stai visualizzando l'atto

LEGGE 8 marzo 2019, n. 20

Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155. (19G00028)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/04/2019
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 4-4-2019
 
 
  La  Camera dei deputati ed   il   Senato della   Repubblica   hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Delega per l'adozione di decreti legislativi correttivi in materia di
  riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza 
  1. Il Governo, con la procedura indicata al comma 3 dell'articolo 1
della legge 19 ottobre 2017, n. 155, entro due  anni  dalla  data  di
entrata in vigore dell'ultimo dei  decreti  legislativi  adottati  in
attuazione della delega di cui alla medesima legge n. 155 del 2017  e
nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa  fissati,  puo'
adottare  disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
legislativi medesimi. 
 
 
  La  Camera dei deputati ed   il   Senato della   Repubblica   hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Delega per l'adozione di decreti legislativi correttivi in materia di
  riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza 
  1. Il Governo, con la procedura indicata al comma 3 dell'articolo 1
della legge 19 ottobre 2017, n. 155, entro due  anni  dalla  data  di
entrata in vigore dell'ultimo dei  decreti  legislativi  adottati  in
attuazione della delega di cui alla medesima legge n. 155 del 2017  e
nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa  fissati,  puo'
adottare  disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
legislativi medesimi.