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DECRETO LEGISLATIVO 29 novembre 2018, n. 141

Attuazione della direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio, del 27 giugno 2016, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni-corrispettivo. (18G00167)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/2018
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Testo in vigore dal: 29-12-2018
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto; 
  Vista la direttiva (UE) 2016/1065  del  Consiglio,  del  27  giugno
2016, recante la modifica  della  direttiva  2006/112/CE  per  quanto
riguarda il trattamento dei buoni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, recante istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul  valore
aggiunto; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea   e,   in
particolare, gli articoli 31 e 32; 
  Vista la legge 25 ottobre  2017,  n.  163,  recante  la  delega  al
Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione  di
altri  atti  dell'Unione  europea  -  Legge  di  delegazione  europea
2016-2017 e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, e  l'allegato  A,
punto 15); 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'8 agosto 2018; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 novembre 2018; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                    Modificazioni al decreto del 
         Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 6-bis (Definizione di buono-corrispettivo). - 1. Ai fini  del
presente decreto, per buono-corrispettivo si  intende  uno  strumento
che contiene l'obbligo  di  essere  accettato  come  corrispettivo  o
parziale corrispettivo a fronte di una cessione  di  beni  o  di  una
prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella
relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le
identita'  dei  potenziali  cedenti  o  prestatori,  ivi  incluse  le
condizioni generali di utilizzo ad esso relative. 
  Art.    6-ter    (Buono-corrispettivo     monouso). -     1.     Un
buono-corrispettivo di cui all'articolo 6-bis si considera monouso se
al momento della sua emissione e' nota la disciplina  applicabile  ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni  o  alla
prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo da' diritto. 
  2. Ogni trasferimento di un buono-corrispettivo monouso  precedente
alla cessione dei beni o  alla  prestazione  dei  servizi  a  cui  il
buono-corrispettivo da' diritto costituisce  effettuazione  di  detta
cessione o prestazione. 
  3. La cessione di beni  o  la  prestazione  di  servizi  a  cui  il
buono-corrispettivo monouso da' diritto, se effettuata da un soggetto
diverso  da  quello  che  ha  emesso  detto  buono-corrispettivo,  e'
rilevante ai fini dell'imposta sul valore  aggiunto  e  si  considera
resa nei confronti del soggetto che ha emesso il buono-corrispettivo. 
  Art.   6-quater    (Buono-corrispettivo    multiuso). -    1.    Un
buono-corrispettivo di cui all'articolo 6-bis si  considera  multiuso
se  al  momento  della  sua  emissione  non  e'  nota  la  disciplina
applicabile ai fini dell'imposta sul valore  aggiunto  alla  cessione
dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il  buono-corrispettivo
da' diritto. 
  2. Ogni trasferimento di un buono-corrispettivo multiuso precedente
alla  accettazione  dello  stesso  come  corrispettivo   o   parziale
corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi
a  cui   il   buono-corrispettivo   da'   diritto   non   costituisce
effettuazione di detta cessione o prestazione. 
  3. La cessione di beni  o  la  prestazione  di  servizi  a  cui  il
buono-corrispettivo multiuso da' diritto si considera  effettuata  al
verificarsi  degli  eventi  di  cui  all'articolo  6  assumendo  come
pagamento l'accettazione del buono-corrispettivo come corrispettivo o
parziale corrispettivo di detti beni o servizi. 
  4. Per i trasferimenti di un buono-corrispettivo  multiuso  diversi
da quelli che intercorrono tra il soggetto che effettua le operazioni
soggette ad imposta ai sensi  del  comma  3  e  i  soggetti  nei  cui
confronti tali operazioni sono effettuate, i servizi di distribuzione
e simili sono autonomamente rilevanti ai fini dell'imposta.»; 
    b) all'articolo 13, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: 
  «5-bis. La base imponibile della operazione soggetta ad imposta  ai
sensi  del  comma  3  dell'articolo  6-quater   e'   costituita   dal
corrispettivo dovuto per il  buono-corrispettivo  o,  in  assenza  di
informazioni  su  detto  corrispettivo,  dal  valore  monetario   del
buono-corrispettivo  multiuso  al  netto  dell'imposta   sul   valore
aggiunto relativa ai  beni  ceduti  o  ai  servizi  prestati.  Se  il
buono-corrispettivo multiuso e'  usato  solo  parzialmente,  la  base
imponibile e' pari alla corrispondente parte di  corrispettivo  o  di
valore  monetario  del  buono-corrispettivo.  La   base   imponibile,
comprensiva dell'imposta, dei servizi di distribuzione  e  simili  di
cui al comma 4 dell'articolo 6-quater, qualora non sia stabilito  uno
specifico corrispettivo, e' costituito dalla differenza tra il valore
monetario  del  buono-corrispettivo  e  l'importo   dovuto   per   il
trasferimento del buono-corrispettivo medesimo.». 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto; 
  Vista la direttiva (UE) 2016/1065  del  Consiglio,  del  27  giugno
2016, recante la modifica  della  direttiva  2006/112/CE  per  quanto
riguarda il trattamento dei buoni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, recante istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul  valore
aggiunto; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea   e,   in
particolare, gli articoli 31 e 32; 
  Vista la legge 25 ottobre  2017,  n.  163,  recante  la  delega  al
Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione  di
altri  atti  dell'Unione  europea  -  Legge  di  delegazione  europea
2016-2017 e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, e  l'allegato  A,
punto 15); 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'8 agosto 2018; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 novembre 2018; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                    Modificazioni al decreto del 
         Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 6-bis (Definizione di buono-corrispettivo). - 1. Ai fini  del
presente decreto, per buono-corrispettivo si  intende  uno  strumento
che contiene l'obbligo  di  essere  accettato  come  corrispettivo  o
parziale corrispettivo a fronte di una cessione  di  beni  o  di  una
prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella
relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le
identita'  dei  potenziali  cedenti  o  prestatori,  ivi  incluse  le
condizioni generali di utilizzo ad esso relative. 
  Art.    6-ter    (Buono-corrispettivo     monouso). -     1.     Un
buono-corrispettivo di cui all'articolo 6-bis si considera monouso se
al momento della sua emissione e' nota la disciplina  applicabile  ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni  o  alla
prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo da' diritto. 
  2. Ogni trasferimento di un buono-corrispettivo monouso  precedente
alla cessione dei beni o  alla  prestazione  dei  servizi  a  cui  il
buono-corrispettivo da' diritto costituisce  effettuazione  di  detta
cessione o prestazione. 
  3. La cessione di beni  o  la  prestazione  di  servizi  a  cui  il
buono-corrispettivo monouso da' diritto, se effettuata da un soggetto
diverso  da  quello  che  ha  emesso  detto  buono-corrispettivo,  e'
rilevante ai fini dell'imposta sul valore  aggiunto  e  si  considera
resa nei confronti del soggetto che ha emesso il buono-corrispettivo. 
  Art.   6-quater    (Buono-corrispettivo    multiuso). -    1.    Un
buono-corrispettivo di cui all'articolo 6-bis si  considera  multiuso
se  al  momento  della  sua  emissione  non  e'  nota  la  disciplina
applicabile ai fini dell'imposta sul valore  aggiunto  alla  cessione
dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il  buono-corrispettivo
da' diritto. 
  2. Ogni trasferimento di un buono-corrispettivo multiuso precedente
alla  accettazione  dello  stesso  come  corrispettivo   o   parziale
corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi
a  cui   il   buono-corrispettivo   da'   diritto   non   costituisce
effettuazione di detta cessione o prestazione. 
  3. La cessione di beni  o  la  prestazione  di  servizi  a  cui  il
buono-corrispettivo multiuso da' diritto si considera  effettuata  al
verificarsi  degli  eventi  di  cui  all'articolo  6  assumendo  come
pagamento l'accettazione del buono-corrispettivo come corrispettivo o
parziale corrispettivo di detti beni o servizi. 
  4. Per i trasferimenti di un buono-corrispettivo  multiuso  diversi
da quelli che intercorrono tra il soggetto che effettua le operazioni
soggette ad imposta ai sensi  del  comma  3  e  i  soggetti  nei  cui
confronti tali operazioni sono effettuate, i servizi di distribuzione
e simili sono autonomamente rilevanti ai fini dell'imposta.»; 
    b) all'articolo 13, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: 
  «5-bis. La base imponibile della operazione soggetta ad imposta  ai
sensi  del  comma  3  dell'articolo  6-quater   e'   costituita   dal
corrispettivo dovuto per il  buono-corrispettivo  o,  in  assenza  di
informazioni  su  detto  corrispettivo,  dal  valore  monetario   del
buono-corrispettivo  multiuso  al  netto  dell'imposta   sul   valore
aggiunto relativa ai  beni  ceduti  o  ai  servizi  prestati.  Se  il
buono-corrispettivo multiuso e'  usato  solo  parzialmente,  la  base
imponibile e' pari alla corrispondente parte di  corrispettivo  o  di
valore  monetario  del  buono-corrispettivo.  La   base   imponibile,
comprensiva dell'imposta, dei servizi di distribuzione  e  simili  di
cui al comma 4 dell'articolo 6-quater, qualora non sia stabilito  uno
specifico corrispettivo, e' costituito dalla differenza tra il valore
monetario  del  buono-corrispettivo  e  l'importo   dovuto   per   il
trasferimento del buono-corrispettivo medesimo.».