stai visualizzando l'atto

LEGGE 8 marzo 2019, n. 20

Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155. (19G00028)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/04/2019
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 4-4-2019
 
 
  La  Camera dei deputati ed   il   Senato della   Repubblica   hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Delega per l'adozione di decreti legislativi correttivi in materia di
  riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza 
  1. Il Governo, con la procedura indicata al comma 3 dell'articolo 1
della legge 19 ottobre 2017, n. 155, entro due  anni  dalla  data  di
entrata in vigore dell'ultimo dei  decreti  legislativi  adottati  in
attuazione della delega di cui alla medesima legge n. 155 del 2017  e
nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa  fissati,  puo'
adottare  disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
legislativi medesimi. 
                                    N O T E 
 
           Avvertenza: 
               Il testo delle note qui pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art. 1 della legge 19 ottobre 2017,  n.
          155 (Delega al Governo  per  la  riforma  delle  discipline
          della crisi di impresa e dell'insolvenza), pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale del 30  ottobre  2017,  n.  254,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 1 (Oggetto della delega al  Governo  e  procedure
          per l'esercizio della stessa). - 1. Il Governo e'  delegato
          ad adottare, entro dodici mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, con l'osservanza dei  principi
          e criteri direttivi di cui alla medesima legge, uno o  piu'
          decreti legislativi per la riforma organica delle procedure
          concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,
          e  della  disciplina  sulla  composizione  delle  crisi  da
          sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3,
          nonche' per la revisione del sistema dei privilegi e  delle
          garanzie. 
              2. Nell'esercizio della delega di cui  al  comma  1  il
          Governo tiene conto della normativa dell'Unione  europea  e
          in  particolare  del  regolamento  (UE)  n.  2015/848   del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  20  maggio  2015,
          relativo    alle    procedure    di    insolvenza,    della
          raccomandazione 2014/135/UE della Commissione, del 12 marzo
          2014, nonche' dei principi della  model  law  elaborati  in
          materia di insolvenza dalla Commissione delle Nazioni Unite
          per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL);  cura
          altresi' il  coordinamento  con  le  disposizioni  vigenti,
          anche modificando la formulazione e la  collocazione  delle
          norme non direttamente investite  dai  principi  e  criteri
          direttivi di delega, in modo da renderle ad essi  conformi,
          e adottando le opportune disposizioni transitorie. 
              3. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati su  proposta  del  Ministro  della  giustizia,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.  Essi
          sono successivamente trasmessi alla Camera dei  deputati  e
          al Senato della Repubblica, entro  il  sessantesimo  giorno
          antecedente la scadenza del termine per  l'esercizio  della
          delega,  per  l'espressione  dei  pareri  delle  rispettive
          commissioni parlamentari competenti per materia e  per  gli
          aspetti finanziari, da rendere entro il termine  di  trenta
          giorni, decorso inutilmente  il  quale  i  decreti  possono
          essere comunque emanati. Il termine per  l'esercizio  della
          delega e' prorogato di sessanta giorni  quando  il  termine
          per l'espressione del parere delle commissioni parlamentari
          scade nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine
          di cui al comma 1 o successivamente.».