stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 2018, n. 149

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all'impiego della posta cartacea. (19G00006)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/02/2019
nascondi
vigente al 30/04/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 3-2-2019
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto l'articolo 1, comma 54, della legge 4 agosto  2017,  n.  124,
recante legge annuale per il mercato e la concorrenza; 
  Visto l'articolo  130,  comma  3-bis,  del  Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali,  di  cui  al  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196; 
  Visto l'articolo 20-bis del decreto-legge  25  settembre  2009,  n.
135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009,  n.
166,  recante  disposizioni  urgenti  per  l'attuazione  di  obblighi
comunitari e per l'esecuzione di sentenze della  Corte  di  giustizia
delle Comunita' europee; 
  Visto l'articolo 55 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di
cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre  2010,
n. 178, concernente regolamento recante istituzione  e  gestione  del
registro pubblico degli abbonati che si  oppongono  all'utilizzo  del
proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali; 
  Visto l'articolo 6, comma 2, lettera a), n. 6),  del  decreto-legge
13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12
luglio 2011, n. 106, recante Semestre europeo  -  Prime  disposizioni
urgenti per l'economia; 
  Visto il  decreto  legislativo  28  maggio  2012,  n.  69,  recante
modifiche al decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
codice in materia di protezione  dei  dati  personali  in  attuazione
delle direttive 2009/136/CE,  in  materia  di  trattamento  dei  dati
personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni
elettroniche,  e  2009/140/CE  in  materia  di  reti  e  servizi   di
comunicazione elettronica e del regolamento (CE) n.  2006/2004  sulla
cooperazione tra le autorita' nazionali responsabili  dell'esecuzione
della  normativa  a  tutela  dei  consumatori,  e   in   particolare,
l'articolo 1, comma 12; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 16 marzo 2018; 
  Acquisito  il  parere  dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
comunicazioni; 
  Sentito  il  Garante  per  la  protezione   dei   dati   personali,
conformemente alla previsione di cui all'articolo 154, comma  4,  del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 maggio 2018; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 25 ottobre 2018; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                        Modifiche al decreto 
      del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010,  n.
178, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  il  titolo  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
settembre 2010, n. 178,  e'  sostituito  dal  seguente:  «Regolamento
recante istituzione e gestione del registro pubblico  dei  contraenti
che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio
numero telefonico per vendite o promozioni commerciali»; 
  b) all'articolo 1: 
  1) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «mediante l'impiego  del
telefono» sono aggiunte le seguenti: «o della posta cartacea»; 
  2) al comma 1, la lettera f) e' abrogata; 
  c) all'articolo 2, comma 2, la parola:  «riportate»  e'  sostituita
dalle seguenti: «e ai corrispondenti indirizzi postali riportati»; 
  d) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: «al  trattamento  delle
medesime numerazioni» sono inserite le seguenti: «e degli altri  dati
personali di cui all'articolo 129, comma 1, del Codice,»  e  dopo  le
parole: «mediante l'impiego del telefono» sono inserite le  seguenti:
«o della posta cartacea,»; 
  e) all'articolo 4: 
  1) al comma 2, alinea, dopo le parole: «funzionamento del registro»
sono inserite le seguenti: «, esteso alla posta cartacea,»; 
  2) al comma 2,  lettera  a),  dopo  le  parole  «consultazione  dei
principali  operatori»  sono   aggiunte   le   seguenti:   «e   delle
associazioni dei consumatori rappresentate  nel  Consiglio  nazionale
dei consumatori e degli utenti, a norma dell'articolo 136 del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206,»; 
  3) al comma 2, lettera b), dopo le parole:  «accesso  al  registro»
sono inserite le seguenti: «, esteso alla posta cartacea,»; 
  4) al comma 2, lettera c), dopo le parole: «iscrizione al registro»
sono inserite le seguenti: «, esteso alla posta cartacea,»; 
  5) al comma 3, dopo le parole: «dalla legge 20  novembre  2009,  n.
166,» sono inserite le seguenti: «e dell'articolo 1, comma 54,  della
legge 4 agosto 2017, n. 124,» e dopo le parole:  «il  registro»  sono
inserite le seguenti: «, esteso alla posta cartacea,»; 
  f) all'articolo 5, al comma 1, dopo le parole: «mediante  l'impiego
del telefono» sono inserite le seguenti: «o della posta cartacea»; 
  g) all'articolo 7: 
  1)  al  comma  1,  alinea,  dopo  le  parole:   «della   quale   e'
intestatario»  sono  inserite  le  seguenti:  «o  il   corrispondente
indirizzo postale,»;  la  parola:  «riportata»  e'  sostituita  dalla
seguente: «riportati» e le parole:  «sia  iscritta»  sono  sostituite
dalle seguenti: «siano iscritti»; 
  2) al comma 1, alla lettera c) le parole «o fax» e «o del fax» sono
soppresse; 
  3) al comma 3, dopo le parole  «mediante  l'impiego  del  telefono»
sono inserite le seguenti: «o della posta cartacea,»; 
  4) al comma  5,  dopo  le  parole:  «e'  riferita  unicamente  alla
numerazione  da  esso  indicata»  sono  inserite  le   seguenti:   «e
all'eventuale indirizzo postale corrispondente» e le  parole:  «e  ad
esso intestata» sono sostituite dalle seguenti: «ad esso intestati»; 
    h) all'articolo 8: 
  1) al comma 2, dopo le parole «La  consultazione  del  registro  da
parte di ciascun operatore ha efficacia pari a quindici giorni»  sono
aggiunte le seguenti: «per i trattamenti di dati per fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il  compimento  di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale mediante l'impiego
del telefono, e a trenta giorni per i  trattamenti  di  dati  per  le
medesime finalita' mediante l'impiego della posta cartacea.»; 
  2)  al  comma  3,  dopo  le  parole:   «mettendolo   nuovamente   a
disposizione   dell'operatore»    sono    inserite    le    seguenti:
«limitatamente alle sole informazioni pertinenti»; 
  i) all'articolo 9, al comma  1,  dopo  le  parole:  «ai  sensi  del
presente  regolamento»  sono  inserite  le  seguenti:   «,   mediante
l'impiego del telefono,»; 
  l) all'articolo 10, al comma 1, dopo le parole: «al  momento  della
chiamata»  sono  inserite  le  seguenti:  «ovvero   all'interno   del
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il  compimento  di
ricerche di mercato o di comunicazione  commerciale  inviato  tramite
posta cartacea»; 
  m) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 11 (Campagne informative per il consumatore). -  1.  Apposite
campagne informative  atte  a  favorire  la  piena  conoscenza  delle
modalita' di opposizione al trattamento di dati per fini di invio  di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il  compimento  di
ricerche di mercato o di comunicazione  commerciale,  possono  essere
previste nell'ambito  delle  iniziative  a  favore  dei  consumatori,
annualmente  programmate  e   realizzate   dalle   associazioni   dei
consumatori, ai sensi di quanto previsto all'articolo 148 della legge
23 dicembre 2000, n. 388. Per le medesime  finalita',  gli  operatori
autorizzati alla  fornitura  di  servizi  telefonici  accessibili  al
pubblico o che effettuano vendite o  promozioni  commerciali  tramite
posta cartacea,  mettono  a  disposizione  dei  propri  contraenti  o
destinatari  delle  promozioni  commerciali  analoghi  strumenti   di
sensibilizzazione sui loro diritti di opposizione mediante iscrizione
nel registro pubblico delle opposizioni, anche con  l'inserimento  di
specifiche informative nei documenti di fatturazione o di  promozione
commerciale.». 
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010,  n.
178, le parole: «abbonato»  o  «abbonati»,  ovunque  ricorrano,  sono
sostituite   rispettivamente   dalle   seguenti:    «contraente»    o
«contraenti». 
  3. I termini di cui  all'articolo  4,  comma  2,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, come modificato
dal presente decreto, decorrono, con riferimento alla posta cartacea,
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  4. L'utilizzo degli indirizzi presenti negli elenchi  pubblici,  da
parte dei soggetti che effettuano vendite  o  promozioni  commerciali
tramite posta cartacea, e'  possibile  solo  decorso  il  termine  di
novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni  di
cui al presente decreto. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 8 novembre 2018 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Di Maio,  Ministro  dello  sviluppo
                                  economico 
 
                                  Bongiorno, Ministro per la pubblica
                                  amministrazione 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
 

Registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 2019 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 5 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2 della legge
          23 agosto 1988, n. 400, recante  disciplina  dell'attivita'
          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1,  comma  54,  della
          legge 4 agosto 2017, n. 124, recante legge annuale  per  il
          mercato e la concorrenza: 
              «Art. 54 (Entro tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge). - Il regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 7  settembre  2010,
          n. 178, e' modificato al fine di dare  attuazione  all'art.
          130, comma 3-bis, del codice in materia di  protezione  dei
          dati personali, di cui al  decreto  legislativo  30  giugno
          2003, n. 196, con riguardo all'impiego della posta cartacea
          per le finalita' di cui all'art. 7, comma  4,  lettera  b),
          del medesimo codice di cui al decreto  legislativo  n.  196
          del 2003.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 130, comma  3-bis,  del
          decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 196 recante Codice in
          materia di protezione dei dati personali: 
              «Art. 130 (Comunicazioni indesiderate). - (Omissis). 
              3-bis. In deroga a quanto previsto  dall'art.  129,  il
          trattamento dei  dati  di  cui  al  comma  1  del  predetto
          articolo, mediante l'impiego del  telefono  e  della  posta
          cartacea  per  le   finalita'   di   invio   di   materiale
          pubblicitario o di vendita diretta o per il  compimento  di
          ricerche di mercato  o  di  comunicazione  commerciale,  e'
          consentito nei confronti di chi  non  abbia  esercitato  il
          diritto di opposizione, con modalita' semplificate e  anche
          in via telematica, mediante l'iscrizione della  numerazione
          della quale e' intestatario e degli altri dati personali di
          cui all'art. 129, comma 1, in un  registro  pubblico  delle
          opposizioni.». 
              -  Si  riporta  l'art.  20-bis  del  decreto-legge   25
          settembre 2009,  n.  135,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, recante  disposizioni
          urgenti per  l'attuazione  di  obblighi  comunitari  e  per
          l'esecuzione di sentenze della  Corte  di  giustizia  delle
          Comunita' europee: 
              «Art. 20-bis (Adeguamento alla normativa comunitaria in
          materia di tutela della  vita  privata  nel  settore  delle
          comunicazioni   elettroniche,   di   cui   alla   direttiva
          2002/58/CE).  -  1.  Al  fine  di  superare  a  regime   la
          disciplina  introdotta  dall'art.  44,  comma  1-bis,   del
          decretolegge 30 dicembre  2008,  n.  207,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27  febbraio  2009,  n.  14,  al
          codice in materia di protezione dei dati personali, di  cui
          al  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  sono
          apportate le seguenti modifiche: 
                a) al comma 3 dell'art. 130 sono aggiunte,  in  fine,
          le seguenti parole: "nonche' ai sensi  di  quanto  previsto
          dal comma 3-bis del presente articolo"; 
                b) dopo il comma 3  dell'art.  130  sono  inseriti  i
          seguenti: 
              "3-bis. In deroga a quanto previsto dall'art.  129,  il
          trattamento dei dati di cui all'art. 129, comma 1, mediante
          l'impiego del telefono per le finalita' di cui all'art.  7,
          comma 4, lettera b), e' consentito nei confronti di chi non
          abbia esercitato il diritto di opposizione,  con  modalita'
          semplificate  e   anche   in   via   telematica,   mediante
          l'iscrizione della numerazione della quale e'  intestatario
          in un registro pubblico delle opposizioni. 
              3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis  e'  istituito
          con decreto del Presidente della Repubblica da adottare  ai
          sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
          acquisito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato  e   delle
          Commissioni parlamentari  competenti  in  materia,  che  si
          pronunciano entro trenta giorni dalla  richiesta,  nonche',
          per  i  relativi   profili   di   competenza,   il   parere
          dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, che  si
          esprime entro  il  medesimo  termine,  secondo  i  seguenti
          criteri e principi generali: 
                a) attribuzione dell'istituzione e della gestione del
          registro ad  un  ente  o  organismo  pubblico  titolare  di
          competenze inerenti alla materia; 
                b)  previsione  che  l'ente  o   organismo   deputato
          all'istituzione e alla gestione del  registro  vi  provveda
          con le  risorse  umane  e  strumentali  di  cui  dispone  o
          affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che  se
          ne   assumono   interamente   gli   oneri   finanziari    e
          organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto
          del  codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,
          servizi e forniture,  di  cui  al  decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n.  163.  I  soggetti  che  si  avvalgono  del
          registro  per  effettuare  le  comunicazioni  corrispondono
          tariffe  di  accesso  basate  sugli  effettivi   costi   di
          funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo
          economico.  Con  proprio  provvedimento,   determina   tali
          tariffe; 
                c)  previsione   che   le   modalita'   tecniche   di
          funzionamento del registro consentano  ad  ogni  utente  di
          chiedere che sia iscritta la  numerazione  della  quale  e'
          intestatario secondo modalita' semplificate ed anche in via
          telematica o telefonica; 
                d) previsione di modalita' tecniche di  funzionamento
          e di accesso al registro mediante interrogazioni  selettive
          che non consentano il trasferimento dei dati  presenti  nel
          registro   stesso,   prevedendo   il   tracciamento   delle
          operazioni compiute e la conservazione  dei  dati  relativi
          agli accessi; 
                e) disciplina delle  tempistiche  e  delle  modalita'
          dell'iscrizione al registro, senza distinzione  di  settore
          di attivita' o di categoria merceologica,  e  del  relativo
          aggiornamento, nonche' del correlativo periodo  massimo  di
          utilizzabilita' dei dati verificati nel registro  medesimo,
          prevedendosi che l'iscrizione abbia durata indefinita e sia
          revocabile in  qualunque  momento,  mediante  strumenti  di
          facile utilizzo e gratuitamente; 
                f) obbligo per i soggetti che effettuano  trattamenti
          di dati per le  finalita'  di  cui  all'art.  7,  comma  4,
          lettera    b),    di     garantire     la     presentazione
          dell'identificazione della linea  chiamante  e  di  fornire
          all'utente  idonee  informative,   in   particolare   sulla
          possibilita' e sulle modalita' di iscrizione  nel  registro
          per opporsi a futuri contatti; 
                g)  previsione  che  l'iscrizione  nel  registro  non
          precluda i trattamenti  dei  dati  altrimenti  acquisiti  e
          trattati nel rispetto degli articoli 23 e 24. 
              3-quater.    La    vigilanza     e     il     controllo
          sull'organizzazione e il funzionamento del registro di  cui
          al comma 3-bis e sul trattamento dei dati  sono  attribuiti
          al Garante"; 
                c) all'art. 162: 
                  1) al comma 2-bis, le parole: "ventimila euro" sono
          sostituite dalle seguenti: "diecimila euro"; 
                  2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
              "2-quater. La violazione  del  diritto  di  opposizione
          nelle forme previste dall'art.  130,  comma  3-bis,  e  dal
          relativo regolamento e' sanzionata ai sensi del comma 2-bis
          del presente articolo". 
              2. Il registro previsto dall'art. 130, comma 3-bis, del
          codice di cui al decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.
          196, introdotto dal  comma  1,  lettera  b),  del  presente
          articolo, e' istituito entro sei mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto.
          Fino al suddetto termine, restano in vigore i provvedimenti
          adottati dal Garante per la protezione dei  dati  personali
          ai sensi dell'art. 154 del citato codice di cui al  decreto
          legislativo n. 196 del 2003, e successive modificazioni, in
          attuazione dell'art. 129 del medesimo codice. 
              3. All'art.  44,  comma  1-bis,  del  decreto-legge  30
          dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2009, n.  14,  le  parole:  "sino  al  31
          dicembre 2009" sono sostituite  dalle  seguenti:  "sino  al
          termine di sei mesi successivi  alla  data  di  entrata  in
          vigore della legge  di  conversione  del  decreto-legge  25
          settembre 2009, n. 135". 
              4. All'art. 58  del  codice  del  consumo,  di  cui  al
          decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il comma 1 e'
          sostituito dal seguente: 
              "1.  L'impiego  da  parte  di  un  professionista   del
          telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati
          di chiamata senza l'intervento di un  operatore  o  di  fax
          richiede il  consenso  preventivo  del  consumatore,  fatta
          salva la disciplina prevista dall'art.  130,  comma  3-bis,
          del codice in materia di protezione dei dati personali,  di
          cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  per  i
          trattamenti dei dati inclusi negli elenchi  di  abbonati  a
          disposizione del pubblico". 
              5. Dall'applicazione del presente articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  55  del   decreto
          legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante  «Codice  delle
          comunicazioni elettroniche»: 
              «Art. 55 (Elenco abbonati e servizi di  consultazione).
          - 1. Sono accessibili agli utenti finali e, per la  lettera
          b) anche agli utenti dei telefoni pubblici a pagamento: 
                a) almeno  un  elenco  completo  relativo  alla  rete
          urbana di appartenenza in una forma, cartacea,  elettronica
          o  in  entrambe  le  forme,  approvata   dall'Autorita'   e
          aggiornato a scadenze regolari ed almeno una volta l'anno; 
                b) almeno un servizio completo di consultazione degli
          elenchi. 
              2. Il Ministero vigila sull'applicazione del comma 1. 
              3. In  considerazione  dell'esistenza  sul  mercato  di
          diverse offerte in termini di  disponibilita',  qualita'  e
          prezzo accessibile, fintantoche' il Ministero non riscontri
          il venir meno di tali condizioni,  ai  servizi  di  cui  al
          comma 1 non si applicano  gli  obblighi  di  fornitura  del
          servizio universale. Il  Ministero  verifica  il  permanere
          delle   predette   condizioni,   sentiti   gli    operatori
          interessati, con cadenza semestrale. 
              4. Gli elenchi di cui al  comma  1  comprendono,  fatte
          salve le disposizioni in materia  di  protezione  dei  dati
          personali,  tutti  gli  abbonati  ai   servizi   telefonici
          accessibili al pubblico. 
              5. L'Autorita' assicura che le imprese  che  forniscono
          servizi di cui al comma 1 applichino il  principio  di  non
          discriminazione nel trattamento e nella presentazione delle
          informazioni loro comunicate da altre imprese. 
              6. Con regolamento  adottato  ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 1 della legge 23 agosto 1988 n. 400,  entro  sessanta
          giorni dall'entrata in vigore del Codice, su  proposta  del
          Ministro  dello  sviluppo  economico  di  concerto  con   i
          Ministri   della   giustizia   e    dell'interno,    previa
          consultazione ai sensi dell'art. 11, sono disciplinati  gli
          obblighi e le modalita' di comunicazione al  Ministero,  da
          parte  delle  imprese,  delle  attivazioni  in  materia  di
          portabilita' del numero di cui all'art. 80. 
              7. Ogni impresa e' tenuta a rendere disponibili,  anche
          per via telematica. al  centro  di  elaborazione  dati  del
          Ministero  dell'interno  gli  elenchi  di  tutti  i  propri
          abbonati e di tutti gli acquirenti del  traffico  prepagato
          della  telefonia  mobile,  che  sono   identificati   prima
          dell'attivazione del servizio, al momento della consegna  o
          messa a disposizione della  occorrente  scheda  elettronica
          (S.I.M.). Le predette imprese adottano tutte le  necessarie
          misure affinche' venga garantita  l'acquisizione  dei  dati
          anagrafici riportati su un documento di identita',  nonche'
          del tipo, del numero e  della  riproduzione  del  documento
          presentato  dall'acquirente  ed  assicurano   il   corretto
          trattamento dei dati acquisiti. L'autorita' giudiziaria  ha
          facolta' di accedere per  fini  di  giustizia  ai  predetti
          elenchi in possesso del centro  di  elaborazione  dati  del
          Ministero dell'interno.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 2, lettera a),
          n. 6), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,
          con modificazioni, dalla legge  12  luglio  2011,  n.  106,
          recante «Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti  per
          l'economia»: 
              «Art. 6 (Ulteriori riduzione  e  semplificazioni  degli
          adempimenti burocratici). - (Omissis). 
              2.  Conseguentemente,  alla  disciplina  vigente   sono
          apportate, tra l'altro, le seguenti modificazioni: 
              (Omissis). 
                6)  all'art.  130,  comma  3-bis,  dopo  le   parole:
          "mediante  l'impiego  del  telefono"   sono   inserite   le
          seguenti: "e  della  posta  cartacea"  e  dopo  le  parole:
          "l'iscrizione   della   numerazione    della    quale    e'
          intestatario" sono inserite le  seguenti:  "e  degli  altri
          dati personali di cui all'art. 129, comma 1.".». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il titolo del decreto del Presidente della
          Repubblica 7 settembre 2010, n. 178,  come  modificato  dal
          presedente  decreto:  «Regolamento  recante  istituzione  e
          gestione  del  registro  pubblico  dei  contraenti  che  si
          oppongono all' utilizzo dei propri  dati  personali  e  del
          proprio  numero  telefonico  per   vendite   e   promozioni
          commerciali». 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5,  7,
          8, 9 e 10 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  7
          settembre 2010, n.  178,  come  modificati  dal  presedente
          decreto: 
              «Art. 1  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          regolamento si intende per: 
                a) Codice, il Codice in  materia  di  protezione  dei
          dati personali approvato con decreto legislativo 30  giugno
          2003, n. 196, e successive modificazioni; 
                b)  abbonato,  qualunque  persona   fisica,   persona
          giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un
          fornitore di servizi telefonici accessibili al pubblico per
          la fornitura  di  tali  servizi,  o  destinatario  di  tali
          servizi anche tramite schede prepagate, la cui  numerazione
          sia comunque inserita negli elenchi di cui all'art. 129 del
          Codice; 
                c) operatore, qualunque soggetto,  persona  fisica  o
          giuridica. che, in qualita' di titolare ai sensi  dell'art.
          4, comma 1, lettera f), del Codice, intenda  effettuare  il
          trattamento dei dati di cui  all'art.  129,  comma  1,  del
          Codice, per fini di invio di materiale pubblicitario  o  di
          vendita diretta o per il compimento di ricerche di  mercato
          o di  comunicazione  commerciale,  mediante  l'impiego  del
          telefono o della posta cartacea; 
                d) registro, il registro pubblico  delle  opposizioni
          di cui all'art. 130, comma 3-bis, del Codice; 
                e) elenchi di abbonati, gli elenchi di  cui  all'art.
          129 del Codice; 
                f) (abrogata). 
                g) gestore del registro pubblico, il Ministero  dello
          sviluppo economico o il  soggetto  terzo  al  quale  potra'
          essere  affidata  la  realizzazione  e  la   gestione   del
          servizio.». 
              «Art. 2 (Ambito di  applicazione).  -  1.  Il  presente
          regolamento disciplina il registro delle opposizioni di cui
          all'art. 130, comma 3- bis, del Codice. 
              2.  Il  presente  regolamento  si  applica  alle   sole
          numerazioni e ai corrispondenti indirizzi postali riportati
          in elenchi di abbonati di cui all'art. 129 del Codice. 
              3.  Il  presente  regolamento   non   si   applica   ai
          trattamenti, per i fini di cui all'art. 7, comma 4, lettera
          b), del  Codice,  di  dati  aventi  origine  diversa  dagli
          elenchi   di   abbonati   a   disposizione   del   pubblico
          legittimamente raccolti dai titolari presso gli interessati
          o presso terzi nel rispetto del diritto di opporsi  di  cui
          all'art. 7, comma 4, lettera b), e degli articoli 13, 23  e
          24 del Codice.». 
              «Art. 3 (Istituzione del registro). - 1.  Il  Ministero
          dello sviluppo economico  istituisce,  ai  sensi  dell'art.
          130,  comma  3-bis,  del  Codice,  e   sulla   base   delle
          disposizioni di cui all'art. 4, il registro pubblico  delle
          opposizioni. 
              2. Fermo restando il diritto di opporsi  a  trattamenti
          di singoli soggetti ai sensi dell'art. 7, comma 4,  lettera
          b), del Codice, gli interessati  le  cui  numerazioni  sono
          riportate negli elenchi di  abbonati  di  cui  all'art.  2,
          comma 2, iscrivendosi  al  registro  di  cui  al  comma  1,
          possono opporsi al trattamento delle medesime numerazioni e
          degli altri dati personali di cui all'art.  129,  comma  1,
          del Codice, effettuato mediante l'impiego  del  telefono  o
          della posta  cartacea,  per  fini  di  invio  di  materiale
          pubblicitario  o  di  vendita  diretta,   ovvero   per   il
          compimento  di  ricerche  di  mercato  o  di  comunicazione
          commerciale.». 
              «Art. 4 (Realizzazione e gestione del registro).  -  1.
          Il  Ministero  dello  sviluppo  economico   provvede   alla
          realizzazione e gestione del registro anche affidandone  la
          realizzazione  e  la  gestione  a  soggetti  terzi  che  ne
          assumono interamente gli oneri finanziari e  organizzativi,
          mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture,
          di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163.  In
          caso di affidamento a terzi, il contratto di servizio,  nel
          rispetto del Codice e del  presente  regolamento,  prevede,
          sentito il Garante per la protezione dei dati personali per
          quanto di sua competenza, anche in riferimento  ai  compiti
          di vigilanza e controllo di cui all'art. 12, comma 1: 
                a) le condizioni generali di efficace  ed  efficiente
          svolgimento del  servizio,  la  durata  del  rapporto,  gli
          obblighi dell'affidatario; 
                b) i parametri per il calcolo dei  corrispettivi  nel
          rispetto dei  provvedimenti  di  competenza  del  Ministero
          dello sviluppo economico, basati sugli effettivi  costi  di
          funzionamento e manutenzione del registro; 
                c) la durata, le cause di recesso,  di  revoca  e  di
          decadenza, le garanzie da  prestare  e  la  responsabilita'
          dell'affidatario, le penali per il caso di inadempimento; 
                d)  l'obbligo  dell'affidatario   di   garantire   la
          continuita' del servizio e il trasferimento di tutti i dati
          nell'eventuale fase di subentro di un nuovo affidatario; 
                e) l'obbligo di consentire l'esercizio  di  attivita'
          di  vigilanza  e  controllo  per  i  profili  attinenti  al
          rispetto  dell'atto  di  affidamento  e  del  contratto  di
          servizio, da parte del Ministero dello sviluppo economico. 
              2. La concreta realizzazione ed  il  funzionamento  del
          registro,  esteso  alla  posta  cartacea,   devono   essere
          garantiti entro novanta giorni dalla data di  pubblicazione
          del presente regolamento anche in  caso  di  affidamento  a
          terzi. A tale fine il Ministero dello sviluppo economico  o
          il soggetto affidatario del contratto di servizio: 
                a)  trenta  giorni  dal  predetto  termine   iniziale
          provvede allo svolgimento e conclusione della consultazione
          dei  principali  operatori   e   delle   associazioni   dei
          consumatori  rappresentate  nel  Consiglio  nazionale   dei
          consumatori e degli  utenti,  a  norma  dell'art.  136  del
          decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; 
                b) sessanta  giorni  dal  predetto  termine  iniziale
          provvede, anche sulla base dell'esito  della  consultazione
          di cui alla lettera a), alla predisposizione e  attivazione
          delle modalita' tecniche ed operative di  funzionamento  ed
          accesso al registro, esteso alla posta cartacea,  da  parte
          degli operatori; 
                c)  novanta  giorni  dal  predetto  termine  iniziale
          provvede  alla   predisposizione   ed   attivazione   delle
          modalita' tecniche ed operative di iscrizione al  registro,
          esteso alla posta cartacea, da parte degli abbonati. 
              3.  Ai   sensi   dell'art.   20-bis,   comma   2,   del
          decreto-legge 25 settembre 2009, n . 135,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 20  novembre  2009,  n.  166,  e
          dell'art. 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017,  n.  124,
          il registro, esteso alla posta cartacea, e'  istituito  con
          il completamento di tutte le fasi della procedura descritta
          nel comma 2.». 
              «Art. 5 (Soggetti obbligati all'accesso e modalita'  di
          adesione  al  servizio).  -  1.  Ciascun   operatore,   per
          effettuare i trattamenti di  dati  per  fini  di  invio  di
          materiale pubblicitario o  di  vendita  diretta  o  per  il
          compimento  di  ricerche  di  mercato  o  di  comunicazione
          commerciale, mediante l'impiego del telefono o della  posta
          cartacea, presenta istanza presso il gestore  del  registro
          pubblico, comprensiva di: 
                a)     documentazione     attestante      l'identita'
          dell'operatore,  per  le  persone  fisiche,  documento   di
          identita' in  corso  di  validita'  del  soggetto;  per  le
          persone giuridiche  e  gli  enti  anche  non  riconosciuti,
          documento  di  identita'  del  legale  rappresentante   pro
          tempore ed atto costitutivo e statuto; 
                b)  dichiarazione  di  attivazione  del  sistema   di
          identificazione della linea chiamante di cui al  successivo
          art. 9,  ovvero,  nel  caso  di  affidamento  a  terzi  del
          servizio di effettuazione delle chiamate o  degli  inoltri,
          l'indicazione dei dati identificativi di ogni soggetto  che
          curera' materialmente i contatti con gli abbonati; 
                c) l'elenco o gli elenchi aggiornati  di  abbonati  a
          disposizione del pubblico che costituiscono  la  fonte  dei
          dati personali che l'operatore intende trattare. 
              2. Il  gestore  del  registro,  entro  quindici  giorni
          dall'effettivo   ricevimento   dell'istanza   assegna    le
          credenziali di autenticazione e i profili di autorizzazione
          all'operatore,  e  pubblica  gli   estremi   identificativi
          dell'operatore, comprensivi dei riferimenti di contatto, in
          apposito elenco  consultabile  sul  sito  web  relativo  al
          registro pubblico per un periodo  non  superiore  a  dodici
          mesi  dall'ultima  consultazione  del  medesimo   registro.
          L'operatore  comunica  al  gestore  del   registro,   senza
          ritardo, ogni variazione dei dati comunicati al momento del
          deposito dell'istanza di accesso al registro. La  validita'
          dell'iscrizione  al  registro  cessa  decorsi  dodici  mesi
          dall'ultima consultazione del medesimo registro. 
              «Art. 7 (Modalita' e tempi di iscrizione degli abbonati
          al registro pubblico). - 1. Ciascun abbonato puo'  chiedere
          al gestore che la numerazione della quale e' intestatario o
          il  corrispondente  indirizzo  postale,   riportati   negli
          elenchi di cui all'art. 2,  comma  2,  siano  iscritti  nel
          registro,  gratuitamente  e  almeno  secondo  le   seguenti
          modalita': 
                a)   mediante   compilazione   di   apposito   modulo
          elettronico  sul  sito  web,  del  gestore   del   registro
          pubblico; in tale caso, l'abbonato e  tenuto  a  fornire  i
          propri dati  anagrafici,  comprensivi  di  codice  fiscale,
          indirizzo di posta elettronica, e comunicare la numerazione
          da iscrivere al registro; 
                b) mediante chiamata, comunicando i medesimi dati  di
          cui alla lettera a), effettuata dalla linea telefonica  con
          numerazione corrispondente a quella per la quale si  chiede
          l'iscrizione nel registro, al  numero  telefonico  gratuito
          appositamente predisposto  dal  gestore  del  registro,  il
          sistema deve funzionare mediante  risponditore  automatico,
          con  possibilita'  per  l'abbonato  di  ottenere   comunque
          un'assistenza  telefonica  non  automatizzata  in  caso  di
          difficolta'  o  problemi  di  iscrizione   o   modifica   o
          cancellazione dei dati; 
                c) mediante invio di lettera raccomandata al recapito
          del  gestore,  con  allegata  copia  di  un  documento   di
          riconoscimento; in tale caso,  fa  fede,  ai  fini  di  cui
          all'art. 8, comma 2, la data di effettiva  ricezione  della
          lettera da parte del gestore; 
                d) mediante posta elettronica. 
              2. Nel caso in cui l'abbonato sia intestatario di  piu'
          numerazioni  e'  possibile  richiederne  la   contemporanea
          iscrizione nel  registro  a  condizione  di  utilizzare  le
          modalita' di cui alle lettere a), c) o d),  di  cui  sopra.
          Dell'avvenuta  iscrizione  nel  registro  e'  sempre   data
          conferma all'abbonato. 
              3. L'iscrizione al registro  da  parte  degli  abbonati
          preclude nei loro confronti qualsiasi trattamento per  fini
          di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta  o
          per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
          commerciale, mediante l'impiego del telefono o della  posta
          cartacea, senza distinzione di settore di  attivita'  o  di
          categoria merceologica. L'iscrizione  di  un  abbonato  nel
          registro non osta al  trattamento  dei  suoi  dati  per  le
          predette finalita' da parte di singoli soggetti che abbiano
          raccolto o raccolgano tali  dati  da  fonti  diverse  dagli
          elenchi di cui  all'art.  2,  comma  2,  purche'  cio'  sia
          avvenuto o avvenga nel rispetto degli articoli 7, comma  4,
          lettera b), 13, 23 e 24 del Codice. 
              4. Ciascun interessato puo' aggiornare o  modificare  i
          propri dati o revocare la propria  iscrizione  al  registro
          con le medesime  modalita'  previste  per  l'iscrizione  ad
          esso. Ogni abbonato puo' iscriversi o revocare l'iscrizione
          o  iscriversi   nuovamente   al   registro   senza   alcuna
          limitazione. 
              5. L'iscrizione dell'abbonato al registro pubblico e' a
          tempo indeterminato e cessa solo in caso di revoca da parte
          dell'interessato o di  decadenza  ai  sensi  del  comma  6.
          L'iscrizione  dell'abbonato  nel   registro   pubblico   e'
          riferita unicamente alla numerazione  da  esso  indicata  e
          all'eventuale  indirizzo  postale  corrispondente  ad  esso
          intestati e non puo' estendersi a numerazioni intestate  ad
          altri abbonati. 
              6. L'iscrizione  nel  registro  decade  automaticamente
          ogni  qualvolta  cambi  l'intestatario  o   intervenga   la
          cessazione  dell'utenza:  a   tale   fine   e'   assicurato
          l'aggiornamento automatico del registro, almeno ogni  dieci
          giorni, sulla base delle informazioni contenute nella  base
          di dati unica  degli  abbonati  di  cui  alla  delibera  n.
          36/02/CONS   dell'Autorita'   per   le    garanzie    nelle
          comunicazioni, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana n. 72 del 26 marzo 2002. A  tale  fine,
          il gestore del registro aderisce  agli  accordi-quadro,  di
          cui alla  delibera  n.  36/02/CONS  dell'Autorita'  per  le
          garanzie nelle comunicazioni, stabiliti  per  la  fornitura
          dei servizi di cui all'art. 55 del decreto  legislativo  1°
          agosto 2003, n. 259, o acquisisce i  dati  contenuti  nella
          suddetta base dati unica vigente, provvedendo ad aggiornare
          i propri dati periodicamente. 
              7. L'iscrizione al registro pubblico puo'  avvenire  in
          ogni momento, senza distinzioni  di  orario  ed  anche  nei
          giorni festivi, quanto meno con riferimento alle  modalita'
          automatizzate. Sono conservate dal  gestore  del  registro,
          per dodici mesi dal  momento  della  loro  generazione,  le
          registrazioni  degli  eventi  di  accesso  ai  sistemi   di
          iscrizione, aggiornamento o revoca, e delle  operazioni  di
          iscrizione o di aggiornamento o di  revoca  dell'iscrizione
          al registro pubblico da parte degli abbonati, compresi  gli
          invii di corrispondenza con i  relativi  allegati,  secondo
          criteri  di  completezza,  integrita',  inalterabilita'   e
          verificabilita'.  Tali  registrazioni  sono  protette   dal
          gestore del registro pubblico contro l'accesso abusivo,  in
          modo da consentire l'accesso ad  esse  solo  per  finalita'
          ispettive da parte del Garante per la protezione  dei  dati
          personali o dell'autorita' giudiziaria.». 
              «Art. 8  (Modalita'  tecniche  di  funzionamento  e  di
          accesso al registro da parte degli operatori). - 1. Ciascun
          operatore adegua le  proprie  infrastrutture  tecnologiche,
          destinate all'interfaccia con il  registro  pubblico,  agli
          standard tecnologici  e  operativi  stabiliti  dal  gestore
          dello  stesso,  previa  consultazione  con   i   principali
          operatori  telefonici.  La   consultazione   del   registro
          pubblico, da parte degli operatori, deve essere  unicamente
          finalizzata  alla  corretta   esecuzione   degli   obblighi
          derivanti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater  dell'art.  130
          del Codice. 
              2. L'iscrizione  al  registro  e  la  sua  revoca  sono
          effettuate dal gestore nel piu'  breve  tempo  tecnicamente
          possibile  e,  comunque,   entro   il   giorno   lavorativo
          successivo  al  momento  di   ricezione   della   richiesta
          dell'abbonato. La consultazione del registro  da  parte  di
          ciascun operatore ha efficacia pari a quindici giorni per i
          trattamenti  di  dati  per  fini  di  invio  di   materiale
          pubblicitario o di vendita diretta o per il  compimento  di
          ricerche di mercato o di comunicazione commerciale mediante
          l'  impiego  del  telefono,  e  a  trenta  giorni   per   i
          trattamenti di dati  per  le  medesime  finalita'  mediante
          l'impiego della posta cartacea. 
              3. Le modalita',  di  consultazione  del  registro  non
          devono  consentire  il  trasferimento  di  dati   personali
          contenuti   nel   registro   stesso,   prevedendo   sistemi
          automatizzati che permettano al  gestore  del  registro  di
          ricevere l'elenco elettronico dell'operatore,  confrontarlo
          con i dati contenuti nel registro e aggiornarlo, mettendolo
          nuovamente a disposizione dell'operatore limitatamente alle
          sole informazioni pertinenti  in  un'apposita  sezione  del
          sito   web   o   trasmettendolo   per   posta   elettronica
          all'operatore stesso senza che questo possa in  alcun  modo
          estrarre i dati  presenti  nel  registro.  Il  gestore  del
          registro da' corso all'interrogazione selettiva di  ciascun
          operatore entro 24 ore. 
              4. Il gestore stabilisce  in  quale  specifico  formato
          elettronico   e'   possibile   trasmettere   gli    elenchi
          legittimamente  detenuti  per  il  loro  confronto  con  il
          registro pubblico e successivo aggiornamento, anche tenendo
          conto delle eventuali evoluzioni tecnologiche. 
              5.  Di  ogni  operazione,  effettuata  da  parte  degli
          operatori, di accesso al sistema e di  aggiornamento  delle
          liste sulla base dei dati contenuti nel  registro  pubblico
          sono conservate a cura del gestore, per  ventiquattro  mesi
          dal momento della loro generazione, le registrazioni  degli
          eventi di  accesso,  di  aggiornamento  delle  liste  e  di
          disconnessione  dell'operatore,  secondo   i   criteri   di
          completezza, integrita', inalterabilita' e verificabilita'.
          Tali registrazioni sono protette dal gestore  del  registro
          contro l'accesso abusivo, in modo da  consentire  l'accesso
          ad esse solo per finalita' ispettive da parte  del  Garante
          per la  protezione  dei  dati  personali  o  dell'autorita'
          giudiziaria.». 
              «Art. 9 (Obbligo di presentazione  dell'identificazione
          della linea chiamante). - 1. Gli operatori  che  effettuano
          trattamenti di dati  ai  sensi  del  presente  regolamento,
          mediante  l'impiego  del  telefono,  sono  tenuti,   quando
          effettuano  chiamate  nei  confronti  degli   abbonati,   a
          garantire la presentazione dell'identificazione della linea
          chiamante e a non modificarla.». 
              «Art. 10  (Obbligo  di  informativa).  -  1.  Anche  in
          assenza  di  specifica  richiesta   dell'interessato.   gli
          operatori,  o  i  loro  responsabili   o   incaricati   del
          trattamento, al momento della chiamata  ovvero  all'interno
          del materiale pubblicitario o di vendita diretta o  per  il
          compimento  di  ricerche  di  mercato  o  di  comunicazione
          commerciale inviato tramite posta  cartacea,  indicano  con
          precisione agli interessati che i loro dati personali  sono
          stati  estratti  dagli  elenchi  di   abbonati,   fornendo,
          altresi', le  indicazioni  utili  all'eventuale  iscrizione
          dell'abbonato nel registro delle opposizioni. L'informativa
          puo' essere resa con modalita' semplificate.».