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DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2018, n. 148

Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici. (19G00004)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/2019 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/11/2021)
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Testo in vigore dal: 1-2-2019
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri; 
  Vista  la  direttiva  2014/55/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica
negli appalti pubblici; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, e in  particolare  l'articolo
1, comma 1, e l'allegato B, punto 31, recante delega al  Governo  per
l'attuazione della direttiva 2014/55/UE  relativa  alla  fatturazione
elettronica negli appalti pubblici; 
  Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,
relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto; 
  Visto il decreto  legislativo  9  ottobre  2002,  n.  231,  recante
attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla  lotta  contro  i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali; 
  Vista  la  direttiva  2011/7/UE  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi
di pagamento nelle transazioni commerciali; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  25  ottobre  2012,  sulla  normazione  europea,  che
modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonche' le
direttive   94/9/CE,   94/25/CE,   95/16/CE,   97/23/CE,    98/34/CE,
2004/22/CE,  2007/23/CE,  2009/23/CE  e  2009/105/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio e  che  abroga  la  decisione  87/95/CEE  del
Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio; 
  Visto il decreto legislativo 15  novembre  2011,  n.  208,  recante
disciplina dei contratti  pubblici  relativi  ai  lavori,  servizi  e
forniture nei settori della difesa e sicurezza, in  attuazione  della
direttiva 2009/81/CE; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  recante  il
codice dei contratti pubblici; 
  Vista  la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  legge  di
contabilita' e finanza pubblica, e,  in  particolare,  l'articolo  1,
comma 2; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  e,  in
particolare, l'articolo 1, commi da 209  a  214,  che  ha  introdotto
l'obbligo   di   fatturazione   elettronica   verso    la    pubblica
amministrazione, prevedendo che le  fatture  in  forma  cartacea  non
possono essere accettate da parte della pubblica amministrazione, ne'
e' possibile procedere al relativo pagamento e  che  la  trasmissione
delle fatture avviene attraverso il Sistema di interscambio; 
  Visto il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,  relativo  alla
trasmissione telematica delle operazioni IVA  e  di  controllo  delle
cessioni di beni effettuate attraverso  distributori  automatici,  in
attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge  11
marzo 2014, n. 23; 
  Vista la decisione di esecuzione (UE) 2017/1870 della  Commissione,
del 16 ottobre 2017,  relativa  alla  pubblicazione  dei  riferimenti
della norma europea  sulla  fatturazione  elettronica  e  dell'elenco
delle sintassi a norma  della  direttiva  2014/55/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 27 settembre 2018; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
dell'8 novembre 2018; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 21 dicembre 2018; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale,  della  giustizia,
dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e  per
la pubblica amministrazione; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  si   applicano   alle
amministrazioni aggiudicatrici  e  agli  enti  aggiudicatori  di  cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.
50, nonche' alle amministrazioni di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  2. Il presente decreto non si  applica  alle  fatture  elettroniche
emesse  a  seguito  dell'esecuzione  di   contratti   che   rientrano
nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011,
n. 208, qualora l'aggiudicazione e l'esecuzione del  contratto  siano
dichiarate segrete o debbano essere accompagnate da  speciali  misure
di sicurezza secondo le  disposizioni  legislative,  regolamentari  o
amministrative vigenti. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.  214,  S.O.,
          cosi' recita: 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - La direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio  relativa  alla  fatturazione  elettronica  negli
          appalti pubblici (Testo  rilevante  ai  fini  del  SEE)  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 6 maggio 2014, n. L 133. 
              - La legge 24 dicembre 2012,  n.  234  (Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          4 gennaio 2013, n. 3. 
              - Il testo dell'art. 1 e dell'allegato B della legge  9
          luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per  il  recepimento
          delle  direttive  europee  e  l'attuazione  di  altri  atti
          dell'Unione europea - legge di delegazione  europea  2014),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176,
          cosi' recita: 
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive europee). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare
          secondo le procedure, i principi e i criteri  direttivi  di
          cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.
          234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive
          elencate negli allegati A e B alla presente legge. 
              2. I termini per l'esercizio delle deleghe  di  cui  al
          comma 1 sono individuati ai sensi dell'art.  31,  comma  1,
          della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  elencate   nell'allegato   B,
          nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
          quelli relativi  all'attuazione  delle  direttive  elencate
          nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli
          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
          e al Senato della  Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia
          espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 
              4. Eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti attuazione delle  direttive
          elencate negli allegati A e B nei  soli  limiti  occorrenti
          per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione   delle
          direttive stesse; alla  relativa  copertura,  nonche'  alla
          copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo
          di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile  1987,
          n.  183.  Qualora  la  dotazione  del  predetto  fondo   si
          rivelasse insufficiente, i decreti  legislativi  dai  quali
          derivino  nuovi  o  maggiori  oneri   sono   emanati   solo
          successivamente all'entrata  in  vigore  dei  provvedimenti
          legislativi   che   stanziano   le    occorrenti    risorse
          finanziarie, in conformita' all'art.  17,  comma  2,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196.  Gli  schemi  dei  predetti
          decreti legislativi  sono,  in  ogni  caso,  sottoposti  al
          parere delle Commissioni parlamentari competenti anche  per
          i profili finanziari, ai sensi dell'art. 31, comma 4, della
          legge 24 dicembre 2012, n. 234.». 
 
                                                          «Allegato B 
 
                                                    (art. 1, comma 1) 
 
                                         In vigore dal 15 agosto 2015 
              1) 2010/53/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 7 luglio  2010,  relativa  alle  norme  di  qualita'  e
          sicurezza  degli  organi  umani  destinati   ai   trapianti
          (termine di recepimento 27 agosto 2012); 
              2)   2012/25/UE   direttiva   di    esecuzione    della
          Commissione,  del  9  ottobre  2012,  che   stabilisce   le
          procedure informative per lo scambio tra  Stati  membri  di
          organi umani destinati ai trapianti (termine di recepimento
          10 aprile 2014); 
              3) 2013/35/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di  sicurezza
          e di salute  relative  all'esposizione  dei  lavoratori  ai
          rischi    derivanti    dagli    agenti    fisici     (campi
          elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi
          dell'art. 16, paragrafo 1, della  direttiva  89/391/CEE)  e
          che abroga la direttiva 2004/40/CE (termine di  recepimento
          1° luglio 2016); 
              4) 2013/40/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi
          di informazione  e  che  sostituisce  la  decisione  quadro
          2005/222/GAI  del  Consiglio  (termine  di  recepimento   4
          settembre 2015); 
              5) 2013/48/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un
          difensore nel procedimento penale  e  nel  procedimento  di
          esecuzione del mandato d'arresto  europeo,  al  diritto  di
          informare  un  terzo  al  momento  della  privazione  della
          liberta' personale e al diritto delle persone private della
          liberta'  personale  di  comunicare  con  terzi  e  con  le
          autorita' consolari (termine  di  recepimento  27  novembre
          2016); 
              6) 2013/50/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 22  ottobre  2013,  recante  modifica  della  direttiva
          2004/109/CE  del  Parlamento  europeo  e   del   Consiglio,
          sull'armonizzazione   degli   obblighi    di    trasparenza
          riguardanti le informazioni sugli emittenti  i  cui  valori
          mobiliari sono ammessi  alla  negoziazione  in  un  mercato
          regolamentato, della direttiva  2003/71/CE  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  relativa   al   prospetto   da
          pubblicare  per  l'offerta  pubblica  o  l'ammissione  alla
          negoziazione di strumenti  finanziari,  e  della  direttiva
          2007/14/CE della Commissione, che stabilisce  le  modalita'
          di applicazione  di  talune  disposizioni  della  direttiva
          2004/109/CE (termine di recepimento 26 novembre 2015); 
              7) 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre  2013,
          che stabilisce requisiti per la tutela della  salute  della
          popolazione   relativamente   alle   sostanze   radioattive
          presenti nelle acque destinate al consumo umano (termine di
          recepimento 28 novembre 2015); 
              8) 2013/53/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto
          e alle moto d'acqua e  che  abroga  la  direttiva  94/25/CE
          (termine di recepimento 18 gennaio 2016); 
              9) 2013/54/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 20 novembre 2013,  relativa  a  talune  responsabilita'
          dello Stato di bandiera  ai  fini  della  conformita'  alla
          convenzione sul lavoro  marittimo  del  2006  e  della  sua
          applicazione (termine di recepimento 31 marzo 2015); 
              10) 2013/55/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 20 novembre  2013,  recante  modifica  della  direttiva
          2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento  delle  qualifiche
          professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012  relativo
          alla cooperazione amministrativa attraverso il  sistema  di
          informazione  del  mercato  interno   («regolamento   IMI»)
          (termine di recepimento 18 gennaio 2016); 
              11) 2013/56/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva  2006/66/CE
          del Parlamento europeo e del Consiglio relativa  a  pile  e
          accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto
          riguarda l'immissione sul mercato di batterie  portatili  e
          di  accumulatori  contenenti  cadmio  destinati  a   essere
          utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile  a
          bottone con un basso tenore di mercurio, e  che  abroga  la
          decisione  2009/603/CE  della   Commissione   (termine   di
          recepimento 1° luglio 2015); 
              12) 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013,
          che stabilisce norme  fondamentali  di  sicurezza  relative
          alla    protezione    contro    i    pericoli     derivanti
          dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e  che  abroga
          le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
          97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento  6
          febbraio 2018); 
              13) 2014/17/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di  credito  ai
          consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante
          modifica delle direttive  2008/48/CE  e  2013/36/UE  e  del
          regolamento (UE) n. 1093/2010 (termine  di  recepimento  21
          marzo 2016); 
              14) 2014/27/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive  92/58/CEE,
          92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la  direttiva
          2004/37/CE del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  allo
          scopo  di  allinearle  al  regolamento  (CE)  n.  1272/2008
          relativo   alla   classificazione,   all'etichettatura    e
          all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (termine  di
          recepimento 1° giugno 2015); 
              15) 2014/28/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per
          uso civile (rifusione) (termine di  recepimento  19  aprile
          2016); 
              16) 2014/29/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione
          (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
              17) 2014/30/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni   degli    Stati    membri    relative    alla
          compatibilita'  elettromagnetica  (rifusione)  (termine  di
          recepimento 19 aprile 2016); 
              18) 2014/31/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione  sul  mercato  di  strumenti  per   pesare   a
          funzionamento  non  automatico  (rifusione)   (termine   di
          recepimento 19 aprile 2016); 
              19) 2014/32/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione)
          (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
              20) 2014/34/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi  e
          sistemi di protezione  destinati  a  essere  utilizzati  in
          atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (termine  di
          recepimento 19 aprile 2016); 
              21) 2014/35/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato del materiale elettrico  destinato
          a  essere  adoperato  entro  taluni  limiti   di   tensione
          (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
              22) 2014/36/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014, sulle condizioni  di  ingresso  e  di
          soggiorno dei  cittadini  di  paesi  terzi  per  motivi  di
          impiego in qualita' di lavoratori  stagionali  (termine  di
          recepimento 30 settembre 2016); 
              23) 2014/41/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di  indagine
          penale (termine di recepimento 22 maggio 2017); 
              24) 2014/48/UE del Consiglio, del 24  marzo  2014,  che
          modifica la direttiva 2003/48/CE in materia  di  tassazione
          dei redditi  da  risparmio  sotto  forma  di  pagamenti  di
          interessi (termine di recepimento 1° gennaio 2016); 
              25) 2014/49/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, relativa ai  sistemi  di  garanzia  dei
          depositi  (rifusione)  (termine  di  recepimento  3  luglio
          2015); 
              26) 2014/50/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16  aprile  2014,  relativa  ai  requisiti  minimi  per
          accrescere la mobilita' dei  lavoratori  tra  Stati  membri
          migliorando l'acquisizione e  la  salvaguardia  di  diritti
          pensionistici  complementari  (termine  di  recepimento  21
          maggio 2018); 
              27) 2014/51/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE  e
          2009/138/CE e i regolamenti  (CE)  n.  1060/2009,  (UE)  n.
          1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i  poteri
          dell'Autorita'  europea  di  vigilanza  (Autorita'  europea
          delle  assicurazioni   e   delle   pensioni   aziendali   e
          professionali)  e  dell'Autorita'  europea   di   vigilanza
          (Autorita'  europea  degli  strumenti  finanziari   e   dei
          mercati) (termine di recepimento 31 marzo 2015); 
              28) 2014/52/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, che modifica  la  direttiva  2011/92/UE
          concernente  la  valutazione  dell'impatto  ambientale   di
          determinati  progetti  pubblici  e  privati   (termine   di
          recepimento 16 maggio 2017); 
              29) 2014/53/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16  aprile  2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato di  apparecchiature  radio  e  che
          abroga la direttiva 1999/5/CE (termine  di  recepimento  12
          giugno 2016); 
              30) 2014/54/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del  16  aprile  2014,  relativa  alle  misure  intese   ad
          agevolare l'esercizio dei diritti conferiti  ai  lavoratori
          nel  quadro  della  libera  circolazione   dei   lavoratori
          (termine di recepimento 21 maggio 2016); 
              31) 2014/55/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione  elettronica
          negli appalti pubblici (termine di recepimento 27  novembre
          2018); 
              32) 2014/56/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, che modifica  la  direttiva  2006/43/CE
          relativa alle revisioni legali  dei  conti  annuali  e  dei
          conti consolidati (termine di recepimento 17 giugno 2016); 
              33) 2014/57/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali  in  caso
          di abusi di mercato (direttiva abusi di  mercato)  (termine
          di recepimento 3 luglio 2016); 
              34)   2014/58/UE   direttiva   di   esecuzione    della
          Commissione, del 16 aprile 2014, che  istituisce,  a  norma
          della direttiva 2007/23/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, un sistema per la tracciabilita' degli  articoli
          pirotecnici (termine di recepimento 30 aprile 2015); 
              35) 2014/59/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento
          e risoluzione degli  enti  creditizi  e  delle  imprese  di
          investimento e che modifica  la  direttiva  82/891/CEE  del
          Consiglio,   e   le   direttive   2001/24/CE,   2002/47/CE,
          2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,  2012/30/UE
          e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010  e  (UE)  n.
          648/2012, del Parlamento europeo e del  Consiglio  (termine
          di recepimento 31 dicembre 2014); 
              36) 2014/60/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, relativa  alla  restituzione  dei  beni
          culturali usciti illecitamente dal territorio di uno  Stato
          membro e che modifica  il  regolamento  (UE)  n.  1024/2012
          (Rifusione) (termine di recepimento 18 dicembre 2015); 
              37) 2014/61/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i  costi
          dell'installazione di reti di comunicazione elettronica  ad
          alta velocita' (termine di recepimento 1° gennaio 2016); 
              38) 2014/62/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, sulla protezione  mediante  il  diritto
          penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione
          e che sostituisce  la  decisione  quadro  2000/383/GAI  del
          Consiglio (termine di recepimento 23 maggio 2016); 
              39) 2014/63/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, che modifica la  direttiva  2001/110/CE
          del Consiglio concernente il miele (termine di  recepimento
          24 giugno 2015); 
              40) 2014/65/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, relativa  ai  mercati  degli  strumenti
          finanziari e che modifica  la  direttiva  2002/92/CE  e  la
          direttiva 2011/61/UE (rifusione) (termine di recepimento  3
          luglio 2016); 
              41) 2014/66/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del  15  maggio  2014,  sulle  condizioni  di  ingresso   e
          soggiorno  di  cittadini  di  paesi  terzi  nell'ambito  di
          trasferimenti intra-societari (termine  di  recepimento  29
          novembre 2016); 
              42) 2014/67/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del  15  maggio  2014,  concernente  l'applicazione   della
          direttiva 96/71/CE  relativa  al  distacco  dei  lavoratori
          nell'ambito  di  una  prestazione  di  servizi  e   recante
          modifica del regolamento (UE) n.  1024/2012  relativo  alla
          cooperazione  amministrativa  attraverso  il   sistema   di
          informazione  del  mercato  interno   ("regolamento   IMI")
          (termine di recepimento 18 giugno 2016); 
              43) 2014/68/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15  maggio  2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione  sul  mercato  di  attrezzature  a   pressione
          (rifusione) (termine di recepimento 28 febbraio 2015); 
              44) 2014/86/UE del Consiglio,  dell'8  luglio  2014,  e
          (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio  2015,  recanti
          modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il  regime
          fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie  di
          Stati membri diversi (termine di  recepimento  31  dicembre
          2015); 
              45) 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio  2014,
          che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un
          quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti
          nucleari (termine di recepimento 15 agosto 2017); 
              46) 2014/89/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 23  luglio  2014,  che  istituisce  un  quadro  per  la
          pianificazione   dello   spazio   marittimo   (termine   di
          recepimento 18 settembre 2016); 
              47) 2014/91/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del  23  luglio  2014,  recante  modifica  della  direttiva
          2009/65/CE concernente il coordinamento delle  disposizioni
          legislative, regolamentari e amministrative in  materia  di
          taluni  organismi  di  investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari (OICVM),  per  quanto  riguarda  le  funzioni  di
          depositario,  le  politiche  retributive  e   le   sanzioni
          (termine di recepimento 18 marzo 2016); 
              48) 2014/94/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del   22   ottobre    2014,    sulla    realizzazione    di
          un'infrastruttura per i combustibili  alternativi  (termine
          di recepimento 18 novembre 2016); 
              49) 2014/95/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 22  ottobre  2014,  recante  modifica  della  direttiva
          2013/34/UE  per  quanto  riguarda   la   comunicazione   di
          informazioni di carattere non finanziario e di informazioni
          sulla diversita' da parte di talune  imprese  e  di  taluni
          gruppi di  grandi  dimensioni  (termine  di  recepimento  6
          dicembre 2016); 
              50) 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014,
          recante modifica della direttiva 2002/59/CE del  Parlamento
          europeo e del  Consiglio  relativa  all'istituzione  di  un
          sistema comunitario di monitoraggio del traffico  navale  e
          d'informazione (termine di recepimento 18 novembre 2015); 
              51) 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
          del 26 novembre 2014,  relativa  a  determinate  norme  che
          regolano le azioni per il risarcimento del danno  ai  sensi
          del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del
          diritto della concorrenza degli Stati membri e  dell'Unione
          europea (termine di recepimento 27 dicembre 2016); 
              52) 2014/107/UE del Consiglio,  del  9  dicembre  2014,
          recante modifica  della  direttiva  2011/16/UE  per  quanto
          riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni
          nel settore fiscale (termine  di  recepimento  31  dicembre
          2015); 
              53) 2014/112/UE del Consiglio, del  19  dicembre  2014,
          che attua  l'accordo  europeo  concernente  taluni  aspetti
          dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per
          vie navigabili interne,  concluso  tra  la  European  Barge
          Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO)  e
          la Federazione europea dei lavoratori dei  trasporti  (ETF)
          (termine di recepimento 31 dicembre 2016); 
              54) (UE) 2015/13 direttiva delegata della  Commissione,
          del 31 ottobre 2014,  che  modifica  l'allegato  III  della
          direttiva  2014/32/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, per quanto riguarda  il  campo  di  portata  dei
          contatori dell'acqua  (termine  di  recepimento  19  aprile
          2016); 
              55)  (UE)  2015/412  del  Parlamento  europeo   e   del
          Consiglio, dell'11 marzo 2015, che  modifica  la  direttiva
          2001/18/CE per quanto  concerne  la  possibilita'  per  gli
          Stati membri di  limitare  o  vietare  la  coltivazione  di
          organismi   geneticamente   modificati   (OGM)   sul   loro
          territorio (senza termine di recepimento); 
              56)  (UE)  2015/413  del  Parlamento  europeo   e   del
          Consiglio, dell'11  marzo  2015,  intesa  ad  agevolare  lo
          scambio transfrontaliero di informazioni  sulle  infrazioni
          in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento  6
          maggio 2015).». 
              -  La  direttiva  2006/112/CE  del  Consiglio,  del  28
          novembre 2006, relativa al sistema Comune  di  imposta  sul
          valore aggiunto e' pubblicata nella  G.U.U.E.  11  dicembre
          2006, n. L 347. 
              -  Il  decreto  legislativo  9  ottobre  2002,  n.  231
          (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla  lotta
          contro   i   ritardi   di   pagamento   nelle   transazioni
          commerciali) e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  23
          ottobre 2002, n. 249. 
              - La direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro
          i ritardi di pagamento  nelle  transazioni  commerciali  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 23 febbraio 2011, n. L 48. 
              - Il  regolamento  (UE)  n.  1025/2012  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  25  ottobre  2012,  sulla
          normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE  e
          93/15/CEE  del  Consiglio  nonche'  le  direttive  94/9/CE,
          94/25/CE,   95/16/CE,   97/23/CE,   98/34/CE,   2004/22/CE,
          2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo
          e del Consiglio e che abroga  la  decisione  87/95/CEE  del
          Consiglio e la decisione  n.  1673/2006/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio e'  pubblicato  nella  G.U.U.E.  14
          novembre 2012, n. L 316. 
              - Il decreto  legislativo  15  novembre  2011,  n.  208
          (Disciplina dei  contratti  pubblici  relativi  ai  lavori,
          servizi e forniture nei settori della difesa  e  sicurezza,
          in attuazione della  direttiva  2009/81/CE)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2011, n. 292. 
              - Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  (Codice
          dei  contratti  pubblici)  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O. 
              - Il testo dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n.
          196 (Legge di contabilita' e finanza  pubblica)  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009,  n.  303,  S.O.,
          cosi' recita: 
              «Art.  1  (Principi  di  coordinamento  e   ambito   di
          riferimento). - 1. Le amministrazioni pubbliche  concorrono
          al  perseguimento  degli  obiettivi  di  finanza   pubblica
          definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e
          i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le
          conseguenti responsabilita'. Il concorso  al  perseguimento
          di  tali  obiettivi  si   realizza   secondo   i   principi
          fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del
          coordinamento della finanza pubblica. 
              2. Ai fini della  applicazione  delle  disposizioni  in
          materia di finanza pubblica, per amministrazioni  pubbliche
          si intendono, per  l'anno  2011,  gli  enti  e  i  soggetti
          indicati  a  fini  statistici   nell'elenco   oggetto   del
          comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
          data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
          Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  171,  nonche'  a
          decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti  indicati  a
          fini statistici dal predetto Istituto  nell'elenco  oggetto
          del comunicato del medesimo Istituto in data  30  settembre
          2011, pubblicato in  pari  data  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della   Repubblica   italiana   n.   228,   e    successivi
          aggiornamenti ai sensi del comma 3 del  presente  articolo,
          effettuati  sulla  base  delle  definizioni  di  cui   agli
          specifici regolamenti  dell'Unione  europea,  le  Autorita'
          indipendenti  e,  comunque,  le  amministrazioni   di   cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n. 165, e successive modificazioni. 
              3. La ricognizione delle amministrazioni  pubbliche  di
          cui al  comma  2  e'  operata  annualmente  dall'ISTAT  con
          proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          entro il 30 settembre. 
              4. Le disposizioni recate dalla presente  legge  e  dai
          relativi   decreti   legislativi   costituiscono   principi
          fondamentali del coordinamento della  finanza  pubblica  ai
          sensi dell'art. 117 della Costituzione e  sono  finalizzate
          alla  tutela   dell'unita'   economica   della   Repubblica
          italiana, ai sensi  dell'art.  120,  secondo  comma,  della
          Costituzione. 
              5. Le disposizioni della presente  legge  si  applicano
          alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
          Trento e di Bolzano nel rispetto  di  quanto  previsto  dai
          relativi statuti.». 
              - Il testo dell'art. 1, commi 209-214  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2008), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  28
          dicembre 2007, n. 300, S.O., cosi' recita: 
              «209.  Al  fine  di  semplificare  il  procedimento  di
          fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a
          decorrere dalla data di entrata in vigore  del  regolamento
          di cui al  comma  213,  l'emissione,  la  trasmissione,  la
          conservazione e l'archiviazione delle  fatture  emesse  nei
          rapporti con le amministrazioni pubbliche di  cui  all'art.
          1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  nonche'
          con le amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota,
          conto,  parcella   e   simili,   deve   essere   effettuata
          esclusivamente in forma elettronica, con  l'osservanza  del
          decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e  del  codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
              210. A decorrere dal termine di tre mesi dalla data  di
          entrata in vigore del regolamento di cui al comma  213,  le
          amministrazioni e gli enti di cui al comma 209 non  possono
          accettare le fatture emesse o trasmesse in  forma  cartacea
          ne' possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale,
          sino all'invio in forma elettronica. 
              211. La trasmissione delle fatture elettroniche avviene
          attraverso  il  Sistema  di  interscambio   istituito   dal
          Ministero dell'economia e delle finanze e da questo gestito
          anche avvalendosi delle proprie strutture societarie. 
              212. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze da emanare entro il 31 marzo 2008 e' individuato il
          gestore del Sistema di  interscambio  e  ne  sono  definite
          competenze e attribuzioni, ivi comprese quelle relative: 
                a) al presidio del processo di ricezione e successivo
          inoltro delle  fatture  elettroniche  alle  amministrazioni
          destinatarie; 
                b) alla gestione dei dati in forma  aggregata  e  dei
          flussi informativi anche ai fini  della  loro  integrazione
          nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica. 
              213. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro per le  riforme  e  le
          innovazioni nella pubblica amministrazione, sono  definite,
          in conformita' a quanto previsto dagli standard del Sistema
          pubblico di connettivita' (SPC): 
                a) le regole di identificazione univoca degli  uffici
          centrali e  periferici  delle  amministrazioni  destinatari
          della fatturazione; 
                b)  le  regole  tecniche  relative   alle   soluzioni
          informatiche   da   utilizzare   per   l'emissione   e   la
          trasmissione delle fatture elettroniche e le  modalita'  di
          integrazione con il Sistema di interscambio; 
                c) le linee guida per l'adeguamento  delle  procedure
          interne delle amministrazioni interessate alla ricezione ed
          alla gestione delle fatture elettroniche; 
                d) le eventuali deroghe agli obblighi di cui al comma
          209,   limitatamente    a    determinate    tipologie    di
          approvvigionamenti; 
                e) la disciplina dell'utilizzo, tanto da parte  degli
          operatori economici, quanto da parte delle  amministrazioni
          interessate, di  intermediari  abilitati,  ivi  compresi  i
          certificatori accreditati ai sensi dell'art. 29 del  codice
          dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo
          7 marzo 2005,  n.  82,  allo  svolgimento  delle  attivita'
          informatiche necessarie all'assolvimento degli obblighi  di
          cui ai commi da 209 al presente comma; 
                f) le eventuali misure di supporto, anche  di  natura
          economica, per le piccole e medie imprese; 
                g) la  data  a  partire  dalla  quale  decorrono  gli
          obblighi di cui al comma 209 e i divieti di  cui  al  comma
          210,  con  possibilita'  di  introdurre   gradualmente   il
          passaggio al sistema di  trasmissione  esclusiva  in  forma
          elettronica; 
                g-bis)  le  regole  tecniche   idonee   a   garantire
          l'attestazione della data,  l'autenticita'  dell'origine  e
          l'integrita' del contenuto della  fattura  elettronica,  di
          cui all'art. 21, comma 3, del decreto del Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,   n.   633,   e   successive
          modificazioni, per ogni fine di legge; 
                g-ter)  le  cause   che   possono   consentire   alle
          amministrazioni destinatarie delle fatture elettroniche  di
          rifiutare le stesse, nonche' le modalita' tecniche  con  le
          quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore,  anche
          al fine di evitare rigetti impropri e di  armonizzare  tali
          modalita'  con  le  regole   tecniche   del   processo   di
          fatturazione elettronica tra privati. 
              214. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di  concerto  con  il  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione  e  la  semplificazione,  d'intesa  con  la
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni, da emanare entro  sei  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore del decreto  di  cui  al  comma  213,  e'
          stabilita  la  data  dalla  quale  decorrono  gli  obblighi
          previsti dal decreto stesso per le  amministrazioni  locali
          di cui al comma 209.». 
              -  Il  decreto  legislativo  5  agosto  2015,  n.   127
          (Trasmissione  telematica  delle  operazioni   IVA   e   di
          controllo delle  cessioni  di  beni  effettuate  attraverso
          distributori automatici, in attuazione dell'art.  9,  comma
          1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014,  n.  23)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2015, n. 190. 
              - La  decisione  di  esecuzione  (UE)  2017/1870  della
          Commissione,   del   16   ottobre   2017,   relativa   alla
          pubblicazione dei riferimenti  della  norma  europea  sulla
          fatturazione elettronica e  dell'elenco  delle  sintassi  a
          norma della direttiva 2014/55/UE del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio e' pubblicata nella G.U.U.E. 17 ottobre 2017,
          n. L 266. 
              - Il testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
          locali), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30  agosto
          1997, n. 202, cosi' recita: 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
 
          Note all'art. 1: 
 
              - Il testo  dell'art.  1  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, citato nelle note alle premesse,  cosi'
          recita: 
              «Art. 1 (Oggetto e ambito di  applicazione).  -  1.  Il
          presente codice disciplina i  contratti  di  appalto  e  di
          concessione delle amministrazioni  aggiudicatrici  e  degli
          enti aggiudicatori  aventi  ad  oggetto  l'acquisizione  di
          servizi, forniture, lavori  e  opere,  nonche'  i  concorsi
          pubblici di progettazione. 
              2. Le disposizioni del presente  codice  si  applicano,
          altresi', all'aggiudicazione dei seguenti contratti: 
                a) appalti di  lavori,  di  importo  superiore  ad  1
          milione  di  euro,  sovvenzionati  direttamente  in  misura
          superiore   al   50   per    cento    da    amministrazioni
          aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino una
          delle seguenti attivita': 
                  1) lavori di genio civile di cui all' allegato I; 
                  2) lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti
          sportivi,  ricreativi  e  per  il  tempo  libero,   edifici
          scolastici e universitari e edifici  destinati  a  funzioni
          pubbliche; 
                b) appalti  di  servizi  di  importo  superiore  alle
          soglie di cui all'art.  35  sovvenzionati  direttamente  in
          misura  superiore  al  50  per  cento  da   amministrazioni
          aggiudicatrici, allorche' tali appalti siano connessi a  un
          appalto di lavori di cui alla lettera a). 
                c) lavori  pubblici  affidati  dai  concessionari  di
          lavori    pubblici    che    non    sono    amministrazioni
          aggiudicatrici; 
                d) lavori  pubblici  affidati  dai  concessionari  di
          servizi, quando essi  sono  strettamente  strumentali  alla
          gestione del servizio e le  opere  pubbliche  diventano  di
          proprieta' dell'amministrazione aggiudicatrice; 
                e)  lavori  pubblici  da  realizzarsi  da  parte   di
          soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un
          altro titolo  abilitativo,  che  assumono  in  via  diretta
          l'esecuzione  delle  opere  di  urbanizzazione  a  scomputo
          totale o parziale del contributo previsto per  il  rilascio
          del permesso, ai sensi dell'art. 16, comma 2,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380,  e
          dell'art. 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150,
          ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione.
          L'amministrazione che rilascia il permesso di  costruire  o
          altro titolo abilitativo, puo' prevedere che, in  relazione
          alla realizzazione delle opere di urbanizzazione,  l'avente
          diritto a richiedere il titolo presenti all'amministrazione
          stessa, in  sede  di  richiesta  del  suddetto  titolo,  un
          progetto di fattibilita' tecnica ed economica  delle  opere
          da eseguire, con l'indicazione del  tempo  massimo  in  cui
          devono essere completate, allegando lo schema del  relativo
          contratto di appalto.  L'amministrazione,  sulla  base  del
          progetto di fattibilita' tecnica ed economica,  indice  una
          gara con le modalita' previste dall'art. 60 o  61.  Oggetto
          del contratto, previa acquisizione del progetto  definitivo
          in sede di  offerta,  sono  la  progettazione  esecutiva  e
          l'esecuzione di lavori. L'offerta relativa al prezzo indica
          distintamente   il   corrispettivo   richiesto    per    la
          progettazione esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e  per
          i costi della sicurezza. 
              3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed
          e), non si applicano gli  articoli  21  relativamente  alla
          programmazione dei lavori pubblici, 70 e 113. In  relazione
          alla  fase  di  esecuzione  del  contratto   si   applicano
          esclusivamente le norme che disciplinano il collaudo.  Alle
          societa' con capitale pubblico anche non maggioritario, che
          non sono  organismi  di  diritto  pubblico,  che  hanno  ad
          oggetto della loro attivita' la realizzazione di  lavori  o
          opere, ovvero la produzione di beni o servizi non destinati
          ad  essere  collocati  sul  mercato  in  regime  di  libera
          concorrenza, si applica la disciplina  prevista  dai  Testi
          unici sui servizi pubblici locali  di  interesse  economico
          generale  e  in  materia  di  societa'   a   partecipazione
          pubblica. Alle medesime societa' e agli enti  aggiudicatori
          che affidino lavori, servizi, forniture, di cui all'art. 3,
          comma 1, lettera e), numero 1), qualora ai sensi  dell'art.
          28 debbano trovare applicazione le disposizioni della parte
          II ad eccezione di quelle relative al titolo  VI,  capo  I,
          non  si  applicano  gli  articoli  21  relativamente   alla
          programmazione dei lavori pubblici, 70 e 113; in  relazione
          alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo  le
          norme che disciplinano il collaudo. 
              4. Le amministrazioni aggiudicatrici che  concedono  le
          sovvenzioni di cui al comma 2, lettere a) e b),  assicurano
          il rispetto delle disposizioni del presente codice  qualora
          non aggiudichino esse stesse gli  appalti  sovvenzionati  o
          quando esse aggiudichino tali appalti in nome e  per  conto
          di altri enti. 
              5. Il provvedimento che concede il contributo di cui al
          comma 2, lettere a) e b), deve  porre  come  condizione  il
          rispetto,  da  parte  del  soggetto   beneficiario,   delle
          disposizioni  del  presente  codice.  Fatto  salvo   quanto
          previsto   dalle   eventuali   leggi   che   prevedono   le
          sovvenzioni, il 50  per  cento  delle  stesse  puo'  essere
          erogato  solo  dopo  l'avvenuto  affidamento  dell'appalto,
          previa verifica,  da  parte  del  sovvenzionatore,  che  la
          procedura di affidamento si  e'  svolta  nel  rispetto  del
          presente codice. Il mancato rispetto  del  presente  codice
          costituisce causa di decadenza dal contributo. 
              6. Il presente codice si applica ai contratti  pubblici
          aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza,  ad
          eccezione dei contratti: 
                a) che  rientrano  nell'ambito  di  applicazione  del
          decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208; 
                b) ai quali il decreto legislativo 15 novembre  2011,
          n. 208, non si applica in virtu' dell'art. 6  del  medesimo
          decreto. 
              7. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
          internazionale adotta, previo accordo con l'ANAC, direttive
          generali  per  disciplinare  le  procedure  di  scelta  del
          contraente  e  l'esecuzione  del  contratto  da   svolgersi
          all'estero, tenuto  conto  dei  principi  fondamentali  del
          presente codice e  delle  procedure  applicate  dall'Unione
          europea  e  dalle  organizzazioni  internazionali  di   cui
          l'Italia e' parte. Resta ferma l'applicazione del  presente
          codice alle procedure di affidamento svolte in Italia. Fino
          all'adozione delle direttive generali di  cui  al  presente
          comma, si applica l'art. 216, comma 26. 
              8. I riferimenti  a  nomenclature  nel  contesto  degli
          appalti pubblici  e  nel  contesto  dell'aggiudicazione  di
          concessioni sono  effettuati  utilizzando  il  "Vocabolario
          comune per gli appalti pubblici" (CPV) di cui  all'art.  3,
          comma 1, lettera tttt).». 
              - Per il testo dell'art.  1  della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo
          15 novembre 2011, n. 208, si veda nelle note alle premesse.