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DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2019, n. 15

Attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonchè per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario. (19G00026)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/03/2019 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
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Testo in vigore dal: 23-3-2019
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, avente ad oggetto la delega
al Governo per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione
di altri atti dell'Unione europea  -  legge  di  delegazione  europea
2016-2017, e, in particolare,  l'articolo  3  riguardante  delega  al
Governo  per  l'attuazione  della  direttiva   (UE)   2015/2436   del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  16  dicembre  2015,  sul
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri  in  materia  di
marchi d'impresa, nonche' per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del  regolamento  (UE)  2015/2424,  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015,  recante  modifica  al
regolamento sul marchio comunitario; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea,  e,   in
particolare, gli articoli 31 e 32; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri, e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la direttiva (UE) 2015/2436  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  16   dicembre   2015,   sul   ravvicinamento   delle
legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa; 
  Visto il regolamento (UE) 2015/2424, del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 16 dicembre 2015,  recante  modifica  del  regolamento
(CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che  modifica
il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione,  recante  modalita'
di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio
comunitario, e che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.  2869/95  della
Commissione  relativo  alle   tasse   da   pagare   all'Ufficio   per
l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli); 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2017/1430 della Commissione, del
18 maggio 2017, che integra  il  regolamento  (CE)  n.  207/2009  del
Consiglio sul marchio dell'Unione  europea  e  abroga  i  regolamenti
della Commissione (CE) n. 2868/95 e (CE) n. 216/96; 
  Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2017/1431   della
Commissione, del 18 maggio 2017, recante modalita' di  esecuzione  di
alcune disposizioni del regolamento (CE) n.  207/2009  del  Consiglio
sul marchio dell'Unione europea; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio  dell'Unione  europea  che
codifica il regolamento (CE) n. 207/2009; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione del 5
marzo 2018 che integra il regolamento (UE) 2017/1001  del  Parlamento
europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e  abroga  il
regolamento delegato (UE) 2017/1430; 
  Visto il regolamento (UE) 2018/626 della Commissione  del  5  marzo
2018 recante modalita' di applicazione  di  talune  disposizioni  del
regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul
marchio  dell'Unione  europea,  e  che  abroga  il   regolamento   di
esecuzione (UE) 2017/1431; 
  Visto il decreto legislativo  10  febbraio  2005,  n.  30,  recante
codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo  15  della
legge 12 dicembre 2002, n. 273; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 20 novembre 2018; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 14 febbraio 2019; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con  i  Ministri  degli  affari
esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  della  giustizia   e
dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
          Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 
                       10 febbraio 2005, n. 30 
 
  1. All'articolo 7, comma 1, del  decreto  legislativo  10  febbraio
2005, n. 30, di seguito «Codice  della  proprieta'  industriale»,  le
parole  «suscettibili  di  essere  rappresentati  graficamente»  sono
soppresse e le parole «purche' siano atti a distinguere i prodotti  o
i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.» sono  sostituite
dalle seguenti: «purche' siano atti: 
    a) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa  da  quelli
di altre imprese; e 
    b)  ad  essere  rappresentati  nel  registro  in  modo  tale   da
consentire alle autorita' competenti ed al  pubblico  di  determinare
con chiarezza e precisione l'oggetto della  protezione  conferita  al
titolare.». 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, avente ad oggetto la delega
al Governo per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione
di altri atti dell'Unione europea  -  legge  di  delegazione  europea
2016-2017, e, in particolare,  l'articolo  3  riguardante  delega  al
Governo  per  l'attuazione  della  direttiva   (UE)   2015/2436   del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  16  dicembre  2015,  sul
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri  in  materia  di
marchi d'impresa, nonche' per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del  regolamento  (UE)  2015/2424,  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015,  recante  modifica  al
regolamento sul marchio comunitario; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea,  e,   in
particolare, gli articoli 31 e 32; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri, e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la direttiva (UE) 2015/2436  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  16   dicembre   2015,   sul   ravvicinamento   delle
legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa; 
  Visto il regolamento (UE) 2015/2424, del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 16 dicembre 2015,  recante  modifica  del  regolamento
(CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che  modifica
il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione,  recante  modalita'
di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio
comunitario, e che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.  2869/95  della
Commissione  relativo  alle   tasse   da   pagare   all'Ufficio   per
l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli); 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2017/1430 della Commissione, del
18 maggio 2017, che integra  il  regolamento  (CE)  n.  207/2009  del
Consiglio sul marchio dell'Unione  europea  e  abroga  i  regolamenti
della Commissione (CE) n. 2868/95 e (CE) n. 216/96; 
  Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2017/1431   della
Commissione, del 18 maggio 2017, recante modalita' di  esecuzione  di
alcune disposizioni del regolamento (CE) n.  207/2009  del  Consiglio
sul marchio dell'Unione europea; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio  dell'Unione  europea  che
codifica il regolamento (CE) n. 207/2009; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione del 5
marzo 2018 che integra il regolamento (UE) 2017/1001  del  Parlamento
europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e  abroga  il
regolamento delegato (UE) 2017/1430; 
  Visto il regolamento (UE) 2018/626 della Commissione  del  5  marzo
2018 recante modalita' di applicazione  di  talune  disposizioni  del
regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul
marchio  dell'Unione  europea,  e  che  abroga  il   regolamento   di
esecuzione (UE) 2017/1431; 
  Visto il decreto legislativo  10  febbraio  2005,  n.  30,  recante
codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo  15  della
legge 12 dicembre 2002, n. 273; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 20 novembre 2018; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 14 febbraio 2019; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con  i  Ministri  degli  affari
esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  della  giustizia   e
dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
          Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 
                       10 febbraio 2005, n. 30 
 
  1. All'articolo 7, comma 1, del  decreto  legislativo  10  febbraio
2005, n. 30, di seguito «Codice  della  proprieta'  industriale»,  le
parole  «suscettibili  di  essere  rappresentati  graficamente»  sono
soppresse e le parole «purche' siano atti a distinguere i prodotti  o
i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.» sono  sostituite
dalle seguenti: «purche' siano atti: 
    a) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa  da  quelli
di altre imprese; e 
    b)  ad  essere  rappresentati  nel  registro  in  modo  tale   da
consentire alle autorita' competenti ed al  pubblico  di  determinare
con chiarezza e precisione l'oggetto della  protezione  conferita  al
titolare.».