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DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 2019, n. 50

Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie. (19G00057)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/06/2019 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 16-6-2019
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2016-2017, e,
in particolare, l'articolo 1; 
  Vista la direttiva (UE) 2016/798,  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  dell'11  maggio  2016,  sulla  sicurezza  delle  ferrovie
(rifusione); 
  Vista la direttiva (UE) 2016/797,  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'11 maggio 2016,  relativa  all'interoperabilita'  del
sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione); 
  Visto il regolamento (UE) 2016/796, del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione
europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004; 
  Vista legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al  sistema
penale; 
  Vista la legge 7 luglio 2016,  n.  122,  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - legge  europea  2015-2016,  e,  in  particolare,
l'articolo 18; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni  per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia, e, in particolare, l'articolo 4; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
753,  recante  nuove  norme  in  materia  di  polizia,  sicurezza   e
regolarita' dell'esercizio delle  ferrovie  e  di  altri  servizi  di
trasporto; 
  Visto il decreto  legislativo  15  luglio  2015,  n.  112,  recante
attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  21  novembre  2012,  che   istituisce   uno   spazio
ferroviario europeo unico (rifusione); 
  Visto il decreto legislativo del 10 agosto 2007,  n.  162,  recante
attuazione delle direttive  2004/49/CE  e  2004/51/CE  relative  alla
sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie; 
  Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 4 dicembre 2017,  n.  172,
di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017,
n. 148, recante disposizioni urgenti in  materia  finanziaria  e  per
esigenze indifferibili; 
  Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  novembre  2018,  n.  130,   recante
disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete
nazionale delle infrastrutture e dei trasporti,  gli  eventi  sismici
del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 14 febbraio 2019; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 maggio 2019; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  concerto  con  i
Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,
della giustizia, dell'economia  e  delle  finanze,  per  la  pubblica
amministrazione e dello sviluppo economico; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto stabilisce disposizioni volte a sviluppare e
a  migliorare  la  sicurezza  del  sistema  ferroviario   nonche'   a
migliorare  l'accesso  al  mercato  per  la  prestazione  di  servizi
ferroviari. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
              Note alle premesse: 
 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La legge 24 dicembre 2012,  n.  234  (Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          4 gennaio 2013. 
              - Il testo dell'art. 1 della legge 25 ottobre 2017,  n.
          163 (Delega al Governo per il recepimento  delle  direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -
          legge di delegazione europea  2016-2017)  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2017, n. 259, cosi' recita: 
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive  europee).  -  1.  Il  Governo  e'  delegato   ad
          adottare, secondo i termini, le procedure, i principi  e  i
          criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della  legge
          24  dicembre  2012,  n.  234,  i  decreti  legislativi  per
          l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A  alla
          presente legge. 
              2.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione delle direttive elencate  nell'allegato  A  sono
          trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri  previsti
          dalla legge, alla Camera dei deputati  e  al  Senato  della
          Repubblica, affinche' su di essi sia espresso il parere dei
          competenti organi parlamentari. 
              3. Eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti attuazione delle  direttive
          elencate nell'allegato A nei  soli  limiti  occorrenti  per
          l'adempimento degli obblighi di attuazione delle  direttive
          stesse; alla relativa  copertura,  nonche'  alla  copertura
          delle    minori     entrate     eventualmente     derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede mediante  riduzione
          del  fondo  per  il  recepimento  della  normativa  europea
          previsto dall'art. 41-bis della legge 24 dicembre 2012,  n.
          234. Qualora la dotazione del predetto fondo  si  rivelasse
          insufficiente, i decreti  legislativi  dai  quali  derivino
          nuovi o maggiori oneri sono  emanati  solo  successivamente
          all'entrata in vigore  dei  provvedimenti  legislativi  che
          stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformita'
          all'art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
          Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono,  in  ogni
          caso,  sottoposti  anche  al   parere   delle   Commissioni
          parlamentari competenti per i profili finanziari, ai  sensi
          dell'art. 31, comma 4, della legge  24  dicembre  2012,  n.
          234.». 
              - La direttiva (UE) 2016/798, del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla  sicurezza  delle
          ferrovie (rifusione) e' pubblicata nella G.U.U.E. 11 maggio
          2017, n. L 120. 
              - La direttiva (UE) 2016/797, del Parlamento europeo  e
          del    Consiglio,    dell'11    maggio    2016,    relativa
          all'interoperabilita' del sistema  ferroviario  dell'Unione
          europea (rifusione) e' pubblicata nella G.U.U.E. 11  maggio
          2017, n. L 120. 
              - Il regolamento (UE) 2016/796, del Parlamento  europeo
          e  del  Consiglio,  dell'11  maggio  2016,  che  istituisce
          un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga
          il  regolamento  (CE)  n.  881/2004  e'  pubblicato   nella
          G.U.U.E. 26 maggio 2016, n. L 138. 
              - La legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al
          sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  30
          novembre 1981, n. 329, S.O. 
              - Il testo dell'art. 18 della legge 7 luglio  2016,  n.
          122  (Disposizioni   per   l'adempimento   degli   obblighi
          derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione  europea
          -  legge  europea  2015-2016)  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 8 luglio 2016, n. 158, cosi' recita: 
              «Art. 18  (Disposizioni  sanzionatorie  per  i  gestori
          delle infrastrutture, per le imprese ferroviarie e per  gli
          operatori del settore nei casi di inosservanza delle  norme
          e  delle  raccomandazioni  dell'Agenzia  nazionale  per  la
          sicurezza delle ferrovie). - 1. Le  inosservanze  da  parte
          degli  operatori  ferroviari  delle  disposizioni  adottate
          dall'Agenzia nazionale  per  la  sicurezza  delle  ferrovie
          (ANSF) in materia di sicurezza ferroviaria sono punite  con
          la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a  euro
          20.000 qualora: 
                a)  riguardino   la   gestione   della   circolazione
          ferroviaria,  il  funzionamento  e  la  manutenzione  degli
          elementi del sistema ferroviario; 
                b) riguardino i requisiti  e  la  qualificazione  del
          personale  impiegato  in  attivita'  di   sicurezza   della
          circolazione ferroviaria; 
                c) riguardino i certificati e  le  autorizzazioni  di
          sicurezza rilasciati a norma degli articoli  14  e  15  del
          decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162. 
              1-bis.  Le  inosservanze  da  parte   degli   operatori
          ferroviari delle disposizioni adottate dall'ANSF in materia
          di adeguamento dei sistemi di  sicurezza  ferroviaria  sono
          punite con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
          20.000 a euro  200.000  per  il  mancato  adeguamento  alle
          misure di sicurezza  indicate  nelle  disposizioni  emanate
          dall'ANSF entro il termine prescritto. Per ogni  giorno  di
          ritardo, successivo al primo, nell'adeguamento alle  misure
          di   sicurezza,   si    applica    un'ulteriore    sanzione
          amministrativa  pecuniaria  pari  al  10  per  cento  della
          sanzione da applicare. 
              2. Le inosservanze da parte degli operatori  ferroviari
          degli obblighi  di  fornire  all'ANSF  assistenza  tecnica,
          informazioni o documentazione sono punite con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 4.000. 
              3.  L'accertamento  delle  violazioni  e  l'irrogazione
          delle relative sanzioni sono effettuati dall'ANSF,  secondo
          le disposizioni di cui al capo I, sezioni  I  e  II,  della
          legge 24 novembre 1981,  n.  689,  in  quanto  applicabili.
          L'ANSF e il Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  della
          pubblica sicurezza possono stipulare una convenzione per le
          attivita' di accertamento delle violazioni e di irrogazione
          delle   relative   sanzioni.   Qualora   il   comportamento
          sanzionabile arrechi pregiudizio alla sicurezza del sistema
          ferroviario, l'ANSF puo' adottare le misure cautelari della
          sospensione totale o parziale dell'efficacia del titolo,  o
          inibire  la  circolazione  dei  veicoli  o  l'utilizzo  del
          personale sino alla cessazione delle condizioni  che  hanno
          comportato l'applicazione della misura stessa. 
              4. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
          e  nell'ambito   delle   risorse   umane,   finanziarie   e
          strumentali previste a legislazione vigente,  il  personale
          dell'ANSF  incaricato  dalla  stessa   di   espletare   gli
          accertamenti  previsti  assume   nell'esercizio   di   tali
          funzioni la qualifica di pubblico ufficiale. 
              5. Per le procedure conseguenti all'accertamento  delle
          violazioni, le impugnazioni e la tutela giurisdizionale  si
          applicano le disposizioni di cui  alla  legge  24  novembre
          1981, n. 689. A tale fine il direttore dell'ANSF nomina  un
          dirigente  competente  ad  irrogare  le  sanzioni.  Avverso
          l'accertamento e' ammesso il ricorso al direttore dell'ANSF
          entro trenta giorni dalla contestazione  o  dalla  notifica
          del provvedimento sanzionatorio. 
              6. La riscossione delle sanzioni e' effettuata ai sensi
          dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
              7.  I  proventi  delle  sanzioni  sono  devoluti   allo
          Stato.». 
              - Il testo dell'art. 4 della legge 23 luglio  2009,  n.
          99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione
          delle imprese, nonche' in materia  di  energia)  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 31  luglio  2009,  n.  176,  S.O.,
          cosi' recita: 
              «Art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n.
          765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,  che  pone
          norme in materia di accreditamento e vigilanza del  mercato
          per la commercializzazione dei prodotti). - 1. Al  fine  di
          assicurare  la  pronta  applicazione  del   capo   II   del
          regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia  di
          accreditamento e vigilanza del mercato per quanto  riguarda
          la  commercializzazione  dei  prodotti  e  che  abroga   il
          regolamento (CEE) n. 339/93,  il  Ministro  dello  sviluppo
          economico,  di  concerto  con   i   Ministri   interessati,
          provvede, entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          della presente legge, con uno o piu' decreti di natura  non
          regolamentare, alla adozione  delle  prescrizioni  relative
          alla  organizzazione   ed   al   funzionamento   dell'unico
          organismo nazionale autorizzato  a  svolgere  attivita'  di
          accreditamento  in  conformita'   alle   disposizioni   del
          regolamento comunitario, alla definizione dei  criteri  per
          la fissazione di tariffe di  accreditamento,  anche  tenuto
          conto  degli  analoghi  sistemi   tariffari   eventualmente
          adottati dagli altri  Paesi  dell'Unione  europea,  nonche'
          alla disciplina delle modalita' di controllo dell'organismo
          da parte  dei  Ministeri  concertanti,  anche  mediante  la
          previsione della  partecipazione  di  rappresentanti  degli
          stessi Ministeri ai relativi organi statutari. 
              2. Il Ministro dello sviluppo  economico,  di  concerto
          con i Ministri interessati, provvede con decreto di  natura
          non regolamentare, entro tre mesi dalla  data  di  adozione
          del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell'unico
          organismo italiano  autorizzato  a  svolgere  attivita'  di
          accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico,  per
          il tramite del competente ufficio, e'  autorita'  nazionale
          referente  per  le  attivita'  di   accreditamento,   punto
          nazionale di contatto con la Commissione europea ed  assume
          le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non
          assegnate all'organismo nazionale di accreditamento. 
              3. Per l'accreditamento delle  strutture  operanti  nei
          diversi settori per i quali sia previsto  l'accreditamento,
          il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  i   Ministeri
          interessati disciplinano  le  modalita'  di  partecipazione
          all'organismo  di  cui  al  comma  1  degli  organismi   di
          accreditamento, gia' designati per i settori di  competenza
          dei rispettivi Ministeri. 
              4.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  del  presente
          articolo non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  ne'
          minori entrate a carico della finanza pubblica. I Ministeri
          interessati provvedono all'attuazione del presente articolo
          con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
          a legislazione vigente.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 11  luglio
          1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia,  sicurezza
          e regolarita' dell'esercizio  delle  ferrovie  e  di  altri
          servizi di trasporto) e' pubblicato nel S.O. alla  Gazzetta
          Ufficiale 15 novembre 1980, n. 314. 
              -  Il  decreto  legislativo  15  luglio  2015,  n.  112
          (Attuazione  della  direttiva  2012/34/UE  del   Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  21  novembre  2012,   che
          istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio  2015,  n.
          170. 
              - Il decreto legislativo del 10  agosto  2007,  n.  162
          (Attuazione  delle  direttive   2004/49/CE   e   2004/51/CE
          relative alla sicurezza  e  allo  sviluppo  delle  ferrovie
          comunitarie)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  8
          ottobre 2007, n. 234, S.O. 
              - Il testo dell'art. 1 della legge 4 dicembre 2017,  n.
          172 (Conversione, con modificazioni, del  decreto-legge  16
          ottobre 2017,  n.  148,  recante  disposizioni  urgenti  in
          materia   finanziaria   e   per   esigenze   indifferibili)
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  5  dicembre  2017,  n.
          284, cosi' recita: 
              «Art. 1. - 1. Il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
          recante disposizioni urgenti in materia finanziaria  e  per
          esigenze indifferibili,  e'  convertito  in  legge  con  le
          modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 
              2. All'art. 162-ter del codice penale e'  aggiunto,  in
          fine, il seguente  comma:  "Le  disposizioni  del  presente
          articolo  non  si  applicano  nei  casi  di  cui   all'art.
          612-bis". 
              3.  La  presente  legge  entra  in  vigore  il   giorno
          successivo a quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta
          Ufficiale. 
              - La presente legge, munita del  sigillo  dello  Stato,
          sara'  inserita  nella  Raccolta   ufficiale   degli   atti
          normativi della Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo  a
          chiunque spetti di osservarla e  di  farla  osservare  come
          legge dello Stato.». 
              -  Il  decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109
          (Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza
          della rete nazionale delle infrastrutture e dei  trasporti,
          gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro  e  le  altre
          emergenze)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   28
          settembre 2018, n. 226. 
              - La legge 16 novembre 2018,  n.  130  (Conversione  in
          legge, con modificazioni, del  decreto-legge  28  settembre
          2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la citta' di
          Genova,   la   sicurezza   della   rete   nazionale   delle
          infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016
          e 2017, il lavoro e le altre emergenze) e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 19 novembre 2018, n. 269, S.O.