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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 dicembre 2018, n. 138

Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica prevista dall'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. (18G00165)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/01/2019
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Testo in vigore dal: 5-1-2019
 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                           di concerto con 
 
                       IL MINISTRO PER I BENI 
                      E LE ATTIVITA' CULTURALI 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante  «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2016)» e, in particolare, l'articolo  1,  commi  979  e
980; 
  Vista la legge 11 dicembre  2016,  n.  232,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019» e, in particolare,  l'articolo
1, comma 626; 
  Vista la legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare, la  Tabella
n. 13  dello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle  attivita'
culturali e del turismo che al  capitolo  1430  ha  stanziato,  nella
sezione II, per gli anni 2018 e 2019 e per  le  stesse  finalita'  la
dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 979,  della  legge
n. 208 del 2015; 
  Visto il decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e,  in  particolare,
gli articoli da 19 a 22; 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni
urgenti di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle
attivita'  culturali  e  del  turismo,   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, nonche' in materia  di  famiglia  e  disabilita'»  e,  in
particolare, l'articolo 1; 
  Visto il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante  «Proroga  di
termini previsti da  disposizioni  legislative»  e,  in  particolare,
l'articolo 7; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»  (Legge
finanziaria 2008)»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto il decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, recante «Approvazione del  nuovo  regolamento  anagrafico  della
popolazione residente»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, recante il «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
settembre 2016, n. 187, recante «Regolamento recante i criteri  e  le
modalita' di attribuzione  e  di  utilizzo  della  Carta  elettronica
prevista dall'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n.
208»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto
2017, n. 136, recante «Regolamento recante modifiche al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri  15  settembre  2016,  n.  187,
recante i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo  della
Carta elettronica prevista dall'articolo 1, comma 979, della legge 28
dicembre 2015, n. 208»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24
ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del  sistema
pubblico per la  gestione  dell'identita'  digitale  di  cittadini  e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di  adozione  del
sistema  SPID  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e  delle
imprese»; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Acquisito il parere del Consiglio di Stato; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
          Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio 
               dei ministri 15 settembre 2016, n. 187 
 
  1.  Al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
settembre 2016, n. 187, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nelle  premesse,  dopo  il  quinto  «Visto»  sono  inseriti  i
seguenti: 
  «Vista la legge 27 dicembre  2017,  n.  205  recante  "Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020" e, in particolare  la  Tabella
n. 13  dello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle  attivita'
culturali e del turismo che al capitolo 1430 ha  stanziato,  per  gli
anni 2018 e 2019 e per le stesse finalita' la  dotazione  finanziaria
di cui all'articolo 1, comma 979, della legge n. 208 del 2015»; 
  «Visto il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante "Proroga  di
termini previsti da  disposizioni  legislative"  e,  in  particolare,
l'articolo 7»; 
  «Visto  il  decreto-legge  12   luglio   2018,   n.   86,   recante
"Disposizioni urgenti di riordino delle  attribuzioni  dei  Ministeri
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e  disabilita'"
e, in particolare l'articolo 1»; 
  b) all'articolo 3, al comma 1, le  parole:  «nell'anno  2017»  sono
sostituite dalle seguenti: «e negli anni 2017 e 2018»; 
  c) all'articolo 4, al comma 2, le parole: «e 2017» sono  sostituite
dalle seguenti: «, 2017 e 2018»; 
  d) all'articolo 5: 
  1) al comma 1, alla fine del  secondo  periodo,  sono  aggiunte  le
seguenti: «, nonche' fino al 30 giugno 2019  per  i  beneficiari  che
compiono diciotto anni nell'anno 2018»; 
  2) al comma 2-bis, le  parole:  «nell'anno  2017»  sono  sostituite
dalle seguenti: «negli anni 2017 e 2018»; 
  e) all'articolo 6, al comma 1, dopo  le  parole:  «nell'anno  2017»
sono aggiunte le seguenti:  «,  nonche'  entro  e  non  oltre  il  31
dicembre 2019 da parte dei beneficiari  che  compiono  diciotto  anni
nell'anno 2018»; 
  f) all'articolo 7, al  comma  2,  le  parole:  «giugno  2018»  sono
sostituite dalle seguenti: «giugno 2019»; 
  g) all'articolo 10, al comma 1, dopo le  parole:  «del  2016»  sono
inserite le seguenti: «, nonche', per l'anno  2018,  dalla  legge  27
dicembre 2017, n. 205.»; 
  h) all'articolo 11, al comma 1, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo:  «Per  l'anno  2018  si  provvede  a  valere  sulle  risorse
disponibili sul capitolo 1430 dello stato di previsione del Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo  ai  sensi  della
legge n. 205 del 2017, da impegnare entro il 31 dicembre 2018.»; 
  i) le parole «Ministero per  i  beni  e  le  attivita'  culturali»,
«Ministro  per  i  beni  e  le   attivita'   culturali»   e   «MIBAC»
sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque  presenti,  rispettivamente,
le seguenti: «Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
turismo», «Ministro dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo» e «MIBACT». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 7 dicembre 2018 
 
              Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                                Conte 
 
                       Il Ministro per i beni 
                      e le attivita' culturali 
                              Bonisoli 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                                Tria 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2018, n. 2247 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Il testo dell'art. 1, commi 979 e 980, della legge 28
          dicembre 2015, n. 208, e' il seguente: 
              «979. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e
          la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti
          nel territorio nazionale, in  possesso,  ove  previsto,  di
          permesso  di  soggiorno  in  corso  di  validita'  i  quali
          compiono  diciotto  anni  di  eta'   nell'anno   2016,   e'
          assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
          980, una Carta elettronica. La Carta, dell'importo nominale
          massimo di euro 500 per l'anno 2016, puo' essere utilizzata
          per    assistere    a    rappresentazioni    teatrali     e
          cinematografiche,  per  l'acquisto  di  libri  nonche'  per
          l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali,  monumenti,
          gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e  spettacoli
          dal vivo. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono
          reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai  fini
          del computo del  valore  dell'indicatore  della  situazione
          economica  equivalente.  Con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro  dei
          beni e delle attivita' culturali e del  turismo  e  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, sono definiti i criteri e le  modalita'  di
          attribuzione e di  utilizzo  della  Carta  e  l'importo  da
          assegnare nell'ambito delle risorse disponibili. 
              980.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma   979   e'
          autorizzata la spesa di 290  milioni  di  euro  per  l'anno
          2016, da iscrivere nello stato di previsione del  Ministero
          dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.». 
              - Il testo dell'art.  1,  comma  626,  della  legge  11
          dicembre 2016, n. 232, e' il seguente: 
              «626. Le disposizioni di cui  all'art.  1,  comma  979,
          della legge 28 dicembre 2015, n. 208, trovano  applicazione
          nei termini ivi previsti anche con riferimento ai  soggetti
          che  compiono  diciotto  anni  di  eta'  nell'anno  2017  e
          nell'anno  2018,  i  quali  possono  utilizzare  la   Carta
          elettronica  di  cui  al  citato  comma  979,   anche   per
          l'acquisto  di  musica  registrata,  nonche'  di  corsi  di
          musica, di teatro  o  di  lingua  straniera.  Entro  trenta
          giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
          sono apportate le necessarie modificazioni  al  regolamento
          di attuazione emanato  ai  sensi  dell'ultimo  periodo  del
          predetto comma 979, nei limiti degli stanziamenti  iscritti
          in bilancio nella parte  II  (sezione  II)  della  presente
          legge. Per  l'anno  2017,  nel  limite  complessivo  di  15
          milioni di euro, secondo i criteri e le  modalita'  di  cui
          all'art. 1, comma 984, della legge  28  dicembre  2015,  n.
          208, agli  studenti  iscritti  ai  licei  musicali  e  agli
          studenti iscritti ai  corsi  preaccademici,  ai  corsi  del
          precedente ordinamento e ai corsi di diploma di I e  di  II
          livello  dei  conservatori  di   musica,   degli   istituti
          superiori  di  studi  musicali  e  delle   istituzioni   di
          formazione musicale e coreutica  autorizzate  a  rilasciare
          titoli di alta formazione artistica, musicale  e  coreutica
          ai sensi dell'art. 11 del regolamento di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica  8  luglio  2005,  n.  212,  e'
          concesso un contributo una tantum pari al 65 per cento  del
          prezzo finale, per un massimo di euro 2.500, per l'acquisto
          di uno strumento musicale nuovo, coerente con il  corso  di
          studi. Con provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate, da emanare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge,  sono  definiti  le
          modalita' attuative, comprese le  modalita'  per  usufruire
          del credito d'imposta, il regime dei controlli nonche' ogni
          altra   disposizione   necessaria   per   il   monitoraggio
          dell'agevolazione e per il rispetto  del  limite  di  spesa
          previsto. ». 
              - La legge  27  dicembre  2017,  n.  205  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio  pluriennale  per  il   triennio   2018-202),   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29  dicembre  2017,  n.
          302, supplemento ordinario. 
              - Il decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,  convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102
          (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di  termini),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2009, n. 150. 
              - Il testo degli articoli da 19 a 22 del  decreto-legge
          22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134, e' il seguente: 
              «Art.  19  (Istituzione   dell'Agenzia   per   l'Italia
          digitale).  -  1.  E'  istituita  l'Agenzia  per   l'Italia
          Digitale, sottoposta  alla  vigilanza  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato. 
              2. L'Agenzia opera sulla base di principi di  autonomia
          organizzativa,    tecnico-operativa,     gestionale,     di
          trasparenza e di economicita' e persegue gli  obiettivi  di
          efficacia,  efficienza,  imparzialita',  semplificazione  e
          partecipazione dei cittadini e delle  imprese.  Per  quanto
          non previsto dal presente decreto all'Agenzia si  applicano
          gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio  1999,
          n. 300.». 
              «Art. 20. (Abrogato).». 
              «Art.  21  (Organi  e  statuto).  -  1.   Sono   organi
          dell'Agenzia: 
                a) il Direttore generale; 
                b) il Comitato di indirizzo; 
                c) il Collegio dei revisori dei conti. 
              2. Il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  o  il
          Ministro   delegato,   nomina   il    direttore    generale
          dell'Agenzia, tramite procedura di  selezione  ad  evidenza
          pubblica,  tra  persone   di   particolare   e   comprovata
          qualificazione  professionale  in  materia  di  innovazione
          tecnologica e in possesso di una documentata esperienza  di
          elevato livello nella gestione di processi di innovazione. 
              3. Il Direttore generale e'  il  legale  rappresentante
          dell'Agenzia, la dirige e  ne  e'  responsabile.  Resta  in
          carica tre anni. 
              4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, o del Ministro delegato, sentito il  Dipartimento
          della   funzione   pubblica   e'   approvato   lo   statuto
          dell'Agenzia entro 45 giorni  dalla  nomina  del  Direttore
          generale, in conformita' ai principi  e  criteri  direttivi
          previsti dall'art. 8, comma 4, del decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n. 300, in quanto compatibili con il  presente
          decreto. Lo statuto prevede che il  Comitato  di  indirizzo
          sia composto da  un  rappresentante  della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, da un rappresentante del  Ministero
          dello  sviluppo  economico,  da   un   rappresentante   del
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca, da un rappresentante del Ministro per la  pubblica
          amministrazione e la semplificazione, da un  rappresentante
          del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  da  due
          rappresentanti designati dalla Conferenza unificata  e  dai
          rappresentanti delle amministrazioni centrali la cui  spesa
          corrente di previsione per ciascun ministero in materia  di
          informatica e  digitalizzazione,  assegnata  dalle  tabelle
          allegate  alla  legge  annuale  di  stabilita',   non   sia
          inferiore al trenta  per  cento  della  previsione  annuale
          complessiva  per  le  Amministrazioni  centrali,  affinche'
          siano  rappresentate  sino  alla  concorrenza   di   almeno
          l'ottanta per cento  della  spesa  corrente  di  previsione
          suindicata. Ai componenti del  Comitato  di  indirizzo  non
          spettano  compensi,  gettoni,   emolumenti   o   indennita'
          comunque definiti  ne'  rimborsi  di  spese  e  dalla  loro
          partecipazione allo stesso  non  devono  derivare  nuovi  o
          maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica.  Con  lo
          statuto sono altresi' disciplinate le modalita' di  nomina,
          le attribuzioni e le regole di funzionamento  del  Comitato
          di indirizzo e le modalita'  di  nomina  del  Collegio  dei
          revisori dei conti.» 
              «Art. 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la
          diffusione delle tecnologie per l'innovazione;  successione
          dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane
          e strumentali). - 1. Dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto, DigitPA e  l'Agenzia  per  la  diffusione
          delle tecnologie per l'innovazione sono soppressi. 
              2. Al fine di garantire la continuita' delle  attivita'
          e dei rapporti facenti capo alle strutture  soppresse,  gli
          organi in carica alla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente decreto continuano  a  svolgere
          le rispettive  funzioni  fino  alla  nomina  del  direttore
          generale e deliberano altresi' i bilanci di chiusura  degli
          enti soppressi alla data di cessazione degli  enti  stessi,
          che sono  corredati  della  relazione  redatta  dall'organo
          interno  di  controllo  in  carica  alla  medesima  data  e
          trasmessi per l'approvazione alla Presidenza del  Consiglio
          dei ministri e al Ministero dell'economia e delle  finanze.
          Il  Direttore  generale  esercita  in  via  transitoria  le
          funzioni svolte dagli enti soppressi e dal Dipartimento  di
          cui all'art.  20,  comma  2,  in  qualita'  di  commissario
          straordinario,  fino  alla  nomina   degli   altri   organi
          dell'Agenzia per l'Italia Digitale. 
              3. Sono trasferiti all'Agenzia per l'Italia Digitale il
          personale di ruolo delle amministrazioni  di  cui  all'art.
          20, comma 2, le risorse  finanziarie  e  strumentali  degli
          enti e delle strutture di cui al medesimo art. 20, comma 2,
          compresi i connessi rapporti giuridici  attivi  e  passivi,
          senza che sia esperita alcuna  procedura  di  liquidazione,
          neppure  giudiziale.  Le  risorse  finanziarie   trasferite
          all'Agenzia e non ancora impegnate con atti  giuridicamente
          vincolanti alla data di entrata in  vigore  della  presente
          disposizione sono destinate alle finalita' di cui  all'art.
          20 e utilizzate dalla stessa Agenzia per  l'attuazione  dei
          compiti ad essa assegnati.  Sono  fatti  salvi  le  risorse
          finanziarie di cui all'art. 1, comma 222,  della  legge  30
          dicembre 2004, n. 311, e i  relativi  rapporti  in  essere,
          nonche'  le  risorse  finanziarie  a  valere  sul  Progetto
          operativo     di     assistenza      tecnica      "Societa'
          dell'informazione"  che  permangono  nella   disponibilita'
          della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  che  puo'
          avvalersi,  per  il  loro  utilizzo,  della  struttura   di
          missione per  l'attuazione  dell'Agenda  digitale  italiana
          istituita presso la medesima Presidenza del  Consiglio  dei
          ministri, ai sensi del comma 2  dell'art.  47  del  decreto
          legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  4  aprile   2012,   n.   35,   e   successive
          modificazioni. E' fatto salvo il diritto di opzione per  il
          personale in  servizio  a  tempo  indeterminato  presso  il
          Dipartimento  per  la   digitalizzazione   della   pubblica
          amministrazione   e   l'innovazione    tecnologica    della
          Presidenza del Consiglio dei ministri e  per  il  personale
          dell'Istituto  superiore  delle   comunicazioni   e   delle
          tecnologie dell'informazione. Per i  restanti  rapporti  di
          lavoro l'Agenzia subentra nella  titolarita'  del  rapporto
          fino alla naturale scadenza. 
              4. Il personale attualmente in servizio in posizione di
          comando presso le amministrazioni di cui all'art. 20, comma
          2,  puo'   optare   per   il   transito   alle   dipendenze
          dell'Agenzia.  Il  personale   comandato   non   transitato
          all'Agenzia  ritorna  all'amministrazione  o  all'ente   di
          appartenenza. 
              5.  Nelle  more  della  definizione  dei  comparti   di
          contrattazione, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, al  personale  dell'Agenzia  si  applica  il
          contratto collettivo nazionale di lavoro del personale  del
          comparto Ministeri. 
              6.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, o del  Ministro  delegato,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  emanarsi  entro
          quarantacinque giorni dalla nomina del  direttore  generale
          dell'Agenzia, e' determinata  la  dotazione  delle  risorse
          umane dell'Agenzia, fissata entro il limite massimo di  130
          unita',  con  corrispondente  riduzione   delle   dotazioni
          organiche delle amministrazioni di provenienza, nonche'  la
          dotazione   delle   risorse   finanziarie   e   strumentali
          necessarie al funzionamento  dell'Agenzia  stessa,  tenendo
          conto del rapporto  tra  personale  dipendente  e  funzioni
          dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione delle  risorse
          e di riduzione delle spese per il funzionamento  e  per  le
          collaborazioni esterne. Con lo stesso decreto  e'  definita
          la tabella di equiparazione del  personale  trasferito  con
          quello appartenente al  comparto  Ministeri.  I  dipendenti
          trasferiti  mantengono  l'inquadramento  previdenziale   di
          provenienza, nonche' il trattamento economico  fondamentale
          e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative.
          Nel  caso  in  cui  il  trattamento  risulti  piu'  elevato
          rispetto a quello  del  comparto  Ministeri,  il  personale
          percepisce  per  la  differenza  un  assegno  ad   personam
          riassorbibile con i successivi miglioramenti economici. 
              7. 
              8. All'attuazione degli articoli 19, 20,  21  e  22  si
          provvede con le risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
          o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              9.  All'Agenzia  si  applicano  le   disposizioni   sul
          patrocinio e sull'assistenza in giudizio di cui all'art.  1
          del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n.
          1611. 
              10.   Il   comma   1   dell'art.    68    del    codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e'  sostituito   dal
          seguente: 
              «1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi
          informatici o parti di essi a seguito  di  una  valutazione
          comparativa di tipo tecnico ed economico  tra  le  seguenti
          soluzioni disponibili sul mercato: 
                a)  software  sviluppato  per  conto  della  pubblica
          amministrazione; 
                b) riutilizzo di software o parti di esso  sviluppati
          per conto della pubblica amministrazione; 
                c) software libero o a codice sorgente aperto; 
                d) software combinazione delle precedenti soluzioni. 
              Solo quando la valutazione comparativa di tipo  tecnico
          ed  economico  dimostri  l'impossibilita'  di  accedere   a
          soluzioni open source o gia' sviluppate  all'interno  della
          pubblica  amministrazione  ad  un  prezzo   inferiore,   e'
          consentita l'acquisizione di programmi informatici di  tipo
          proprietario  mediante  ricorso   a   licenza   d'uso.   La
          valutazione di cui al presente comma e' effettuata  secondo
          le modalita' e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia
          Digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime
          altresi' parere circa il loro rispetto.». 
              - Il testo dell'art.  1  del  decreto-legge  12  luglio
          2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
          agosto 2018, n. 97, e' il seguente: 
              «Art. 1 (Trasferimento  al  Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali delle  funzioni  esercitate
          dal Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
          turismo in materia di turismo e conseguenti modifiche sugli
          enti vigilati). - 1. Al Ministero delle politiche  agricole
          alimentari  e  forestali  sono   trasferite   le   funzioni
          esercitate  dal  Ministero  dei  beni  e  delle   attivita'
          culturali e del turismo in materia di turismo. Al  medesimo
          Ministero sono altresi' trasferite, con decorrenza  dal  1°
          gennaio 2019, le risorse umane, strumentali e  finanziarie,
          compresa la  gestione  residui,  della  Direzione  generale
          turismo del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali
          e   del   turismo   nonche'   quelle   comunque   destinate
          all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento. 
              2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la
          Direzione generale turismo del Ministero dei beni  e  delle
          attivita' culturali e del turismo e' soppressa a  decorrere
          dal 1° gennaio 2019 e  i  relativi  posti  funzione  di  un
          dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello
          non generale sono trasferiti al Dipartimento  del  turismo,
          che  e'  istituito  presso  il  Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari e  forestali.  Al  fine  di  assicurare
          l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti per il
          posto funzione di Capo del Dipartimento  del  turismo  sono
          compensati dalla soppressione di  un  numero  di  posti  di
          funzione dirigenziale di livello non  generale  equivalente
          sul piano finanziario. La dotazione  organica  dirigenziale
          del  Ministero   delle   politiche   agricole   alimentari,
          forestali e del turismo e' rideterminata nel numero massimo
          di tredici posizioni di livello generale  e  di  sessantuno
          posizioni di livello non generale senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
              3. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'art. 2, comma 1, il numero  7)  e'  sostituito
          dal  seguente:  "7)  Ministero  delle  politiche   agricole
          alimentari, forestali e del turismo;" e il  numero  12)  e'
          sostituito dal seguente: "12) Ministero per  i  beni  e  le
          attivita' culturali;"; 
                b) all'art. 27, comma 3, le parole: "del Dipartimento
          del turismo istituito presso la  Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri", sono soppresse; 
                c) all'art. 28, comma 1, lettera a),  le  parole:  ";
          promozione delle iniziative nazionali e  internazionali  in
          materia di turismo" sono soppresse; 
                d) all'art. 33,  comma  3,  dopo  la  lettera  b)  e'
          aggiunta  la  seguente:  "b-bis)  turismo:  svolgimento  di
          funzioni e  compiti  in  materia  di  turismo,  cura  della
          programmazione, del coordinamento e della promozione  delle
          politiche turistiche nazionali, dei rapporti con le Regioni
          e dei progetti di sviluppo  del  settore  turistico,  delle
          relazioni con l'Unione europea e internazionali in  materia
          di turismo, fatte salve le competenze del  Ministero  degli
          affari esteri e della cooperazione  internazionale,  e  dei
          rapporti con le associazioni  di  categoria  e  le  imprese
          turistiche."; 
                e)  all'art.  34,  comma  1,  la  parola:  "due"   e'
          sostituita dalla seguente: "quattro". 
              4.  La  denominazione:   "Ministero   delle   politiche
          agricole alimentari, forestali e del turismo"  sostituisce,
          ad ogni  effetto  e  ovunque  presente,  la  denominazione:
          "Ministero   delle   politiche   agricole   alimentari    e
          forestali". 
              5.  La  denominazione:  "Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque
          presente, la denominazione: "Ministero  dei  beni  e  delle
          attivita' culturali e del turismo". 
              6. Restano attribuite al Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali le competenze gia' previste dalle norme
          vigenti relative alla "Scuola dei beni  e  delle  attivita'
          culturali e del turismo", di cui all'art. 5,  comma  1-ter,
          del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, nonche'
          le  risorse  necessarie  al  funzionamento  della  medesima
          Scuola. Quest'ultima e' ridenominata  "Scuola  dei  beni  e
          delle attivita' culturali" e le sue attivita' sono riferite
          ai settori di competenza del Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali. Entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, sono apportate le conseguenti  modificazioni  allo
          statuto della Scuola. 
              7.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole
          alimentari, forestali e del turismo,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per  la
          pubblica amministrazione e il Ministro  per  i  beni  e  le
          attivita'  culturali,  da  adottare  entro   quarantacinque
          giorni dalla data di  conversione  in  legge  del  presente
          decreto, si provvede  alla  puntuale  individuazione  delle
          risorse umane, strumentali e finanziarie ai sensi del comma
          1, e alla definizione della disciplina per il trasferimento
          delle medesime  risorse.  Le  risorse  umane  includono  il
          personale di ruolo nonche' il personale a tempo determinato
          con incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 19,  comma  6,
          del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  entro  i
          limiti del contratto in essere, che risulta assegnato  alla
          Direzione generale Turismo alla data del  1°  giugno  2018.
          Dalla data di entrata in vigore del decreto del  Presidente
          del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, cessano
          gli effetti dei  progetti  in  corso  e  delle  convenzioni
          stipulate o rinnovate dalla Direzione generale turismo  del
          Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo con la societa' in house  ALES.  Al  personale  non
          dirigenziale   trasferito   si   applica   il   trattamento
          economico,    compreso    quello    accessorio,    previsto
          nell'amministrazione di destinazione e continua  ad  essere
          corrisposto,  ove  riconosciuto,  l'assegno   ad   personam
          riassorbibile  secondo  i  criteri  e  le  modalita'   gia'
          previsti    dalla    normativa    vigente.    La     revoca
          dell'assegnazione temporanea presso  altre  amministrazioni
          del personale trasferito, gia'  in  posizione  di  comando,
          rientra nella  competenza  del  Ministero  delle  politiche
          agricole  alimentari,   forestali   e   del   turismo.   E'
          riconosciuto il diritto di opzione del personale di ruolo a
          tempo indeterminato, da esercitare  entro  quindici  giorni
          dalla adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri di cui al presente comma. Le facolta' assunzionali
          del Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali  sono
          ridotte per un  importo  corrispondente  all'onere  per  le
          retribuzioni complessive del personale non  transitato.  Al
          contempo, le  facolta'  assunzionali  del  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari, forestali e del turismo sono
          incrementate per un importo corrispondente all'onere per le
          retribuzioni  complessive  del  personale  non  transitato.
          All'esito del trasferimento del personale  interessato,  il
          Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali  e
          del turismo, provvede all'esercizio delle funzioni  di  cui
          al comma 1 nell'ambito delle risorse  umane  disponibili  a
          legislazione vigente. 
              8. Al fine di mantenere inalterato il numero massimo di
          venticinque uffici dirigenziali  di  livello  generale  del
          Ministero per i beni e le  attivita'  culturali,  ai  sensi
          dell'art. 54 del decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.
          300, la dotazione organica del Ministero per i  beni  e  le
          attivita' culturali, ridotta per effetto delle disposizioni
          di cui ai commi 1 e 2,  e'  incrementata  di  un  posto  di
          funzione dirigenziale di livello generale, i  cui  maggiori
          oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono
          compensati dalla soppressione di  un  numero  di  posti  di
          funzione dirigenziale di livello non  generale  equivalente
          sul piano  finanziario.  Con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'art.  4-bis,
          sono  adeguate  le  dotazioni  organiche  e  le   strutture
          organizzative del Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali, sulla base delle disposizioni di cui al presente
          articolo. 
              9.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, adottato ai sensi dell'art. 4-bis, sono  adeguate
          le dotazioni organiche e  le  strutture  organizzative  del
          Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali  e
          del turismo,  sulla  base  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo. 
              10. Fino alla data del 31 dicembre 2018,  il  Ministero
          delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e   del
          turismo, si avvale delle competenti strutture  e  dotazioni
          organiche  del  Ministero  per  i  beni  e   le   attivita'
          culturali. Con la legge di bilancio per l'anno 2019  e  per
          il triennio 2019-2021, le risorse  finanziarie  di  cui  al
          comma 1, individuate ai sensi del comma 7, sono  trasferite
          ai  pertinenti  capitoli  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali  e
          del turismo. 
              11. All'art. 16 del decreto-legge 31  maggio  2014,  n.
          83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29  luglio
          2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) le parole: "Ministro dei beni  e  delle  attivita'
          culturali  e  del   turismo",   ovunque   ricorrano,   sono
          sostituite  dalle  seguenti:  "Ministro   delle   politiche
          agricole alimentari, forestali e del turismo"; 
                b) le parole: "Ministero dei beni e  delle  attivita'
          culturali  e  del   turismo",   ovunque   ricorrano,   sono
          sostituite  dalle  seguenti:  "Ministero  delle   politiche
          agricole alimentari, forestali e del turismo". 
              12. L'art. 4 della legge 26 gennaio  1963,  n.  91,  e'
          abrogato. 
              13. Nelle leggi 26 gennaio 1963, n.  91,  e  2  gennaio
          1989, n. 6: 
                a)  le  parole:  "Ministro  per  il  turismo   e   lo
          spettacolo",  ovunque  ricorrano,  sono  sostituite   dalle
          seguenti: "Ministro delle  politiche  agricole  alimentari,
          forestali e del turismo"; 
                b)  le  parole:  "Ministero  per  il  turismo  e   lo
          spettacolo",  ovunque  ricorrano,  sono  sostituite   dalle
          seguenti: "Ministero delle politiche  agricole  alimentari,
          forestali e del turismo". 
              14. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  lo
          statuto  dell'ENIT  -  Agenzia  Nazionale  del  Turismo  e'
          modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte  del
          Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali  e
          del turismo. 
              15.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui   al
          presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica.». 
              - Il testo dell'art.  7  del  decreto-legge  25  luglio
          2018, n. 91, convertito, con modificazioni dalla  legge  21
          settembre 2018, n. 108, e' il seguente: 
              «Art. 7 (Proroga di termini in materia di  cultura).  -
          1. All'art. 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016,  n.
          232, al primo periodo, dopo le parole "nell'anno 2017" sono
          inserite le seguenti: "e nell'anno 2018".». 
              - La legge 24 dicembre 2007, n. 244  (Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato  -  legge  finanziaria  2008),  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007,  n.  300,  supplemento
          ordinario. 
              - La legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi), e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300
          (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30  agosto  1999,  n.  203,  supplemento
          ordinario. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          amministrazioni pubbliche), e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario. 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  (Codice
          dell'amministrazione   digitale),   e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 16  maggio  2005,  n.  112,  supplemento
          ordinario. 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
          in materia di protezione dei dati personali), e' pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  29   luglio   2003,   n.   174,
          supplemento ordinario. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio
          1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico
          della popolazione residente), e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 8 giugno 1989, n. 132. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  20
          febbraio 2001, n. 42, supplemento ordinario. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          15 settembre 2016, n. 187 (Regolamento recante i criteri  e
          le modalita' di attribuzione  e  di  utilizzo  della  Carta
          elettronica, prevista dall'art. 1, comma 979,  della  legge
          28 dicembre 2015, n. 208 e  successive  modificazioni),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  17  ottobre  2016,  n.
          243. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          15 settembre 2016, n. 187 (Regolamento recante modifiche al
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
          settembre 2016, n. 187, recante i criteri e le modalita' di
          attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica prevista
          dall'art. 1, comma 979, della legge 28  dicembre  2015,  n.
          208), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  18  settembre
          2017, n. 218, supplemento ordinario. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          24 ottobre  2014  (Definizione  delle  caratteristiche  del
          sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di
          cittadini e imprese  (SPID),  nonche'  dei  tempi  e  delle
          modalita' di adozione  del  sistema  SPID  da  parte  delle
          pubbliche amministrazioni e delle imprese),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 2014, n. 285. 
              -  La  legge  23  agosto  1988,  n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri), e' pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 5, 6, 7,  10
          e 11, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          15 settembre 2016, n. 187 (Regolamento recante i criteri  e
          le modalita' di attribuzione  e  di  utilizzo  della  Carta
          elettronica, prevista dall'art. 1, comma 979,  della  legge
          28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni),  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 3 (Beneficiari della Carta). -  1.  La  Carta  e'
          concessa ai residenti nel territorio nazionale in possesso,
          ove  previsto,  di  permesso  di  soggiorno  in  corso   di
          validita', i quali compiono diciotto anni di eta' nell'anno
          2016  e  negli  anni   2017   e   2018.   L'Amministrazione
          responsabile di cui all'art. 4, comma 1, anche  in  accordo
          con le altre Amministrazioni interessate, puo'  realizzare,
          senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio  dello  Stato,
          iniziative di informazione destinate ai  beneficiari  della
          Carta circa le modalita' di ottenimento del beneficio. 
              2. I dati anagrafici  dei  beneficiari  sono  accertati
          attraverso   il   Sistema   pubblico   per   la    gestione
          dell'identita' digitale di cittadini e imprese, di  seguito
          "SPID", gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale, o,  ove
          necessario, tramite le credenziali rilasciate  dall'Agenzia
          delle entrate.  A  tal  fine,  gli  interessati  richiedono
          l'attribuzione  della  identita'  digitale  ai  sensi   del
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24
          ottobre 2014. 
              Art. 4  (Soggetti  responsabili  per  la  realizzazione
          della  Carta).  -  1.  L'Amministrazione  responsabile  per
          l'attuazione del presente decreto e'  il  Ministero  per  i
          beni e le attivita' culturali, di seguito  "MIBAC".  A  tal
          fine, il MIBAC si  avvale,  nel  rispetto  della  normativa
          vigente in  materia  di  trattamento  dei  dati  personali,
          dell'Agenzia dell'Italia digitale, senza nuovi  o  maggiori
          oneri per il bilancio dello Stato, e,  ai  sensi  dell'art.
          19, comma 5, del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,
          n.  102,  delle  societa'   SOGEI   -   Societa'   generale
          d'informatica S.p.a.  e  CONSAP  -  Concessionaria  servizi
          assicurativi pubblici S.p.a. 
              2.   L'attivita'   di    comunicazione    istituzionale
          riguardante l'attuazione del presente  decreto  e'  curata,
          nel  rispetto  della  normativa  vigente  in   materia   di
          trattamento  dei  dati  personali,  dalla  Presidenza   del
          Consiglio dei ministri, Dipartimento per  l'informazione  e
          l'editoria e  puo'  comprendere  l'invio  ai  soggetti  che
          risultano beneficiari  della  Carta  di  una  comunicazione
          postale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente
          comma, i quali non possono eccedere il  limite  massimo  di
          116.000,00 euro per ciascuno degli anni 201, 2017  e  2018,
          si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 1. 
              Art. 5 (Attivazione  della  Carta).  -  1.  I  soggetti
          beneficiari provvedono a registrarsi, usando le credenziali
          ai  sensi  dell'art.  3,   comma   2,   sulla   piattaforma
          informatica dedicata. La registrazione e'  consentita  fino
          al 30 giugno 2017 per  i  beneficiari  che  hanno  compiuto
          diciotto anni di eta' nell'anno 2016 e fino  al  30  giugno
          2018 per i beneficiari che compiono diciotto anni  di  eta'
          nell'anno 2017, nonche'  fino  al  30  giugno  2019  per  i
          beneficiari che compiono diciotto anni nell'anno 2018. 
              2. Fermo restando  quanto  stabilito  dall'art.  11,  a
          ciascun soggetto beneficiario registrato e' attribuita  una
          Carta, per un importo pari a 500 euro, per l'acquisto di: 
                a)  biglietti   per   rappresentazioni   teatrali   e
          cinematografiche e spettacoli dal vivo; 
                b) libri; 
                c) titoli  di  accesso  a  musei,  mostre  ed  eventi
          culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche,  parchi
          naturali. 
                2-bis. I beneficiari che compiono  diciotto  anni  di
          eta' negli anni 2017 e 2018  possono  utilizzare  la  Carta
          anche per l'acquisto di: 
                a) musica registrata; 
                b) corsi di musica; 
                c) corsi di teatro; 
                d) corsi di lingua straniera. 
              Art.  6  (Uso  della  Carta).  -   1.   La   Carta   e'
          utilizzabile, entro e non oltre  il  31  dicembre  2017  da
          parte dei beneficiari che hanno compiuto diciotto  anni  di
          eta' nell'anno 2016, e entro e non  oltre  il  31  dicembre
          2018 da parte dei beneficiari che compiono diciotto anni di
          eta' nell'anno 2017,  nonche'  entro  e  non  oltre  il  31
          dicembre  2019  da  parte  dei  beneficiari  che   compiono
          diciotto  anni  nell'anno  2018,  per  acquisti  presso  le
          strutture e gli esercizi di cui all'art. 7. 
              2. La Carta e' usata  attraverso  buoni  di  spesa,  ai
          sensi dell'art. 2, comma  4.  Ciascun  buono  di  spesa  e'
          individuale e nominativo e puo' essere speso esclusivamente
          dal beneficiario registrato. 
              3. I buoni di spesa sono generati dal beneficiario, che
          inserisce i dati richiesti sulla piattaforma elettronica, e
          impiegati per gli acquisti. I buoni possono altresi' essere
          stampati. 
              4. L'accettazione del  buono  di  spesa  da  parte  dei
          soggetti accreditati ai  sensi  dell'art.  7  determina  la
          riduzione, pari all'importo del buono  di  spesa  medesimo,
          del credito disponibile in capo al beneficiario. 
              5. I  buoni  di  spesa  generati,  ma  non  spesi,  non
          determinano variazione dell'importo  disponibile  da  parte
          del beneficiario. 
              Art. 7 (Registrazione di strutture, imprese e  esercizi
          commerciali). - 1. Le imprese e gli  esercizi  commerciali,
          le sale  cinematografiche,  da  concerto  e  teatrali,  gli
          istituti e i luoghi della cultura e i parchi  naturali,  le
          altre  strutture  ove  si  svolgono  eventi   culturali   o
          spettacoli dal vivo, presso i quali e' possibile utilizzare
          la Carta sono inseriti, a cura del MIBACT, in  un  apposito
          elenco,   consultabile   sulla   piattaforma    informatica
          dedicata. 
              2. Ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui al comma
          1, i titolari o i legali rappresentanti delle  strutture  e
          degli esercizi interessati si registrano, entro e non oltre
          il 30 giugno 2019, sulla piattaforma informatica  dedicata.
          La registrazione,  che  avviene  tramite  l'utilizzo  delle
          credenziali fornite  dall'Agenzia  delle  entrate,  prevede
          l'indicazione  della  partita  I.V.A.,  del  codice   ATECO
          dell'attivita' prevalentemente svolta, della  denominazione
          e dei luoghi dove viene svolta l'attivita', della tipologia
          di beni e servizi, nonche' la dichiarazione che i buoni  di
          spesa saranno accettati  esclusivamente  per  gli  acquisti
          consentiti ai sensi dell'art. 1, comma 979, della legge  28
          dicembre  2015,  n.  208,  e  successive  modificazioni   e
          dall'art. 1, comma  626,  della  legge  n.  232  del  2016.
          L'avvenuta registrazione implica l'obbligo,  da  parte  dei
          soggetti accreditati, di accettazione dei  buoni  di  spesa
          secondo le modalita' stabilite dal presente decreto. 
              3. L'elenco  dei  parchi  nazionali,  per  i  quali  e'
          previsto un biglietto di ingresso, e' redatto  e  trasmesso
          al MIBACT dal Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
          territorio e del mare. 
              4.  Per  agevolare  la  registrazione   di   specifiche
          categorie  di  esercenti  o  di   determinate   istituzioni
          pubbliche, il MIBACT puo' stipulare  apposite  convenzioni,
          senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio  dello  Stato,
          con regioni e altri enti territoriali e locali, nonche' con
          associazioni di categoria. 
              Art.  10   (Trattamento   e   riservatezza   dei   dati
          personali). - 1. Il MIBAC assicura il trattamento dei  dati
          personali ai sensi  della  normativa  vigente,  limitandolo
          alla   sola    realizzazione    dei    compiti    attinenti
          all'attribuzione e  all'utilizzo  della  Carta  elettronica
          prevista dall'art. 1, comma 979, della  legge  n.  208  del
          2015 e dall'art. 1, comma 626, della legge n. 232 del 2016,
          nonche', per l'anno 2018, dalla legge 27 dicembre 2017,  n.
          205. Esso provvede alla designazione del  responsabile  del
          trattamento dei dati personali  e  disciplina,  sentito  il
          Garante per la per la protezione  dei  dati  personali,  le
          modalita' e i tempi della gestione e conservazione dei dati
          personali. 
              Art. 11 (Norme finanziarie). - 1. Alla copertura  degli
          oneri derivanti dall'attuazione  del  presente  decreto  si
          provvede, per l'anno 2016 mediante corrispondente  utilizzo
          dell'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 1, comma
          980, della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,  da  impegnare
          entro il 31 dicembre 2016, e,  per  l'anno  2017,  mediante
          corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui
          al citato art. 1, comma 626, della legge n. 232  del  2016,
          da impegnare entro il 31 dicembre 2017. Per l'anno 2018  si
          provvede a valere sulle risorse  disponibili  sul  capitolo
          1430 dello stato di previsione del  Ministero  dei  beni  e
          delle attivita' culturali e  del  turismo  ai  sensi  della
          legge n. 205 del 2017, da impegnare entro  il  31  dicembre
          2018. 
              2. Ai fini del rispetto del limite di spesa di  cui  al
          comma  1,  SOGEI  provvede  al  monitoraggio  degli   oneri
          derivanti dall'uso della Carta e  trasmette  al  MIBAC,  al
          Ministero dell'economia e delle finanze e a  CONSAP,  entro
          il giorno 10 di ciascun mese, la  rendicontazione  riferita
          alla mensilita' precedente delle Carta  attivate  ai  sensi
          dell'art. 5 e dei relativi oneri. In  caso  di  esaurimento
          delle risorse disponibili SOGEI  non  procede  a  ulteriori
          attribuzioni dell'importo di cui all'art. 5, comma 2, e da'
          tempestiva comunicazione alle  Amministrazioni  interessate
          anche al fine di adottare le necessarie iniziative  per  la
          ripresa dei riconoscimenti del beneficio di cui all'art. 5,
          comma 2. 
              3.  Le  Amministrazioni   pubbliche   provvedono   alle
          attivita' di cui al presente decreto con le risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente e senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica.».