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LEGGE 1 dicembre 2018, n. 132

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonchè misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. (18G00161)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/12/2018 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/12/2018)
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Testo in vigore dal: 4-12-2018
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113,  recante  disposizioni
urgenti in  materia  di  protezione  internazionale  e  immigrazione,
sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero
dell'interno  e  l'organizzazione  e  il  funzionamento  dell'Agenzia
nazionale  per  l'amministrazione  e   la   destinazione   dei   beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, e' convertito
in legge con le modificazioni riportate  in  allegato  alla  presente
legge. 
  2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 30 settembre 2019: 
  a) uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni  integrative
in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle
Forze armate nonche' correttive del  decreto  legislativo  29  maggio
2017, n. 94; 
  b) uno o piu' ulteriori decreti  legislativi  recanti  disposizioni
integrative in materia di revisione dei  ruoli  del  personale  delle
Forze di polizia nonche' correttive del decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95. 
  3. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettere a) e b),  fermo
restando  il  mantenimento  della  sostanziale  equiordinazione   del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, sono  adottati
osservando, rispettivamente, i principi e criteri  direttivi  di  cui
all'articolo 1, comma 5, secondo periodo,  della  legge  31  dicembre
2012, n. 244, e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 8,
comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124. La
rideterminazione delle dotazioni organiche complessive delle Forze di
polizia,  ivi  prevista,  e'  attuata  in  ragione  delle  aggiornate
esigenze di funzionalita' e della consistenza effettiva alla data del
1° gennaio 2019, ferme restando le facolta' assunzionali  autorizzate
e non esercitate alla medesima data. 
  4. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati secondo la
procedura prevista dall'articolo 8, comma 5,  della  legge  7  agosto
2015, n. 124. 
  5.  Agli  eventuali  oneri  derivanti  dall'adozione  dei   decreti
legislativi di cui al comma 2 si provvede nei  limiti  delle  risorse
del fondo di cui  all'articolo  35,  comma  1,  del  decreto-legge  4
ottobre 2018, n. 113. 
  6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 1º dicembre 2018 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Salvini, Ministro dell'interno 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
          Avvertenza: 
              Il  decreto-legge 4  ottobre  2018,  n.  113, e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale  -  n.
          231 del 4 ottobre 2018. 
              A norma dell'art. 15, comma 5, della  legge  23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),
          le modifiche apportate dalla presente legge di  conversione
          hanno efficacia dal giorno successivo a  quello  della  sua
          pubblicazione. 
              Il testo del decreto-legge coordinato con la  legge  di
          conversione e'  pubblicato  in   questa   stessa   Gazzetta
          Ufficiale alla pag. 66.