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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 ottobre 2019, n. 140

Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. (19G00147)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/12/2019 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2020)
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vigente al 07/09/2020
  • Allegati
Testo in vigore dal: 26-12-2019
al: 28-12-2020
aggiornamenti all'articolo
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare  l'articolo
17; 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e  in
particolare gli articoli 3, 4, 5, 49, 50, 51, e 75, comma 3; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare  l'articolo
3; 
  Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
  Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 e, in particolare gli
articoli 4 e 4-bis; 
  Vista  la  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  e  in  particolare
l'articolo 1, comma 345; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, e in  particolare
l'articolo 6; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile
2013, e in particolare la Tabella 7, contenente  la  rideterminazione
della   dotazione    organica    del    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile
2019, n. 48, recante regolamento concernente  l'organizzazione  degli
uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile
2019, n. 47, recante  regolamento  concernente  l'organizzazione  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto che il predetto articolo 4-bis del  decreto-legge  12  luglio
2018, n. 86, prevede la facolta' di richiedere il parere al Consiglio
di Stato sugli schemi di decreto da adottare ai sensi della  medesima
norma; 
  Considerato  che  l'organizzazione  ministeriale  proposta  risulta
coerente  con  i  compiti  e  le  funzioni  attribuite  al  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dalla normativa  di
settore vigente; 
  Ritenuto, per le suddette motivazioni, nonche' per  le  ragioni  di
urgenza e  celerita'  evidenziate  nel  richiamato  decreto-legge  21
settembre 2019, n. 104, di non avvalersi della facolta' di richiedere
il parere del Consiglio di Stato; 
  Sentite le organizzazioni sindacali; 
  Sentiti l'Organismo paritetico  per  l'innovazione  e  il  Comitato
unico di garanzia per le pari opportunita'  e  il  benessere  di  chi
lavora   e   contro   le   discriminazioni   (CUG)   del    Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 21 ottobre 2019; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                           Organizzazione 
 
  1.  Il  presente  regolamento   disciplina   l'organizzazione   del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
  2. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,
di seguito denominato «Ministero», si struttura nei  Dipartimenti  di
cui all'articolo 2. 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante  «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri», e' pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214. Si  riporta  il  testo
          dell'articolo 17 della medesima legge: 
              «Art.  17.  -  1.  Con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,
          recante «Riforma dell'organizzazione del Governo,  a  norma
          dell'articolo 11 della legge 15  marzo  1997,  n.  59»,  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203. 
              - Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 5,  49,  50,
          51, nonche' l'articolo 75, comma 3, della medesima legge: 
              «Art. 3. - 1. Nei Ministeri costituiscono strutture  di
          primo livello, alternativamente: 
                a) i dipartimenti; 
                b) le direzioni generali. 
              2. Nei Ministeri in cui le strutture di  primo  livello
          sono costituite da dipartimenti non puo'  essere  istituita
          la  figura   del   segretario   generale.   Nei   Ministeri
          organizzati  in  dipartimenti  l'ufficio   del   segretario
          generale, ove previsto da precedenti disposizioni di  legge
          o regolamento, e' soppresso. I compiti  attribuiti  a  tale
          ufficio sono distribuiti tra i  capi  dipartimento  con  il
          regolamento di cui all'articolo 4.» 
              «Art. 4. - 1. L'organizzazione, la dotazione  organica,
          l'individuazione  degli  uffici  di  livello   dirigenziale
          generale ed il loro  numero,  le  relative  funzioni  e  la
          distribuzione   dei   posti   di   funzione   dirigenziale,
          l'individuazione dei dipartimenti, nei casi  e  nei  limiti
          fissati   dalle   disposizioni   del    presente    decreto
          legislativo, e la definizione dei rispettivi  compiti  sono
          stabiliti  con  regolamenti  o  con  decreti  del  ministro
          emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge
          23 agosto 1988, n. 400.  Si  applica  l'articolo  19  della
          legge 15 marzo 1997, n.  59.  I  regolamenti  prevedono  la
          soppressione dei ruoli  esistenti  e  l'istituzione  di  un
          ruolo unico  del  personale  non  dirigenziale  di  ciascun
          ministero,  articolato  in  aree   dipartimentali   e   per
          direzioni generali. Fino all'istituzione  del  ruolo  unico
          del personale non  dirigenziale  di  ciascun  ministero,  i
          regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilita'  tra  i
          diversi dipartimenti e le diverse direzioni  generali,  nel
          rispetto dei requisiti di  professionalita'  richiesti  per
          l'esercizio delle  relative  funzioni,  ferme  restando  le
          normative contrattuali in materia. La nuova  organizzazione
          e la dotazione organica del personale non  devono  comunque
          comportare incrementi di spesa. 
              2. I ministeri  che  si  avvalgono  di  propri  sistemi
          informativi  automatizzati  sono  tenuti   ad   assicurarne
          l'interconnessione con i sistemi informativi  automatizzati
          delle  altre  amministrazioni  centrali  e  locali  per  il
          tramite    della    rete    unitaria    delle     pubbliche
          amministrazioni. 
              3. Il regolamento di  cui  al  precedente  comma  1  si
          attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2  del  decreto
          legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29   e   successive
          modificazioni e integrazioni. 
              4.   All'individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale non  generale  di  ciascun  ministero  e  alla
          definizione dei relativi compiti, nonche' la  distribuzione
          dei  predetti  uffici   tra   le   strutture   di   livello
          dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
          di natura non regolamentare. 
              4-bis. La disposizione di cui al  comma  4  si  applica
          anche in deroga alla eventuale distribuzione  degli  uffici
          di  livello  dirigenziale  non   generale   stabilita   nel
          regolamento di organizzazione del singolo Ministero. 
              5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
          1 si procede alla revisione  periodica  dell'organizzazione
          ministeriale, con cadenza almeno biennale. 
              6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte  le
          disposizioni normative relative  a  ciascun  ministero.  Le
          restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
          di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.» 
              «Art. 5.  -  1.  I  dipartimenti  sono  costituiti  per
          assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni
          del ministero.  Ai  dipartimenti  sono  attribuiti  compiti
          finali concernenti grandi aree  di  materie  omogenee  e  i
          relativi  compiti  strumentali,  ivi  compresi  quelli   di
          indirizzo e coordinamento delle unita' di gestione  in  cui
          si   articolano   i   dipartimenti   stessi,   quelli    di
          organizzazione  e  quelli   di   gestione   delle   risorse
          strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite. 
              2. L'incarico di capo del dipartimento viene  conferito
          in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 19 del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.  29  e  successive
          modificazioni ed integrazioni. 
              3.  Il  capo  del  dipartimento   svolge   compiti   di
          coordinamento,  direzione  e  controllo  degli  uffici   di
          livello dirigenziale  generale  compresi  nel  dipartimento
          stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
          dell'amministrazione  ed  e'  responsabile  dei   risultati
          complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
          in attuazione degli indirizzi del ministro. 
              4. Dal capo del dipartimento  dipendono  funzionalmente
          gli uffici di livello dirigenziale  generale  compresi  nel
          dipartimento stesso. 
              5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi
          3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento: 
                a) determina i programmi  per  dare  attuazione  agli
          indirizzi del ministro; 
                b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali
          disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi
          di  economicita',  efficacia  ed  efficienza,  nonche'   di
          rispondenza del servizio al pubblico interesse; 
                c) svolge funzioni di propulsione, di  coordinamento,
          di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici  del
          dipartimento; 
                d) promuove  e  mantiene  relazioni  con  gli  organi
          competenti  dell'Unione  europea  per  la  trattazione   di
          questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento; 
                e) adotta gli atti per l'utilizzazione  ottimale  del
          personale secondo criteri  di  efficienza,  disponendo  gli
          opportuni  trasferimenti  di  personale   all'interno   del
          dipartimento; 
                f) e' sentito dal ministro ai fini dell'esercizio del
          potere di proposta per il conferimento degli  incarichi  di
          direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai
          sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29; 
                g)  puo'  proporre   al   ministro   l'adozione   dei
          provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione  degli
          uffici  di  livello   dirigenziale   generale,   ai   sensi
          dell'articolo  19,  comma  7,  del  decreto  legislativo  3
          febbraio  1993,  n.  29  e,  comunque,  viene  sentito  nel
          relativo procedimento; 
                h) e' sentito  dal  ministro  per  l'esercizio  delle
          attribuzioni a questi conferite dall'articolo 14, comma  1,
          del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 
              6. Con le modalita' di cui all'articolo  16,  comma  5,
          del decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n.  29,  possono
          essere   definiti   ulteriori   compiti   del   capo    del
          dipartimento.» 
              «Art.   49.   -   1.   E'   istituito   il    ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
              2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
          spettanti allo Stato in materia di istruzione scolastica ed
          istruzione  superiore,  di  istruzione  universitaria,   di
          ricerca scientifica e tecnologica. 
              3.  Al  ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse  finanziarie,  strumentali  e  di   personale,   le
          funzioni dei ministeri della pubblica  istruzione  e  della
          universita' e ricerca scientifica e tecnologica, eccettuate
          quelle attribuite, anche dal  presente  decreto,  ad  altri
          ministeri o ad agenzie, e fatte  in  ogni  caso  salve,  ai
          sensi e per gli effetti degli articoli 1,  comma  2,  e  3,
          comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
          le  funzioni  conferite  dalla  vigente  legislazione  alle
          regioni ed  agli  enti  locali.  E'  fatta  altresi'  salva
          l'autonomia delle  istituzioni  scolastiche  e  l'autonomia
          delle istituzioni universitarie e degli  enti  di  ricerca,
          nel quadro di cui all'articolo 1, comma 6, e  dell'articolo
          21 della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e  del  decreto
          legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il ministero esercita le
          funzioni di vigilanza spettanti al ministero della pubblica
          istruzione, a norma dell'articolo 88, sull'agenzia  per  la
          formazione e l'istruzione professionale.» 
              «Art. 50. - 1. Il ministero, in particolare, svolge  le
          funzioni  di  spettanza   statale   nelle   seguenti   aree
          funzionali: 
                a)  istruzione  non   universitaria:   organizzazione
          generale   dell'istruzione   scolastica,   ordinamenti    e
          programmi  scolastici,  stato  giuridico   del   personale;
          definizione   dei   criteri    e    dei    parametri    per
          l'organizzazione della rete scolastica; criteri e parametri
          per l'attuazione  delle  politiche  sociali  nella  scuola;
          determinazione e assegnazione delle risorse  finanziarie  a
          carico del  bilancio  dello  Stato  e  del  personale  alle
          istituzioni scolastiche autonome; valutazione  del  sistema
          scolastico; ricerca  e  sperimentazione  delle  innovazioni
          funzionali  alle  esigenze  formative;  riconoscimento  dei
          titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e
          internazionale e attivazione di  politiche  dell'educazione
          comuni ai paesi dell'Unione  europea;  assetto  complessivo
          dell'intero   sistema   formativo,   individuazione   degli
          obiettivi e degli standard formativi e  percorsi  formativi
          in materia di istruzione superiore e di formazione  tecnica
          superiore;  consulenza  e  supporto   all'attivita'   delle
          istituzioni scolastiche autonome; competenze  di  cui  alla
          legge  11  gennaio  1996,  n.  23;   istituzioni   di   cui
          all'articolo 137, comma 2, ed all'articolo  138,  comma  3,
          del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
                b)   compiti   di   indirizzo,    programmazione    e
          coordinamento  della  ricerca  scientifica  e   tecnologica
          nazionale di cui al decreto legislativo 5 giugno  1998,  n.
          204;  istruzione  universitaria,  ricerca   scientifica   e
          tecnologica; programmazione degli  interventi  sul  sistema
          universitario e degli  enti  di  ricerca  non  strumentali;
          indirizzo   e   coordinamento,   normazione   generale    e
          finanziamento delle universita' e degli enti di ricerca non
          strumentali; monitoraggio  e  valutazione,  anche  mediante
          specifico   Osservatorio,   in    materia    universitaria;
          attuazione delle  norme  comunitarie  e  internazionali  in
          materia di istruzione universitaria, armonizzazione europea
          e integrazione internazionale  del  sistema  universitario,
          anche in attuazione degli  accordi  culturali  stipulati  a
          cura del ministero degli affari esteri; monitoraggio  degli
          enti di ricerca non strumentali e supporto alla valutazione
          del  CIVR;  completamento   dell'autonomia   universitaria;
          formazione di grado universitario; razionalizzazione  delle
          condizioni    d'accesso    all'istruzione    universitaria;
          partecipazione alle  attivita'  relative  all'accesso  alle
          amministrazioni  e  alle  professioni,  al   raccordo   tra
          istruzione   universitaria,   istruzione    scolastica    e
          formazione; valorizzazione e sostegno della ricerca  libera
          nelle universita' e negli enti di ricerca; integrazione tra
          ricerca applicata e ricerca pubblica;  coordinamento  della
          partecipazione   italiana   a   programmi    nazionali    e
          internazionali  di  ricerca;  indirizzo  e  sostegno  della
          ricerca aerospaziale; cooperazione  scientifica  in  ambito
          nazionale,  comunitario  ed  internazionale;  promozione  e
          sostegno  della  ricerca  delle  imprese  ivi  compresa  la
          gestione di apposito fondo per le  agevolazioni  anche  con
          riferimento alle aree depresse e  all'integrazione  con  la
          ricerca pubblica.» 
              «Art.  51.  -  1.   Il   ministero   si   articola   in
          dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli  4  e  5
          del presente decreto. Il numero dei dipartimenti  non  puo'
          essere superiore a tre, in relazione alle  aree  funzionali
          di cui all'articolo 50.» 
              «Art. 75. (Omissis). 
              3.  Relativamente  alle  competenze   in   materia   di
          istruzione   non    universitaria,    il    ministero    ha
          organizzazione periferica, articolata in uffici  scolastici
          regionali di livello dirigenziale o dirigenziale  generale,
          in relazione alla popolazione  studentesca  della  relativa
          regione,   quali   autonomi   centri   di   responsabilita'
          amministrativa, che esercitano tra  le  funzioni  residuate
          allo Stato in particolare quelle inerenti all'attivita'  di
          supporto alle istituzioni scolastiche autonome, ai rapporti
          con le amministrazioni regionali e con gli enti locali,  ai
          rapporti con le universita'  e  le  agenzie  formative,  al
          reclutamento e alla  mobilita'  del  personale  scolastico,
          ferma restando la  dimensione  provinciale  dei  ruoli  del
          personale docente,  amministrativo,  tecnico  e  ausiliare,
          alla assegnazione delle risorse finanziarie e di  personale
          alle istituzioni scolastiche.  Ai  fini  di  un  coordinato
          esercizio delle funzioni pubbliche in materia di istruzione
          e' costituito presso ogni ufficio scolastico  regionale  un
          organo collegiale a composizione mista, con  rappresentanti
          dello Stato, della regione e delle  autonomie  territoriali
          interessate, cui compete il coordinamento  delle  attivita'
          gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione
          della  realizzazione  degli  obiettivi  programmati.   Alla
          organizzazione degli  uffici  scolastici  regionali  e  del
          relativo organo  collegiale  si  provvede  con  regolamento
          adottato ai sensi dell'articolo  17,  comma  4  bis,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400. A decorrere dalla entrata  in
          vigore  del   regolamento   stesso,   sono   soppresse   le
          sovrintendenze  scolastiche  regionali  e,   in   relazione
          all'articolazione sul  territorio  provinciale,  anche  per
          funzioni,  di  servizi  di  consulenza  e   supporto   alle
          istituzioni scolastiche, sono contestualmente  soppressi  i
          provveditorati agli studi. 
              (Omissis).». 
              - La legge 7 giugno 2000, n. 150,  recante  «Disciplina
          delle attivita' di informazione e  di  comunicazione  delle
          pubbliche amministrazioni», e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136. 
              -  La  legge  14   gennaio   1994,   n.   20,   recante
          «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della
          Corte dei conti», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14
          gennaio 1994, n. 10. Si riporta il  testo  dell'articolo  3
          della medesima legge: 
              «Art. 3. - 1. Il controllo preventivo  di  legittimita'
          della  Corte  dei  conti  si  esercita  esclusivamente  sui
          seguenti atti non aventi forza di legge: 
                a) provvedimenti emanati a seguito  di  deliberazione
          del Consiglio dei ministri; 
                b) atti del Presidente del Consiglio dei  ministri  e
          atti dei Ministri aventi ad oggetto  la  definizione  delle
          piante organiche, il conferimento di incarichi di  funzioni
          dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e  per
          lo svolgimento dell'azione amministrativa; 
                c)  atti  normativi  a  rilevanza  esterna,  atti  di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie; 
                c-bis); 
                d) provvedimenti dei  comitati  interministeriali  di
          riparto o assegnazione  di  fondi  ed  altre  deliberazioni
          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); 
                e); 
                f) provvedimenti di disposizione del  demanio  e  del
          patrimonio immobiliare; 
                f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7,  comma
          6, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
          successive modificazioni; 
                f-ter)  atti  e   contratti   concernenti   studi   e
          consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266; 
                g)   decreti   che    approvano    contratti    delle
          amministrazioni dello Stato, escluse le  aziende  autonome:
          attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per  i
          quali  ricorra   l'ipotesi   prevista   dall'ultimo   comma
          dell'articolo 19 del regio decreto  18  novembre  1923,  n.
          2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore
          in  ECU   stabilito   dalla   normativa   comunitaria   per
          l'applicazione  delle  procedure  di   aggiudicazione   dei
          contratti stessi; altri contratti passivi,  se  di  importo
          superiore ad un decimo del valore suindicato; 
                h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
          accertamento  dei  residui  e  di  assenso  preventivo  del
          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
          di esercizi successivi; 
                i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
          scritto del Ministro; 
                l) atti che il Presidente del Consiglio dei  Ministri
          richieda  di   sottoporre   temporaneamente   a   controllo
          preventivo  o  che  la  Corte   dei   conti   deliberi   di
          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
          preventivo in relazione a situazioni di diffusa e  ripetuta
          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 
              1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis)  e
          f-ter) del comma 1 e' competente in ogni  caso  la  sezione
          centrale del controllo di legittimita'. 
              2. I provvedimenti sottoposti al  controllo  preventivo
          acquistano efficacia se il competente ufficio di  controllo
          non ne rimetta  l'esame  alla  sezione  del  controllo  nel
          termine di trenta giorni dal  ricevimento.  Il  termine  e'
          interrotto se l'ufficio  richiede  chiarimenti  o  elementi
          integrativi  di  giudizio.  Decorsi   trenta   giorni   dal
          ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione,  il
          provvedimento  acquista  efficacia  se  l'ufficio  non   ne
          rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione  del
          controllo si pronuncia  sulla  conformita'  a  legge  entro
          trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
          dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
          istruttoria.  Decorso  questo   termine   i   provvedimenti
          divengono esecutivi. 
              3. Le sezioni riunite della Corte  dei  conti  possono,
          con deliberazione motivata, stabilire che singoli  atti  di
          notevole rilievo finanziario, individuati per categorie  ed
          amministrazioni statali, siano sottoposti  all'esame  della
          Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
          riesame  degli  atti  entro  quindici  giorni  dalla   loro
          ricezione,    ferma    rimanendone    l'esecutivita'.    Le
          amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
          riesame   alla   Corte   dei   conti,   che   ove    rilevi
          illegittimita', ne da' avviso al Ministro. 
              4. La  Corte  dei  conti  svolge,  anche  in  corso  di
          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
          bilancio e del patrimonio delle amministrazioni  pubbliche,
          nonche' sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi  di
          provenienza comunitaria, verificando la legittimita'  e  la
          regolarita' delle gestioni, nonche'  il  funzionamento  dei
          controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.  Accerta,
          anche in base all'esito di altri controlli, la  rispondenza
          dei risultati dell'attivita' amministrativa agli  obiettivi
          stabiliti dalla legge,  valutando  comparativamente  costi,
          modi e tempi dello svolgimento dell'azione  amministrativa.
          La Corte definisce annualmente i programmi e i  criteri  di
          riferimento  del  controllo  sulla  base  delle   priorita'
          previamente   deliberate   dalle   competenti   Commissioni
          parlamentari a  norma  dei  rispettivi  regolamenti,  anche
          tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento  del
          sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte  dagli
          organi, collegiali o monocratici, che  esercitano  funzioni
          di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
          autorita'  amministrative   indipendenti   o   societa'   a
          prevalente capitale pubblico. 
              5. Nei confronti delle  amministrazioni  regionali,  il
          controllo della gestione concerne  il  perseguimento  degli
          obiettivi  stabiliti  dalle  leggi  di   principio   e   di
          programma. 
              6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
          Parlamento  ed  ai  consigli   regionali   sull'esito   del
          controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono  altresi'
          inviate alle amministrazioni  interessate,  alle  quali  la
          Corte formula,  in  qualsiasi  altro  momento,  le  proprie
          osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla  Corte  ed
          agli  organi  elettivi,  entro  sei  mesi  dalla  data   di
          ricevimento della relazione, le  misure  conseguenzialmente
          adottate. 
              7. Restano ferme, relativamente agli  enti  locali,  le
          disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre  1981,  n.
          786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          1982, n. 51, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
          nonche', relativamente agli enti cui lo Stato  contribuisce
          in via ordinaria, le  disposizioni  della  legge  21  marzo
          1958, n. 259 . Le relazioni della  Corte  contengono  anche
          valutazioni sul funzionamento dei controlli interni. 
              8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
          articolo,  la  Corte  dei  conti   puo'   richiedere   alle
          amministrazioni  pubbliche  ed  agli  organi  di  controllo
          interno qualsiasi  atto  o  notizia  e  puo'  effettuare  e
          disporre ispezioni e accertamenti diretti.  Si  applica  il
          comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,
          n. 453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche  non
          territoriali il riesame di atti  ritenuti  non  conformi  a
          legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti  adottati  a
          seguito del riesame alla Corte dei conti, che,  ove  rilevi
          illegittimita',  ne  da'  avviso  all'organo  generale   di
          direzione. E' fatta salva, in  quanto  compatibile  con  le
          disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
          di controlli successivi previsti dal decreto legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29 , e successive  modificazioni,  e  dal
          decreto legislativo 12  febbraio  1993,  n.  39  ,  nonche'
          dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 
              9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo,  si
          applicano, in quanto compatibili con le disposizioni  della
          presente legge, le norme procedurali di cui al testo  unico
          delle leggi sulla Corte  dei  conti,  approvato  con  regio
          decreto  12  luglio  1934,   n.   1214   ,   e   successive
          modificazioni. 
              10. La sezione del controllo e' composta dal presidente
          della Corte dei conti che la presiede,  dai  presidenti  di
          sezione preposti al coordinamento e da tutti  i  magistrati
          assegnati a funzioni di controllo. La sezione e'  ripartita
          annualmente in quattro collegi dei quali  fanno  parte,  in
          ogni  caso,  il  presidente  della  Corte  dei  conti  e  i
          presidenti di sezione preposti al coordinamento. I  collegi
          hanno distinta competenza per tipologia di controllo o  per
          materia  e  deliberano  con  un  numero  minimo  di  undici
          votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta  dal  presidente
          della Corte dei conti ed  e'  composta  dai  presidenti  di
          sezione  preposti  al  coordinamento  e   da   trentacinque
          magistrati assegnati a funzioni di  controllo,  individuati
          annualmente dal  Consiglio  di  presidenza  in  ragione  di
          almeno tre per ciascun collegio della  sezione  e  uno  per
          ciascuna delle sezioni di controllo  sulle  amministrazioni
          delle regioni a statuto speciale e delle Province  autonome
          di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un
          numero minimo di ventuno votanti. 
              10-bis. La sezione del controllo in  adunanza  plenaria
          stabilisce  annualmente  i  programmi  di  attivita'  e  le
          competenze dei collegi,  nonche'  i  criteri  per  la  loro
          composizione da parte del presidente della Corte dei conti. 
              11. Ferme restando le ipotesi di  deferimento  previste
          dall'articolo 24 del citato testo unico delle  leggi  sulla
          Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge
          21  marzo  1953,  n.  161,  la  sezione  del  controllo  si
          pronuncia in ogni caso in cui insorge  il  dissenso  tra  i
          competenti magistrati circa la legittimita'  di  atti.  Del
          collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore
          il magistrato che deferisce la questione alla sezione. 
              12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
          al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma
          da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
          ragioni, in relazione  a  situazioni  e  provvedimenti  che
          richiedono tempestivi  accertamenti  e  verifiche,  dandone
          notizia alla sezione del controllo. 
              13. Le disposizioni del comma 1 non si  applicano  agli
          atti ed ai provvedimenti emanati nelle  materie  monetaria,
          creditizia, mobiliare e valutaria.». 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle  amministrazioni  pubbliche»,  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106. 
              - Il decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,
          recante «Attuazione della legge 4 marzo  2009,  n.  15,  in
          materia di ottimizzazione della  produttivita'  del  lavoro
          pubblico e di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche
          amministrazioni», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
          ottobre 2009, n. 254. 
              -  La  legge  6  novembre   2012,   n.   190,   recante
          «Disposizioni per la prevenzione  e  la  repressione  della
          corruzione    e     dell'illegalita'     nella     pubblica
          amministrazione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
          novembre 2012, n. 265. 
              - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  recante
          «Riordino della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di
          pubblicita', trasparenza e diffusione  di  informazioni  da
          parte delle pubbliche amministrazioni» e' pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80. 
              - Il decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  86,  recante
          «Disposizioni  urgenti  in  materia   di   riordino   delle
          attribuzioni dei  Ministeri  dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali  e  del   turismo,   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali e dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, nonche' in  materia  di  famiglia  e
          disabilita'», e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  12
          luglio 2018, n. 160. Il decreto-legge e' stato  convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2018,  n.  97,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2018, n. 188.
          Si riporta il testo degli articoli 4 e 4-bis  del  medesimo
          decreto- legge: 
              «Art. 4. - 1. All'articolo 18-bis del  decreto-legge  9
          febbraio 2017, n. 8, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 7 aprile 2017, n.  45,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                a) al comma 1, le  parole:  «Per  l'esercizio  delle»
          sono  sostituite  dalle  seguenti:   «La   Presidenza   del
          Consiglio dei ministri esercita le» e, in fine,  le  parole
          da: «, e' istituito»  a  «30  luglio  1999,  n.  303»  sono
          soppresse, e le parole: «dalla legge 24 febbraio  1992,  n.
          225»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «dal   decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1»; 
                b) al comma 2, le parole:  «l'immediata  operativita'
          del suddetto dipartimento» sono sostituite dalle  seguenti:
          «l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1». 
              2. 
              3. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 487,  le  parole:  «alla  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri  -  Struttura  di  missione  per  il
          coordinamento e impulso nell'attuazione  di  interventi  di
          riqualificazione dell'edilizia scolastica» sono  sostituite
          dalle    seguenti:    «al    Ministero     dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca»  e  le  parole:  «della
          medesima Struttura» sono sostituite con  le  seguenti  «del
          medesimo Ministero»; 
                b) al  comma  488,  le  parole:  «La  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri  -  Struttura  di  missione  per  il
          coordinamento e impulso nell'attuazione  di  interventi  di
          riqualificazione dell'edilizia scolastica» sono  sostituite
          dalle    seguenti:    «Il    Ministero     dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca»; 
                c) al comma 489: 
                  1) al primo periodo, le parole: «La Presidenza  del
          Consiglio dei ministri  -  Struttura  di  missione  per  il
          coordinamento e impulso nell'attuazione  di  interventi  di
          riqualificazione dell'edilizia scolastica» sono  sostituite
          dalle    seguenti:    «Il    Ministero     dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca»; 
                  2) al quarto periodo, le parole: «la Presidenza del
          Consiglio dei ministri  -  Struttura  di  missione  per  il
          coordinamento e impulso nell'attuazione  di  interventi  di
          riqualificazione dell'edilizia scolastica» sono  sostituite
          dalle    seguenti:    «il    Ministero     dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca». 
              3-bis.  Il  comma  8  dell'articolo   3   del   decreto
          legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e' abrogato. 
              3-ter. I commi 155, 156 e  157  dell'articolo  1  della
          legge  13  luglio  2015,  n.   107,   sono   abrogati.   Le
          disposizioni  di  cui  ai  predetti  commi  continuano   ad
          applicarsi alle procedure il cui specifico concorso, di cui
          al comma 155 dell'articolo 1 della citata legge n. 107  del
          2015, sia stato gia' bandito alla data di entrata in vigore
          della legge di conversione del presente decreto. 
              3-quater. A decorrere dall'anno 2018, le risorse di cui
          all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
          269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2003, n. 326, gia' confluite nel Fondo unico per l'edilizia
          scolastica di cui  all'articolo  11,  comma  4-sexies,  del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,  sono
          ripartite secondo i criteri della programmazione  triennale
          nazionale di riferimento. 
              3-quinquies.  All'articolo  10  del  decreto-legge   12
          settembre 2013,  n.  104,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 8 novembre 2013,  n.  128,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                a) al comma 1, primo periodo, le parole:  «2013-2015»
          e le parole: «e con il Ministero delle infrastrutture e dei
          trasporti» sono soppresse; 
                b) al comma 1, quarto periodo,  le  parole  da:  «con
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» fino a:
          «e con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti»
          sono sostituite dalle seguenti: «con decreto  del  Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa
          con  il  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze   -
          Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato   e
          Dipartimento del tesoro»; 
                c) al comma 1-ter, le parole: «, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti» sono soppresse.» 
              «Art. 4-bis. - 1. Al fine di semplificare ed accelerare
          il riordino dell'organizzazione dei  Ministeri,  anche  con
          riferimento agli adeguamenti conseguenti alle  disposizioni
          di cui  agli  articoli  1  e  2  del  presente  decreto,  a
          decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto e fino al 30 giugno  2019,
          i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi  inclusi
          quelli degli  uffici  di  diretta  collaborazione,  possono
          essere adottati con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  competente,  di
          concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione  e
          con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa
          delibera del Consiglio dei ministri. I decreti previsti dal
          presente articolo sono soggetti al controllo preventivo  di
          legittimita' della Corte dei conti ai  sensi  dell'articolo
          3, commi da 1 a 3, della legge  14  gennaio  1994,  n.  20.
          Sugli  stessi  decreti  il  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri ha facolta' di richiedere il parere del  Consiglio
          di Stato. A decorrere dalla data di efficacia  di  ciascuno
          dei  predetti  decreti  cessa  di  avere  vigore,  per   il
          Ministero interessato,  il  regolamento  di  organizzazione
          vigente.». 
              - La legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante  «Bilancio
          di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio   2019-2021»,   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31  dicembre  2018,  n.
          302. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 345, della
          medesima legge: 
              «Art. 1. (Omissis). 
              345. Al fine di potenziare la  tutela  delle  minoranze
          linguistiche presenti in Friuli-Venezia Giulia, di cui alla
          legge 23 febbraio 2001, n. 38, la  dotazione  organica  del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          e'  incrementata  di  un  posto  dirigenziale  di   livello
          generale. Conseguentemente il Ministero  medesimo  provvede
          ad  adeguare  la  propria  organizzazione  mediante   nuovi
          regolamenti, ivi incluso quello  degli  uffici  di  diretta
          collaborazione,  che  possono  essere   adottati   con   le
          modalita' di cui all'articolo 4-bis  del  decreto-legge  12
          luglio 2018, n. 86, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2018, n. 97, se emanati entro il 31  ottobre
          2019, anche  al  fine  di  semplificare  ed  accelerare  il
          riordino  dell'organizzazione  del  Ministero.  Nelle  more
          dell'entrata   in   vigore   dei   nuovi   regolamenti   di
          organizzazione,  gli  incarichi  dirigenziali  di   livello
          generale    continuano    ad    avere    efficacia     sino
          all'attribuzione dei nuovi. 
              (Omissis).». 
              - Il decreto-legge 21 settembre 2019, n.  104,  recante
          «Disposizioni urgenti per il trasferimento  di  funzioni  e
          per la riorganizzazione dei  Ministeri  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali, delle politiche  agricole  alimentari,
          forestali e del turismo, dello  sviluppo  economico,  degli
          affari esteri e della  cooperazione  internazionale,  delle
          infrastrutture e dei  trasporti  e  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
          rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli
          e delle carriere e per i compensi per lavoro  straordinario
          delle Forze di polizia  e  delle  Forze  armate  e  per  la
          continuita' delle funzioni dell'Autorita' per  le  garanzie
          nelle  comunicazioni»,   e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 21 settembre 2019, n. 222. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  6  del  medesimo
          decreto-legge: 
              «Art. 6. - 1. All'articolo 1, comma 345, della legge 30
          dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modifiche: 
                a) al primo periodo  le  parole  «di  consentire  una
          maggiore  efficacia  dell'azione  amministrativa  svolta  a
          livello    centrale    dal    Ministero    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, nonche'» sono  soppresse,
          e le parole «due posti dirigenziali» sono sostituite  dalle
          seguenti «un posto dirigenziale»; 
                b) il secondo periodo e' soppresso e  sostituito  dai
          seguenti «Conseguentemente il Ministero  medesimo  provvede
          ad  adeguare  la  propria  organizzazione  mediante   nuovi
          regolamenti, ivi incluso quello  degli  uffici  di  diretta
          collaborazione,  che  possono  essere   adottati   con   le
          modalita' di cui all'articolo 4-bis  del  decreto-legge  12
          luglio 2018, n. 86, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2018, n. 97, se emanati entro il 31  ottobre
          2019, anche  al  fine  di  semplificare  ed  accelerare  il
          riordino  dell'organizzazione  del  Ministero.  Nelle  more
          dell'entrata   in   vigore   dei   nuovi   regolamenti   di
          organizzazione,  gli  incarichi  dirigenziali  di   livello
          generale    continuano    ad    avere    efficacia     sino
          all'attribuzione dei nuovi.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          22 gennaio 2013, recante «Rideterminazione delle  dotazioni
          organiche del personale di alcuni Ministeri, enti  pubblici
          non  economici  ed   enti   di   ricerca,   in   attuazione
          dell'articolo 2 del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,
          convertito  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.   135»,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2013, n. 83. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          4 aprile 2019,  n.  48,  recante  «Regolamento  concernente
          l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del
          Ministro   dell'istruzione,   dell'universita'   e    della
          ricerca», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  8  giugno
          2019, n. 133. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          4 aprile 2019,  n.  47,  recante  «Regolamento  concernente
          l'organizzazione     del     Ministero     dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca»,  abrogato  dal  presente
          decreto, e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  8  giugno
          2019, n. 133.