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DECRETO LEGISLATIVO 10 maggio 2019, n. 49

Attuazione della direttiva 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti. (19G00056)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/06/2019
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vigente al 12/05/2024
Testo in vigore dal: 10-6-2019
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 quinto  comma,  e  117,  secondo  comma,
della Costituzione; 
  Vista la direttiva (UE)  2017/828  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 17 maggio 2017, che modifica  la  direttiva  2007/36/CE
per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno  a  lungo  termine
degli azionisti; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212 della Commissione
del 3 settembre 2018 che stabilisce i requisiti  minimi  d'attuazione
delle disposizioni della direttiva 2007/36/CE del Parlamento  europeo
e  del  Consiglio  per  quanto   riguarda   l'identificazione   degli
azionisti,  la  trasmissione  delle  informazioni  e   l'agevolazione
dell'esercizio dei diritti degli azionisti; 
  Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea (legge di delegazione europea 2016-2017), in
particolare l'Allegato A; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  recante  il
Testo  unico  delle  disposizioni  in  materia   di   intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6  febbraio
1996, n. 52; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209  recante  il
Codice delle assicurazioni private; 
  Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante  disposizioni  per
la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari; 
  Visto il decreto legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252,  recante
disciplina delle forme pensionistiche complementari; 
  Visto il decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  recante
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 7 febbraio 2019; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 maggio 2019; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
della giustizia,  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  dello
sviluppo  economico  e  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                     Modifiche al codice civile 
 
  1. All'articolo  2391-bis  del  codice  civile  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) al secondo comma, le parole «di cui al»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e le regole previsti dal»; 
  b) dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente: 
  «La Consob, nel definire  i  principi  indicati  nel  primo  comma,
individua,  in  conformita'  all'articolo  9-quater  della  direttiva
2007/36/CE, almeno: 
  a) le soglie di rilevanza  delle  operazioni  con  parti  correlate
tenendo  conto  di  indici  quantitativi   legati   al   controvalore
dell'operazione o al suo impatto su uno o piu' parametri dimensionali
della societa'. La Consob puo' individuare anche criteri di rilevanza
che tengano conto della natura dell'operazione e della  tipologia  di
parte correlata; 
  b) regole procedurali e di trasparenza proporzionate rispetto  alla
rilevanza e alle caratteristiche delle  operazioni,  alle  dimensioni
della societa' ovvero alla tipologia di societa' che  fa  ricorso  al
mercato  del  capitale  di  rischio,  nonche'  i  casi  di  esenzione
dall'applicazione, in tutto o in parte, delle predette regole; 
  c) i casi in cui gli amministratori, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 2391, e gli azionisti  coinvolti  nell'operazione  sono
tenuti ad astenersi dalla votazione sulla  stessa  ovvero  misure  di
salvaguardia a tutela dell'interesse della societa' che consentono ai
predetti    azionisti    di    prendere    parte    alla    votazione
sull'operazione.». 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 quinto  comma,  e  117,  secondo  comma,
della Costituzione; 
  Vista la direttiva (UE)  2017/828  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 17 maggio 2017, che modifica  la  direttiva  2007/36/CE
per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno  a  lungo  termine
degli azionisti; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212 della Commissione
del 3 settembre 2018 che stabilisce i requisiti  minimi  d'attuazione
delle disposizioni della direttiva 2007/36/CE del Parlamento  europeo
e  del  Consiglio  per  quanto   riguarda   l'identificazione   degli
azionisti,  la  trasmissione  delle  informazioni  e   l'agevolazione
dell'esercizio dei diritti degli azionisti; 
  Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea (legge di delegazione europea 2016-2017), in
particolare l'Allegato A; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  recante  il
Testo  unico  delle  disposizioni  in  materia   di   intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6  febbraio
1996, n. 52; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209  recante  il
Codice delle assicurazioni private; 
  Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante  disposizioni  per
la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari; 
  Visto il decreto legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252,  recante
disciplina delle forme pensionistiche complementari; 
  Visto il decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  recante
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 7 febbraio 2019; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 maggio 2019; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
della giustizia,  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  dello
sviluppo  economico  e  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                     Modifiche al codice civile 
 
  1. All'articolo  2391-bis  del  codice  civile  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) al secondo comma, le parole «di cui al»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e le regole previsti dal»; 
  b) dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente: 
  «La Consob, nel definire  i  principi  indicati  nel  primo  comma,
individua,  in  conformita'  all'articolo  9-quater  della  direttiva
2007/36/CE, almeno: 
  a) le soglie di rilevanza  delle  operazioni  con  parti  correlate
tenendo  conto  di  indici  quantitativi   legati   al   controvalore
dell'operazione o al suo impatto su uno o piu' parametri dimensionali
della societa'. La Consob puo' individuare anche criteri di rilevanza
che tengano conto della natura dell'operazione e della  tipologia  di
parte correlata; 
  b) regole procedurali e di trasparenza proporzionate rispetto  alla
rilevanza e alle caratteristiche delle  operazioni,  alle  dimensioni
della societa' ovvero alla tipologia di societa' che  fa  ricorso  al
mercato  del  capitale  di  rischio,  nonche'  i  casi  di  esenzione
dall'applicazione, in tutto o in parte, delle predette regole; 
  c) i casi in cui gli amministratori, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 2391, e gli azionisti  coinvolti  nell'operazione  sono
tenuti ad astenersi dalla votazione sulla  stessa  ovvero  misure  di
salvaguardia a tutela dell'interesse della societa' che consentono ai
predetti    azionisti    di    prendere    parte    alla    votazione
sull'operazione.».