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DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34

Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. (19G00043)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/05/2019
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 29/06/2019, n. 151).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2024)
Testo in vigore dal: 19-5-2020
aggiornamenti all'articolo
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Considerata la straordinaria necessita'  ed  urgenza  di  stabilire
misure per la crescita economica; 
  Considerata, inoltre, la straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
prevedere misure per  la  risoluzione  di  specifiche  situazioni  di
crisi; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri,  adottate  nelle
riunioni del 4 aprile e 23 aprile 2019; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello  sviluppo
economico; 
 
                                Emana 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
    Maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi 
 
  1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i  soggetti  titolari  di
reddito  d'impresa  e  per  gli  esercenti  arti  e  professioni  che
effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi,  esclusi
i veicoli e gli altri mezzi di trasporto  di  cui  all'articolo  164,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  dal  1°
aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30  giugno  2020,  a
condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo  ordine
risulti accettato dal  venditore  e  sia  avvenuto  il  pagamento  di
acconti  in  misura  almeno  pari  al  20  per  cento  del  costo  di
acquisizione, con esclusivo  riferimento  alla  determinazione  delle
quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo
di acquisizione e' maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione  del
costo  non  si  applica  sulla  parte  di  investimenti   complessivi
eccedente  il  limite  di  2,5   milioni   di   euro.   Resta   ferma
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi  93  e
97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. ((16)) 
 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l'art. 50, comma  1)
che "In considerazione della  situazione  emergenziale  covid-19,  il
termine del 30 giugno 2020 previsto dall'articolo 1 del decreto-legge
del 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 giugno 2019, n. 58, e' prorogato al 31 dicembre 2020".