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LEGGE 26 marzo 2019, n. 28

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario. (19G00021)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/04/2019
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Testo in vigore dal: 16-4-2019
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                        Istituzione e durata 
 
  1. E' istituita, per la durata della XVIII  legislatura,  ai  sensi
dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare  di
inchiesta sul sistema bancario e finanziario, di  seguito  denominata
«Commissione». 
  2. La Commissione presenta annualmente alle  Camere  una  relazione
sull'attivita'  e  sui  risultati  dell'inchiesta  nonche'  eventuali
proposte di  modifica  al  quadro  normativo  sulle  materie  oggetto
dell'inchiesta. Prima della conclusione dei lavori presenta  altresi'
alle Camere una  relazione  sull'attivita'  svolta  e  sui  risultati
dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di  minoranza.  Il  presidente
della  Commissione  trasmette  alle  Camere,  dopo  sei  mesi   dalla
costituzione della Commissione stessa, una relazione sullo stato  dei
lavori. 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il  testo  dell'art.  82  della  Costituzione  e'  il
          seguente: 
              «Art. 82. - Ciascuna Camera puo' disporre inchieste  su
          materie di pubblico interesse. 
              A  tale  scopo  nomina  fra  i  propri  componenti  una
          Commissione formata in modo da rispecchiare la  proporzione
          dei vari gruppi. La Commissione di inchiesta  procede  alle
          indagini e agli esami con gli stessi  poteri  e  le  stesse
          limitazioni della autorita' giudiziaria.».