e 34-bis del  medesimo  decreto
legislativo sono fatte salve a condizione che, alla data  di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente  decreto,  non  sia
intervenuto un provvedimento giurisdizionale definitivo. 
  10-novies. L'articolo 25 del testo unico in materia di  societa'  a
partecipazione pubblica, di cui  al  decreto  legislativo  19  agosto
2016, n. 175, e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 25 (Disposizioni in materia di personale). - 1. Entro  il  30
settembre di ciascuno degli anni 2020, 2021 e  2022,  le  societa'  a
controllo pubblico  effettuano  una  ricognizione  del  personale  in
servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in  relazione  a
quanto previsto dall'articolo 24. L'elenco del  personale  eccedente,
con la puntuale indicazione dei profili posseduti, e' trasmesso  alla
regione nel  cui  territorio  la  societa'  ha  sede  legale  secondo
modalita' stabilite con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi  dell'articolo
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. 
  2.  Le  regioni  formano  e  gestiscono  l'elenco  dei   lavoratori
dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1  e  agevolano  processi  di
mobilita' in ambito regionale, con le modalita' stabilite dal decreto
previsto dal medesimo comma 1 e previo accordo con le  organizzazioni
sindacali    comparativamente    piu'    rappresentative,     tramite
riallocazione totale o parziale del  personale  in  eccedenza  presso
altre societa' controllate dal medesimo ente o da  altri  enti  della
stessa regione, sulla base di un accordo tra le societa' interessate. 
  3. Decorsi dodici mesi dalla scadenza dei termini di cui  al  comma
1, le regioni  trasmettono  gli  elenchi  dei  lavoratori  dichiarati
eccedenti e non ricollocati all'Agenzia nazionale  per  le  politiche
attive del  lavoro,  che  gestisce,  d'intesa  con  ciascuna  regione
territorialmente  competente,  l'elenco  dei  lavoratori   dichiarati
eccedenti e non ricollocati". 
  10-decies.  Fermi  restando  gli  obblighi  di  riassorbimento  del
personale stabiliti dal comma 8 dell'articolo 19 del testo  unico  di
cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le disposizioni di
cui al comma 10-novies del  presente  articolo  si  applicano,  salva
diversa disciplina  normativa  a  tutela  dei  lavoratori,  anche  ai
dipendenti dei consorzi e delle aziende costituiti,  rispettivamente,
ai sensi degli  articoli  31  e  114  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, che, alla data di entrata in vigore della  legge
di  conversione  del  presente  decreto,  risultino  gia'  posti   in
liquidazione  da  parte  delle  amministrazioni  pubbliche   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165. 
  10-undecies. Dopo il comma  147  dell'articolo  1  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, e' inserito il seguente: 
  "147-bis. Le disposizioni del comma 147,  in  materia  di  utilizzo
delle   graduatorie   dei   concorsi   pubblici   da   parte    delle
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano  alle  assunzioni
del personale scolastico, compresi i dirigenti, e del personale delle
istituzioni  di  alta  formazione  artistica,  musicale  e  coreutica
nonche' del personale delle scuole e degli asili comunali". 
  10-duodecies. All'articolo 3, comma 6, del decreto  legislativo  13
aprile 2017, n. 59, il secondo periodo e'  sostituito  dal  seguente:
"Con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione   e'   costituita   una
commissione nazionale di  esperti  per  la  definizione  delle  prove
scritte e delle relative griglie di valutazione". 
  10-terdecies.  All'articolo  1,  comma  10,  del  decreto-legge  29
ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla  legge  20
dicembre 2019, n. 159,  le  parole:  "bandito  nell'anno  2016"  sono
soppresse. 
  10-quaterdecies. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre
2019,  n.  160,  le  parole:  "dodici  mesi"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "ventiquattro mesi". 
  10-quinquiesdecies.  Nelle  more  della  revisione  organica  della
normativa di cui all'articolo 1, comma 810, della legge  30  dicembre
2018, n.  145,  l'articolo  3,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto
legislativo 15 maggio 2017, n. 70, si interpreta nel  senso  che  non
possono accedere ai contributi all'editoria le  imprese  editrici  di
quotidiani e  periodici  partecipate,  con  quote  maggioritarie,  da
gruppi editoriali  quotati  o  partecipati  da  societa'  quotate  in
mercati regolamentati. 
  10-sexiesdecies. Per la realizzazione dello screening oftalmologico
straordinario  mobile,  affidato  dal  Ministero  della  salute  alla
sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della
cecita' ai sensi  del  comma  453  dell'articolo  1  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, l'autorizzazione di spesa di cui al comma  454
del medesimo articolo 1 della legge n. 145 del 2018  e'  incrementata
di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023. 
  10-septiesdecies. Agli oneri derivanti dal  comma  10-sexiesdecies,
pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e  2023,
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni  dalla
L. 13 ottobre 2020, n. 126, ha disposto (con l'art. 31, comma  4-bis)
che "Per il Ministero della salute e per il Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali  il  temine  di  cui  all'articolo  1,  comma
5-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e' prorogato al 28
febbraio 2021".