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DECRETO-LEGGE 14 giugno 2019, n. 53

Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. (19G00063)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/06/2019
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2019, n. 77 (in G.U. 9/08/2019, n. 186).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
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Testo in vigore dal: 10-8-2019
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere  misure
volte a contrastare prassi elusive della normativa  internazionale  e
delle  disposizioni  in  materia  di  ordine  e  sicurezza  pubblica,
attribuite dall'ordinamento vigente al  Ministro  dell'interno  quale
Autorita' nazionale di pubblica sicurezza; 
  Ritenute altresi' le  particolari  e  straordinarie  necessita'  ed
urgenza di rafforzare il coordinamento investigativo  in  materia  di
reati connessi all'immigrazione clandestina, implementando, altresi',
gli strumenti di contrasto a tale fenomeno; 
  Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di garantire piu'
efficaci livelli di tutela della sicurezza pubblica, definendo  anche
interventi per l'eliminazione dell'arretrato relativo  all'esecuzione
dei provvedimenti di condanna penale divenuti definitivi; 
  Considerata inoltre  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
rafforzare le norme a garanzia del regolare e pacifico svolgimento di
manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico; 
  Ravvisata la straordinaria necessita' ed urgenza  di  assicurare  i
livelli di sicurezza necessari per  lo  svolgimento  dell'Universiade
Napoli 2019 nonche' di integrare la disciplina volta  a  semplificare
gli adempimenti nei  casi  di  soggiorni  di  breve  durata,  la  cui
straordinaria   urgenza   e'   connessa   all'imminente   svolgimento
dell'Universiade Napoli 2019; 
  Ravvisata  altresi'  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
potenziare l'efficacia delle disposizioni in tema di rimpatri; 
  Considerata  infine  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
rafforzare gli strumenti di contrasto dei  fenomeni  di  violenza  in
occasione delle manifestazioni sportive, nel piu' ampio quadro  delle
attivita' di prevenzione dei  rischi  per  l'ordine  e  l'incolumita'
pubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 giugno 2019; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, della giustizia,  della  difesa,
dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Misure a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e  in  materia
                           di immigrazione 
 
  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,
dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
  «1-ter. Il Ministro dell'interno, Autorita' nazionale  di  pubblica
sicurezza ai sensi dell'articolo 1 della legge  1°  aprile  1981,  n.
121, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento di cui  al  comma
1-bis e nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia,  puo'
limitare o vietare l'ingresso, il transito o la  sosta  di  navi  nel
mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi
in servizio governativo non  commerciale,  per  motivi  di  ordine  e
sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano  le  condizioni  di
cui all'articolo 19, ((paragrafo 2)), lettera g), limitatamente  alle
violazioni delle leggi di  immigrazione  vigenti,  della  Convenzione
delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale,
fatta a Montego Bay il 10 dicembre  1982,  ((resa  esecutiva  dalla))
legge 2 dicembre 1994,  n.  689.  Il  provvedimento  e'  adottato  di
concerto con il  Ministro  della  difesa  e  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti,  secondo  le  rispettive  competenze,
informandone il Presidente del Consiglio dei ministri.».