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DECRETO-LEGGE 18 aprile 2019, n. 32

Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. (19G00040)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/2019
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. 17/06/2019, n. 140).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2024)
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vigente al 28/03/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 29-2-2024
aggiornamenti all'articolo
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
   Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare
disposizioni volte a favorire la crescita economica e a dare  impulso
al sistema produttivo del Paese, mediante l'adozione di misure  volte
alla semplificazione del quadro normativo e  amministrativo  connesso
ai pubblici affidamenti, concernenti, in particolare,  la  disciplina
dei contratti pubblici; 
  Considerata l'urgente necessita' di operare in termini di  maggiore
semplificazione ed  accelerazione  per  l'affidamento  dei  contratti
pubblici,  garantendo,  al  contempo,  i   necessari   parametri   di
imparzialita'  e  trasparenza  nello   svolgimento   delle   relative
procedure; 
  Considerata, altresi', la straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
semplificare le procedure di approvazione dei  progetti  al  fine  di
pervenire al celere  utilizzo  delle  risorse  finanziarie  destinate
all'esecuzione di interventi infrastrutturali indifferibili; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di  far  fronte  ai
problemi di coordinamento tra la disciplina del Codice dei  contratti
pubblici  e  le  disposizioni  normative  in  tema   di   fallimento,
concordato preventivo,  amministrazione  controllata  e  liquidazione
coatta amministrativa delle imprese, nell'ottica di fornire  adeguata
tutela  alle  attivita'  imprenditoriali  in  momentanea  sofferenza,
garantendo, al contempo, la salvaguardia degli interessi erariali; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare
disposizioni in materia di semplificazione  e  accelerazione  per  la
realizzazione di interventi edilizi  in  zone  sismiche,  nell'ottica
dello   snellimento   dei   relativi   iter   tecnico-amministrativo,
assicurando, comunque, i necessari presidi di pubblica incolumita'; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare
disposizioni  volte  a  stabilire  percorsi  di  accelerazione  e  di
semplificazione procedurale per la realizzazione o  il  completamento
di interventi infrastrutturali  ritenuti  prioritari,  prevedendo  la
nomina di Commissari straordinari cui conferire strumenti idonei  per
l'efficace ed efficiente esecuzione dei lavori; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare
disposizioni per la riqualificazione, il miglioramento e la messa  in
sicurezza della  rete  viaria  siciliana,  prevedendo  la  nomina  di
apposito Commissario straordinario incaricato di sovraintendere  alla
programmazione, alla progettazione  e  all'affidamento  dei  relativi
interventi; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare
disposizioni per la realizzazione di interventi  infrastrutturali  di
immediata  cantierabilita'  da  praticarsi  presso   i   comuni   con
popolazione fino a 3.500 abitanti; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare
disposizioni  per  il  completamento  del   collegamento   viario   a
scorrimento    veloce,     conosciuto     come     Strada     Statale
«Lioni-Grottaminarda»; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza  di  semplificare  e
velocizzare  i  procedimenti   sottesi   alla   realizzazione   degli
interventi edilizi di rigenerazione del  tessuto  edificatorio  nelle
aree urbane  per  consentire  l'urgente  ripresa  dell'attivita'  del
settore, nevralgico e trainante per lo sviluppo del Paese; 
  Considerata la necessita' e l'urgenza di disporre interventi per la
riparazione e la  ricostruzione  degli  immobili,  l'assistenza  alla
popolazione e la ripresa economica nei  territori  dei  comuni  della
provincia di Catania e nei territori dei comuni  della  provincia  di
Campobasso, colpiti dagli eventi sismici; 
  Considerata la necessita' di disporre misure urgenti per  garantire
l'accelerazione  del  processo   di   ricostruzione   nelle   regioni
dell'Italia  centrale,  gravemente  colpite  dagli   eventi   sismici
verificatisi negli anni 2016 e 2017; 
  Ritenuto necessario mantenere il presidio militare a  tutela  della
zona rossa, nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno; 
  Ritenuto necessario costituire uno  specifico  sistema  di  allarme
pubblico nazionale, volto  alla  tutela  della  vita  umana,  tramite
servizi mobili di comunicazione, rivolto agli utenti  interessati  da
gravi emergenze, catastrofi imminenti o in corso; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri,  adottate  nelle
riunioni del 20 marzo 2019 e del 18 aprile 2019; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  concerto  con  i
Ministri dello sviluppo  economico,  dell'interno,  della  giustizia,
dell'economia e delle finanze, per i beni e le  attivita'  culturali,
per la pubblica amministrazione e  per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie; 
 
                              E m a n a 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
(Modifiche  al  codice   dei   contratti   pubblici   e   sospensione
sperimentale dell'efficacia di disposizioni  in  materia  di  appalti
            pubblici e in materia di economia circolare). 
 
  1. Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di  facilitare
l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle  opere  pubbliche,
per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si  indice
la   procedura   di   scelta   del   contraente   siano    pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
nonche', in caso di contratti  senza  pubblicazione  di  bandi  o  di
avvisi, per le procedure  in  relazione  alle  quali,  alla  data  di
entrata in vigore  del  presente  decreto,  non  siano  ancora  stati
inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more della  riforma
complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e  delle
norme sancite dall'Unione europea,  in  particolare  delle  direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, fino al 30 giugno 2023, non  trovano
applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50: 
    a) articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia,
quanto  all'obbligo  di  avvalersi  delle  modalita'  ivi   indicate,
limitatamente alle procedure non afferenti agli investimenti pubblici
finanziati, in  tutto  o  in  parte,  con  le  risorse  previste  dal
Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio  del
10 febbraio 2021 e  dal  Regolamento  (UE)  2021/241  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonche'  dalle  risorse
del  Piano  nazionale  per  gli  investimenti  complementari  di  cui
all'articolo 1 del decreto - legge 6 maggio 2021, n. 59.  Nelle  more
di  una  disciplina  diretta   ad   assicurare   la   riduzione,   il
rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti,  per  le
procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo  di
provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e  lavori,
oltre che secondo le modalita' indicate dal citato articolo 37, comma
4,  attraverso  le  unioni  di  comuni,  le   province,   le   citta'
metropolitane e i comuni capoluogo di provincia , nonche'  ricorrendo
alle  stazioni   appaltanti   qualificate   di   diritto   ai   sensi
dell'articolo 38, commi 1 e 1- bis del decreto legislativo n. 50  del
2016 ovvero alle societa' in  house  delle  amministrazioni  centrali
titolari degli interventi. L'obbligo di cui al secondo periodo per  i
comuni non capoluogo di provincia e' da intendersi  applicabile  alle
procedure il cui importo e' pari  o  superiore  alle  soglie  di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettera  a),  del  decreto-legge  16  luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  settembre
2020, n. 120; 
    b) articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in cui resta
vietato il ricorso all'affidamento congiunto  della  progettazione  e
dell'esecuzione di lavori; 
    c) articolo 77,  comma  3,  quanto  all'obbligo  di  scegliere  i
commissari  tra  gli  esperti  iscritti  all'Albo  istituito   presso
l'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) di cui  all'articolo  78,
fermo restando l'obbligo di individuare i commissari  secondo  regole
di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da  ciascuna
stazione appaltante. (30) (36) 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N.  77,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108. 
  3. Fino al 30 giugno 2023 si applica anche ai settori  ordinari  la
norma prevista dall'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, per i settori speciali. (30) (36) 
  4. A decorrere dall'anno 2019 i soggetti attuatori di opere per  le
quali deve essere realizzata  la  progettazione  possono  avviare  le
relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilita'  di
finanziamenti limitati alle sole attivita' di progettazione. Le opere
la cui  progettazione  e'  stata  realizzata  ai  sensi  del  periodo
precedente    sono    considerate    prioritariamente     ai     fini
dell'assegnazione dei finanziamenti per  la  loro  realizzazione.  Le
disposizioni  di  cui  al  presente  comma  non  si  applicano   agli
interventi relativi  alle  infrastrutture  ferroviarie  di  cui  agli
articoli 44 e  53-bis  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108.
Con decreto del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da  adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
disposizione, sono definite le modalita' di analisi e di monitoraggio
delle attivita' progettuali di cui al primo periodo, in raccordo  con
quanto previsto dal decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,
anche al fine della successiva verifica del livello di  realizzazione
degli interventi per i quali e'  stata  svolta  la  progettazione  ai
sensi del presente comma. 
  5. I soggetti attuatori di opere sono  autorizzati  ad  avviare  le
procedure di affidamento della progettazione  o  dell'esecuzione  dei
lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi
e   finalizzate   all'opera   con   provvedimento    legislativo    o
amministrativo. 
  6. Per gli anni  dal  2019  al  2023,  i  contratti  di  lavori  di
manutenzione  ordinaria  e   straordinaria,   ad   esclusione   degli
interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il  rinnovo  o
la sostituzione di parti  strutturali  delle  opere  o  di  impianti,
possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di  scelta  del
contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,
sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione
generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni  previste,
dal  computo  metrico-estimativo,  dal  piano  di  sicurezza   e   di
coordinamento  con  l'individuazione  analitica   dei   costi   della
sicurezza da non assoggettare a ribasso.  L'esecuzione  dei  predetti
lavori puo' prescindere dall'avvenuta redazione  e  approvazione  del
progetto esecutivo. 
  7. In deroga all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo  18
aprile 2016, n. 50, fino al 30 giugno 2023,  il  Consiglio  superiore
dei lavori pubblici esprime il parere obbligatorio di cui al comma  3
del medesimo articolo 215 esclusivamente sui progetti di fattibilita'
tecnica ed economica di lavori  pubblici  di  competenza  statale,  o
comunque finanziati per almeno  il  50  per  cento  dallo  Stato,  di
importo pari o superiore  ai  100  milioni  di  euro.  Per  i  lavori
pubblici di importo inferiore a 100 milioni  di  euro  e  fino  a  50
milioni  di  euro,  le  competenze  del  Consiglio   superiore   sono
esercitate   dai   comitati   tecnici   amministrativi    presso    i
Provveditorati interregionali per le opere pubbliche.  Per  i  lavori
pubblici di importo inferiore a  50  milioni  di  euro  si  prescinde
dall'acquisizione del parere di cui all'articolo 215,  comma  3,  del
citato  decreto  legislativo  n.  50  del  2016.  Restano  ferme   le
disposizioni  relative  all'acquisizione  del  parere  del  Consiglio
superiore  dei  lavori  pubblici  relativamente  alla  costruzione  e
all'esercizio delle dighe di ritenuta. 
  8. Fino alla data di cui al comma 7 il termine di cui  all'articolo
215, comma 5, del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  per
l'espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
e' ridotto a quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. 
  9.  Il  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,  in  sede   di
espressione di parere, fornisce anche la  valutazione  di  congruita'
del costo. Le amministrazioni, in sede di approvazione  dei  progetti
definitivi o di assegnazione  delle  risorse,  indipendentemente  dal
valore del progetto, possono richiedere al Consiglio  la  valutazione
di congruita' del costo, che e' resa entro trenta giorni. Decorso  il
detto  termine,  le  amministrazioni  richiedenti  possono   comunque
procedere. 
  10. Fino al 30 giugno 2023, possono essere oggetto di riserva anche
gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica  ai  sensi
dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  con
conseguente  estensione  dell'ambito  di  applicazione   dell'accordo
bonario di cui all'articolo 205 del medesimo decreto legislativo. 
  11. COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76. 
  12. COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76. 
  13. COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76. 
  14. COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76. 
  15. Per gli anni ((dal 2019 al 2024)), per gli  interventi  di  cui
all'articolo 216, comma 1-bis,  del  decreto  legislativo  18  aprile
2016,  n.  50,  le  varianti  da  apportare  al  progetto  definitivo
approvato  dal  Comitato  interministeriale  per  la   programmazione
economica ((e lo sviluppo sostenibile)) ( ((CIPESS)) ), sia  in  sede
di redazione del progetto esecutivo  sia  in  fase  di  realizzazione
delle   opere,   sono   approvate   esclusivamente    dal    soggetto
aggiudicatore, anche ai fini della localizzazione e, ove  occorrente,
previa convocazione da parte  di  quest'ultimo  della  Conferenza  di
servizi, qualora non superino del 50 per cento il valore del progetto
approvato; in caso contrario sono approvate dal ((CIPESS)).  In  caso
di approvazione da parte del  soggetto  aggiudicatore,  il  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  rende  una  informativa  al
((CIPESS)). 
  16. All'articolo 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  "2-bis. Ai  soli  fini  della  prova  dell'assenza  dei  motivi  di
esclusione di cui all'articolo 80 in capo all'operatore economico che
partecipa alla procedura, ai soggetti di cui l'operatore economico si
avvale  ai  sensi  dell'articolo  89  nonche'  ai  subappaltatori,  i
certificati e gli altri documenti hanno una durata pari  a  sei  mesi
dalla data del rilascio. Fatta eccezione per  il  DURC,  la  stazione
appaltante, per i certificati e documenti gia' acquisiti e scaduti da
non oltre sessanta giorni e qualora sia pendente il  procedimento  di
acquisto, puo' procedere alla verifica  dell'assenza  dei  motivi  di
esclusione con richiesta diretta agli enti certificatori di eventuale
conferma del contenuto dell'attestazione gia'  rilasciata.  Gli  enti
certificatori provvedono a  fornire  riscontro  entro  trenta  giorni
dalla richiesta. Decorso tale termine il contenuto dei certificati  e
degli altri documenti si intende  confermato.  I  certificati  e  gli
altri documenti in  corso  di  validita'  possono  essere  utilizzati
nell'ambito di diversi procedimenti di acquisto". 
  17. All'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
il comma 6-bis e' sostituito dai seguenti: 
  "6-bis. Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli  operatori
economici nei mercati elettronici di cui  al  comma  6,  il  soggetto
responsabile  dell'ammissione  verifica  l'assenza  dei   motivi   di
esclusione di cui all'articolo 80 su  un  campione  significativo  di
operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del  decreto  di
cui all'articolo 81, comma 2, tale verifica e' effettuata  attraverso
la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo
81,  anche  mediante  interoperabilita'  fra  sistemi.   I   soggetti
responsabili dell'ammissione possono consentire l'accesso  ai  propri
sistemi agli operatori  economici  per  la  consultazione  dei  dati,
certificati e informazioni disponibili mediante la Banca dati di  cui
all'articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione  e
di permanenza nei mercati elettronici. 
  6-ter. Nelle procedure di affidamento  effettuate  nell'ambito  dei
mercati elettronici  di  cui  al  comma  6,  la  stazione  appaltante
verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario  dei
requisiti  economici  e  finanziari  e  tecnico-professionali,  ferma
restando la verifica del possesso dei requisiti  generali  effettuata
dalla stazione appaltante  qualora  il  soggetto  aggiudicatario  non
rientri tra gli operatori economici verificati a  campione  ai  sensi
del comma 6-bis". 
  18. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2021, N. 238.(20) 
  19. Al fine di perseguire l'efficacia dell'economia  circolare,  il
comma 3 dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile  2006,
n. 152, e' sostituito dal seguente: 
  "3. Nelle more dell'adozione di uno o piu' decreti di cui al  comma
2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure  semplificate  per
il recupero dei rifiuti,  le  disposizioni  di  cui  al  decreto  del
Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile  1998,  e
ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente  e  della
tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005,  n.
269. Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e  di  cui
al titolo III-bis della parte seconda del  presente  decreto  per  il
recupero dei rifiuti sono concesse dalle autorita'  competenti  sulla
base dei criteri indicati nell'allegato 1, suballegato 1,  al  citato
decreto 5 febbraio 1998, nell'allegato 1, suballegato  1,  al  citato
regolamento di cui al decreto 12 giugno 2002, n. 161, e nell'allegato
1 al citato regolamento di cui al decreto 17 novembre 2005,  n.  269,
per i parametri ivi indicati  relativi  a  tipologia,  provenienza  e
caratteristiche dei rifiuti, attivita' di recupero e  caratteristiche
di quanto ottenuto da tale attivita'. Tali autorizzazioni individuano
le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione
dei principi di cui all'articolo 178 del presente decreto per  quanto
riguarda le quantita'  di  rifiuti  ammissibili  nell'impianto  e  da
sottoporre alle operazioni di recupero. Con decreto non avente natura
regolamentare  del  Ministro  dell'ambiente  e   della   tutela   del
territorio  e  del  mare  possono  essere  emanate  linee  guida  per
l'uniforme applicazione della presente  disposizione  sul  territorio
nazionale, con particolare riferimento alle verifiche sui rifiuti  in
ingresso nell'impianto in  cui  si  svolgono  tali  operazioni  e  ai
controlli da  effettuare  sugli  oggetti  e  sulle  sostanze  che  ne
costituiscono il risultato,  e  tenendo  comunque  conto  dei  valori
limite per le sostanze inquinanti e  di  tutti  i  possibili  effetti
negativi sull'ambiente e sulla salute umana. Entro dodici mesi  dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, i
titolari delle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  disposizione  presentano   alle
autorita' competenti apposita istanza  di  aggiornamento  ai  criteri
generali definiti dalle linee guida". 
  20. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 23: 
      1) al comma 3: 
        1.1) al primo periodo, le parole: "Con decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore
dei lavori pubblici, di concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare e  del  Ministro  dei  beni  e
delle attivita'  culturali  e  del  turismo"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "Con  il  regolamento  di  cui  all'articolo  216,   comma
27-octies,"; 
        1.2) al secondo e al terzo  periodo,  la  parola:  "decreto",
ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: "regolamento"; 
      2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  "5. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica individua, tra
piu' soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra  costi  e
benefici per la collettivita', in relazione alle specifiche  esigenze
da soddisfare e prestazioni da fornire.  Per  i  lavori  pubblici  di
importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 anche  ai
fini della programmazione di cui all'articolo 21,  comma  3,  nonche'
per l'espletamento delle  procedure  di  dibattito  pubblico  di  cui
all'articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di  idee  di  cui
all'articolo 152,  il  progetto  di  fattibilita'  e'  preceduto  dal
documento  di  fattibilita'  delle  alternative  progettuali  di  cui
all'articolo 3, comma 1,  lettera  ggggg-quater),  nel  rispetto  dei
contenuti di cui al regolamento previsto dal  comma  3  del  presente
articolo. Resta  ferma  la  facolta'  della  stazione  appaltante  di
richiedere  la  redazione  del  documento   di   fattibilita'   delle
alternative  progettuali  anche  per  lavori  pubblici   di   importo
inferiore alla  soglia  di  cui  all'articolo  35.  Nel  progetto  di
fattibilita' tecnica  ed  economica,  il  progettista  sviluppa,  nel
rispetto del quadro  esigenziale,  tutte  le  indagini  e  gli  studi
necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonche'
gli elaborati  grafici  per  l'individuazione  delle  caratteristiche
dimensionali, volumetriche, tipologiche,  funzionali  e  tecnologiche
dei lavori da realizzare e le relative stime economiche,  secondo  le
modalita' previste nel regolamento di cui al comma 3, ivi compresa la
scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali.  Il
progetto di fattibilita' tecnica ed economica  deve  consentire,  ove
necessario, l'avvio della procedura espropriativa"; 
      3) al comma 6: 
        3.1) dopo le parole: "paesaggistiche ed  urbanistiche,"  sono
inserite le seguenti: "di verifiche relative  alla  possibilita'  del
riuso del patrimonio  immobiliare  esistente  e  della  rigenerazione
delle aree dismesse,"; 
        3.2)  le   parole:   "di   studi   preliminari   sull'impatto
ambientale" sono sostituite dalle seguenti: "di studi di fattibilita'
ambientale e paesaggistica"; 
        3.3)  le  parole:  "le  esigenze  di   compensazioni   e   di
mitigazione dell'impatto ambientale" sono sostituite dalle  seguenti:
"la descrizione  delle  misure  di  compensazioni  e  di  mitigazione
dell'impatto ambientale"; 
      4) dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti: 
  "11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di
ciascun intervento sono comprese le spese  di  carattere  strumentale
sostenute   dalle   amministrazioni   aggiudicatrici   in   relazione
all'intervento. 
  11-ter. Le spese  strumentali,  incluse  quelle  per  sopralluoghi,
riguardanti le attivita' finalizzate alla stesura del piano  generale
degli interventi del sistema accentrato delle  manutenzioni,  di  cui
all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a  carico
delle  risorse  iscritte  sui  pertinenti  capitoli  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  trasferite
all'Agenzia del demanio."; 
    b) all'articolo 24: 
      1) al comma 2, le parole:  "Con  decreto  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti,  da  adottare  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentita l'ANAC,"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Con  il   regolamento   di   cui
all'articolo  216,  comma  27-octies,"  e  il  secondo   periodo   e'
sostituito dal seguente: "Fino alla data di  entrata  in  vigore  del
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si  applica  la
disposizione transitoria ivi prevista."; 
      2) al comma 5, terzo periodo,  le  parole:  "Il  decreto"  sono
sostituite dalle seguenti: "Il regolamento"; 
      3) al comma 7: 
        3.1) al primo periodo, le parole:  "o  delle  concessioni  di
lavori pubblici" sono soppresse; 
        3.2) al secondo periodo, le parole: ", concessioni di  lavori
pubblici" sono soppresse; 
    c) all'articolo 26, comma 6, lettera b), sono aggiunte, in  fine,
le seguenti parole: "ovvero dalla stazione appaltante nel caso in cui
disponga di un sistema interno di controllo di qualita'"; 
    d) all'articolo 29, comma 1, il secondo, il  terzo  e  il  quarto
periodo sono soppressi; 
    e) all'articolo 31, comma 5: 
      1) al primo periodo,  le  parole:  "L'ANAC  con  proprie  linee
guida, da adottare entro novanta giorni dall'entrata  in  vigore  del
presente codice definisce" sono sostituite dalle  seguenti:  "Con  il
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, e' definita"; 
      2) al secondo periodo, le parole: "Con le medesime linee guida"
sono sostituite dalle seguenti: "Con il medesimo regolamento  di  cui
all'articolo 216, comma 27-octies,"; 
      3) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Fino alla data
di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo  216,  comma
27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista."; 
    f)  all'articolo  32,  comma  2,  secondo  periodo,  le   parole:
"all'articolo  36,  comma  2,  lettera  a),"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b),"; 
    g) all'articolo 35: 
      1) al comma 9, lettera a), la parola:  "contemporaneamente"  e'
soppressa; 
      2) al comma 10, lettera a), la parola: "contemporaneamente"  e'
soppressa; 
      3) al comma 18, le parole:  "dei  lavori",  ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: "della prestazione"; 
    h) all'articolo 36: 
      1) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
    "b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000  euro  e
inferiore a  150.000  euro  per  i  lavori,  o  alle  soglie  di  cui
all'articolo 35 per le forniture e i  servizi,  mediante  affidamento
diretto previa valutazione di tre preventivi, ove  esistenti,  per  i
lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno  cinque  operatori
economici individuati sulla base di indagini  di  mercato  o  tramite
elenchi di operatori  economici,  nel  rispetto  di  un  criterio  di
rotazione degli inviti. I lavori possono  essere  eseguiti  anche  in
amministrazione diretta, fatto salvo  l'acquisto  e  il  noleggio  di
mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo
precedente. L'avviso sui risultati  della  procedura  di  affidamento
contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati"; 
      2) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalle seguenti: 
    "c) per affidamenti di lavori  di  importo  pari  o  superiore  a
150.000 euro e  inferiore  a  350.000  euro,  mediante  la  procedura
negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti,
di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un  criterio  di
rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato
o tramite elenchi di  operatori  economici.  L'avviso  sui  risultati
della procedura  di  affidamento  contiene  l'indicazione  anche  dei
soggetti invitati; 
    c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari  o  superiore  a
350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante  la  procedura
negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti,
di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di  un  criterio
di rotazione degli inviti, individuati  sulla  base  di  indagini  di
mercato o  tramite  elenchi  di  operatori  economici.  L'avviso  sui
risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche
dei soggetti invitati;" 
      3) al comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
    "d) per affidamenti di lavori  di  importo  pari  o  superiore  a
1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, mediante
ricorso alle procedure di cui all'articolo  60,  fatto  salvo  quanto
previsto dall'articolo 97, comma 8"; 
      4) il comma 5 e' abrogato; 
      5) al comma 7: 
        5.1) al primo periodo, le parole: "L'ANAC con  proprie  linee
guida, da adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente codice, stabilisce le modalita' di dettaglio  per
supportare le stazioni appaltanti  e  migliorare  la  qualita'  delle
procedure di cui al presente articolo, delle" sono  sostituite  dalle
seguenti:  "Con  il  regolamento  di  cui  all'articolo  216,   comma
27-octies, sono stabilite le modalita' relative alle procedure di cui
al presente articolo, alle"; 
        5.2) al secondo periodo, le  parole:  "Nelle  predette  linee
guida" sono sostituite dalle seguenti: "Nel predetto  regolamento"  e
le parole:  ",  nonche'  di  effettuazione  degli  inviti  quando  la
stazione appaltante intenda avvalersi della  facolta'  di  esclusione
delle offerte anomale" sono soppresse; 
        5.3) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Fino  alla
data di entrata in vigore del regolamento di  cui  all'articolo  216,
comma  27-octies,  si  applica  la   disposizione   transitoria   ivi
prevista."; 
      6) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: 
  "9-bis. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95,  comma  3,  le
stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui
al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo  ovvero
sulla   base   del   criterio   dell'offerta   economicamente    piu'
vantaggiosa"; 
    i) all'articolo 46, comma 1, lettera a), dopo le parole: "vigente
normativa" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "; gli archeologi"; 
    l) all'articolo 47: 
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2. I consorzi stabili di cui agli articoli 45,  comma  2,  lettera
c), e 46, comma 1, lettera f),  eseguono  le  prestazioni  o  con  la
propria struttura o tramite i consorziati indicati in  sede  di  gara
senza che  cio'  costituisca  subappalto,  ferma  la  responsabilita'
solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per  i
lavori, ai fini della qualificazione di cui all'articolo 84,  con  il
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono  stabiliti
i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o
ai singoli consorziati che  eseguono  le  prestazioni.  L'affidamento
delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma
2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto"; 
      2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  "2-bis. La sussistenza in capo ai consorzi  stabili  dei  requisiti
richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e  forniture
e' valutata, a seguito della verifica della effettiva  esistenza  dei
predetti requisiti  in  capo  ai  singoli  consorziati.  In  caso  di
scioglimento del  consorzio  stabile  per  servizi  e  forniture,  ai
consorziati    sono    attribuiti    pro    quota     i     requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati  a  favore  del
consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le  quote  di
assegnazione  sono  proporzionali  all'apporto   reso   dai   singoli
consorziati  nell'esecuzione  delle   prestazioni   nel   quinquennio
antecedente"; 
    m) all'articolo 59: 
      1) al comma 1-bis, dopo il primo periodo e' aggiunto, in  fine,
il  seguente:  "I  requisiti  minimi   per   lo   svolgimento   della
progettazione oggetto del contratto sono previsti  nei  documenti  di
gara nel rispetto del  presente  codice  e  del  regolamento  di  cui
all'articolo 216, comma 27-octies;  detti  requisiti  sono  posseduti
dalle  imprese  attestate  per  prestazioni   di   sola   costruzione
attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di  offerta,
in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti  di  cui  all'articolo
46, comma 1; le imprese attestate per prestazioni di progettazione  e
costruzione  documentano  i  requisiti  per  lo   svolgimento   della
progettazione  esecutiva  laddove  i  predetti  requisiti  non  siano
dimostrati dal proprio staff di progettazione."; 
      2) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente: 
  "1-quater. Nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di  uno
o piu' soggetti  qualificati  alla  realizzazione  del  progetto,  la
stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalita' per  la
corresponsione  diretta  al  progettista  della  quota  del  compenso
corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente  in
sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del
progetto e previa presentazione dei relativi  documenti  fiscali  del
progettista indicato o raggruppato"; 
    n) all'articolo 76, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  "2-bis. Nei  termini  stabiliti  al  comma  5  e'  dato  avviso  ai
candidati e ai concorrenti, con  le  modalita'  di  cui  all'articolo
5-bis del codice dell'amministrazione digitale,  di  cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  o  strumento  analogo  negli  altri
Stati membri, del provvedimento che  determina  le  esclusioni  dalla
procedura di affidamento e le  ammissioni  ad  essa  all'esito  della
verifica della documentazione  attestante  l'assenza  dei  motivi  di
esclusione  di  cui  all'articolo  80,  nonche'  la  sussistenza  dei
requisiti  economico-finanziari  e  tecnico-professionali,  indicando
l'ufficio o il collegamento informatico  ad  accesso  riservato  dove
sono disponibili i relativi atti"; 
    o) all'articolo 80: 
      1) al comma 2, dopo il secondo periodo e' aggiunto, in fine, il
seguente: "Resta fermo altresi' quanto previsto dall'articolo 34-bis,
commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159."; 
      2) al comma 3,  al  primo  periodo,  le  parole:  "in  caso  di
societa' con meno di quattro soci" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"in caso di societa' con  un  numero  di  soci  pari  o  inferiore  a
quattro"  e,  al  secondo  periodo,  dopo  le  parole:   "quando   e'
intervenuta la riabilitazione" sono inserite  le  seguenti:  "ovvero,
nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua,  quando  questa
e' stata dichiarata  estinta  ai  sensi  dell'articolo  179,  settimo
comma, del codice penale"; 
      3) al comma 5, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
    "b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o  si
trovi in stato di liquidazione coatta o di  concordato  preventivo  o
sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la  dichiarazione
di  una  di  tali  situazioni,   fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 110 del presente codice  e  dall'articolo  186-bis  del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267"; 
      4) al comma 5, dopo la lettera c-ter) e' inserita la seguente: 
    "c-quater)   l'operatore   economico   abbia    commesso    grave
inadempimento  nei  confronti   di   uno   o   piu'   subappaltatori,
riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato"; 
      5) il comma 10 e' sostituito dai seguenti: 
  "10. Se la sentenza penale di  condanna  definitiva  non  fissa  la
durata della pena accessoria della incapacita' di contrattare con  la
pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla  procedura
d'appalto o concessione e': 
    a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la
pena accessoria  perpetua,  ai  sensi  dell'articolo  317-bis,  primo
periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata  estinta
ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale; 
    b) pari a sette anni nei  casi  previsti  dall'articolo  317-bis,
secondo  periodo,  del  codice  penale,  salvo  che  sia  intervenuta
riabilitazione; 
    c) pari a cinque anni nei casi diversi  da  quelli  di  cui  alle
lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione. 
  10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma  10,  se  la
pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a  sette  e
cinque anni di reclusione, la durata della esclusione  e'  pari  alla
durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5,  la  durata
della esclusione e'  pari  a  tre  anni,  decorrenti  dalla  data  di
adozione del provvedimento amministrativo di  esclusione  ovvero,  in
caso di  contestazione  in  giudizio,  dalla  data  di  passaggio  in
giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla  definizione  del
giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale  fatto  ai
fini della propria valutazione circa la sussistenza  del  presupposto
per  escludere  dalla  partecipazione  alla   procedura   l'operatore
economico che l'abbia commesso"; 
    p) all'articolo 83, comma 2, al secondo periodo, le parole:  "con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   da
adottare, su proposta dell'ANAC entro un anno dalla data  di  entrata
in  vigore  del  presente  codice,  previo  parere  delle  competenti
Commissioni parlamentari" sono sostituite  dalle  seguenti:  "con  il
regolamento di cui all'articolo 216, comma  27-octies"  e,  al  terzo
periodo, le parole: "di dette  linee  guida"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "di detto regolamento"; 
    q) all'articolo 84: 
      1) al comma 1, dopo il primo periodo sono aggiunti i  seguenti:
"L'attivita' di attestazione e' esercitata nel rispetto del principio
di  indipendenza  di  giudizio,  garantendo  l'assenza  di  qualunque
interesse   commerciale   o   finanziario   che   possa   determinare
comportamenti non  imparziali  o  discriminatori.  Gli  organismi  di
diritto   privato   di   cui   al   primo   periodo,   nell'esercizio
dell'attivita' di attestazione per gli esecutori di lavori  pubblici,
svolgono  funzioni  di  natura  pubblicistica,  anche  agli   effetti
dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20."; 
      2) al comma 2,  primo  periodo,  le  parole:  "L'ANAC,  con  il
decreto di cui all'articolo 83, comma 2, individua,  altresi',"  sono
sostituite dalle seguenti: "Con il regolamento  di  cui  all'articolo
216, comma 27-octies, sono altresi' individuati"; 
      3) al comma 4, lettera b), le parole: "al decennio antecedente"
sono sostituite dalle seguenti: "ai quindici anni antecedenti"; 
      4) al comma 6, quarto periodo, le parole: "nelle  linee  guida"
sono sostituite dalle seguenti: "nel regolamento di cui  all'articolo
216, comma 27-octies"; 
      5) al comma 8, al primo periodo, le parole: "Le linee guida  di
cui  al  presente  articolo  disciplinano"  sono   sostituite   dalle
seguenti: "Il regolamento di cui all'articolo 216,  comma  27-octies,
disciplina" e,  al  secondo  periodo,  le  parole:  "Le  linee  guida
disciplinano" sono sostituite dalle seguenti: "Sono disciplinati"; 
      6) al comma 10, primo periodo, le parole: "delle  linee  guida"
sono sostituite dalle seguenti: "del regolamento di cui  all'articolo
216, comma 27-octies,"; 
      7) al comma 11, le parole: "nelle linee guida" sono  sostituite
dalle seguenti: "nel  regolamento  di  cui  all'articolo  216,  comma
27-octies"; 
    r) all'articolo 86, comma 5-bis, le  parole:  "dall'ANAC  con  le
linee guida di cui all'articolo 83, comma 2." sono  sostituite  dalle
seguenti:  "con  il  regolamento  di  cui  all'articolo  216,   comma
27-octies."; 
    s) all'articolo 89, comma 11: 
      1) al terzo periodo, le parole: "Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e trasporti, da adottare entro  novanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente codice, sentito  il  Consiglio
superiore dei lavori pubblici," sono sostituite dalle seguenti:  "Con
il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,"; 
      2) il quarto periodo e' sostituito  dal  seguente:  "Fino  alla
data di entrata in vigore del regolamento di  cui  all'articolo  216,
comma  27-octies,  si  applica  la   disposizione   transitoria   ivi
prevista."; 
    t) all'articolo 95: 
      1) al comma 3, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
    "b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo  pari  o
superiore  a  40.000  euro  caratterizzati  da   notevole   contenuto
tecnologico o che hanno un carattere innovativo"; 
      2) al comma 4, le lettere a) e c) sono abrogate; 
      3) al comma 4, alla lettera  b)  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: ", fatta eccezione per i servizi ad alta  intensita'
di manodopera di cui al comma 3, lettera a)"; 
    u) all'articolo 97: 
      1) il comma 2 e' sostituito dai seguenti: 
  "2. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo  piu'
basso e il numero  delle  offerte  ammesse  e'  pari  o  superiore  a
quindici, la congruita' delle offerte e' valutata sulle  offerte  che
presentano un ribasso pari o superiore  ad  una  soglia  di  anomalia
determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli  offerenti
i parametri di riferimento per il calcolo della soglia  di  anomalia,
il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue: 
    a) calcolo della somma  e  della  media  aritmetica  dei  ribassi
percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione  del  10  per
cento,  arrotondato  all'unita'  superiore,   rispettivamente   delle
offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso;  le  offerte
aventi un uguale valore  di  ribasso  sono  prese  in  considerazione
distintamente nei loro singoli valori;  qualora,  nell'effettuare  il
calcolo del 10 per cento, siano presenti una o piu' offerte di eguale
valore rispetto alle  offerte  da  accantonare,  dette  offerte  sono
altresi' da accantonare; 
    b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi  percentuali
che superano la media calcolata ai sensi della lettera a); 
    c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello
scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b); 
    d) la soglia calcolata alla lettera  c)  e'  decrementata  di  un
valore percentuale pari al prodotto delle prime  due  cifre  dopo  la
virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo
scarto medio aritmetico di cui alla lettera b). 
  2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione e'  quello  del  prezzo
piu' basso e il numero delle offerte ammesse e' inferiore a quindici,
la congruita' delle offerte e' valutata sulle offerte che  presentano
un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai
fini della determinazione della congruita' delle offerte, al fine  di
non  rendere  predeterminabili  dagli  offerenti   i   parametri   di
riferimento per il calcolo della soglia di  anomalia,  il  RUP  o  la
commissione giudicatrice procedono come segue: 
    a) calcolo della media  aritmetica  dei  ribassi  percentuali  di
tutte  le  offerte  ammesse,  con  esclusione  del  10   per   cento,
arrotondato all'unita' superiore, rispettivamente  delle  offerte  di
maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le  offerte  aventi  un
uguale valore di ribasso sono prese in  considerazione  distintamente
nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo  del  10
per cento, siano  presenti  una  o  piu'  offerte  di  eguale  valore
rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresi'  da
accantonare; 
    b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi  percentuali
che superano la media calcolata ai sensi della lettera a); 
    c) calcolo del rapporto tra lo scarto  medio  aritmetico  di  cui
alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a); 
    d) se il rapporto di cui alla lettera c) e' pari  o  inferiore  a
0,15, la soglia di anomalia e' pari al valore della media  aritmetica
di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento  della  medesima
media aritmetica; 
    e) se il rapporto di cui alla lettera c) e' superiore a  0,15  la
soglia di anomalia e' calcolata come somma della media aritmetica  di
cui alla lettera a) e dello  scarto  medio  aritmetico  di  cui  alla
lettera b). 
  2-ter. Al fine di non  rendere  nel  tempo  predeterminabili  dagli
offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della  soglia  di
anomalia, il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  puo'
procedere  con  decreto  alla  rideterminazione  delle  modalita'  di
calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia"; 
      2) al comma 3, dopo il primo periodo sono aggiunti, in fine,  i
seguenti: "Il calcolo di cui al primo periodo e'  effettuato  ove  il
numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.  Si  applica
l'ultimo periodo del comma 6."; 
      3) al comma 3-bis, le parole: "Il calcolo di cui al comma 2  e'
effettuato" sono sostituite dalle seguenti: "Il  calcolo  di  cui  ai
commi 2, 2-bis e 2-ter e' effettuato"; 
      4) al comma 8, al primo periodo, le parole: "alle soglie di cui
all'articolo  35,  la  stazione  appaltante  puo'   prevedere"   sono
sostituite dalle seguenti: "alle soglie di cui all'articolo 35, e che
non presentano carattere  transfrontaliero,  la  stazione  appaltante
prevede" e dopo le parole: "individuata ai sensi del  comma  2"  sono
inserite le seguenti: "e dei commi 2-bis e 2-ter" e il terzo  periodo
e' sostituito dal seguente:  "Comunque  l'esclusione  automatica  non
opera quando il numero delle offerte ammesse e' inferiore a dieci"; 
    v) all'articolo 102, comma 8: 
      1) al primo periodo, le parole: "Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta del  Consiglio  superiore
dei lavori pubblici, sentita l'ANAC," sono sostituite dalle seguenti:
"Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,"; 
      2) il terzo periodo e' soppresso; 
    z) all'articolo 111: 
      1) al comma 1, primo  periodo,  le  parole:  "Con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture  e  trasporti,  da  adottare  entro  90
giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  codice,  su
proposta  dell'ANAC,  previo  parere  delle  competenti   commissioni
parlamentari, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida  che  individuano"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Con  il   regolamento   di   cui
all'articolo 216, comma 27-octies, sono individuate"; 
      2) al comma 2, al secondo periodo, le parole: "Con il  medesimo
decreto, di cui al comma 1, sono altresi' approvate linee  guida  che
individuano"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Con  il   medesimo
regolamento di cui al comma 1 sono altresi' individuate" e  il  terzo
periodo e' sostituito dal seguente: "Fino alla  data  di  entrata  in
vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma  27-octies,  si
applica la disposizione transitoria ivi prevista."; 
    aa) all'articolo 146, comma 4: 
      1) al primo periodo, le parole: "Con decreto del  Ministro  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, di  concerto  con  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro  sei
mesi dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  codice,"  sono
sostituite dalle seguenti: "Con il regolamento  di  cui  all'articolo
216, comma 27-octies,"; 
      2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Fino alla data
di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo  216,  comma
27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista."; 
    bb) all'articolo 177, comma  2,  le  parole:  "ventiquattro  mesi
dalla data di entrata in vigore del presente codice" sono  sostituite
dalle seguenti: "il 31 dicembre 2020"; 
    cc) all'articolo 183, dopo il comma 17 e' inserito il seguente: 
  "17-bis.  Gli  investitori   istituzionali   indicati   nell'elenco
riportato all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122, nonche' i  soggetti  di  cui  all'articolo  2,  numero  3),  del
regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 25 giugno  2015,  secondo  quanto  previsto  nella  comunicazione
(COM(2015) 361 final) della Commissione del 22 luglio  2015,  possono
presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, associati o
consorziati, qualora privi dei requisiti  tecnici,  con  soggetti  in
possesso dei requisiti per partecipare a procedure di affidamento  di
contratti pubblici per servizi di progettazione"; 
    dd) all'articolo 196, i commi 3 e 4 sono abrogati; 
    ee) all'articolo 197: 
      1) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "La
qualificazione  del  contraente  generale  e'  disciplinata  con   il
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies."; 
      2) il comma 3 e' abrogato; 
      3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  "4. Per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte
dei contraenti generali, per gli affidamenti di cui all'articolo 194,
oltre all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, e'
istituito il  sistema  di  qualificazione  del  contraente  generale,
disciplinato con  il  regolamento  di  cui  all'articolo  216,  comma
27-octies,  gestito  dal  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
trasporti, che prevede specifici  requisiti  in  ordine  all'adeguata
capacita' economica e finanziaria, all'adeguata idoneita'  tecnica  e
organizzativa, nonche' all'adeguato organico tecnico e dirigenziale"; 
    ff) all'articolo 199: 
      1) al comma 2,  primo  periodo,  le  parole:  "alla  SOA"  sono
sostituite dalle seguenti: "all'amministrazione"; 
      2) al comma 4, al primo periodo, le parole: "del decreto di cui
all'articolo 83,  comma  2"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "del
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies"  e  il  secondo
periodo e' soppresso; 
    gg) all'articolo 216: 
      1)  al  comma  14,  le  parole:  "delle  linee  guida  indicate
all'articolo 83,  comma  2"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "del
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies"; 
      2) al comma 27-bis, primo periodo, le parole: "del  decreto  di
cui all'articolo 83, comma 2" sono sostituite  dalle  seguenti:  "del
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies"; 
      3) il comma 27-sexies e' sostituito dal seguente: 
  "27-sexies. Per le  concessioni  autostradali  gia'  scadute  o  in
scadenza entro trentasei mesi dalla data di entrata in  vigore  della
presente disposizione, e il cui  bando  e'  pubblicato  entro  il  31
dicembre 2019, il concedente puo' avviare le procedure  di  gara  per
l'affidamento della concessione anche sulla base del solo  fabbisogno
predisposto dal medesimo concedente, limitatamente agli interventi di
messa in sicurezza dell'infrastruttura esistente"; 
      4) dopo il comma 27-septies e' aggiunto il seguente: 
  "27-octies. Nelle  more  dell'adozione,  entro  centottanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b),  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  di  un
regolamento unico recante disposizioni di  esecuzione,  attuazione  e
integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati
in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli  24,
comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi  1  e  2,
146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o
restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del  regolamento
di cui al presente comma,  in  quanto  compatibili  con  il  presente
codice e non oggetto delle procedure di infrazione  nn.  2017/2090  e
2018/2273. Ai soli fini dell'archiviazione delle citate procedure  di
infrazione, nelle more dell'entrata in  vigore  del  regolamento,  il
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e   l'ANAC   sono
autorizzati a modificare rispettivamente i decreti e le  linee  guida
adottati  in  materia.   Il   regolamento   reca,   in   particolare,
disposizioni nelle seguenti materie: a) nomina, ruolo e  compiti  del
responsabile del procedimento; b) progettazione di lavori, servizi  e
forniture, e verifica del progetto; c) sistema  di  qualificazione  e
requisiti degli esecutori di lavori e  dei  contraenti  generali;  d)
procedure di affidamento e realizzazione  dei  contratti  di  lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;  e)
direzione dei lavori e dell'esecuzione; f) esecuzione  dei  contratti
di lavori, servizi e forniture, contabilita', sospensioni  e  penali;
g) collaudo e verifica di conformita';  h)  affidamento  dei  servizi
attinenti all'architettura  e  all'ingegneria  e  relativi  requisiti
degli operatori economici; i) lavori riguardanti i beni culturali.  A
decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano  di
avere efficacia le linee guida di  cui  all'articolo  213,  comma  2,
vertenti sulle materie indicate al precedente periodo nonche'  quelle
che comunque siano  in  contrasto  con  le  disposizioni  recate  dal
regolamento". 
  21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano alle  procedure
i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati
successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza
pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima
data, non sono ancora  stati  inviati  gli  inviti  a  presentare  le
offerte o i preventivi. 
  22. All'articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 2-bis e 6-bis sono abrogati; 
    b) al comma 5, primo periodo, le parole: "Salvo  quanto  previsto
al comma 6-bis, per l'impugnazione" sono sostituite  dalle  seguenti:
"Per l'impugnazione"; 
    c) al comma 7, primo periodo, le parole: "Ad eccezione  dei  casi
previsti al comma 2-bis, i nuovi" sono sostituite dalle seguenti:  "I
nuovi"; 
    d) al comma 9, le parole: "Nei casi previsti al comma  6-bis,  il
tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza  entro  sette
giorni  dall'udienza,  pubblica  o  in  camera   di   consiglio,   di
discussione; le parti possono chiedere l'anticipata pubblicazione del
dispositivo,  che  avviene  entro  due  giorni   dall'udienza"   sono
soppresse; 
    e) al comma 11, primo periodo, le parole:  "Le  disposizioni  dei
commi 2-bis, 3, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 8-ter, 9, secondo periodo  e  10"
sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni dei commi 3,  6,  8,
8-bis, 8-ter, 9 e 10". 
  23. Le disposizioni di cui al comma 22  si  applicano  ai  processi
iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. 
  24. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  il  comma
912 e' abrogato. 
  25. Per il periodo di vigenza  del  presente  decreto,  sono  fatti
salvi gli effetti dell'articolo 1, comma 912, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, per i soli comuni che, alla data di entrata  in  vigore
del presente decreto, hanno avviato l'iter di  progettazione  per  la
realizzazione degli investimenti di cui all'articolo  1,  comma  107,
della medesima legge n. 145 del  2018  e  non  hanno  ancora  avviato
l'esecuzione dei lavori. Per gli stessi comuni: 
    a) il termine di cui all'articolo 1, comma 109,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, e' differito al 10 luglio 2019; 
    b) il termine di cui all'articolo 1, comma  111,  primo  periodo,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' differito al 31 luglio 2019; 
    c) il termine di cui all'articolo 1, comma 111,  ultimo  periodo,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e'  differito  al  15  novembre
2019. 
  26.  Il  Ministero  dell'interno  provvede,  con  proprio  decreto,
all'attuazione delle disposizioni di  cui  al  comma  25  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato. 
  27. All'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  "1-bis. Al fine di ottimizzare le procedure  di  affidamento  degli
appalti pubblici  per  la  realizzazione  delle  scelte  di  politica
pubblica sportiva e della relativa spesa pubblica, a decorrere dal 1°
gennaio 2020 la societa' Sport e salute Spa e' qualificata di diritto
centrale di committenza e puo' svolgere attivita' di centralizzazione
delle committenze per conto delle  amministrazioni  aggiudicatrici  o
degli enti aggiudicatari operanti nel settore dello sport e tenuti al
rispetto delle disposizioni di cui al presente codice". 
  28. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente  decreto,  le  risorse  del  Fondo  Sport  e
Periferie di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre  2015,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  gennaio  2016,
n. 9, sono trasferite alla societa' Sport  e  salute  Spa,  la  quale
subentra nella gestione del Fondo e dei rapporti pendenti. 
  29. Per le attivita'  necessarie  all'attuazione  degli  interventi
finanziati ai sensi  dell'articolo  1,  comma  362,  della  legge  27
dicembre 2017, n.  205,  l'Ufficio  per  lo  sport  si  avvale  della
societa' Sport e salute Spa. 
  30.  Per  l'esecuzione  dei   lavori   per   la   costruzione,   il
completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione dei centri di  cui
all'articolo  14,  comma  1,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  resta  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 4 ottobre 2018,  n.  113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132. 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 aveva precedentemente  disposto  (con
l'art. 49, comma 1, lettera a)) l'abrogazione del primo  periodo  del
comma 2 del presente articolo a decorrere dall'1/06/2021. 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  La L. 23 dicembre 2021, n. 238 ha disposto (con l'art. 10, comma 5)
che "Le disposizioni di cui al presente articolo  si  applicano  alle
procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice  una  gara  sono
pubblicati successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge nonche', in caso di contratti senza  pubblicazione  di
bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data,  non  sono
ancora  stati  inviati  gli  inviti  a  presentare  le  offerte  o  i
preventivi". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (30) 
  Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla
L. 21 aprile 2023, n. 41, ha disposto (con l'art. 14,  comma  4)  che
"limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in  parte,  con
le risorse previste dal PNRR e dal  PNC,  si  applicano  fino  al  31
dicembre 2023, salvo che sia  previsto  un  termine  piu'  lungo,  le
disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5,
6 e 8 del decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre  2020,  n.  120,  nonche'  le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto -  legge
18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge  14
giugno 2019, n. 55. La disciplina di cui  all'articolo  8,  comma  1,
lettera a), del citato decreto-legge n. 76 del 2020 si applica  anche
alle  procedure  espletate  dalla  Consip  S.p.A.  e   dai   soggetti
aggregatori,  ivi  comprese   quelle   in   corso,   afferenti   agli
investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse
previste dal PNRR e dal PNC con riferimento alle  acquisizioni  delle
amministrazioni per la realizzazione di progettualita' finanziate con
le dette risorse". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (36) 
  Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla
L. 21 aprile 2023, n. 41, come modificato dal D.L. 30 dicembre  2023,
n. 215, ha disposto (con l'art. 14, comma 4) che " Limitatamente agli
interventi finanziati, in tutto o in parte, con le  risorse  previste
dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 30 giugno 2024 ,  salvo  che
sia previsto un termine piu'  lungo,  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del  decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
settembre 2020, n. 120, nonche' le disposizioni di  cui  all'articolo
1, commi 1  e  3,  del  decreto  -  legge  18  aprile  2019,  n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.  La
disciplina di cui all'articolo 8, comma 1,  lettera  a),  del  citato
decreto-legge  n.  76  del  2020  si  applica  anche  alle  procedure
espletate  dalla  Consip  S.p.A.  e  dai  soggetti  aggregatori,  ivi
comprese  quelle  in  corso,  afferenti  agli  investimenti  pubblici
finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal  PNRR  e
dal PNC con riferimento alle acquisizioni delle  amministrazioni  per
la realizzazione di progettualita' finanziate con le dette risorse".