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DECRETO-LEGGE 29 ottobre 2019, n. 126

Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti. (19G00135)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/10/2019
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159 (in G.U. 28/12/2019, n. 303).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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Testo in vigore dal: 2-3-2024
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Considerata la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  introdurre
misure  per  assicurare   la   stabilita'   dell'insegnamento   nelle
istituzioni  scolastiche,  porre  rimedio  alla  grave   carenza   di
personale di ruolo nelle  scuole  statali  e  ridurre  il  ricorso  a
contratti a termine,  nonche'  per  garantire  lo  svolgimento  delle
funzioni tecnico-ispettive all'interno del sistema scolastico; 
  Considerata la straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adeguare
disposizioni  generali  in  tema  di  lavoro  alle  dipendenze  della
pubblica amministrazione alle specificita' del personale scolastico e
di emanare disposizioni dirette  ad  assicurare  alle  famiglie  meno
abbienti condizioni economiche di favore per il trasporto scolastico; 
  Considerata la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  introdurre
disposizioni   dirette   a   garantire   il   corretto    svolgimento
dell'attivita' amministrativa e ad assicurare i  servizi  di  pulizia
all'interno delle istituzioni scolastiche; 
  Considerata, infine, la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
prevedere  misure  per  favorire  l'acquisto  di   beni   e   servizi
funzionalmente destinati all'attivita'  di  ricerca  e  di  prevedere
misure di semplificazione in materia universitaria e  per  consentire
il superamento del precariato negli enti pubblici di ricerca; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 ottobre 2019; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica
amministrazione; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni urgenti in materia di reclutamento  e  abilitazione  del
personale docente nella scuola secondaria. 
 
  1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca
e' autorizzato a bandire, contestualmente al concorso  ordinario  per
titoli ed esami di cui all'articolo 17,  comma  2,  lettera  d),  del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, entro il 30  aprile  2020,
una procedura straordinaria per titoli ed  esami  per  docenti  della
scuola  secondaria  di  primo  e  di   secondo   grado,   finalizzata
all'immissione in ruolo nei limiti di cui ai  commi  2,  3  e  4  del
presente   articolo.   La   procedura   e'    altresi'    finalizzata
all'abilitazione  all'insegnamento  nella  scuola  secondaria,   alle
condizioni previste dal presente articolo. 
  2. La procedura straordinaria di cui al comma 1, bandita a  livello
nazionale con uno  o  piu'  provvedimenti,  e'  organizzata  su  base
regionale  ed  e'  finalizzata  alla  definizione,  per   la   scuola
secondaria, di una graduatoria di vincitori, distinta per  regione  e
classe di  concorso  nonche'  per  l'insegnamento  di  sostegno,  per
complessivi ventiquattromila posti. La procedura  consente,  inoltre,
di  definire  un  elenco  dei   soggetti   che   possono   conseguire
l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui  al  comma  9,
lettera g). 
  3. La procedura di cui al comma 1 e' bandita per le regioni, classi
di concorso e tipologie di posto per  le  quali  si  prevede  che  vi
siano, negli  anni  scolastici  dal  2020/2021  al  2022/2023,  posti
vacanti  e  disponibili  ai  sensi  del  comma  4.  Ove  occorra  per
rispettare il limite annuale di cui al  comma  4,  le  immissioni  in
ruolo dei vincitori possono  essere  disposte  anche  successivamente
all'anno scolastico 2022/2023, sino all'esaurimento della graduatoria
dei ventiquattromila vincitori. 
  4. Annualmente, completata l'immissione in  ruolo,  per  la  scuola
secondaria, degli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento
e nelle graduatorie di merito dei concorsi per docenti banditi  negli
anni 2016 e 2018, per le rispettive quote, e disposta  la  confluenza
dell'eventuale quota residua delle graduatorie ad  esaurimento  nella
quota destinata ai concorsi, all'immissione in ruolo della  procedura
straordinaria e del concorso ordinario di cui al comma 1 e' destinato
rispettivamente il 50 per cento dei posti  cosi'  residuati,  fino  a
concorrenza  del  numero   di   24.000   posti   per   la   procedura
straordinaria. L'eventuale posto dispari e' destinato alla  procedura
concorsuale ordinaria. 
  5. La partecipazione alla procedura e' riservata ai soggetti, anche
di ruolo, che, congiuntamente: 
    a) tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020,
hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualita' di
servizio, anche  non  consecutive,  valutabili  come  tali  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio  1999,  n.  124.  Il
servizio svolto su posto di sostegno in assenza  di  specializzazione
e' considerato valido ai fini  della  partecipazione  alla  procedura
straordinaria per  la  classe  di  concorso,  fermo  restando  quanto
previsto  alla  lettera  b).  I  soggetti  che  raggiungono  le   tre
annualita' di servizio prescritte unicamente in virtu'  del  servizio
svolto nell'anno scolastico 2019/2020 partecipano  con  riserva  alla
procedura straordinaria di cui al comma  1.  La  riserva  e'  sciolta
negativamente  qualora  il  servizio  relativo  all'anno   scolastico
2019/2020 non soddisfi le condizioni di cui al predetto articolo  11,
comma 14, entro il 30 giugno 2020; 
    b) hanno svolto almeno un anno di servizio,  tra  quelli  di  cui
alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia
di posto per la quale si concorre; 
    c) posseggono, per la classe di concorso richiesta, il titolo  di
studio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile  2017,
n. 59, fermo restando quanto previsto all'articolo 22, comma  2,  del
predetto decreto. Per la  partecipazione  ai  posti  di  sostegno  e'
richiesto  l'ulteriore  requisito   del   possesso   della   relativa
specializzazione. 
  6. Al fine di contrastare il fenomeno del ricorso  ai  contratti  a
tempo  determinato  nelle  istituzioni  scolastiche  statali  e   per
favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, il  servizio  di
cui al comma 5, lettera a), e' preso in considerazione unicamente  se
prestato nelle scuole secondarie statali  ovvero  se  prestato  nelle
forme di  cui  al  comma  3  dell'articolo  1  del  decreto-legge  25
settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2009, n. 167, nonche' di cui al comma 4-bis dell'articolo  5
del  decreto-legge  12  settembre  2013,  n.  104,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8  novembre  2013,  n.  128.  Il  predetto
servizio e' considerato  se  prestato  come  insegnante  di  sostegno
oppure  in  una  classe  di  concorso  compresa  tra  quelle  di  cui
all'articolo  2  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
febbraio 2016, n. 19, e successive modificazioni, incluse  le  classi
di concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo articolo 2. 
  7. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 2024, N. 19)). 
  8. Ciascun soggetto puo' partecipare alla procedura di cui al comma
1 in un'unica regione sia per il  sostegno  sia  per  una  classe  di
concorso.  E'  consentita  la  partecipazione  sia   alla   procedura
straordinaria di cui al comma 1 sia al concorso ordinario, anche  per
la medesima classe di concorso e tipologia di posto. 
  9. La procedura di cui al comma 1 prevede: 
    a) lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con  sistema
informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla su  argomenti
afferenti alle classi di concorso e sulle metodologie  didattiche,  a
cui possono partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti  di
cui ai commi 5 e 6; 
    b) la formazione di una graduatoria di vincitori, sulla base  del
punteggio riportato nella prova  di  cui  alla  lettera  a)  e  della
valutazione dei titoli di cui al comma 11, lettera c), nel limite dei
posti di cui al comma 2; (9) 
    c) l'immissione in ruolo dei soggetti di cui alla lettera b), nel
limite dei posti  annualmente  autorizzati  ai  sensi  del  comma  4,
conseguentemente ammessi al periodo di formazione iniziale e prova; 
    d) lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con  sistema
informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla su  argomenti
afferenti alle classi di  concorso  e  sulle  metodologie  didattiche
((...)); 
    e) la compilazione di un elenco non graduato  dei  soggetti  che,
avendo conseguito nelle  prove  di  cui  alle  lettere  a)  e  d)  il
punteggio  minimo  previsto  dal   comma   10,   possono   conseguire
l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui  alla  lettera
g); 
    f) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per  la
relativa classe di concorso, dei vincitori della procedura immessi in
ruolo, all'atto della conferma in ruolo. I vincitori della  procedura
possono altresi' conseguire l'abilitazione prima  dell'immissione  in
ruolo, alle condizioni di cui alla lettera g), numeri 2) e 3); 
    g) l'abilitazione all'esercizio  della  professione  docente  per
coloro che risultano iscritti nell'elenco  di  cui  alla  lettera  e)
purche': 
      1)  abbiano  in  essere  un  contratto  di  docenza   a   tempo
indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino  al
termine delle attivita' didattiche presso una istituzione  scolastica
o educativa del sistema nazionale di istruzione,  ferma  restando  la
regolarita' della relativa posizione contributiva; 
      2) PUNTO SOPPRESSO DAL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73; 
      3) PUNTO SOPPRESSO DAL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73. 
  10. Le prove di cui al comma 9, lettere a) e d), sono superate  dai
candidati che conseguano  il  punteggio  minimo  di  sette  decimi  o
equivalente, e riguardano il  programma  di  esame  previsto  per  il
concorso ordinario, per titoli ed esami, per la scuola secondaria. 
  11. La procedura di cui al presente articolo e' bandita con  uno  o
piu' decreti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca, da adottare entro il termine di cui al  comma  1.  Il  bando
definisce, tra l'altro: 
    a) i termini e le modalita' di  presentazione  delle  istanze  di
partecipazione alla procedura di cui al comma 1; 
    b) la composizione di un comitato tecnico scientifico  incaricato
di predisporre e di validare i quesiti relativi alle prove di cui  al
comma 9, lettere a) e d), in base al programma di cui al comma 10; 
    c) i titoli valutabili e il punteggio a essi attribuibile,  utili
alla formazione della graduatoria di cui al comma 9, lettera b); 
    d) i posti disponibili, ai sensi del comma 4, per regione, classe
di concorso e tipologia di posto; 
    e) la composizione delle commissioni di valutazione, distinte per
le prove di cui al comma 9, lettere a) e d), e delle  loro  eventuali
articolazioni; 
    f)  l'ammontare  dei  diritti  di  segreteria   dovuti   per   la
partecipazione alla procedura di  cui  al  comma  1,  determinato  in
maniera   da   coprire    integralmente    ogni    onere    derivante
dall'organizzazione della medesima. Le somme  riscosse  sono  versate
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  ai
pertinenti  capitoli  di  bilancio  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
  12. Ai membri del comitato di cui al  comma  11,  lettera  b),  non
spettano compensi, emolumenti,  indennita',  gettoni  di  presenza  o
altre utilita' comunque denominate, fermo restando il rimborso  delle
eventuali spese. 
  13. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73. 
  14. Il periodo di formazione iniziale  e  prova,  qualora  valutato
positivamente, assolve agli obblighi  di  cui  all'articolo  438  del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel rispetto del  vincolo
di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Ai candidati che superano il predetto periodo si  applica  l'articolo
13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. 
  15. All'articolo 17, comma 2, lettera d), del  decreto  legislativo
13 aprile 2017, n. 59 il secondo e terzo periodo sono  soppressi.  Il
comma 7-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26,  e'
abrogato. 
  16. Il conseguimento  dell'abilitazione  all'insegnamento  non  da'
diritto ad essere assunti alle dipendenze dello Stato. 
  17. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato,
a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021,  i  posti  del  personale
docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni
di immissione in ruolo disposte ai sensi del testo unico  di  cui  al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, del  decreto  legislativo
13 aprile 2017, n. 59, del  decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  87,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018,  n.  96,  e
del presente articolo sono destinati alle immissioni in ruolo di  cui
ai commi da 17-bis a 17-septies. 
  17-bis.  I  soggetti   inseriti   nelle   graduatorie   utili   per
l'immissione nei ruoli del  personale  docente  o  educativo  possono
presentare istanza al fine  dell'immissione  in  ruolo  in  territori
diversi da quelli di pertinenza delle medesime  graduatorie.  A  tale
fine, i predetti soggetti possono presentare istanza per i  posti  di
una o piu' province di una medesima regione, per ciascuna graduatoria
di provenienza. L'istanza e' presentata  esclusivamente  mediante  il
sistema informativo del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  in  deroga  agli  articoli  45  e  65   del   codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82. 
  17-ter. Gli uffici scolastici regionali  dispongono,  entro  il  10
settembre di ciascun anno, le immissioni in ruolo dei soggetti di cui
al comma 17-bis, nel limite dei posti di cui al comma 17. 
  17-quater. Le immissioni in ruolo  di  cui  al  comma  17-ter  sono
disposte rispettando la ripartizione tra le graduatorie  concorsuali,
cui  viene  comunque  attribuito  l'eventuale  posto  dispari,  e  le
graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto
legislativo  16  aprile  1994,  n.  297.  Per  quanto   concerne   le
graduatorie  concorsuali,  e'  rispettato  il  seguente   ordine   di
priorita' discendente: 
    a)  graduatorie  di  concorsi  pubblici,  per  titoli  ed  esami,
nell'ordine temporale dei relativi bandi; 
    b) graduatorie di concorsi riservati  selettivi,  per  titoli  ed
esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi; 
    c) graduatorie di concorsi riservati non  selettivi,  nell'ordine
temporale dei relativi bandi. 
  17-quinquies.   Con   decreto   del    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottare  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, sono disciplinati  i  termini  e  le  modalita'  di
presentazione delle istanze di cui al comma 17-bis nonche' i termini,
le modalita' e la procedura per le immissioni  in  ruolo  di  cui  al
comma 17-ter. 
  17-sexies. Alle immissioni in ruolo  di  cui  al  comma  17-ter  si
applica  l'articolo  13,  comma  3,  terzo   periodo,   del   decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59. L'immissione in  ruolo  a  seguito
della procedura di cui al comma 17-ter comporta,  all'esito  positivo
del  periodo  di  formazione  e  di  prova,  la  decadenza  da   ogni
graduatoria  finalizzata  alla  stipulazione  di  contratti  a  tempo
determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola,  ad
eccezione delle graduatorie  di  concorsi  ordinari,  per  titoli  ed
esami, di altre procedure, nelle quali l'aspirante sia inserito. 
  17-septies. Nel caso in cui risultino  avviate,  ma  non  concluse,
procedure concorsuali, i posti messi a concorso  sono  accantonati  e
resi indisponibili  per  la  procedura  di  cui  ai  commi  da  17  a
17-sexies. 
  17-octies. Il comma 3  dell'articolo  399  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative vigenti in materia di  istruzione,  relative
alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo  16
aprile 1994, n. 297, e' sostituito dai seguenti: 
    "3. A decorrere dalle immissioni in  ruolo  disposte  per  l'anno
scolastico 2020/2021, i docenti a  qualunque  titolo  destinatari  di
nomina a  tempo  indeterminato  possono  chiedere  il  trasferimento,
l'assegnazione provvisoria o  l'utilizzazione  in  altra  istituzione
scolastica  ovvero  ricoprire  incarichi  di  insegnamento  a   tempo
determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo  cinque
anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica  di
titolarita', fatte salve le  situazioni  sopravvenute  di  esubero  o
soprannumero. La disposizione del presente comma non  si  applica  al
personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, purche' le condizioni ivi  previste  siano  intervenute
successivamente  alla  data  di  iscrizione   ai   rispettivi   bandi
concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui
all'articolo 401 del presente testo unico. 
    3-bis. L'immissione in ruolo  comporta,  all'esito  positivo  del
periodo di formazione e di prova, la decadenza  da  ogni  graduatoria
finalizzata  alla  stipulazione  di  contratti  di  lavoro  a   tempo
determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola,  ad
eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli  ed  esami,
di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo". 
  17-novies. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis  dell'articolo
399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.
297, come modificato dal comma 17-octies del presente  articolo,  non
sono derogabili dai contratti collettivi nazionali  di  lavoro.  Sono
fatti salvi i diversi regimi previsti per  il  personale  immesso  in
ruolo con decorrenza precedente a quella  indicata  al  comma  3  del
medesimo articolo 399 del testo unico di cui al  decreto  legislativo
n. 297 del 1994, come  sostituito  dal  citato  comma  17-octies  del
presente articolo. 
  18. Le graduatorie di merito e gli elenchi aggiuntivi del  concorso
di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
conservano la loro validita' per un ulteriore anno, oltre al  periodo
di cui all'articolo 1, comma 603, della legge 27  dicembre  2017,  n.
205. 
  18-bis. Al fine di contemperare le istanze dei  candidati  inseriti
nelle graduatorie di merito e negli elenchi aggiuntivi dei  concorsi,
per titoli ed esami, banditi con i decreti direttoriali del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca numeri 105,  106  e
107 del 23 febbraio 2016, pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale  -  4ª
Serie speciale - n. 16 del 26 febbraio 2016,  con  la  necessita'  di
mantenere la regolarita' dei concorsi ordinari, per titoli ed  esami,
previsti  dalla  normativa  vigente,  i  soggetti   collocati   nelle
graduatorie e negli elenchi aggiuntivi predetti possono,  a  domanda,
essere  inseriti  in  una  fascia  aggiuntiva  ai  concorsi  di   cui
all'articolo 4, comma 1-quater,  lettera  b),  del  decreto-legge  12
luglio 2018, n. 87, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2018, n. 96, per la scuola dell'infanzia e primaria, e di  cui
all'articolo 17, comma 2, lettera  b),  del  decreto  legislativo  13
aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo  e  di  secondo
grado, anche in una regione diversa da  quella  di  pertinenza  della
graduatoria o dell'elenco aggiuntivo  di  origine.  Con  decreto  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione  del  presente  decreto,  sono  disciplinate  le
modalita' attuative del presente comma. 
  18-ter. Sono ammessi con  riserva  al  concorso  ordinario  e  alla
procedura straordinaria di  cui  al  comma  1,  nonche'  ai  concorsi
ordinari, per titoli ed esami, per la scuola dell'infanzia e  per  la
scuola primaria, banditi negli anni 2019 e 2020 per i relativi  posti
di sostegno, i soggetti  iscritti  ai  percorsi  di  specializzazione
all'insegnamento di sostegno avviati entro  la  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto. La riserva e'
sciolta positivamente solo nel caso  di  conseguimento  del  relativo
titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020. 
  18-quater.  In  via  straordinaria,  nei  posti  dell'organico  del
personale docente, vacanti e disponibili al 31  agosto  2019,  per  i
quali non e' stato possibile procedere alle immissioni in ruolo,  pur
in presenza di soggetti iscritti utilmente nelle graduatorie valide a
tale fine, in considerazione dei tempi di applicazione  dell'articolo
14, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26,  sono  nominati  in
ruolo i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per
la stipulazione di contratti di lavoro  a  tempo  indeterminato,  che
siano in posizione utile per la nomina rispetto ai predetti posti. La
predetta nomina ha decorrenza  giuridica  dal  1°  settembre  2019  e
decorrenza economica dalla presa di servizio, che  avviene  nell'anno
scolastico 2020/2021. I soggetti di cui al presente comma scelgono la
provincia e la sede  di  assegnazione  con  priorita'  rispetto  alle
ordinarie operazioni  di  mobilita'  e  di  immissione  in  ruolo  da
disporsi per l'anno  scolastico  2020/2021.  Le  autorizzazioni  gia'
conferite per bandire concorsi a  posti  di  personale  docente  sono
corrispondentemente ridotte. 
  18-quinquies. Il Fondo di cui  all'articolo  1,  comma  202,  della
legge 13 luglio 2015, n. 107, e' incrementato di  euro  7,11  milioni
per l'anno 2020 e di euro 2,77 milioni annui  a  decorrere  dall'anno
2022. 
  18-sexies. Il comma 4 dell'articolo 20 del decreto  legislativo  13
aprile 2017, n. 66, e' sostituito dal seguente: 
    "4. I componenti dei  GIT  non  sono  esonerati  dalle  attivita'
didattiche. Ai predetti componenti spetta un compenso per le funzioni
svolte, avente natura accessoria, da definire con  apposita  sessione
contrattuale nazionale  nel  limite  complessivo  di  spesa  di  0,67
milioni di euro per l'anno 2020 e  di  2  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2021". 
  18-septies. All'onere derivante dai commi 18-quater, 18-quinquies e
18-sexies, pari a euro 7,78 milioni per l'anno  2020,  a  euro  13,20
milioni per l'anno 2021 e a euro  10,37  milioni  annui  a  decorrere
dall'anno 2022, si provvede mediante i risparmi  di  spesa  derivanti
dall'attuazione del comma 18-sexies. 
  18-octies. Nei concorsi ordinari,  per  titoli  ed  esami,  di  cui
all'articolo 17, comma 2, lettera  d),  del  decreto  legislativo  13
aprile 2017, n. 59, in sede di valutazione dei titoli, ai soggetti in
possesso di dottorato di  ricerca  e'  attribuito  un  punteggio  non
inferiore al 20 per cento di quello massimo previsto per i titoli. 
  18-novies. Esclusivamente in caso di esaurimento delle  graduatorie
utili, a legislazione vigente, al fine dell'immissione in  ruolo  dei
docenti di sostegno e solo all'esito delle procedure di cui al  comma
17-ter, le  facolta'  assunzionali  annualmente  autorizzate  per  la
predetta tipologia di posto sono utilizzate per lo scorrimento  delle
graduatorie costituite e aggiornate con cadenza biennale ai sensi del
comma 18-decies. 
  18-decies. Il Ministero dell'istruzione e'  autorizzato  a  bandire
procedure selettive, su base regionale,  finalizzate  all'accesso  in
ruolo su posto di sostegno dei  soggetti  in  possesso  del  relativo
titolo  di  specializzazione  conseguito  ai  sensi  della  normativa
vigente, nei limiti assunzionali di cui all'articolo 39,  commi  3  e
3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La validita' dei  titoli
conseguiti all'estero e' subordinata alla piena validita' del  titolo
nei Paesi ove e' stato conseguito e al suo riconoscimento  in  Italia
ai  sensi  della  normativa  vigente.  Con   decreto   del   Ministro
dell'istruzione sono disciplinati il contenuto del bando, i termini e
le modalita' di presentazione delle domande, la configurazione  della
prova ovvero  delle  prove  concorsuali  e  la  relativa  griglia  di
valutazione, i titoli valutabili, la composizione  delle  commissioni
giudicatrici  e  modalita'  e  titoli   per   l'aggiornamento   delle
graduatorie. Il decreto fissa altresi' il contributo  di  segreteria,
in maniera tale da coprire integralmente la spesa di organizzazione e
svolgimento della procedura. 
  18-undecies.  Le  graduatorie  di  cui  al  comma  18-decies   sono
integrate ogni due anni a seguito di nuova  procedura  ai  sensi  del
medesimo comma 18-decies, a cui possono partecipare solo  i  soggetti
aventi titolo ai sensi del predetto comma 18-decies. Ogni  due  anni,
inoltre, per i candidati gia' collocati nelle predette graduatorie e'
previsto  l'aggiornamento  del  punteggio  sulla  base   dei   titoli
conseguiti tra la data di partecipazione alla  procedura  e  la  data
dell'aggiornamento. 
  19. Agli oneri di cui al comma 13, lettera a), pari a 4 milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede ai  sensi
dell'articolo 9. 
                                                                  (4) 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha disposto (con l'art.  230,  comma
1) che il numero  dei  posti  destinati  alla  procedura  concorsuale
straordinaria  di  cui  al  presente  articolo,   viene   elevato   a
trentaduemila. A tal fine, fermo restando il limite annuale di cui al
comma 4 del presente articolo, le immissioni in ruolo  dei  vincitori
possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per  cui
e' stata bandita la procedura con decreto del Capo  del  Dipartimento
per il sistema educativo di istruzione e di formazione del  Ministero
dell'istruzione, 23 aprile 2020, n. 510,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, 28 aprile 2020,  n.  34,  di  cui  sono
fatti  salvi  tutti  gli  effetti,  anche  successivamente   all'anno
scolastico 2022/2023, sino all'assunzione di  tutti  i  trentaduemila
vincitori. 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 ha disposto (con l'art. 59, comma  3)
che "La graduatoria di cui all'articolo 1, comma 9,  lettera  b)  del
decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e' integrata con i soggetti che
hanno conseguito nelle prove di cui  alla  lettera  a)  del  medesimo
comma  il  punteggio  minimo  previsto  dal  comma  10  del  medesimo
articolo".